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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/11/2025, n. 15553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15553 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Lucia
UN, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al n. 12275 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 assunta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 17.06.2025 con concessione dei termini di cui all'art. 190, comma 1, c.p.c.
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Palermo, in via M. D'Amelio n. 3, presso e nello studio dell'avv. Salvatore Anfuso, che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata a margine dell'atto di citazione
attrice
E
(C.F. ), in persona del Sindaco in carica, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliata in Via Domenico Chelini n. 5, presso l'Avv. Marco Tortorella, che la CP_1 rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Angela Raimondo, giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta con chiamata in causa del terzo
convenuta
NONCHE'
(P.I./C.F.: ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_3 tempore
1 entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Marcello RI ed elettivamente domiciliate presso il suo studio sito in alla via Alessandro Poerio n. 88, in virtù di mandato posto a CP_1 margine della comparsa di costituzione con chiamata in causa del terzo
terze chiamate da CP_1
NONCHE'
(C.F.: ), in persona del procuratore ad Controparte_4 P.IVA_4 negotia Dr. in quanto incorporante di (C.F.: Controparte_5 Controparte_6
), giusto atto di fusione per incorporazione Repertorio n. 75.407 - Raccolta n. P.IVA_5
11.892 Notaio Avv. Francesco Pene Vidari del 10.12.2018, rappresentata e difesa da Avv.
MP TO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Paolo Garau, in
Roma (RM), viale Mazzini n. 145
terza chiamata da e Controparte_7 Controparte_8 Controparte_3
Oggetto: responsabilità ex artt. 2043/2051 c.c.; risarcimento danni.
Conclusioni: come rassegnate dalle parti per l'udienza del 17.06.2025 e in atti.
Precisamente, per parte attrice “VOGLIA IL SIGNOR GIUDICE UNICO disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, Nel merito: preliminarmente: 1) Ritenere e dichiarare che il sinistro per cui
è causa è avvenuto per fatto e colpa del per violazione dell'obbligo di Controparte_9 vigilanza delle strade pubbliche, ai sensi dell'art. 2051 c.c. conseguentemente: 2) Condannare il
in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento di tutti i danni, Controparte_9 patrimoniali e non patrimoniali, subiti dall'attrice in conseguenza del dedotto evento, nella misura che emergerà nel corso del procedimento, all'esito della fase istruttoria, e che verrà ritenuta conforme a giustizia;
3) Condannare il al pagamento delle spese e dei compensi del Controparte_9 giudizio”;
per parte convenuta “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis: in via CP_1 preliminare, autorizzare l'odierna convenuta a chiamare in causa C.E.V.
[...]
(C.F. ) (Capogruppo), in persona del legale Controparte_10 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede legale in Piove di Sacco (PD) – 35028 Viale Madonna delle
Grazie, 7/2 (P.E.C. ) (doc. 10) e (C.F. Email_1 Controparte_11
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma (RM) – P.IVA_3
00173 Via Mario Angeloni, 3 (P.E.C. (doc. 11), essendo in A.T.I. Email_2 verticale, per essere tenuta indenne da tutte le avverse pretese, con richiesta ex art. 269 c.p.c. di contestuale spostamento della prima udienza nel rispetto dei termini di cui all'art. 163bis c.p.c.; nel merito, in via principale, rigettare la domanda attorea, siccome infondata in fatto ed in diritto, con
2 vittoria di spese ed onorari di giudizio;
sempre nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda attorea, per effetto della previsione di cui all'art. 1227
c.c., porre l'obbligo risarcitorio a carico diretto del C.E.V. CONSORZIO Controparte_10
e o, in subordine, condannarle a rifondere
[...] Controparte_11 [...] di quanto questa dovesse essere ritenuta obbligata a pagare in favore di parte attrice. Con CP_1 vittoria di spese. In via istruttoria ci si oppone, sin da ora, all'ammissione delle prove orali richieste da parte attrice, in quanto vertenti su capitoli inammissibili: b) e d) contenenti valutazioni, come del resto il cap. c), e circostanze negative;
e) relativo a fatti attestati per tabulas e tra l'altro contente valutazioni;
g) contenente circostanze negative e comunque fatti da attestare per tabulas. Peraltro, dubbia è
l'attendibilità del teste indicato, essendo un amico della danneggiata. In caso di ammissione delle suddette prove, si chiede, sin da ora, di essere ammessi alla prova contraria con lo stesso teste e gli stessi capitoli attorei”;
per terze chiamate e “Voglia Controparte_2 Controparte_3
l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, per i motivi esposti in premessa: IN VIA PRELIMINARE E
PREGIUDIZIALE: 1) disporre il differimento della prima udienza di comparizione delle parti, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., al fine di consentire la chiamata in causa della Controparte_4 in persona del l.r.p.t. con sede legale in Via Ulpio Traiano n. 18 – Milano (MI) NEL MERITO: 1) in via principale, rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto;
2) in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di parte attrice, accertare e dichiarare che la Parte_2 non è tenuta a manlevare e/o rimborsare 3) in estremo
[...] CP_1 subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di parte attrice e contestuale dichiarazione di manleva, in favore di condannare, in ragione della CP_1 competenza richiamata in premessa, la a manlevare e tenere Controparte_4 indenne la Terza Chiamata. In Via Istruttoria: A) Ci si oppone ai capitoli così come formulati da parte attrice perchè tutti valutativi, suggestivi negativi e da provarsi documentalmente. In subordine chiede ammettersi prova contraria con i testi indicati dalle controparti sui seguenti capitoli: 1) “vero che il tratto di strada, teatro dell'accadimento, risulta ampio e pianeggiante? 2) “vero che erano in atto precipitazioni atmosferiche? 3) “vero che la visibilità era garantita dalla luce diurna e/o dall'illuminazione pubblica?”; 4) “vero che vi erano ostacoli alla visibilità del dissesto?”; 5) “vero che, parte attrice, era preceduta da altri utenti?”. B) chiede ammettersi interrogatorio formale di parte attrice sui capitoli formulati al punto A) nonché sul seguente: 1) Vero che aveva più volte percorso il tratto di strada teatro dell'accadimento?” per danni”;
per la terza chiamata “nel merito: in via gradata, voglia il Giudice Controparte_4 adito: rigettare le domande tutte proposte dall'attrice, in quanto infondate e conseguentemente rigettare
3 le domande tutte proposte da nei confronti dell' CP_1 Controparte_7 [...]
e e, per l'effetto, altresì quella di garanzia proposta da CP_8 Controparte_3 quest'ultima nei confronti di • nella denegata ipotesi di accoglimento Controparte_4 delle domande attoree, rigettare la domanda di garanzia proposta dall' Controparte_7 [...]
e contro in quanto infondata;
• CP_8 Controparte_3 Controparte_4 nella denegata ipotesi dell'accoglimento di tutte le anzidette domande, ridursi le pretese attoree a quanto solo di diritto e di ragione, dichiarandosi obbligata a manlevare la Controparte_4 propria assicurata nei soli limiti di quanto contrattualmente pattuito;
• con vittoria delle spese di lite”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio al fine di sentire accertare la responsabilità della stessa ex artt. 2043 CP_1
e/o 2051 c.c. per la caduta occorsale per la presenza di una buca in data 31.12.2016, all'intersezione tra via del Tritone e via Poli, con conseguente condanna di parte convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati nella misura risultante dall'istruttoria e ritenuta di giustizia.
A fondamento della propria pretesa l'attrice ha dedotto che:
- il giorno 31.12.2016, alle ore 14.00 circa, percorreva a piedi via del Tritone quando, giunta all'altezza dell'intersezione con via Poli, svoltava in tale strada e cadeva improvvisamente a terra a causa di una buca presente sul marciapiede che, proprio perché sita in corrispondenza dell'angolo tra le due strade, non era neppure preventivamente visibile a chi, come l'attrice, veniva da via Del Tritone;
- del resto, la contestuale presenza di una cabina telefonica proprio in quel tratto, oltre a ridurre lo spazio per il transito dei pedoni, aveva costretto l'attrice a camminare sulla parte interna del marciapiede, secondo la sua direttrice di provenienza, dalla quale non era possibile accorgersi per tempo dell'anomalia ed irregolarità della pavimentazione;
- prontamente soccorsa e fatta sedere su una sedia, messa a disposizione da un esercente del luogo - veniva quindi accompagnata, tramite ambulanza del 118, al Pronto
Soccorso dell'Ospedale Santo Spirito di ove, eseguiti gli accertamenti clinici e CP_1 radiografici, veniva ricoverata con la diagnosi di “frattura sottocapitata lievemente ingranata in valgo femore Dx” e quindi sottoposta ad intervento chirurgico di
“osteosintesi con tre viti cannulate”. L'attrice veniva dimessa in data 05.01.2017 ed avviata al proprio domicilio per la prosecuzione delle cure del caso, secondo il piano terapeutico e riabilitativo suggerito;
- a causa della suddetta caduta doveva interrompere le vacanze a ove doveva CP_1 soggiornare dal 30.12.2016 al 03.01.2017 e il viaggio comprendeva, oltre al volo di
4 andata e ritorno da Palermo, il soggiorno in albergo e la partecipazione ad uno spettacolo teatrale che si sarebbe tenuto la sera di San Silvestro, presso il Teatro della
Conciliazione.
Ritenuta la responsabilità dell'Ente convenuto ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c., l'attrice ha chiesto il risarcimento dei danni non patrimoniali (danno biologico e danno morale), nonché dei danni patrimoniali per spese mediche sostenute oltre che quello determinato dalla perdita del pacchetto turistico acquistato, comprendente il volo aereo di ritorno e il soggiorno per ulteriori tre notti, e quello conseguente ai costi aggiuntivi sostenuti per il rientro a Palermo, dopo le dimissioni dall'ospedale.
2. Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea in CP_1 quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata. Nello specifico, l'Ente ha contestato le genericità delle allegazioni attoree in ordine alla dinamica del sinistro, alle circostanze di tempo e di luogo e senza nemmeno indicare il punto esatto ove l'attrice sarebbe rovinata al suolo, la dimensione e tipologia della buca;
anzi, il sinistro si sarebbe verificato in presenza di luce diurna, in condizioni metereologiche di cielo sereno e assenza di precipitazioni atmosferiche tanto che la , con ordinaria diligenza, avrebbe potuto Pt_1 percepire la presenza dell'asserita “buca”, di dimensione e tipologia non meglio specificata, evitando di cadere a terra. Né la presenza della cabina telefonica poteva determinare alcun trabocchetto o situazione di pericolo tale da ostacolare la visibilità dell'attrice, ciò anche in ragion del fatto che verosimilmente ivi non è presente una cabina telefonica, ma soltanto un'installazione telefonica di ben più piccole dimensioni, in quanto priva di box prefabbricato.
ha comunque domandato di chiamare in causa la C.E.V. CP_1 [...]
e a cui erano stati affidati Controparte_10 Controparte_11 in appalto i lavori per la sorveglianza, pronto intervento e manutenzione ordinaria stradale e segnaletica dell'area oggetto dell'evento de quo – Via Poli – rientrante nell'ambito del
Municipio Roma I, lotto A, come si ricavava dalla Determinazione Dirigenziale n. 2081 del
22.07.2016 e dal verbale di consegna dei lavori, in quanto uniche responsabili dei danni patiti dall'attrice e, per l'effetto, tenute a manlevare da tutte le pretese nei suoi CP_1 confronti avanzate.
3. e CP_7 Controparte_10 Controparte_11
(d'ora innanzi ATI) si è costituita in giudizio contestando ogni addebito e la
[...] conseguente sussistenza dell'obbligo della garanzia impropria ritenuto sussistente da
[...]
. CP_1
5 Con riguardo alla domanda di parte attrice, ha contestato la prova in ordine al nesso eziologico, giacché, a sostegno probatorio, non risulta allegato alcun verbale redatto dalle competenti autorità, mancando dunque un accertamento dello stato dei luoghi al momento dell'asserito sinistro;
peraltro, la produzione fotografica allegata dall'attrice, era priva di data certa e anche completamente decontestualizzata. Né la presenza sul marciapiede di una cabina telefonica poteva ostacolare la visuale in quanto da un semplice controllo su Google
Maps si poteva riscontrare che la cabina era posizionata sul manto stradale e non sul marciapiedi.
Contr Pertanto, l' ha insistito sul rigetto della domanda attorea e per scrupolo difensivo, ha richiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa, previo differimento della prima udienza, della , in virtù di polizza assicurativa n° 100800402518 (all. 7) al fine Controparte_4 della manleva.
4. Si è costituita in giudizio che, con riguardo alla domanda di Controparte_4 manleva avanzata dall' ha contestato la copertura assicurativa deducendo, tra l'altro, di CP_7 avere prestato garanzia esclusivamente a favore di e non dell'ATI. CP_3
Con riguardo alla domanda di parte attrice, nel contestarla, la compagnia assicuratrice ha ritenuto non provato l'esistenza e la configurazione di tale “buca”, né il nesso di causa tra la supposta insidia e il danno.
Nello specifico, ha replicato che il sinistro era avvenuto in pieno giorno e in presenza di luce naturale (ore 14:00 circa), con condizioni di tempo sereno, tanto da consentire alla stessa di ispezionare la superficie del marciapiedi che stava percorrendo e di avvedersi di eventuali anomalie del medesimo, quali buche, ostacoli o altro;
ha contestato che il tratto di marciapiedi
“in corrispondenza dell'angolo fra le due strade”, e cioè fra via del Tritone e via Poli, non fosse “preventivamente visibile a chi, come l'attrice, veniva da via del Tritone”, poiché costei aveva comunque un sufficiente spazio visivo avanti a sé; né la cabina telefonica costituiva intralcio per i pedoni o impediva la vista del marciapiede, come poteva evincersi dalle immagini estratte tramite Google Street View (relative, le prime due al luglio 2016 e le seconde due al luglio 2017, doc. 7-10). Infatti, poteva apprezzarsi che vi era un apparecchio telefonico protetto da una copertura trasparente di modesto ingombro (e non una “cabina telefonica”), tale quindi da non interferire con la vista dei pedoni sulla superficie del marciapiede, né costituiva intralcio per i pedoni stessi in transito sul marciapiede, essendo posizionata al di fuori del marciapiedi stesso (com'è evidente soprattutto osservando le immagini prodotte come doc. 8 e 9).
6 Peraltro, dalle suddette riproduzioni fotografiche, non si notava alcuna “buca” o significativa anomalia del marciapiede, ma piuttosto un mero “rappezzo”, facilmente distinguibile, data la sua discromia rispetto alla superficie circostante, e tale da non poter rappresentare un ostacolo rilevante, imprevedibile e non avvistabile.
Infine, in forza di quanto sovra esposto, ha contestato e non ritenuto provata la responsabilità ex art. 2043 c.c. difettando tanto il carattere della non avvistabilità, quanto quello dell'imprevedibilità della (pretesa) insidia.
5. Assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante la prova testi e la CTU medico legale sulla persona dell'attrice.
6. Dopo alcuni rinvii e mutato l'organo giudicante, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 17.06.2025 con concessione dei termini ex art. 190, comma 1,
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. La domanda è infondata e non merita accoglimento.
8. In base al contenuto dell'atto introduttivo, il thema decidendum verte sull'accertamento della dedotta responsabilità di convenuta in relazione al sinistro occorso all'attrice CP_1 che, in data 31.12.2016 alle ore 14.00 circa, nel percorrere a piedi via del Tritone, giungeva all'altezza dell'intersezione con via Poli e svoltando su tale strada cadeva a terra a causa di riferita buca presente sul marciapiede.
Con riferimento alla natura dell'azione, si osserva che la ha ritenuto responsabile Pt_1 dell'accaduto, ai sensi degli artt. 2051 e/o 2043 c.c., riconducendo la caduta, e CP_1 perciò i conseguenti danni, alla presenza di una buca su un manto stradale che non poteva essere evitata stante la scarsa visibilità proprio perché sita in corrispondenza dell'angolo tra le due strade, tenuto anche conto della presenza di una cabina telefonica proprio in quel tratto di strada che, oltre a ridurre lo spazio per il transito dei pedoni, aveva costretto l'attrice a camminare sulla parte interna del marciapiede, secondo la sua direttrice di provenienza, dalla quale non era possibile accorgersi per tempo dell'anomalia ed irregolarità della pavimentazione.
9. Presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia.
9.1 Il primo presupposto si integra, in base alla previsione testuale della citata norma codicistica, quando l'evento dannoso è "cagionato" dalla cosa, nel senso che esso è
7 causalmente ascrivibile al fatto della cosa, secondo un'espressione felicemente incisiva rinvenibile nella formulazione utilizzata dall'art. 1384 (ora 1242) codice francese (on est responsable... .. qui est causé par le fait... des choses que l'on a sous sa garde...), CP_12 ma il cui contenuto precettivo, nella sostanza, deve ritenersi coincidente con quello dell'omologa norma del codice italiano (Cass.01/02/2018, n. 2480).
L'evento di danno, in altre parole, deve essere esplicazione della concreta potenzialità dannosa della cosa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica sia che derivi dall'effetto di concause umane o naturali.
9.2 Il secondo presupposto si integra quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode (proprietà, possesso, detenzione, ecc.), sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa
(Cass. 01/02/2018, n. 2480, cit.).
Entrambi tali presupposti, in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051 c.c., devono essere provati dal danneggiato.
9.3 Incombe, invece, sul custode, sempre ai sensi dell'art. 2051 c.c., la prova (liberatoria) della sussistenza del "caso fortuito", quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita.
Il fatto integrante il caso fortuito è, dunque, un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res.
Il nesso causale tra l'evento dannoso e la res può essere escluso anche dal fatto del danneggiato.
Al riguardo, giova ricordare che la regola di determinazione del danno risarcibile contenuta nell'art. 1227 c.c., comma 1, trova fondamento nel principio di causalità materiale che impone di non far carico al danneggiante della parte di danno che non è a lui causalmente imputabile e, più precisamente, di escludere il risarcimento in relazione alla porzione di evento dannoso causalmente ascrivibile alla condotta del danneggiato.
Requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza.
8 Mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sul risarcimento, al contrario il fatto colposo ne comporta la riduzione, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Peraltro, sotto il profilo processuale, non solo il fatto colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, (a differenza dell'inosservanza del dovere di evitare l'aggravamento del danno di cui al comma 2, stesso art.) è rilevabile d'ufficio se risultino prospettati gli elementi di fatto da cui esso sia ricavabile (ex aliis, Cass. 10/05/2018, n. 11258; Cass.19/07/2018, n.
19218), ma, inoltre, l'apprezzamento della condotta del danneggiato, ai fini del concorso di colpa, integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (ex aliis, Cass. 17/01/2020, n. 842).
Rientra, dunque, nell'insindacabile giudizio del giudice del merito la valutazione del grado di inosservanza del modello di comportamento diligente (da cui dipende la gravità della colpa del danneggiato) e dell'entità delle conseguenze ascrivibili al suo comportamento.
Quest'ultimo, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa.
A conforto di quanto affermato si richiama da ultimo Cass. III n. 8450 del 31 marzo 2025: “In tema di responsabilità per danni derivanti da cose in custodia ex art. 2051 c.c., con particolare riferimento ai danni cagionati dal manto stradale, la responsabilità del custode ha natura oggettiva e si fonda esclusivamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa custodita e l'evento dannoso, senza che sia necessario provare la natura insidiosa della cosa o la non percepibilità ed evitabilità del pericolo da parte del danneggiato. Tale responsabilità può essere esclusa o limitata solo attraverso la prova, gravante sul custode, del caso fortuito oppure della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, della condotta del danneggiato o del terzo nella produzione del danno. In particolare, mentre per la condotta del danneggiato è sufficiente la dimostrazione della sua colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c., senza che sia necessario provarne l'autonomia, eccezionalità, imprevedibilità e inevitabilità, per il fatto del terzo occorre dimostrarne anche l'oggettiva imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole. L'onere probatorio in capo al danneggiato si esaurisce nella dimostrazione del nesso eziologico tra cosa ed evento dannoso, non essendo richiesta la prova positiva della natura insidiosa della cosa o dell'assenza di propria colpa, elementi che spetta invece al custode provare come sussistenti con caratteristiche tali da poter attenuare o eliminare il nesso di causalità con la cosa custodita. La valutazione della condotta del danneggiato deve tenere conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà ex art. 2 Cost., considerando che quanto più la situazione di
9 possibile danno sia prevedibile e superabile attraverso l'adozione delle normali cautele, tanto maggiore sarà l'efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato, fino a poter interrompere il nesso eziologico quando tale comportamento risulti esclusivamente efficiente nella causazione del sinistro secondo un criterio di regolarità causale.”
È peraltro evidente che la prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (ad es. lo scoppio di una caldaia), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte. In particolare, si è osservato che, quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada è suscettibile di essere prevista e superata dall'utente con l'adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino alla interruzione del nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'ente proprietario della strada e l'evento dannoso. In tali casi, infatti, ai fini della prova del nesso causale, il danneggiato è tenuto a dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.
10. Fatte queste premesse, si impone la disamina delle prove in ordine alla dinamica del sinistro e la relazione tra la rovinosa caduta e la presenza della buca sull'asfalto, a fronte della contestazione di parte convenuta e delle terze chiamate secondo cui non è stata fornita la prova dell'esistenza della “buca”, né il nesso di causa tra la supposta insidia e il danno.
11. All'esito dell'istruttoria svolta e delle risultanze documentali acquisite agli atti, può ritenersi adeguatamente provato che l'attrice, verso le ore 14,00 del 31.12.2016, nel percorrere a piedi via del Tritone, giungeva all'altezza dell'intersezione con via Poli e svoltando su tale strada cadeva a terra riportando lesioni fisiche, successivamente refertate, dall'Ospedale S.
Spirito ove la stessa fu accompagnata per le cure necessarie.
12. Quanto alle modalità e cause dell'evento, così come descritte brevemente e genericamente nell'atto introduttivo (senza descrizione della buca), gli unici elementi utili possono ricavarsi dalle dichiarazioni del testimone escusso, poiché sul luogo del sinistro non è stato richiesto l'intervento dell'autorità né è stato sollecitato alcun successivo sopralluogo.
In particolare, il testimone escusso all'udienza del 19.12.2022, ha Testimone_1 riferito che:
- era presente al momento del sinistro in quanto si trovava in vacanza a con sua CP_1 moglie, assieme all'attrice e al marito di quest'ultima;
10 - stavano camminando in fila indiana e davanti a lui si trovava l'attrice allorquando la vedeva inciampare e cadere a terra, riuscendo a trattenerla in piedi;
- a causa del dolore l'attrice veniva distesa a terra in attesa dell'arrivo dei soccorsi;
- l'attrice ha messo il piede su una buca posta nel margine interno del marciapiede e precisamente immediatamente all'angolo di via del Tritone confermando la circostanza dedotto nel capitolo che la camminava sul lato interno del marciapiede per la Pt_1 presenza di una cabina telefonica- posta sul margine esterno- e del passaggio di pedoni in senso contrario.
Sentito a prova contraria sui capitoli formulati da il suddetto teste ha CP_1 dichiarato che era una giornata senza pioggia e nebbia, ma era nuvoloso;
inoltre, non vi erano pedoni davanti all'attrice ma soltanto quelli che provenivano in senso opposto.
Deve altresì rilevarsi che il teste aveva rilasciato in data 30.01.2017 una dichiarazione Tes_1 scritta, prodotta dall'attrice.
Premesse che le dichiarazioni scritte provenienti da terzi estranei alla lite sui fatti aventi relazione con questa non possono esplicare efficacia probatoria nel giudizio se non siano convalidate attraverso la testimonianza ammessa e assunta nei modi di legge, ma possono unicamente assumere il valore di semplice indizio, l'utilizzazione del quale costituisce non già un obbligo del giudice del merito, bensì una facoltà, il cui mancato esercizio non può formare oggetto di utile censura in cassazione, sia sotto il profilo della violazione dell'art. 115 c.p.c., sia sotto quello dell'omesso esame su punto decisivo della controversia (cfr. Cass. 2948/62; Ord.,
(ud. 09/05/2017) 23-10-2017, n. 24976), si osserva che in questa sede il teste ha riferito Tes_1 che la sarebbe caduta a terra a causa di una buca presente sul marciapiede e dovuta CP_13 alla mancanza di un pezzo di cemento, non segnalata e non visibile.
13. Orbene, nel caso di specie le risultanze acquisite agli atti non consentono una univoca ricostruzione dell'evento e delle sue cause.
Premesso che occorre infatti distinguere la prova della caduta (fatto pacifico) dalla prova che la caduta sia stata causata dalla buca (fatto controverso), le dichiarazioni rese dal teste sono generiche, non concordanti, oltre a non trovare riscontro in atti. Tes_1
13.1 In primo luogo, dalla testimonianza resa dal teste in udienza emerge che la Tes_1
non sarebbe neppure caduta a terra (testualmente “la signora ha inciampato Pt_1 Pt_1
e stava cadendo a terra, ma sono riuscito a trattenerla in piedi”), diversamente da quanto riferito dallo stesso nella dichiarazione sottoscritta nel 2017 ove ha dichiarato che l'attrice era caduta a terra.
11 In secondo luogo, sempre in udienza, il teste non ha reso dichiarazioni precise sulla natura e dimensioni della buca, né ha riferito di alcuna circostanza idonea a far ritenere che la presenza della buca potesse essere difficilmente percepibile, limitandosi a proferire dei giudizi (“non era molto grande”, “era difficile scorgerla”), mentre nelle dichiarazioni sottoscritte nel 2017 aveva parlato di una buca dovuta alla mancanza di un pezzo di cemento, non segnalata e non visibile.
Tuttavia, le dichiarazioni in esame non trovano riscontro né in quanto allegato dall'attrice che ha omesso ogni descrizione della buca, né nella produzione fotografica prodotta dalla
. Ciò perché dalle foto prodotte, di cui comunque non è possibile evincere tempo e Pt_1 luogo in cui le predette fotografie sono state scattate, non si nota alcuna buca (come invece allegato da parte attrice), ma una lieve sconnessione del marciapiede facilmente distinguibile, data la sua discromia rispetto alla superficie circostante, e tale da non poter rappresentare un ostacolo rilevante, imprevedibile e non avvistabile.
13.2 Peraltro, l'attrice aveva comunque un sufficiente spazio visivo avanti a sé perché la cabina telefonica, protetta da una copertura trasparente e di modesto ingombro, era posizionata al di fuori del marciapiede e non interferiva, quindi, con la vista dei pedoni sulla superficie del marciapiede né costituiva intralcio al loro passaggio (cfr. foto prodotte dall'attrice e dalla terza chiamata ). Né la circostanza riferita dal Controparte_4 teste (e peraltro non allegata da parte attrice nel rispetto dei termini delle preclusioni assertive) circa la presenza di pedoni rileva dal momento che lo stesso teste riferisce di pedoni che procedevano nel senso opposto e non davanti all'attrice.
13.3. A ciò si aggiunga che il sinistro è avvenuto di giorno, alle ore 14.00 circa quando c'era luce naturale, in condizioni climatiche favorevoli essendo una giornata serena (come risulta dall'estratto del sito IlMeteo.it prodotto da e da , CP_1 Controparte_4 doc. 6, oltre ad essere circostanza pacifica).
14. Non può, infine, costituire prova dei fatti la consulenza medico legale, che riconosce la compatibilità dei danni con la dedotta dinamica dell'evento dannoso, atteso che la stessa concerne una valutazione della possibile sussistenza del nesso causale tra danni accertati e la dinamica del sinistro descritta e non un giudizio di verosimiglianza della effettiva verificazione del sinistro, che non può ritenersi raggiunta. Anzi, è lo stesso CTU a dichiarare di “non essere entrato nel merito delle motivazioni all'origine del denunciato sinistro che viene più volte citato come caduta accidentale in strada a causa di una buca”.
12 15. Ne consegue che, se da un lato non è emerso in modo adeguato il nesso di causalità fra la cosa in custodia e l'evento di danno, dall'altro le condizioni dei luoghi ben avrebbero impedito ad un pedone accorto e prudente di evitare cadute.
16. Allora, la responsabilità di quanto accaduto risulta ben ascrivibile alla stessa danneggiata che percorrendo un marciapiede e a prescindere dalla presenza di pedoni provenienti dal lato opposto avrebbe dovuto porre il giusto grado di prudenza ed accortezza nell'attraversare il tratto di strada.
Infatti, la lieve sconnessione del marciapiede – l'unica desumibile dalle foto prodotte da parte attrice- era pienamente visibile ed evitabile, data la sua discromia rispetto alla superficie circostante, e tale da non poter rappresentare un ostacolo rilevante, imprevedibile e non avvistabile.
Anche la presenza di pedoni avrebbe richiesto maggiore cautela da parte dall'attrice (Cass. civ. 5457/2021) sicché la caduta era riconducibile a tale omissione.
Sicché la , passando in pieno giorno, ove avesse improntato il suo comportamento Pt_1 alla normale cautela correlata con la situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto agevolmente scorgerle e altrettanto agevolmente evitarle senza alcun disagio.
È infatti nella sua colpevole inavvedutezza comportamentale la causa esclusiva dello stesso;
comportamento che ha fatto sì che la cosa - l'avvallamento del manto stradale - non fosse da considerare la causa dell'evento dannoso, ma l'occasione del suo verificarsi;
in altri termini, la caduta non è stata cagionata dalla cosa, se non sul piano naturalistico, ma dal comportamento imprudente della vittima che deve imputare a sé stessa le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla sua condotta.
La caduta e le conseguenti lesioni asseritamente riportate, pertanto, non erano in alcun modo ascrivibili al fatto della cosa (e, dunque, imputabili a responsabilità del custode), ai sensi dell'art. 2051 c.c. né comunque potevano ritenersi cagionate dal fatto colposo della presunta danneggiante, ai sensi dell'art. 2043 c.c., ma dovevano essere causalmente ricondotte, in via esclusiva, al comportamento incauto della danneggiata, con esclusione di ulteriori fattori causali.
17. Ne consegue che la domanda, come proposta, va pertanto rigettata. Le domande di manleva restano assorbite.
18. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo sulla base dei criteri di cui al D.M. 55/2014 così come modificati dal DM 147/2022 (pubblicato sulla G.U. n. 236 dell'8.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022), prendendo come riferimento i
13 valori minimi dello scaglione relativo a cause dal valore indeterminabile-complessità minima, sante la bassa difficoltà delle questioni trattate,
Le spese di lite vanno liquidate anche in favore delle terze chiamate. Infatti, la chiamata in causa delle compagnie assicuratrice per la responsabilità civile trova giustificazione nelle domande proposte dall'attrice nei confronti delle convenute in applicazione del principio di causalità, e ciò anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti dei terzi (Cass. civ. 2492/2016 Cass. civ. 1710/2021; Cass. civ. 23123/2019).
Le spese di CTU si pongono definitivamente a carico di parte attrice.
PQM
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna a rifondere le spese di lite che liquida in euro 3.809,00 Parte_1 alla convenuta in euro 3.890,00 in favore di CP_1 Controparte_14 da distrarsi in favore dell'avv. Marcello
[...] Controparte_3
RI dichiaratosi antistatario, e in euro 3.809,00 in favore di Controparte_4 per onorario di avvocato, oltre a spese forfettarie nella misura del 15%, oltre
[...]
C.P.A. ed I.V.A e spese di contributo unificato;
- pone definitivamente a carico dell'attrice le spese di CTU.
Così deciso in Roma, 07.11.2025
Il Giudice
Lucia UN
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