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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/01/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
– Quinta Sezione civile
(già Prima sezione civile Bis) – riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente - Relatore-
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere - ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA nel processo d'appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Napoli il 21/11/2022 (rep. n. 14570/2022) iscritto al n. 5552/2022 del Ruolo
Generale degli affari civili contenziosi avente ad oggetto: di risarcimento danni e pendente
TRA
(c.f ), in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Carla Castelli (C.F. ) e C.F._1
Alfredo Perillo (C.F. ) giusta procura generale ad lites in atti C.F._2
APPELLANTE
E
(C.F. Controparte_1
) in persona dell'Amministratore pro tempore rappresentato e difeso P.IVA_2 dall'avv. Vincenzo Cadavero (C.F. ), giusta procura in calce C.F._3
alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 696 c.p.c. depositato dinanzi al Tribunale di Napoli, il in evidenziando che: Parte_2 Pt_1
- le parti comuni del fabbricato erano interessate da infiltrazioni d'acqua che insistevano anche nelle abitazioni dei condomini;
- le stesse provenivano “dalle soprastanti arterie stradali poste al servizio del
[...]
, Parte_1 chiedeva procedersi alla nomina di un CTU al fine di accertare in via d'urgenza l'effettiva sussistenza del fenomeno lamentato, la relativa responsabilità e i danni conseguenti. In particolare, formulava i seguenti quesiti: “Dica il C.T.U., esaminati gli atti di causa, ispezionati i luoghi ed effettuate le operazioni che ritenga necessarie: 1) se nelle parti comuni del sodalizio ricorrente si riscontrano infiltrazioni di acque pluviali e-o fecali;
2) quali siano i danni rilevati;
3) quali siano le cause;
4) quali siano le opere necessarie per
l'eliminazione delle cause e per il ripristino dell'immobile; 5) quali siano i costi di tali opere redigendo due distinti computi metrici estimativi, uno per i lavori riguardanti l'eliminazione delle cause, l'altro per il ripristino dell'immobile”.
Il Tribunale, con ordinanza del 27 settembre 2019, in accoglimento del ricorso, nominava CTU l'Arch. d articolava i seguenti quesiti: “Sulla base degli Persona_1
atti di causa e della documentazione esibita e previo accesso sui luoghi di causa, a) descriva anche con l'ausilio di grafici e fotografie la proprietà della parte istante;
b) accerti la sussistenza dei fenomeni lamentati nel ricorso introduttivo e ne indichi le cause e le concause;
c) indichi le opere eventualmente necessarie per eliminare le cause;
d) accerti la sussistenza di danni nella proprietà della parte ricorrente;
quantifichi i danni con riferimento al costo delle opere necessarie per il ripristino a regola d'arte dei luoghi”.
Con l'elaborato peritale depositato il 13 marzo 2020 il CTU evidenziava, per quel che qui rileva, che “le 5 unità immobiliari prese in considerazione della presente perizia giudiziale (insieme a quella di proprietà del Comune resistente) sono parte del fabbricato condominiale contrassegnato dal n. 7 di Salita S. Antonio a . La peculiarità CP_1 dell'edificio è quello di avere in sommità, su parte di esso, a mo' di lastrico solare, un tratto della strada pubblica, segnatamente la via Avellino a . Quest'ultima si presenta CP_1
pavimentata con asfalto a caldo (di posa relativamente recente) nella totalità del tratto a copertura del fabbricato per poi saldarsi, prima e dopo di esso, con la restante parte pavimentata invece a basoli di pietra vesuviana. Nel tratto finale, tuttavia, si può notare anche una fascia, sempre di asfalto, di un paio di metri di lunghezza, per tutta l'ampiezza della strada, posta in opera probabilmente in un momento successivo al primo strato, che, in rialzo rispetto al livello dell'asfalto restante, realizza una sorta di dosso non consentendo all'acqua di superficie di fluire normalmente verso il restante tratto di strada a valle. Quasi in adiacenza alla muratura del fabbricato condominiale della parte eccedente il livello stradale
(l'appartamento di proprietà ) si nota distintamente un piccolo canale che Persona_2 funziona da vero e proprio “emissario” dell'invaso (si passi il termine) che si viene a creare in occasioni di piogge di una certa intensità a monte del dosso innanzi descritto. Infine, non va dimenticata la presenza, sul lato destro scendendo la via Avellino, in corrispondenza verticale della facciata del fabbricato sottostante, di un muro di altezza di circa 2mt, che protegge la strada e impedisce l'affaccio dalla strada verso il cortile del fabbricato di cui si tratta. Il muro, di proprietà incerta pur se con un piovente inclinato verso la strada, si presenta coperto nella parte interna da uno strato di guaina impermeabilizzante in cattive condizioni di manutenzione”. Ciò posto, l'ausiliario, dopo aver constatato l'effettiva sussistenza delle infiltrazioni lamentate con il ricorso introduttivo, la cui origine individuava, con ragionevole certezza, in una “discontinuità nel manto di asfalto della strada pubblica più precisamente nel punto di inizio del canaletto esistente sulla fascia costituente il dosso, in prossimità del muro di fabbrica del ricorrente così come visibile nella ricostruzione CP_1
3D proposta più sopra”, e procedeva alla quantificazione dei danni riscontrati.
Sulle contestazioni mosse dal CTP del il CTU rilevava che “Le verifiche in Pt_1
merito alla costruzione di questa porzione del fabbricato che si trovano sotto la sede stradale, al di là dell'area di sedime del fabbricato” non fanno parte del mandato ricevuto dal magistrato, pertanto, il CTU non potrà eseguirle a meno di espressa integrazione al mandato da parte dello stesso;
ovviamente tali costruzioni avrebbero, come correttamente richiamato dall'Ing. , attenersi a quanto disposto dal regolamento edilizio dell'epoca; di ciò Per_3 tuttavia andrebbe dato riscontro con documentazione certa sempre non inerente il mandato ricevuto;
Infine, in relazione allo stabilire la proprietà (con conseguente onere di manutenzione) del muro di chiusura della strada pubblica sono già stati annotati due punti, peraltro discordanti tra loro, che qui si richiamano per chiarezza di esposizione: il “piovente” in sommità del muro ha la sua pendenza verso la strada, circostanza che suggerirebbe, ai sensi dell'Art.881 (Si presume che il muro divisorio tra i campi, cortili, giardini od orti appartenga al proprietario del fondo verso il quale esiste il piovente e in ragione del piovente medesimo), che il muro sia di proprietà del È pur vero però che trattasi della prosecuzione, senza Pt_1
soluzione della continuità, della facciata e non certo di “muro divisorio tra i CP_2 campi, cortili, giardini od orti”. Concludeva “1. È stato descritto il fabbricato condominiale della parte istante con riferimento sia alle parti comuni sia alle unità immobiliari investite dalle infiltrazioni, anche con grafici
e fotografie. 2. È stato riscontrato quanto lamentato da parte ricorrente in relazione ai danni che copiose infiltrazioni d'acqua hanno prodotto nei volumi abitativi nelle parti di essi postiche rispetto al cortile di ingresso, a contatto col terrapieno/banco tufaceo. Sono stati altresì riscontrati i danni alle parti comuni da infiltrazioni pregresse.
3. Il fenomeno allo stato appare diminuito in confronto a documentati episodi del passato recente in considerazione degli intervenuti lavori di riparazione della strada da parte del 4. Sono state Parte_1
indicate con un importo di €.13.043,94 le opere funzionali al ripristino degli ambienti danneggiati delle unità immobiliari private ispezionate.
5. Sono state indicate con un importo di €.25.204,30 le opere funzionali al ripristino delle parti comuni per quanto riguardante la facciata del fabbricato e di €.350,00 per il ripristino della scala nord condominiale”.
Esaurita la fase d'urgenza, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 15 aprile 2021 il Condominio conveniva in giudizio il per chiedere la sua condanna ai sensi Pt_1
dell'art. 2051 c.c. al risarcimento dei danni da infiltrazioni quantificati dal CTU in
Euro € 25.504,30 oltre le spese di ATP e compensi di giudizio.
Costituendosi innanzi al Tribunale con comparsa del 18 maggio 2021, il Pt_1 chiedeva il rigetto della domanda contestando l'elaborato peritale in quanto:
- il Ctu, in relazione alla causa del fenomeno infiltrativo, si esprimeva in termini probabilistici non considerando ulteriori elementi quali la posizione, lo status del fabbricato causato derivante anche dall'omessa manutenzione da parte del
CP_1
- nulla il CTU osservava rispetto alla regolarità edilizia del fabbricato;
- errava nella quantificazione dei danni che dovevano essere commisurati ai soli eventi da ultimo verificatisi.
Esaurita la fase istruttoria documentale, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 21 novembre 2022 il Tribunale così statuiva: “accoglie la domanda proposta dal
[...]
in persona dell'amministratore, dott. Controparte_1 Pt_3
e, per l'effetto, condanna il al pagamento in favore dell'ente
[...] Parte_1
ricorrente della somma di euro 25.554,30; condanna il al pagamento delle Parte_1 spese di lite del presente procedimento e del procedimento di accertamento tecnico preventivo, che liquida nella misura indicata in motivazione di euro 4.316,00, con distrazione in favore dell'Avv. Vincenzo Cadavero;
Dispone che le spese di CTU, così come liquidate nel provvedimento sopra richiamato del 26 marzo 2020, restino a carico esclusivo del Parte_1 con diritto dell'altra parte a ripetere quanto eventualmente corrisposto a titolo di
[...]
acconto”.
In particolare, il Giudice, nel condividere le risultanze della relazione peritale:
- accertava l'esclusiva responsabilità del in quanto le Parte_1
infiltrazioni provenivano dalla strada pubblica, di cui il è custode ai Pt_1
sensi dell'art. 2051 c.c.;
- quanto alla sussistenza del nesso di causalità tra la strada pubblica comunale ed il danno arrecato alle parti comuni del precisava che l'ausiliario CP_1
aveva individuato la causa delle infiltrazioni lamentate, sia pure attraverso una legittima ricostruzione presuntiva caratterizzata da emergenze gravi, precise e concordanti;
- escludeva la rilevanza della regolarità urbanista del fabbricato, non essendo stato dedotto in che modo l'eventuale mancanza del provvedimento autorizzatorio edilizio avrebbe potuto incidere sul nesso di causalità;
- aderiva, infine, alla quantificazione dei danni effettuata dal Ctu nella misura di
€ 25.554,30.
Avverso tale ordinanza ha proposto appello il con atto di citazione Pt_1 Parte_1
notificato il 19 dicembre 2022, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “1) in riforma della ordinanza impugnata, ritenere non provata la domanda in ordine alla responsabilità del o, comunque, in ordine alla sua responsabilità esclusiva, per i motivi Pt_1
di cui al capo I); 2) in via del tutto subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto del primo motivo di impugnazione, ridurre l'importo di cui vi è condanna per i motivi di cui al capo
II); 3) vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
Si è costituito il con comparsa del 23 marzo Controparte_1
2023, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma dell'ordinanza impugnata.
All'udienza dell'8 ottobre 2024 il Collegio ha trattenuto la causa in decisone previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionale e delle memorie di replica. Con la comparsa conclusionale depositata il 29 novembre 2024 l'appellante ha introdotto un nuovo motivo di appello, rubricato al n. 4 della pagina 5, con cui ha lamentato “l'ingiustizia” della condanna alle spese processuali pronunciata dal
Tribunale, senza peraltro chiarire il motivo della affermata “ingiustizia”.
Nella comparsa conclusionale depositata dal non si rinvengono CP_1
conclusioni diverse rispetto a quelle già presenti agli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve affermarsi che il motivo di gravame relativo al governo delle spese processuali di primo grado è viziato da “nova” e, come tale, è inammissibile ex art. 345 c.p.c..
Ancora preliminarmente deve prendersi atto che la qualificazione del fatto quale
“danno da cosa in custodia” operata dal Tribunale non è oggetto di gravame con conseguente formazione del giudicato sul punto.
Le censure introdotte in appello sono inammissibili ai sensi dell'art. 342 c.p.c. in quanto l'appellante con l'atto di appello si è limitato a riprodurre difese ed argomentazioni già trattate nell'ambito del procedimento per ATP – cui ha preso parte il tecnico comunale, formulando rilievi cui il Ctu ha dato risposta – e, soprattutto, nella comparsa di costituzione dinanzi al Tribunale, che costituisce, in sostanza, la matrice dell'atto di appello.
Tale modalità espositiva viola il modello impugnatorio dettato dall'art. 342 c.p.c. in quanto con essa l'appellante non ha sottoposto ad un'attenta e puntale critica le argomentazioni del Giudice di primo grado al fine di determinare la riforma dell'ordinanza di primo grado in senso a sé favorevole ma si è limitato a reiterare le difese proposte in primo grado.
Al riguardo, giova evidenziare che, sebbene l'appello non richieda formule sacramentali, l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle parti della decisione viziate da ragionamenti illogici o da errori in fatto o in diritto, di modo che, se il giudice di primo grado non fosse incorso in tali errori, il risultato finale sarebbe stato diverso ed, in particolare, sarebbe stato favorevole o più favorevole all'appellante. Nel caso di specie, il non ha osservato questi principi, come emerge dalla Pt_1
disamina dei due motivi di appello, dal momento che essi contengono lamentele – più che censure – non idonee a determinare la modifica della decisione adottata.
I motivi, tuttavia, sono anche infondati.
Lamenta il Comune sterilmente il fatto che il Tribunale si sarebbe appiattito sulle conclusioni dell'elaborato tecnico piuttosto che enucleare argomenti autonomi ed originali a sostegno della decisione;
il ragionamento non è condivisibile, atteso che il giudice può fare proprie le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio alla luce del principio secondo cui “Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive ”(cfr. ord. Cass. Civ. 33742/2022).
Nel caso in esame dalla ctu sono emerse le cause – oggetto del primo motivo d'appello
- delle lamentate infiltrazioni ossia “una discontinuità nel manto di asfalto della strada pubblica da individuare precisamente nel punto di inizio del canaletto esistente sulla fascia costituente il dosso, in prossimità del muro di fabbrica del ricorrente”. Ciò ha CP_1
determinato l'affermazione della responsabilità custodiale del ex art. 2051 Pt_1
c.c.; né il stesso ha offerto elementi probatori atti a vincere la presunzione Pt_1
di responsabilità dettata dalla norma in applicazione.
La lettura dell'atto di appello rivela che il riferimento alla nota del Servizio Tecnico della II Municipalità – dalla quale si evincerebbe, secondo l'appellante, che l'infiltrazione sarebbe causata da un canaletto creato da “ignoti” – era stata già richiamata nella comparsa di costituzione e che la documentazione suddetta era stata esaminata dal Ctu. Ebbene, il tecnico d'ufficio ha ritenuto il contenuto di questa non contrapponibile, nel senso auspicato dal agli accertamenti svolti, Pt_1
sfavorevoli all'Ente. Dagli accertamenti è risultato “ con ragionevole certezza che le infiltrazioni in atto siano causate da una discontinuità nel manto di asfalto della strada pubblica da individuare precisamente nel punto di inizio del canaletto esistente sulla facciata costituente il dosso in prossimità del muro di fabbrica del . Ebbene, in difetto CP_1
di prova da parte del sulla genesi “estranea” del “canaletto” quale fonte Pt_1 esclusiva di danno da deflusso anomalo delle acque meteoriche, può ragionevolmente ritenersi secondo principi di regolarità causale, che tale struttura, rispetto alla quale il non ha dato prova di essere estraneo, unitamente alla forte pendenza della Pt_1
strada pubblica sovrastante il ed alla presenza di un muro/parapetto – CP_1 con spiovenza verso la strada pubblica - che costituisce la parte superiore della facciata del siano, complessivamente intese, le cause dell'anomalo deflusso delle CP_1
acque meteoriche e, quindi, delle infiltrazioni che, all'atto degli accessi del Ctu, erano in atto. Quanto alla ricostruzione del nesso causale, giova ricordare il consolidato indirizzo della S.C. per il quale, in applicazione del criterio del “ più probabile che non” operante nel campo civilistico, “per quanto riguarda la ricostruzione del nesso causale tra
i fatti, (ricostruzione che attiene al piano epistemologico del rapporto tra 'fatto antecedente' e
'fatto conseguente', secondo quella particolare relazione che si dice 'causale', e che necessariamente richiede il riferimento a leggi scientifiche o a massime di esperienza costruite su basi probabilistiche)” (cfr. Cass. Civ. n. 26304/2021).
Genericamente il riporta in questa sede la questione della “regolarità Pt_1 urbanistica del fabbricato”, pur non avendo mai sollevato – e non lo fa neanche in questa sede - una specifica eccezione sulla abusività del fabbricato stesso o di parte di stesso;
per questa ragione la tematica della regolarità urbanistica dell'edificio non ha formato oggetto di quesito al Ctu;
né il ha richiesto, nel giudizio di primo Pt_1 grado, un'integrazione dei quesiti al fine di accertare l'esistenza e la pertinenza causale di opere abusive, se avesse ritenuto la tematica processualmente rilevante. Tale richiesta non è stata formulata.
Ne consegue che l'affermazione di responsabilità del ex art. 2051 c.c. operata Pt_1
dal Tribunale va confermata.
Con il secondo motivo di appello rubricato “Erronea valutazione delle risultanze istruttorie – art.115 cpc e 116 cpc” l'appellante contesta l'ordinanza nella parte in cui il
Tribunale ha quantificato in € 25.554,30 le spese necessarie per il ripristino dello stato dei luoghi non tenendo conto, a suo dire, di determinati elementi quali l'epoca di costruzione, tipologia costruttiva, la vetustà del fabbricato e la sua carente manutenzione, che avrebbero determinato un abbattimento dell'importo calcolato. Il motivo è infondato atteso che nelle argomentazioni del relative al quantum Pt_1
non si spiega per quale motivo la vetustà dell'edificio avrebbe influenzato l'esecuzione delle opere di ripristino esplicitate dal Ctu a pagina 19 della consulenza, consistenti in sostanza nel rifacimento di intonaci, previa posa in opera di idonei ponteggi.
Nessun'altra specifica e ragionevole censura sulla quantificazione del danno si rinviene nel motivo d'appello.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali sostenute dall'appellato, in coerenza con il principio di cui all'art. 91 c.p.c..
La liquidazione è operata in dispositivo mediante applicazione dei parametri dettati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da €
5.201,00 a € 26.000,00) . Tenuto conto della quantità e qualità dell'attività processuale svolta, stimasi equo liquidare gli importi in misura prossima ai minimi tariffari;
spettano € 600,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva, € 921,50 per la fase di trattazione, € 1000,00 per la fase decisoria per un totale € 3.121,50 oltre €
468,25 per spese generali di rappresentanza e difesa, con eventuali ulteriori accessori.
L'avvocato Vincenzo Cadavero, per il , Parte_2 ha chiesto la distrazione ex art. 93 c.p.c., da riconoscere.
Infine, considerato l'esito dell'appello, occorre, secondo quanto disposto dall'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte della medesima appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
PQM
la Corte d'Appello di Napoli – V sezione civile - come sopra composta, definitivamente giudicando sull'appello proposto dal con atto di citazione notificato Parte_1
il 19 dicembre 2022 avverso l'ordinanza n. 14570/2022 del Tribunale di Napoli depositata il 28 marzo 2019 così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante a rifondere alla controparte le spese del processo d'appello, che liquida nel complessivo importo di € € 3.121,50 per compensi ed
€ 468,25 per spese generali di rappresentanza e difesa, con eventuali ulteriori accessori, da distrarre in favore dell'avvocato Vincenzo Cadavero;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli il 7 gennaio 2025 il Presidente
Caterina Molfino