Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 15/05/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVERETO
Il Tribunale di Rovereto in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott. Michele Cuccaro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa promossa con ricorso ex artt. 168 e 170 DPR 115/2002, art. 15
D.lgs. 150/2011 ed ex art. 281 undecies e ss. cpc., dd. 28/11/2024 sub nr.
845/2024 R.G.C. da:
C.F. , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
e C.F. C.F._2 Parte_3
in persona dell'Amministratore pro tempore Geom. P.IVA_1 [...]
, tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, Parte_4
dagli avv.ti Monica Carlin e Cristina Postal del foro di Trento giusta delega allegata al ricorso in opposizione
- OPPONENTE –
contro
Ing. C.F. e P.IVA Controparte_1 C.F._3
rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Soini del foro di P.IVA_2
Rovereto giusta delega allegata alla memoria difensiva
- OPPOSTA –
e contro a socio unico, Controparte_2 CP_3
, P.I. Controparte_4 Controparte_5
CP_6 Controparte_7 Controparte_8
[...
[...]
[...]
, P.I.
[...] Controparte_9 [...]
CP_10 Controparte_11 CP_12
, , E
[...] CP_13 Controparte_14
Controparte_15
- controinteressati -
OGGETTO: ricorso avverso il provvedimento di liquidazione del compenso di CTU nella causa sub. nr. 64/2022 R.G.C. del Tribunale di
Rovereto emesso in data 30/10/2024 dal Giudice dott. Giulio Adilardi.
CONCLUSIONI
OPPONENTE: “in via preliminare: anche inaudita altera parte, sospendere con ordinanza l'efficacia esecutiva del decreto di liquidazione del compenso CTU dd. 30.10.2024, e depositato in pari data, del Tribunale di
Rovereto, Giudice Dott. Giulio Adilardi, nel procedimento per accertamento tecnico preventivo n. 64/2022 R.G. ex art. 5 D.Lgs. n.
150/2011;
In via principale, nel merito: determinare e liquidare il compenso del CTU
ing. e del relativo ausiliario p.i. nella Controparte_1 Persona_1
misura che si riterrà congrua e/o equa, ma sempre e comunque inferiore all'importo liquidato dal Tribunale di Rovereto, Giudice Dott. Giulio
Adilardi, pari ad € 10.000,00 per onorari ed € 7.586,34 per spese oltre ad accessori di legge.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali 15% oltre IVA 22% e CPA 4% come per legge.”
2 OPPOSTA: “in via preliminare: che il ricorso avversario sia dichiarato inammissibile;
ci si oppone alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto di liquidazione del compenso del CTU dd. 30/10/24;
Nel merito: 1) Respingere l'opposizione avversaria con la conferma del decreto di liquidazione opposto;
2) Con vittoria di spese e competenze oltre accessori di legge del presente giudizio.”
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 undecies cpc e Parte_1 Parte_2
impugnavano il provvedimento di Parte_3
liquidazione del compenso di CTU nella causa sub. nr. 64/2022 R.G.C.
A sostegno della loro pretesa evidenziavano l'illegittimità del decreto impugnato, dovuta all'erronea richiesta di liquidazione del compenso da parte della CTU, sia in riferimento all'an che al quantum, in quanto calcolata non rispettando i parametri normativi stabiliti dalla L. 319 del
8.07.1980, modificata dall'art. 1 del D.M. 30.05.2002, dal D.P.R. n. 115 del
30.05.2002, dal D.M. n. 182 del 30.05.2002 e dall'Allegato al D.M. n. 182 del
30.05.2002 .
Gli opponenti osservavano come l'incarico affidato alla CTU implicasse un accertamento rapido, volto ad accertare lo stato dei luoghi in non più di un sopralluogo;
concretamente, invece, l'ing. svolgeva quindici CP_1
sopralluoghi in un periodo di due anni e mezzo. Oltre all'incarico di effettuare sopralluoghi la CTU aggiungeva, a detta degli opponenti,
ulteriori attività non richieste, riportate dalla stessa all'interno della perizia, con la conseguenza che percepiva un compenso eccessivo.
3 Quanto agli onorari a vacazione sostenevano che, in ragione delle attività
arbitrariamente svolte dalla CTU, il numero delle vacazioni fosse eccessivamente elevato e che tale cifra dovesse essere riquantificata, non risultando peraltro specificata all'interno del decreto di liquidazione del compenso;
quanto alle voci onorari a vacazione e onorari per consulenza tecnica, contestavano anche la metodologia seguita dalla CTU per l'elaborazione della parcella, giacché questa si componeva di più voci tariffarie nonostante l'accertamento unico richiesto dal Giudice. Le tariffe previste per gli onorari per rilievo e gli onorari per la consulenza sulla rispondenza del progetto alla normativa riguardavano attività non richiesta alla CTU e di conseguenza chiedevano la decurtazione dal compenso di tali voci. Veniva inoltre contestata l'applicazione dell'onorario nella misura massima al 100% in considerazione della mancata giustificazione di tale decisione da parte dell'ing. e del CP_1
fatto che non si è in presenza di una situazione di eccezionale importanza,
difficoltà o complessità in grado di legittimare l'applicazione del massimo tabellare. Circa gli onorari per consulenza tecnica evidenziavano come il primo importo di € 970,42, riferito alla “rispondenza tecnica alle prestazioni di progetto e/o del contratto”, veniva conteggiato anche precedentemente sotto la voce “Onorari per consulenza sulla rispondenza del progetto alla normativa”, dando luogo così ad un'ingiustificata ipotesi di duplicazione del compenso.
4 Gli opponenti eccepivano inoltre l'erroneità e l'esorbitanza del compenso dell'ausiliario p.i. e sostenevano che tale importo dovesse essere Per_1
integrato all'interno della parcella di CTU.
Nel costituirsi in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, l'ing. CP_1
eccepiva in via preliminare l'inammissibilità dell'opposizione avanzata dal ricorrente, in quanto la rideterminazione del compenso liquidato al
CTU sarebbe possibile solo tramite revoca del decreto di liquidazione,
revoca che non veniva richiesta dagli opponenti. L'opposta evidenziava come il quesito, fatto proprio dal Giudice e presentato dai ricorrenti,
utilizzato per nominare la CTU, fosse ampio e composto da molteplici richieste. La CTU precisava che, nel corso dell'attività di consulenza,
venivano risolte alcune problematiche e che, per fornire risposte consone al quesito, si rendeva necessario un lavoro particolarmente impegnativo in ragione dell'elevato numero di parti e di periti presenti. I tempi di esecuzione della perizia si protraevano nel tempo anche in considerazione della poca celerità dei condomini e dei loro CC.TT.PP. nel fornire alla CTU
la propria disponibilità per effettuare i sopralluoghi. L'opposta riferiva inoltre di aver svolto due colloqui con il Presidente del Tribunale, dal quale otteneva il benestare per proseguire, attraverso tentativi pratici con interventi in loco, ad individuare le cause effettive di alcune problematiche e che il numero di vacazioni, pari a 68, era dovuto alla difficoltà del quesito peritale.
In merito alle singole voci contenuto all'interno del compenso l'ing.
precisava che, rispetto agli onorari per rilievi, si rendevano CP_1
5 necessari diversi rilievi e misurazioni per rispondere al quesito inerente alla determinazione dei danni e dei costi presenti, mentre riguardo agli onorari per la rispondenza del progetto alla normativa venivano effettuati controlli di regolarità della documentazione tecnica e delle norme tecnico-
urbanistiche nonché una verifica all'Ufficio Cementi Armati della PAT,
voluta dal CTP dei ricorrenti. Circa gli onorari per consulenza tecnica sottolineava la particolare complessità della consulenza dovuta a depositi calcarei sulla corsia di manovra dei garages e alle infiltrazioni nella zona di ingresso che rendevano necessario effettuare ulteriori valutazioni e considerazioni tecniche.
La decisione di applicare il massimo tabellare per la consulenza tecnica veniva giustificata richiamando la particolare difficoltà di ricerca dei dati e nel raffronto degli stessi con lo stato di rilievo.
In ultimo, quanto al compenso dovuto all'ausiliario p.i. Per_1
segnalava che quest'ultimo aveva rivestito un ruolo fondamentale, che aveva consentito di rispondere congruamente ai quesiti di natura impiantistica, ed aveva eseguito attività tra cui: indagini sui serramenti,
controllo della correttezza delle certificazioni energetiche, prodotto un nuovo certificato energetico, manutenzioni e regolazioni della pompa di calore.
Nel corso della prima udienza il GI disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto di liquidazione.
Veniva, quindi, assegnato, il termine del 7/5/2025 per il deposito di note d'udienza, all'esito del quale il GI si riservava di decidere.
6 ***
Il ricorso in opposizione merita parziale accoglimento.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione d'inammissibilità formulata dall'opposta, dal momento che dal tenore del ricorso in opposizione si arguisce facilmente come gli opponenti intendessero ottenere – attraverso una drastica riduzione degli importi riconosciuti - una revoca in parte qua del decreto di liquidazione.
Le doglianze degli opponenti circa l'eccessivo protrarsi delle operazioni di consulenza tecnica non colgono nel segno, dal momento che la CTU, del tutto correttamente, ha inteso fornire risposta ai numerosi quesiti postile dal Giudice e dai CCTTPP nel contraddittorio delle parti;
ove queste ultime avessero inteso opporsi all'eccessivo protrarsi dell'attività,
avrebbero dovuto segnalare tempestivamente la circostanza al Giudice e non lamentarsi ex post.
Si tratta a questo punto di esaminare le singole voci.
ONORARI A VACAZIONE
Parte opponente lamenta l'aumento del numero delle vacazioni dovuto alla sovrabbondanza dell'attività non richiesta alla CTU.
Parte opposta osserva che il numero di vacazioni individuato è dovuto alla difficoltà del quesito peritale nonché alla presenza di numerosi parti e periti.
L'opposizione sul punto va respinta, dal momento che il numero di vacazioni indicato nella parcella e liquidato dal Giudice (68) appare del tutto congruo in relazione alla complessità e durata dell'incarico.
7 L'importo dell'onorario a vacazione risulta, quindi, correttamente individuato in € 560,73.
ART. 12 ONORARI PER RILIEVO
Parte opponente evidenzia l'estraneità dell'attività svolta dalla CTU
rispetto a quanto stabilito nel quesito peritale.
Parte opposta sostiene di aver compiuto il rilievo per ottenere dati certi, e quindi per rispondere correttamente al quesito, circa la determinazione degli eventuali danni e dei costi presenti.
L'opposizione sul punto va respinta sulla base del contenuto del quesito peritale, che specificamente chiede al CTU di determinare l'ammontare dei danni subiti dai ricorrenti e il costo delle opere necessarie all'eliminazione di vizi e difetti. L'attività compiuta dall'ing. non può considerarsi CP_1
estranea a quanto richiesto dal quesito peritale;
di conseguenza l'importo dell'onorario per rilievo risulta correttamente individuato in € 557,77
(corrispondente all'importo medio).
ART. 12 ONORARI PER CONSULENZA SULLA RISPONDENZA DEL
PROGETTO ALLA NORMATIVA
Parte opponente lamenta l'attività oggetto dell'onorario in esame in quanto esercitata arbitrariamente dalla CTU e l'applicazione del massimo importo tabellare.
Parte opposta evidenzia le numerose attività svolte circa la rispondenza del progetto alla normativa.
L'opposizione sul punto merita accoglimento in quanto non si rinviene una valida motivazione per applicare il massimo importo per l'onorario,
8 che va quindi rideterminato nella misura dell'onorario medio pari a €
557,77.
ART. 11 ONORARI PER CONSULENZA TECNICA
Parte opponente contesta la modalità di calcolo dell'onorario, perché
distinta in singole unità anziché calcolata unitariamente, oltre che l'errata applicazione dell'onorario nella misura massima.
Parte resistente sostiene la particolare complessità della consulenza e della necessità di compiere valutazioni e considerazioni tecniche.
Tale rilievo rende giustificata la decisione di esporre in modo atomistico i singoli onorari;
non, invece, quella di applicare per la gran parte delle voci il massimo tabellare;
la CTU, invero, non ha fornito la prova delle circostanze di eccezionale importanza, complessità e difficoltà che giustificherebbero l'applicazione della misura massima dell'onorario oltre che la maggiorazione per complessità. Ne discende che, per ogni singola voce, va riconosciuto l'importo medio e non va applicato il raddoppio per particolare complessità:
1. Apertura di una fessura sul muro di contenimento della rampa: per le ragioni di cui sopra l'importo di € 210,45 richiesto va ridotto a €
157,78;
2. Incrostazioni pavimento industriale al piano interrato: appare corretto escludere la maggiorazione del 100% per la particolare complessità e individuare l'onorario nella misura media di €
1.770,74;
3. Fessurazioni diffuse ed eccessiva usura del pavimento industriale:
9 la corretta individuazione dell'onorario è pari, come detto, al valore medio dell'onorario di € 179,32 (in luogo degli € 239,19 richiesti);
4. Infiltrazioni diffuse all'interno della centrale termica: anche in questo caso va esclusa la maggiorazione del 100% per complessità e l'onorario va riconosciuto nella misura media di € 473,32
ART. 12 ONORARI PER CONSULENZA TECNICA
Parte opponente rileva che nel quesito sottoposto alla CTU non veniva richiesto di verificare la rispondenza tecnica alle prestazioni di progetto e/o del contratto e che la prima voce dell'onorario in esame rappresenta una duplicazione del compenso già considerata all'interno degli onorari per la consulenza sulla rispondenza del progetto alla normativa.
Parte opposta osserva come le attività svolte per la consulenza tecnica in esame siano conformi a quanto previsto dal quesito e giustifica l'applicazione del massimo tabellare in considerazione della difficoltà
nella ricerca e raffronto dati.
Va escluso per le ragioni già indicate che detta voce costituisca una duplicazione di quella precedente: l'opposizione sul punto merita,
peraltro, parziale accoglimento in quanto risulta eccessiva l'applicazione della misura massima dell'onorario, e in alcuni casi anche della maggiorazione, in presenza di situazioni che non appaiono particolarmente complesse.
Le singole voci vanno, pertanto, ricalcolate come segue:
1. Perdite d'acqua in corrispondenza dei parapetti in vetro: la corretta quantificazione dell'onorario è da individuarsi nel valore medio
10 pari a € 557,77 (in luogo degli € 970,42);
2. Vizi/difetti serramenti esterni: l'onorario risulta correttamente calcolato nella cifra di € 507,83 che corrisponde alla misura media;
3. Corrimano interno al vano scala: per l'individuazione corretta dell'onorario è necessario escludere la maggiorazione del 50% per complessità e prendere in considerazione il valore medio;
l'importo corretto è, quindi, pari a € 276,11 (in luogo degli € 552,44);
4. Abbassamento quota pavimento appartamento signora CP_13
l'onorario corretto è quello medio pari a € 276,11 (in luogo degli €
368,29);
5. Mancata finitura sulla copertura: appare corretta l'indicazione dell'onorario nella sua misura media pari a € 511,77.
Complessivamente il totale onorario CTU deve essere diminuito da €
11.435,13 a € 6.387,02, oltre a € 127,44 per esborsi (non oggetto di contestazione), per un totale di € 6.514,46.
COMPENSO AUSILIARIO
L'eccezione di parte opponente, secondo cui la parcella dell'ausiliario p.i.
andava calcolata sulla base dei parametri previsti per i Per_1
compensi giudiziali è fondata. Dalla parcella allegata alla nota spese del
CTU emerge come il p.i. abbia richiesto € 6.300 per complessive Per_1
140 ore calcolate sulla base di un compenso orario pari a € 45, nonché
l'importo unitario di € 600 per “blower door test”. Tale ultimo importo appare corretto. Il primo importo, invece, deve essere ridimensionato sulla base del compenso per le vacazioni, calcolando cioè € 14,68 in luogo del
11 precedente compenso orario pari a € 45. Ne deriva che l'importo dovuto all'ausiliario ammonta ad € 2.655,20 (140 vacazioni x € 14,68 + € 600 per blower door test), oltre accessori (€ 132,76 par Cassa ed € 613,35 per CP_16
IVA), per un totale di € 3.401,31 (cui andrà sottratta la ritenuta d'acconto)..
SPESE DI LITE
L'esito della vertenza, che ha visto un accoglimento solo parziale delle eccezioni attoree, giustifica la compensazione tra le parti delle spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione ridetermina in € 9.915,77 il compenso spettante al C.T.U. (comprensivo di spese ausiliario ed esborsi);
2) dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Rovereto il 8 maggio 2025
Il Giudice
- dott. Michele Cuccaro -
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