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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 29/03/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello, sezione promiscua, composta dai seguenti magistrati:
Dott. Carlo Errico PRESIDENTE Dott.ssa Patrizia Evangelista CONSIGLIERE Dott.ssa Alessandra Ferraro CONSIGLIERE Est.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 526/2024 R.G., riservata per la decisione con ordinanza del 28 gennaio 2025
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Filomena Cicoria ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Carovigno (BR) alla Via Gigante n. 8;
APPELLANTE
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv. Carmela Lo Martire ed Controparte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Brindisi, alla via Orazio Flacco n.45;
APPELLATA
CON L'INTERVENTO DEL P. G.
Conclusioni: come da note scritte depositate dalle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 4 settembre 2019, adiva il Tribunale Controparte_1 di Brindisi, esponendo che: aveva contratto matrimonio concordatario il 17 giugno 2013 con;
dall'unione erano nati i figli (2016) e (2019); il Parte_1 Per_1 Per_2
1 rapporto di coppia, inizialmente sereno, si era rivelato difficile a causa dell'atteggiamento prevaricatore, dispotico e, negli ultimi tempi, anche violento del coniuge, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Chiedeva pertanto che fosse dichiarata la separazione personale dal coniuge, con addebito a quest'ultimo; che i figli minori fossero affidati in modo condiviso a entrambi i genitori, con collocazione ordinaria presso di sé, regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre e assegnazione a sé della casa coniugale;
che fosse posto a carico del resistente un assegno mensile di 800,00 euro, quale contributo al mantenimento dei figli (euro 400,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie;
che fosse disposta l'attribuzione a sé, in via integrale, degli assegni familiari. Chiedeva, altresì, che la provvista - pari ad € 9.792,37 all'epoca del deposito del ricorso - del conto corrente in essere presso la filiale di Carovigno di
[...]
cointestato tra i coniugi, fosse divisa tra gli stessi;
che fosse Controparte_2 ordinato ad entrambi i coniugi di versare sul conto cointestato la quota parte della rata mensile del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale;
che il veicolo tg. FJK 704 HC, intestato al , venisse assegnato a lei sino alla restituzione, da parte di PT
, della metà delle rate di finanziamento corrisposte con denaro di entrambi i PT coniugi.
si costituiva, a mezzo del proprio difensore, aderendo alla Parte_1 domanda di separazione e chiedendone l'addebito alla ricorrente. Egli chiedeva, altresì, disporsi l'affido condiviso dei minori a entrambi i genitori, con collocazione paritetica del primogenito e collocazione del secondogenito presso la madre, sino al Per_1 Per_2 compimento del terzo anno di età, e regolamentazione dei tempi di permanenza presso di sé; chiedeva l'assegnazione a sé della casa coniugale, con accollo dell'intero rateo del mutuo e la previsione a suo carico di un assegno di € 180,00 mensili per il mantenimento del figlio del mantenimento diretto del figlio da parte di ciascuno dei Per_2 Per_1 genitori, oltre al 50% delle spese straordinarie relative a entrambi.
All'esito dell'udienza presidenziale, il Presidente del Tribunale autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava i figli minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre (quanto al figlio Per_1 ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16.00 alle 20.00; a settimane alterne, dalle ore 10.00 del sabato (o all'uscita da scuola) alle 20.00 della domenica, con possibilità di pernottamento;
quanto al figlio ogni mercoledì e venerdì dalle 16.00 alle 20.00; il Per_2 sabato dalle 13.00 alle 20.00 ovvero la domenica dalle 13.00 alle 20.00); assegnava la casa coniugale alla e poneva a carico del un assegno mensile di P_ PT euro 180,00 quale contributo per il mantenimento dei figli minori (euro 90,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie;
disponeva, inoltre, che il resistente continuasse a farsi carico del pagamento della metà della rata del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale. Con successiva ordinanza del 17 aprile 2023 il Tribunale, a seguito del deposito da parte di delle dichiarazioni dei redditi percepiti negli anni 2019, 2020, 2021, PT aumentava ad euro 400,00 mensili l'assegno a carico dello stesso, quale contributo al mantenimento dei figli (euro 200,00 ciascuno).
Con sentenza del 6 maggio 2024, depositata il 15 maggio 2024, il Tribunale di Brindisi dichiarava la separazione personale dei coniugi;
rigettava le domande di addebito reciprocamente formulate dalle parti;
disponeva l'affidamento condiviso dei minori e con collocazione ordinaria presso la madre e facoltà per il padre di Per_1 Per_2 vederli e tenerli con sé, in difetto di accordo con la madre, secondo le modalità stabilite nell'ordinanza presidenziale del 13 gennaio 2020, con precisazione che le modalità
2 relative al figlio venissero estese anche al figlio assegnava la casa Per_1 Per_2 coniugale, con gli arredi, a;
poneva a carico di Controparte_1 Parte_1
ed in favore di un assegno mensile di complessivi
[...] Controparte_1 euro 500,00, quale contributo al mantenimento dei figli (euro 250,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dal febbraio 2020 e con aggiornamento secondo gli indici ISTAT su base annuale;
disponeva che l'assegno unico fosse percepito al 50% da ciascun genitore;
dichiarava integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Avverso la predetta sentenza , per il tramite del difensore, ha Parte_1 proposto appello con ricorso in data 13 giugno 2024, articolando due motivi. Con il primo motivo di appello, il difensore appellante ha riproposto tutte le domande ed eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado ai fini e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c.. Con il secondo motivo, ha censurato la quantificazione dell'importo dell'assegno posto a carico del per il mantenimento dei figli, lamentando, sul punto, la PT violazione e falsa applicazione del disposto di cui all'art. 155 c.c. e 337 sexies c.c., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze processuali e l'omesso esame dei documenti prodotti in giudizio. Il difensore appellante, richiamati i criteri indicati dalla Cassazione nella sentenza n. 19299/2020 ai fini della quantificazione dell'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, ha osservato che, oltre alla capacità economica dei genitori e al tempo di permanenza dei figli con ciascun genitore, ai fini della quantificazione dell'assegno si dovrebbe tener conto dell'assegnazione della casa familiare, che implica un risparmio di spesa per il genitore assegnatario e maggiori oneri per l'altro genitore costretto a sostenere spese di locazione;
ha quindi richiamato le linee guida elaborate sul punto dal Tribunale di Monza nel 2008, secondo cui l'assegno, in presenza di due figli, sarebbe pari al 40% del reddito calcolato al netto “delle spese fisse che rappresentano una duplicazione dei costi di carattere abitativo” ; ha dedotto, quindi, che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, il reddito mensile netto percepito dal è pari all'incirca a 2000,00 euro (e non PT 2300,00 euro come riportato in sentenza) e che sullo stesso gravano le seguenti spese fisse: -326,50 euro (spese rata mutuo per la casa coniugale); - 320,00 euro (spese ristrutturazione di immobile di proprietà dei genitori ove vive attualmente); - 354,78 euro (ulteriore finanziamento per acquisto dei mobili lasciati nella casa coniugale); - 100,24 euro (altro finanziamento Euronics per acquisto elettrodomestici lasciati nella casa coniugale). Applicando il criterio innanzi indicato (40% del reddito netto di 898,40), l'importo dell'assegno che egli dovrebbe versare sarebbe pari a 360,00 euro, che però, tenuto conto dei tempi di permanenza dei figli presso di lui (per 16 giorni al mese), potrebbe essere ridotto a 300,00 euro. Sulla scorta di tali motivi, il difensore appellante ha chiesto, quindi, in parziale riforma della sentenza impugnata, la riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento dei figli da euro 500,00 (250,00 euro per ciascun figlio) ad euro 300,00 (150,00 euro per ciascun figlio), e la condanna di parte resistente al pagamento delle spese e competenze legali del doppio grado di giudizio. Con comparsa di costituzione con appello incidentale depositata il 31 luglio 2024 si è costituita in giudizio, per il tramite del difensore, . Controparte_1 L'appellata ha, in via preliminare, eccepito l'inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza dello stesso e per mancanza di reali motivazioni, assumendo che l'appellante non avrebbe fatto altro che “ricopiare pedissequamente le medesime motivazioni già svolte ed integralmente rigettate dal giudice di primo grado senza
3 specificare in modo chiaro e specifico quali siano le censure rivolte avverso la sentenza di primo grado e le argomentazioni giuridiche alla base delle stessa”. Nel merito, ha dedotto l'infondatezza delle censure svolte nell'atto di gravame, osservando: 1) che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, il giudice di primo grado aveva tenuto conto della diversa capacità economica dei genitori (pag. 3 della sentenza) e dell'onere di versamento della metà della rata di mutuo e delle altre spese gravanti sull'appellante, facendo espresso riferimento al fatto che “lo stesso è inoltre gravato del pagamento della metà del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale (pari ad € 326,50 mensili) nonché della cessione del quinto dello stipendio per € 320,00 mensili al fine di sostenere le spese di ristrutturazione di un immobile di proprietà dei genitori ove abita e di un ulteriore finanziamento per € 358,78 mensili contratto per l'acquisto di mobili”; in ogni caso non avrebbe dovuto tenere conto dell'onere di versamento dei canoni di affitto, dal momento che abitava in una casa di proprietà della PT famiglia di origine a lui concessa in comodato gratuito;
2) che, anzi, il primo giudice aveva erroneamente tenuto conto della documentazione relativa ai due finanziamenti contratti dall'appellante, benché tardivamente depositata (unitamente alla note conclusionali) e benché non fosse stata fornita alcuna prova della destinazione dei congrui importi ricevuti ad effettive esigenze abitative, trattandosi peraltro di finanziamenti contratti in regime di separazione a distanza di oltre due anni e mezzo dal suo allontanamento dalla casa coniugale;
d'altra parte, non aveva PT necessità di acquistare mobili, risultando dalla documentazione prodotta che egli aveva portato via dalla casa coniugale gli arredi, oltre al televisione e alla biancheria (cfr. querela presentata dalla il 4 maggio 2020 allegata alle memorie n. 2 sub P_
22); anche con riguardo all'ulteriore “finanziamento Euronics per acquisto elettrodomestici lasciati nella casa coniugale” con rata mensile di 100,24 euro, non vi sarebbe alcuna prova né della destinazione delle somme ricevute, né della necessità di acquistare elettrodomestici;
3) che l'affermazione contenuta nell'appello secondo cui lo stipendio mensile percepito da ammonterebbe a 2000,00 euro mensili (e non 2300,00 come riportato in PT sentenza) non sarebbe veritiera, risultando dalla documentazione fiscale depositata e dalla stessa dichiarazione del datore di lavoro allegata alla comparsa di costituzione in appello che l'appellante “percepisce assegni mensili al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali di 2224,61” euro;
pertanto, considerando le 13° e 14° mensilità, il reddito netto da lui percepito ammonterebbe ad almeno 2900,00 euro. Nel proporre appello incidentale, ha articolato tre motivi. Controparte_1 Con il primo motivo, ha impugnato il capo della sentenza di primo grado relativo all'addebito della separazione, nella parte in cui il Tribunale, all'esito dell'istruttoria, ha ritenuto che non risultassero sufficienti elementi che consentissero di ritenere provato il nesso causale tra le condotte reciprocamente addebitate dalle parti e “la frattura di un matrimonio connotato già da molto tempo da una profonda conflittualità ed incompatibilità caratteriale fra i coniugi”. La statuizione del giudice di prime cure non terrebbe conto della ripartizione dell'onere della prova, secondo cui la parte che chiede l'addebito della separazione all'altro coniuge ha l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Invece, l'altro coniuge che eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda deve provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, cioè l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto all'accertata infedeltà. Nella fattispecie, l'istruttoria svolta avrebbe consentito di provare che PT aveva iniziato a prelevare ingenti somme dal conto corrente cointestato (ben 10.000,00 euro) all'insaputa della moglie, già in costanza di matrimonio, e che, già dal mese di
4 maggio 2019, sempre all'insaputa della moglie, avrebbe iniziato a far accreditare il proprio stipendio su un conto a lui intestato (cfr. estratti del conto corrente cointestato relativi a marzo, giugno, settembre e dicembre 2019 e marzo e giugno 2020 attestanti il versamento dello stipendio del tramite bonifico eseguito dallo stesso, nonché PT i prelievi ed i pagamenti con bancomat eseguiti da ciascun intestatario); inoltre, egli si era anche appropriato del rimborso della dichiarazione dei redditi 2018 pari a 5000,00 euro circa (per 730/2019 presentata in forma congiunta come sempre durante il matrimonio) da lui fatta transitare su un suo conto corrente personale. non aveva contestato PT tali fatti, comunque provati in via documentale, né aveva contestato che la scoperta da parte della moglie di tali condotte - inquadrabili nell'ipotesi tipica della cd. “infedeltà finanziaria” contraria ai doveri reciproci cui i coniugi sono tenuti, ai sensi dell'art. 143 c.c. - avesse sancito, almeno per la , la consapevolezza della fine del suo P_ matrimonio, tanto da indurla a sporgere querela nei confronti del coniuge (cfr. querela del 4 agosto 2020, allegata alle note ex art. 183 quarto comma n. 2 del 7 settembre 2020). L'appellante in via principale, in definitiva, non aveva assolto all'onere probatorio di dimostrare che il suo comportamento era stato conseguenza di un matrimonio già in crisi, sicché poteva ritenersi provato che tale comportamento era stato – per la – P_ causa della irreversibile rottura del matrimonio. Con il secondo motivo, si censura la parte della sentenza di primo grado che ha fissato l'assegno posto a carico del per il mantenimento dei figli in 500,00 euro PT (250,00 euro per ciascun figlio). Tale quantificazione sarebbe il frutto di una sottovalutazione del reddito del , avendo il primo giudice attribuito rilevanza a PT spese non dimostrate. Al riguardo l'appellante incidentale ha dedotto che: non PT versava alcun canone di locazione relativamente all'abitazione occupata a titolo di comodato gratuito;
i prestiti non erano stati contratti in regime di matrimonio, trattandosi di prestiti contratti successivamente “per motivi che non vengono dimostrati”; il reddito mensile netto di ammonterebbe a 2230,00 euro, cui andrebbero aggiunte le PT mensilità aggiuntive e degli extra, per un ammontare totale di circa 2900,00 euro;
non andava mai a prendere i bambini a Brindisi, ma sempre dalla ex casa PT coniugale, non sostenendo quindi spese per carburante;
egli inoltre versava solo il 50% della rata di mutuo, percependo anche euro 200,00 mensili a titolo di assegno unico;
i bambini trascorrevano con la madre un tempo assolutamente prevalente (durante la settimana a casa della madre dormivano e consumavano tutti i pasti principali, limitandosi a stare con il padre due/tre ore il pomeriggio). Pertanto, un assegno congruo alla situazione reddituale dell'appellato in via incidentale sarebbe pari ad almeno 800,00 euro (400,00 per ciascun figlio); inoltre, in virtù della collocazione prevalente dei figli presso la madre l'assegno unico avrebbe dovuto essere attribuito esclusivamente a quest'ultima. Con il terzo motivo, l'appellante incidentale ha impugnato il capo della sentenza con cui le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti. Ha dedotto al riguardo che, ai fini della regolamentazione delle spese, il Tribunale avrebbe dovuto attribuire rilievo al comportamento processuale del , che dichiarando un reddito PT inferiore a quello reale aveva indotto in errore il Presidente del Tribunale a liquidare in favore della moglie un assegno improponibile (inferiore, addirittura, al minimo stabilito dalla legge per i genitori privi di occupazione) costringendo così la madre a sobbarcarsi per quasi tre anni l'intero onere del mantenimento dei figli. Sul punto, ha richiamato l'art. 473-bis.18 c.p.c., che espressamente censura “il comportamento della parte che, in ordine alle proprie condizioni economiche, rende informazioni o effettua produzioni documentali inesatte o incomplete”, disponendo che tale comportamento sia valutabile “ai sensi del secondo comma dell'art. 116, nonché ai sensi del primo comma dell'art. 92 e dell'art. 96”. , inoltre, non aveva accettato la proposta conciliativa formulata dal PT
5 Giudice Istruttore all'udienza del 17 maggio 2022, adottando un comportamento valutabile a norma dell'art. 91 comma 1 c.p.c.. In definitiva, il difensore di ha chiesto: 1) di dichiarare Controparte_1 l'inammissibilità dell'appello principale proposto da;
2) di rigettare Parte_1 nel merito l'appello, perché infondato;
3) di dichiarare l'inammissibilità della documentazione tardivamente depositata dalla difesa del unitamente alle note PT di trattazione scritta del 12 gennaio 2023; 4) in riforma della sentenza impugnata, di dichiarare la separazione con addebito al , di aumentare l'assegno posto a PT carico dello stesso a 800,00 euro, o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, di attribuire la totalità dell'Assegno Unico alla madre, nonché di condannare PT al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, valutato il comportamento di controparte anche ex art. 91 comma 1 secondo periodo c.p.c., con distrazione. Con ordinanza del 28 gennaio 2025, la Corte, lette le note scritte depositate dalle parti, ha riservato la decisione nei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'eccezione di inammissibilità dell'appello principale sollevata dall'appellata è fondata limitatamente al primo motivo di appello. E' noto che, in materia di procedimento civile, in mancanza di una norma specifica sulla forma nella quale l'appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. deve reiterare le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse. Tuttavia, pur se libera da forme, la riproposizione deve essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo - quale quello effettuato nella specie - alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice (Cfr. Cass. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 25840 del 13/11/2020). Con riguardo agli ulteriori motivi, l'eccezione è infondata. Va richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, secondo cui “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez.
U -,Sentenza n. 27199 del 16/11/2017). Ciò posto, dall'atto di appello si evincono in modo non equivoco le doglianze proposte: alle pagg. 6, 7 e ss., il difensore appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che il reddito netto percepito dal fosse pari a 2300,00, PT ammontando tale reddito a 2000,00 euro e riducendosi a 898,48 euro, al netto delle spese fisse gravanti sul medesimo, e che, ai fini della quantificazione dell'assegno, il giudice di primo grado avrebbe dovuto tenere conto dell'assegnazione della casa coniugale alla e del tempo trascorso dai minori con il padre, pari a 16 giorni al mese. P_
Le doglianze proposte – in ordine alle quali l'appellata ha articolato specifiche difese - sono dunque, al di là della loro fondatezza o meno, chiaramente evincibili dall'atto di gravame, che è pertanto pienamente rispettoso della previsione dell'art. 342 c.p.c..
6 Nel merito, il secondo motivo dell'appello principale e il secondo motivo dell'appello incidentale, relativi alla quantificazione dell'assegno posto a carico del a PT titolo di contributo dei figli minori, sono infondati. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte quello secondo cui in seguito alla separazione o al divorzio la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza (cfr. Cass. 2000 n. 15065; 1993 n. 3363). Il dovere di provvedere al mantenimento, istruzione ed educazione, secondo il precetto dell'art. 147 c.c., impone ai genitori, anche in caso di separazione o divorzio, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'adeguata predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (così Cass. 1997, n. 11025). Va ancora rilevato che ai fini di una corretta determinazione del concorso dei genitori il parametro di riferimento è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle rispettive sostanze, in esse ricompresi i cespiti improduttivi di reddito, ma anche dalla capacità di lavoro professionale o casalingo, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali (Cass. 1997 n. 11025 cit.). Al fine di quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento dei figli, minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, deve, poi, osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (cfr. Cass. 4811/2018; Cass. 19299/2020 e da ultimo Cass. 4145/2023). Nella specie, dalle dichiarazioni dei redditi depositate in atti risulta che Parte_1
ha percepito i seguenti redditi annuali netti:
[...]
-nel 2016, 26.316,00 euro (29.428,00 euro lordi);
- nel 2017, 26.968 euro (28.234,00 euro lordi);
- nel 2018, 33.087,00 euro (38.572,00 euro);
- nel 2019, 31.168,00 euro (35.414,00 euro lordi);
- nel 2020, 29.800,00 euro (32.188,00 euro lordi);
- nel 2021, 30.600,00 euro (32.282,00 euro lordi).
Correttamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto che il reddito netto mensile percepito dall'appellante sia pari, considerate le risultanze delle ultime dichiarazioni dei redditi (dal 2018 al 2021), a circa 2300,00 euro netti mensili. Con riferimento agli anni successivi, non risultano depositate le dichiarazioni dei redditi, ma soltanto le buste paga relative ad alcune mensilità del 2022 e del 2023, che, tuttavia, sono inidonee a dimostrare l'effettiva situazione reddituale complessiva del
, atteso che, come si evince dagli atti, i redditi percepiti dal predetto sono PT composti non soltanto dai redditi da lavoro dipendente (stipendio di insegnante), ma anche da “altri redditi” (derivanti dall'esecuzione di progetti extrascolastici): a titolo esemplificativo, nell'anno 2018, tali redditi ulteriori risultano pari a 9054,00 euro;
nel 2019, a 5000,00 euro;
nel 2020 a 9052,00 euro;
nel 2021 a 7586,00 euro.
In definitiva, in merito alla quantificazione del reddito mensile netto percepito dal
, sia le deduzioni dell'appellante principale (secondo cui tale reddito PT ammonterebbe a 2000,00 euro), sia quelle dell'appellante in via incidentale (secondo cui lo stesso ammonterebbe a 2900,00 euro) sono infondate, non trovando riscontro delle dichiarazioni dei redditi acquisite agli atti e fondandosi entrambe le prospettazioni su una
7 non condivisibile interpretazione delle risultanze delle buste paga e della certificazione rilasciata dal datore di lavoro, prodotte nel presente giudizio. E' infondata anche la deduzione dell'appellante principale secondo cui, ai fini della quantificazione dell'assegno, dovrebbe tenersi conto del fatto che i bambini trascorrono con il padre “16 giorni al mese”. Ed invero, in base alla attuale regolamentazione del diritto di visita padre-figli contenuta nella sentenza, i bambini possono trascorrere con il padre i pomeriggi del lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16.00 alle 20.00 e, a settimane alternate, il fine settimana dalle 10.00 del sabato alle 20.00 della domenica. Anche a ritenere che i due fine settimana al mese che i bambini trascorrono con il padre inizino dal pomeriggio del venerdì fino alla domenica (circostanza questa non specificamente contestata dalla
), è comunque netta la prevalenza del tempo trascorso dai minori con la P_ madre, considerato che il tempo di permanenza degli stessi con il padre durante la settimana è limitato a tre pomeriggi dalle 16.00 alle 20.00 e che, secondo quanto dedotto specificamente dalla appellata nella memoria di costituzione e non contestato da controparte, in tali giorni è la madre che provvede ai tre pasti principali (colazione, pranzo e cena). E' quindi evidente che la richiesta di riduzione dell'assegno avanzata dal si PT fonda su deduzioni infondate e non condivisibili.
E' parimenti infondato l'appello incidentale proposto da nella Controparte_1 parte in cui mira ad ottenere un aumento dell'importo dell'assegno stabilito dal Tribunale. In via preliminare, va osservato che non è fondata l'eccezione di inutilizzabilità per tardività della documentazione allegata da controparte alle note autorizzate del 12 gennaio
2023. Nel procedimento di separazione - che nella vigenza della normativa antecedente alla cd. riforma Cartabia si svolgeva secondo il rito camerale, di per sé caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme - va esclusa la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario ed è quindi ammissibile l'acquisizione di nuovi mezzi di prova, in specie documenti, a condizione che sia assicurato un pieno e completo contraddittorio tra le parti (cfr. Cass. Sez. 1 -
, Ordinanza n. 27234 del 30/11/2020), come avvenuto nella specie.
Ciò premesso, nel merito, si osserva, in primo luogo, che, come già osservato, non è dimostrato l'assunto difensivo secondo cui il reddito del ammonterebbe a PT
2900,00 euro mensili (circostanza questa mai dedotta dalla nel giudizio di P_ primo grado), risultando dalle dichiarazioni dei redditi che il netto mensile percepito dall'appellante principale è pari a quello calcolato dal Tribunale (2300,00 euro mensili). Contrariamente a quanto dedotto, inoltre, ai fini della comparazione della situazione reddituale delle parti, deve tenersi conto dell'assegnazione della casa coniugale, che costituisce utilità economicamente valutabile. La giurisprudenza di legittimità, nel valutare l'adozione delle statuizioni conseguenti alla separazione personale tra i coniugi, ha più volte attribuito rilievo all'assegnazione della casa familiare, ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli e del coniuge economicamente più debole, perché, pur essendo finalizzata alla tutela della prole e del suo interesse a permanere nell'ambiente domestico, tale assegnazione costituisce un'utilità suscettibile di apprezzamento economico, e ciò anche quando il coniuge assegnatario dell'immobile ne sia comproprietario, perché il godimento di tale bene non trova fondamento nella comproprietà dello stesso, ma nel provvedimento di assegnazione, opponibile anche ai terzi, che limita la facoltà dell'altro coniuge di disporre della propria quota e si traduce, per esso, in un pregiudizio economico valutabile (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 27599 del 21/09/2022; Cass., Sez. 1, n. 20858/2021; Cass., Sez. 6-1, n. 25420/2015; v. 20. Cass., Sez. 1, n. 4203/2006, ove è precisato che il
8 godimento della casa familiare costituisce un valore economico, del quale il giudice deve tener conto ai fini della determinazione dell'assegno dovuto all'altro coniuge per il suo mantenimento o per quello dei figli, che di regola corrisponde al canone ricavabile dalla locazione dell'immobile). Non rileva che attualmente viva in un immobile di proprietà dei genitori PT concessogli in comodato gratuito (per sua natura precario), risultando, peraltro, che egli abbia affrontato delle spese per la ristrutturazione e l'arredo della nuova abitazione (cfr. all. 2,3 e 4 alle note autorizzate del 12 gennaio 2023: denuncia SCIA ristrutturazione e finanziamento AGOS per acquisto mobili Ikea). In conclusione, tenuto conto della complessiva situazione reddituale delle parti, dei tempi di permanenza dei bambini presso ciascuno dei genitori e della assegnazione della casa coniugale alla , l'importo dell'assegno stabilito dal Tribunale a carico P_ del appare, allo stato, congruo e adeguato alle attuali esigenze dei due PT bambini, ancora in tenera età.
E' fondata, invece, l'istanza con cui ha chiesto l'autorizzazione Controparte_1 a percepire integralmente l'Assegno Unico. L' assegno in questione – che spetta a favore delle famiglie con figli a carico fino al compimento del ventunesimo anno di età – è definito “unico” perché finalizzato alla semplificazione e, contestualmente, al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità. L'art. 6 comma 4 D.lgs. n. 230/2021 stabilisce che l'assegno unico universale “è corrisposto dall' ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva in CP_3 pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario” . La circolare dell' n. 23/22 ha specificato, tuttavia, che “qualora il giudice, in CP_3 ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente l'assegno unico e/o universale per i figli si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario….lo stesso giudice, in caso di procedimento giudiziale, può stabilire che l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all'assegno di mantenimento”. Di recente, la Corte di Cassazione ha chiarito di aderire all'interpretazione contenuta nella circolare innanzi richiamata, proveniente dall'organo preposto al pagamento dell'assegno in questione, in quanto conforme alla ratio della norma e alla finalità sociale della stessa (cfr. Cass. civ., sez. I, ordinanza n. 4672 del 22 febbraio 2025). L'attribuzione dell'assegno al genitore collocatario del minore risponde, invero, ad esigenze di semplificazione nell'interesse della prole, in quanto è il genitore che convive con il figlio che provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo. Nella specie, pertanto, la collocazione prevalente dei due minori presso la madre giustifica l'attribuzione dell'intero assegno unico alla stessa, che potrà in tal modo direttamente assolvere in maniera più adeguata alle esigenze della prole, fermo restando che tale attribuzione avviene di fatto nell'ambito di un mandato ex lege, seppure tacito, riguardante l'utilizzo dell'intera somma nell'esclusivo interesse della prole.
Infondata è la domanda di addebito della separazione proposta dall'appellata con l'appello incidentale. E' pacifico il principio di diritto, secondo cui la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto
9 coniugale. Ed invero la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (cfr.
Cass. Civ. prima sezione, ordinanza n. 40795/2021).
Quanto agli oneri probatori gravanti sulle parti, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (Cass. Sez. 1 -
, Ordinanza n. 16691 del 05/08/2020). Avuto specifico riguardo alla violazione del dovere di fedeltà, la Corte di Cassazione ha, poi, ripetutamente affermato che, in tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile (Cass. 14 ottobre 2010 n. 21245). Quindi, laddove la ragione dell'addebito sia costituita dall'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, questo comportamento, se provato, fa presumere che abbia reso la convivenza intollerabile, sicché, da un lato, la parte che lo ha allegato ha interamente assolto l'onere della prova per la parte su di lei gravante, e dall'altro la sentenza che su tale premessa fonda la pronuncia di addebito è sufficientemente motivata. La stessa Corte di Cassazione ha, però, precisato che la regola appena ricordata viene meno quando si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale e che, in tal caso, trovano peraltro applicazione le comuni regole in tema di onere della prova dettate dall'art. 2967 cod. civ., per cui chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (nella specie, dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza) deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità (o la posteriorità come nel caso in esame) della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà. Nella specie, la ha dedotto, a sostegno della domanda di addebito, una P_ serie di condotte del coniuge integranti a suo dire un'ipotesi di “infedeltà finanziaria”, assumendo che, essendo provate (in via documentale) tali condotte, spettava al dimostrare che la crisi coniugale fosse già in atto. PT
L'assunto è infondato. In primo luogo, non vi sono ragioni per ritenere estensibili alla cd. “infedeltà finanziaria” – che, invero, potrebbe assumere concreta rilevanza solo nel caso in cui si traduca nella violazione del dovere di contribuire ai bisogni della famiglia - le presunzioni probatorie che la Corte di Cassazione ha elaborato con specifico riferimento alla violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale. In ogni caso, nella specie, alla luce delle risultanze emergenti dagli atti acquisiti al processo, può escludersi l'esistenza di un nesso causale tra le presunte condotte distrattive denunciate dalla e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, che P_ sulla base della valutazione complessiva degli atti, sembra imputarsi alla estrema conflittualità tra i coniugi, testimoniata dalle reciproche denunce querele sporte dalle parti.
10 Va, infatti, osservato che la stessa nel ricorso introduttivo del giudizio di P_ primo grado, fondava la domanda di addebito sul comportamento prevaricatore e violento del coniuge (cfr. pag. 1: “la vita matrimoniale, sorta sotto i migliori auspici, si è rivelata difficile a causa dell'atteggiamento prevaricatore, dispotico e, nell'ultimo periodo, anche violento tenuto dal resistente che l'ha costretta in varie occasioni a richiedere l'intervento della forza pubblica”). Ancora, nella denuncia querela sporta da nei confronti del coniuge il 7 P_ gennaio 2020, la donna, nel ricostruire le cause della crisi coniugali, dichiara “da quando ci siamo sposati e soprattutto dalla nascita del primo figlio mio marito non ha saputo tutelare la nostra famiglia dalle influenze esterne della sua famiglia di origine. Questo ha causato delle divergenze fino al giorno 7 luglio 2019 quando mi sono trovata costretta a sporgere denuncia presso i Carabinieri di Carovigno (BR) nei confronti di mio marito per maltrattamenti e minacce” (all. 3) memoria costituzione del resistente nel giudizio di primo grado).
In base a quanto si evince da tale atto, proveniente dall'appellante incidentale, la crisi familiare non era in alcun modo ricondotta alle presunte infedeltà finanziare del
, ma esclusivamente alle divergenze tra i coniugi sorte in ragione dei rapporti PT del con la famiglia di origine. PT
Tale prospettazione converge, peraltro, con quella del , quale emerge dalla PT querela sporta da quest'ultimo il 2 settembre 2019, in cui egli dichiara: “mia moglie non ha mai ben visto l'unione tra me e i miei genitori……a seguito di questo malessere e, non essendovi altri strumenti per superare questi screzi, si è appalesata l'idea di separarci.” Le denunce penali reciprocamente sporte dalle parti – che esemplificano la grave conflittualità già esistente tra le stesse - convergono dunque nel ricondurre l'irreversibilità della crisi coniugale allo stesso motivo, e cioè alle tensioni derivanti dai rapporti del con la famiglia di origine, il che consente di ritenere che le PT presunte condotte di “infedeltà patrimoniale”, ove effettivamente verificatesi, siano successive all'irreversibilità della crisi coniugale.
In definitiva, in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da P_
, l'assegno unico universale va attribuito interamente a quest'ultima.
[...]
Quanto alle spese, si osserva che il giudice di appello, allorche riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiche la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. Cass. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018). Con riguardo alle specifiche deduzioni sollevate nell'appello incidentale in merito alle spese, si osserva che, a norma dell'art. 91 c.p., la condanna alle spese giudiziali e legata alla posizione obiettiva di soccombenza della parte nella lite, indipendentemente dalla sua buona o mala fede. Pertanto non puo assumere rilievo ai fini della regolazione delle spese il comportamento scorretto assunto dal PT all'udienza di prima comparizione, potendo rilevare la mala fede eventualmente ai sensi dell'art. 96 c.p., fattispecie che nella specie non e stata invocata. Nemmeno puo trovare applicazione l'art. 91 c.p.c., con riferimento al rifiuto da parte del PT della proposta conciliativa, che aveva ad oggetto una somma superior effettivamente liquidata dal primo giudice.
11 In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, quindi, le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate per l'80% e, per la restante quota, vanno poste a carico di e liquidate come in dispositivo. Controparte_4 Stante il rigetto integrale dell'appello principale, deve darsi atto della ricorrenza, nei confronti di , dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 DPR n. Parte_1 115/2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 L. n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) con conseguente obbligo dell'appellante di pagare il doppio unificato.
P.Q.M.
1) rigetta l'appello principale proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Brindisi il 6 maggio 2024, pubblicata il 15 maggio 2014;
2) in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da P_
, dispone che l'Assegno Unico Universale sia percepito integralmente da
[...] quest'ultima;
3) rigetta nel resto l'appello incidentale;
4) compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio nella misura dell'80% e condanna al pagamento della restante quota, che va liquidata per il Parte_1 giudizio di primo grado in 1000,00 euro e per il giudizio di appello in 1100,00 euro, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
4) Dà atto, nei confronti di della ricorrenza dei presupposti di cui Parte_1 all'art. 13 comma 1 DPR n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 L. n. 228/2012 (legge di stabilità 2013).
Così deciso il Lecce il 25 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ferraro Dott. Carlo Errico
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