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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 05/12/2025, n. 1588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1588 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6096/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 6096/2024, promossa da:
c.f. ), con l'avv. Parte_1 C.F._1
ED GA
ricorrente nei confronti di:
(c.f. Controparte_1 P.IVA_1
convenuta contumace
Conclusioni di parte ricorrente: come da verbale di udienza del 26/11/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132
c.p.c., si rinvia agli atti delle parti e al verbale di causa.
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., l'avv. ha chiesto la Parte_1
condanna di al pagamento in suo favore della Controparte_2
somma di € 19.480,10, oltre I.V.A. e C.P.A., interessi legali dal dovuto al saldo e pagina 1 di 6 spese di liquidazione pari a € 584,41, a titolo di compensi per prestazioni di assistenza professionale in materia tributaria rese a favore della convenuta, che è rimasta contumace.
All'udienza del 26/11/2025 la difesa del ricorrente ha precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, III comma c.p.c..
*** *** ***
1. Le domande formulate dal ricorrente risultano fondate e, come tali, meritano accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
2. Il ricorrente ha in primo luogo documentato il conferimento dei quattro incarichi professionali (di cui si dirà meglio infra, al § 3 che segue) per l'espletamento di attività di assistenza giudiziale e stragiudiziale, rispettivamente, innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Foggia e all'
[...]
(cfr. docc. 1d, 2c, 3c e 4c). Controparte_3
In particolare, con le procure innanzi richiamate la società convenuta ha conferito i poteri in via disgiunta sia al ricorrente, sia all'avv. . Persona_1
Giova sin d'ora evidenziare che, come puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, in caso di mandato alle liti conferito a due avvocati, entrambi hanno diritto a ottenere il pagamento di tutte le prestazioni professionali indicate in parcella, salvo che il cliente dimostri lo svolgimento esclusivo dell'attività da parte di un avvocato (v. in tal senso Cass. n. 19255/2018): in altri termini, “per potersi configurare una limitazione del diritto al compenso in capo a ciascun singolo procuratore, si deve dimostrare che lo stesso ha svolto solo in parte l'attività professionale per la quale chiede di essere ricompensato” (v. Cass. n. 29822/2019).
pagina 2 di 6 3. Ciò posto, il ricorrente ha altresì provato documentalmente l'attività svolta in relazione alla trattazione delle questioni allegate, vale a dire:
a) prestazione di assistenza giudiziale avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Foggia avverso il provvedimento di diniego dell'agevolazione d'accisa prot. n. 7685/RU del 4/5/2023 emesso dall' Controparte_3
(v. doc. 1b ric.), attinente al deposito del ricorso (v. doc. 1c
[...]
e 1d ricevuta ric.);
b) prestazione di assistenza giudiziale avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Foggia avverso il provvedimento di diniego dell'agevolazione d'accisa prot. n. 7833/RU del 5/5/2023 emesso dall' Controparte_3
parimenti consistita nella redazione del relativo ricorso (v.
[...]
doc. 2b ric.), procedimento conclusosi con la decisione di cui al doc. 2a ric;
c) prestazione di assistenza stragiudiziale innanzi all' Controparte_3
di avverso il processo verbale di contestazione del
[...] CP_3
27/6/2023, prot. n. 1549/RI (v. doc. 3a ric.), mediante la proposizione di memorie e osservazioni ex art. 12, comma 7 della L. n. 212/2000 – Statuto dei diritti del contribuente (v. doc. 3b ric.);
d) prestazione di assistenza giudiziale innanzi alla Corte di Giustizia
Tributaria di I grado di Foggia avverso l'avviso di pagamento prot. n. A-
12667/2023 prot. n. 17518/RU e il contestuale atto di irrogazione della sanzione amministrativa tributaria n. 257/2023 prot. n. 17520/RU del
27/10/2023 emesso dall' consistita Controparte_3
nella redazione e nel deposito di apposito ricorso contenente altresì la relativa istanza cautelare (v. docc. 4a e 4b ric.).
4. Così acclarata la fondatezza nell'an delle pretese del ricorrente, è ora possibile transitare all'esame del quantum.
pagina 3 di 6 Sul punto devesi rilevare che il ricorrente ha allegato sub doc. 5 il parere di congruità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo.
A tal proposito giova effettuare un sintetico quadro riepilogativo dei principi giurisprudenziali espressi in materia.
Come noto, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che il giudice non è vincolato dal parere di congruità espresso dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati (v. Cass. n. 26860/2019), che attesta solo in astratto la conformità della parcella ai parametri e non vincola, quindi, il giudice nel compimento della valutazione circa l'effettività della prestazione (v. Cass. n. 14443/2008): in altri termini, nell'ordinario processo di cognizione il professionista è gravato dall'onere di provare le effettive prestazioni prestate (v. in tal senso, ex multis,
Cass. n. 15930/2018).
Tuttavia, qualora il giudice si discosti dall'opinamento del Consiglio dell'Ordine
“è tenuto ad indicare, sia pure sommariamente, le voci per le quali ritiene il compenso non dovuto oppure dovuto in misura ridotta, al fine di consentire il controllo sulla legittimità della decisione” (v. Cass. n. 6517/2017).
Calando i suesposti principi nel caso che occupa, si osserva che l'espletamento dell'attività di assistenza legale, giudiziale e stragiudiziale, in materia tributaria da parte del ricorrente a favore della convenuta risulta documentata alla luce di quanto esposto al § 3 che precede.
Inoltre, gli importi liquidati dal succiato Consiglio dell'Ordine devono ritenersi congrui, in quanto risultano coerenti rispetto all'impegno profuso che emerge dalla documentata attività svolta, come innanzi descritta, sino all'allegata rinuncia ai mandati e, in ogni caso, conformi ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 ratione temporis applicabili (ossia in vigore al momento dell'esaurimento dell'attività: v.
Cass. n. 4949/2017) in relazione alla tipologia di attività svolta e in ragione del valore delle singole questioni trattate (in particolare, di poco inferiori ai medi per pagina 4 di 6 il § 3 - punto a), medi per il § 3 - punto b), medi – e con inclusione della fase cautelare – per il § 3 - punto d) e, da ultimo, compresi tra il valore tariffario minimo e medio per il § 3 - punto c) che precedono).
5. La convenuta, onerata della prova del pagamento estintivo del credito vantato dal ricorrente (v. Cass. S.U. n. 13533/2001), è rimasta contumace e nulla ha provato.
In considerazione di quanto precisato al § 2 che precede, nemmeno sono emersi elementi probatori ostativi all'accertamento circa l'effettivo svolgimento da parte del ricorrente di tutte le prestazioni per le quali ha chiesto di essere remunerato.
Pertanto, la domanda del ricorrente deve ritenersi fondata e merita di essere accolta per le anzidette ragioni.
In conclusione, dunque, la convenuta deve essere condannata al pagamento a favore del ricorrente della somma di € 19.480,10, oltre I.V.A. e C.P.A. così come richiesto.
Su tale somma sono altresì dovuti al ricorrente gli interessi (espressamente richiesti) moratori al tasso legale, ossia al saggio di cui all'art. 1284, IV comma c.c. dalla data di deposito del ricorso (25/10/2024) fino al saldo effettivo.
In accoglimento e nei limiti delle domande formulate, in ossequio al disposto dell'art. 112 c.p.c., il ricorrente ha altresì diritto al rimborso dei costi sostenuti per i diritti di liquidazione (arg. ex Cass. n. 24481/2022), pari complessivamente a €
584,41 (v. doc. 5 ric.).
6. Le spese seguono la soccombenza della convenuta e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (come da ultimo aggiornati dal D.M. n. 147/2022), applicabili in relazione al valore della controversia, (i) medi per le fasi di studio e introduttiva e (ii) minimi per le fasi pagina 5 di 6 istruttoria/di trattazione e decisionale, in ragione dell'attività difensiva in concreto espletata.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
condanna la convenuta al pagamento a favore del ricorrente della somma di
€ 19.480,10, oltre I.V.A. e C.P.A. e oltre interessi come indicati in motivazione, nonché dell'ulteriore somma di € 584,41;
condanna la convenuta a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in € 3.387,00 per compensi e in € 264,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex art. 2, comma 2 del D.M. n. 55/2014, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Bergamo, 5 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 6096/2024, promossa da:
c.f. ), con l'avv. Parte_1 C.F._1
ED GA
ricorrente nei confronti di:
(c.f. Controparte_1 P.IVA_1
convenuta contumace
Conclusioni di parte ricorrente: come da verbale di udienza del 26/11/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132
c.p.c., si rinvia agli atti delle parti e al verbale di causa.
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., l'avv. ha chiesto la Parte_1
condanna di al pagamento in suo favore della Controparte_2
somma di € 19.480,10, oltre I.V.A. e C.P.A., interessi legali dal dovuto al saldo e pagina 1 di 6 spese di liquidazione pari a € 584,41, a titolo di compensi per prestazioni di assistenza professionale in materia tributaria rese a favore della convenuta, che è rimasta contumace.
All'udienza del 26/11/2025 la difesa del ricorrente ha precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, III comma c.p.c..
*** *** ***
1. Le domande formulate dal ricorrente risultano fondate e, come tali, meritano accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
2. Il ricorrente ha in primo luogo documentato il conferimento dei quattro incarichi professionali (di cui si dirà meglio infra, al § 3 che segue) per l'espletamento di attività di assistenza giudiziale e stragiudiziale, rispettivamente, innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Foggia e all'
[...]
(cfr. docc. 1d, 2c, 3c e 4c). Controparte_3
In particolare, con le procure innanzi richiamate la società convenuta ha conferito i poteri in via disgiunta sia al ricorrente, sia all'avv. . Persona_1
Giova sin d'ora evidenziare che, come puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, in caso di mandato alle liti conferito a due avvocati, entrambi hanno diritto a ottenere il pagamento di tutte le prestazioni professionali indicate in parcella, salvo che il cliente dimostri lo svolgimento esclusivo dell'attività da parte di un avvocato (v. in tal senso Cass. n. 19255/2018): in altri termini, “per potersi configurare una limitazione del diritto al compenso in capo a ciascun singolo procuratore, si deve dimostrare che lo stesso ha svolto solo in parte l'attività professionale per la quale chiede di essere ricompensato” (v. Cass. n. 29822/2019).
pagina 2 di 6 3. Ciò posto, il ricorrente ha altresì provato documentalmente l'attività svolta in relazione alla trattazione delle questioni allegate, vale a dire:
a) prestazione di assistenza giudiziale avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Foggia avverso il provvedimento di diniego dell'agevolazione d'accisa prot. n. 7685/RU del 4/5/2023 emesso dall' Controparte_3
(v. doc. 1b ric.), attinente al deposito del ricorso (v. doc. 1c
[...]
e 1d ricevuta ric.);
b) prestazione di assistenza giudiziale avanti alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Foggia avverso il provvedimento di diniego dell'agevolazione d'accisa prot. n. 7833/RU del 5/5/2023 emesso dall' Controparte_3
parimenti consistita nella redazione del relativo ricorso (v.
[...]
doc. 2b ric.), procedimento conclusosi con la decisione di cui al doc. 2a ric;
c) prestazione di assistenza stragiudiziale innanzi all' Controparte_3
di avverso il processo verbale di contestazione del
[...] CP_3
27/6/2023, prot. n. 1549/RI (v. doc. 3a ric.), mediante la proposizione di memorie e osservazioni ex art. 12, comma 7 della L. n. 212/2000 – Statuto dei diritti del contribuente (v. doc. 3b ric.);
d) prestazione di assistenza giudiziale innanzi alla Corte di Giustizia
Tributaria di I grado di Foggia avverso l'avviso di pagamento prot. n. A-
12667/2023 prot. n. 17518/RU e il contestuale atto di irrogazione della sanzione amministrativa tributaria n. 257/2023 prot. n. 17520/RU del
27/10/2023 emesso dall' consistita Controparte_3
nella redazione e nel deposito di apposito ricorso contenente altresì la relativa istanza cautelare (v. docc. 4a e 4b ric.).
4. Così acclarata la fondatezza nell'an delle pretese del ricorrente, è ora possibile transitare all'esame del quantum.
pagina 3 di 6 Sul punto devesi rilevare che il ricorrente ha allegato sub doc. 5 il parere di congruità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo.
A tal proposito giova effettuare un sintetico quadro riepilogativo dei principi giurisprudenziali espressi in materia.
Come noto, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che il giudice non è vincolato dal parere di congruità espresso dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati (v. Cass. n. 26860/2019), che attesta solo in astratto la conformità della parcella ai parametri e non vincola, quindi, il giudice nel compimento della valutazione circa l'effettività della prestazione (v. Cass. n. 14443/2008): in altri termini, nell'ordinario processo di cognizione il professionista è gravato dall'onere di provare le effettive prestazioni prestate (v. in tal senso, ex multis,
Cass. n. 15930/2018).
Tuttavia, qualora il giudice si discosti dall'opinamento del Consiglio dell'Ordine
“è tenuto ad indicare, sia pure sommariamente, le voci per le quali ritiene il compenso non dovuto oppure dovuto in misura ridotta, al fine di consentire il controllo sulla legittimità della decisione” (v. Cass. n. 6517/2017).
Calando i suesposti principi nel caso che occupa, si osserva che l'espletamento dell'attività di assistenza legale, giudiziale e stragiudiziale, in materia tributaria da parte del ricorrente a favore della convenuta risulta documentata alla luce di quanto esposto al § 3 che precede.
Inoltre, gli importi liquidati dal succiato Consiglio dell'Ordine devono ritenersi congrui, in quanto risultano coerenti rispetto all'impegno profuso che emerge dalla documentata attività svolta, come innanzi descritta, sino all'allegata rinuncia ai mandati e, in ogni caso, conformi ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 ratione temporis applicabili (ossia in vigore al momento dell'esaurimento dell'attività: v.
Cass. n. 4949/2017) in relazione alla tipologia di attività svolta e in ragione del valore delle singole questioni trattate (in particolare, di poco inferiori ai medi per pagina 4 di 6 il § 3 - punto a), medi per il § 3 - punto b), medi – e con inclusione della fase cautelare – per il § 3 - punto d) e, da ultimo, compresi tra il valore tariffario minimo e medio per il § 3 - punto c) che precedono).
5. La convenuta, onerata della prova del pagamento estintivo del credito vantato dal ricorrente (v. Cass. S.U. n. 13533/2001), è rimasta contumace e nulla ha provato.
In considerazione di quanto precisato al § 2 che precede, nemmeno sono emersi elementi probatori ostativi all'accertamento circa l'effettivo svolgimento da parte del ricorrente di tutte le prestazioni per le quali ha chiesto di essere remunerato.
Pertanto, la domanda del ricorrente deve ritenersi fondata e merita di essere accolta per le anzidette ragioni.
In conclusione, dunque, la convenuta deve essere condannata al pagamento a favore del ricorrente della somma di € 19.480,10, oltre I.V.A. e C.P.A. così come richiesto.
Su tale somma sono altresì dovuti al ricorrente gli interessi (espressamente richiesti) moratori al tasso legale, ossia al saggio di cui all'art. 1284, IV comma c.c. dalla data di deposito del ricorso (25/10/2024) fino al saldo effettivo.
In accoglimento e nei limiti delle domande formulate, in ossequio al disposto dell'art. 112 c.p.c., il ricorrente ha altresì diritto al rimborso dei costi sostenuti per i diritti di liquidazione (arg. ex Cass. n. 24481/2022), pari complessivamente a €
584,41 (v. doc. 5 ric.).
6. Le spese seguono la soccombenza della convenuta e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (come da ultimo aggiornati dal D.M. n. 147/2022), applicabili in relazione al valore della controversia, (i) medi per le fasi di studio e introduttiva e (ii) minimi per le fasi pagina 5 di 6 istruttoria/di trattazione e decisionale, in ragione dell'attività difensiva in concreto espletata.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
condanna la convenuta al pagamento a favore del ricorrente della somma di
€ 19.480,10, oltre I.V.A. e C.P.A. e oltre interessi come indicati in motivazione, nonché dell'ulteriore somma di € 584,41;
condanna la convenuta a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in € 3.387,00 per compensi e in € 264,00 per anticipazioni, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex art. 2, comma 2 del D.M. n. 55/2014, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Bergamo, 5 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni
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