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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/04/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1861/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati
1. Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
2. Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3. Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 1861/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare dell'11.04.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 19.07.2024 da , rappresentata e difesa dagli Parte_1
avv.ti CIRO FOGLIA e ANTONIO BARBATO e BENFORMATO GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'avv.to ANTIMO RONDELLO, dalla cui unione è nata, il 27.02.2008, la figlia , tendente Per_1
ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Capodrise (CE) in data
03.05.2007; lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale (3.10.2023) nel procedimento di separazione consensuale con r.g. n. 9336/2022, definito con decreto di omologa del 3/10/2023; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni del ricorso così come precisate con note di trattazione scritta per l'udienza dell'11.04.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1 2 3 4 rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che le pattuizioni siano conformi agli interessi della figlia minore;
considerato che le parti con i patti di divorzio non intendono trasferire ma si impegnano a trasferire l'immobile;
letto il parere favorevole del P.M.;
visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Capodrise (CE) il 03.05.2007 da , nata a [...] il [...], e BENFORMATO GIUSEPPE, nato a Parte_1
Marcianise (CE) il 08.11.1970, alle condizioni sopra richiamate;
5 2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Capodrise (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 6, parte II, serie A, anno 2007);
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 14.4.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati
1. Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
2. Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3. Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 1861/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare dell'11.04.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 19.07.2024 da , rappresentata e difesa dagli Parte_1
avv.ti CIRO FOGLIA e ANTONIO BARBATO e BENFORMATO GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'avv.to ANTIMO RONDELLO, dalla cui unione è nata, il 27.02.2008, la figlia , tendente Per_1
ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Capodrise (CE) in data
03.05.2007; lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale (3.10.2023) nel procedimento di separazione consensuale con r.g. n. 9336/2022, definito con decreto di omologa del 3/10/2023; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni del ricorso così come precisate con note di trattazione scritta per l'udienza dell'11.04.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1 2 3 4 rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che le pattuizioni siano conformi agli interessi della figlia minore;
considerato che le parti con i patti di divorzio non intendono trasferire ma si impegnano a trasferire l'immobile;
letto il parere favorevole del P.M.;
visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Capodrise (CE) il 03.05.2007 da , nata a [...] il [...], e BENFORMATO GIUSEPPE, nato a Parte_1
Marcianise (CE) il 08.11.1970, alle condizioni sopra richiamate;
5 2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Capodrise (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 6, parte II, serie A, anno 2007);
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 14.4.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio
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