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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/03/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte, in composizione collegiale, nelle persone dei Signori Magistrati
Dott.ssa Rita NI Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere
Dott. Nicola Traisci Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 1691/2022 del
Ruolo Generale della Corte promossa da: società (c.f. ) in persona del legale rappresentante, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avvocati Nicola Tella, Mauro Ferruzzi e
Francesco Fabris, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in
Venezia Mestre alla Via F.lli Rondina 6
APPELLANTE
contro
:
signor (c.f. ), rappresentato e difeso Parte_2 C.F._1
dall'Avvocato Andrea Valerio, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Monselice al Viale della Repubblica 23
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE società (c.f. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante, rappresentata e assistita dall'Avvocato Fabrizio Calzavara, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Padova alla Galleria
Trieste 6
APPELLATA
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero 299/2022 del
Tribunale di Padova, depositata in data 11 febbraio 2022
CONCLUSIONI
Di parte appellante
Nel merito: in totale riforma della impugnata sentenza n. 299/2022 del
Tribunale di Padova, ogni altra domanda ed eccezione delle controparti respinta e disattesa:
- accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale del sig. in ordine al danno patrimoniale di € 40.040,00 Parte_2
ingiustamente subito da Pt_1
- previo eventuale accertamento dell'invalidità dell'assegno n. 0052133168-
09 tratto su Veneto di € 40.040,00 e dell'inesistenza di Parte_3
qualsiasi rapporto giuridico sottostante tra le società e Parte_1 [...]
accertare e dichiarare l'avvenuto indebito incasso del Controparte_1 ridetto assegno da parte di Controparte_1
- per l'effetto, condannare il sig. e la società Parte_2 Controparte_1
in persona del rappresentante legale pro tempore, solidalmente e/o
[...]
disgiuntamente alla restituzione a favore della attrice della somma di €
40.040,00 oltre agli interessi legali con decorrenza dal giorno del pagamento (29.04.2016) all'effettivo saldo;
- con condanna alla rifusione integrale delle spese e degli onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Di parte appellata appellante incidentale Parte_2
Nel merito, in via principale:
- respingersi, in quanto inammissibile e infondato in fatto e in diritto,
l'appello interposto da e, per l'effetto, confermarsi l'impugnata Parte_1
sentenza del Tribunale di Padova, n. 299/2022; nel merito, in via incidentale:
- nell'ipotesi in cui codesta Corte dovesse accogliere uno o più motivi di appello di accogliersi l'appello interposto dal sig. Parte_1 Parte_2
in questa sede e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 299/2022 del Tribunale di Padova, in accoglimento della domanda riconvenzionale già svolta nel primo grado di giudizio dal convenuto e qui riproposta, accertato e dichiarato che il sig. va creditore nei confronti Parte_2
della società della somma di euro 45.703,00= per i titoli esposti Parte_1
in narrativa, ovvero della diversa somma quale risulterà di giustizia, compensarsi detto credito, nella misura in cui esso verrà accertato, con l'eventuale controcredito quale venisse accertato in favore della società
nei confronti dei convenuti nella denegata ipotesi di Parte_1 accoglimento dell'appello principale proposto dall'attrice, dichiarandosi definitivamente estinto tale controcredito tanto nei confronti del sig. Pt_2
quanto nei confronti della società
[...] Controparte_1
- in via istruttoria: nell'ipotesi in cui codesta Corte dovesse accogliere uno o più motivi di appello di a parziale revoca dei provvedimenti già emessi in Parte_1
primo grado, accogliersi le istanze istruttorie formulate dal sig. Pt_2
nelle memorie di cui all'art. 183 co. 6, c.p.c., e in particolare si
[...]
voglia ammettere le prove per testi richieste da parte convenuta con la propria memoria a prova diretta del 7.03.2019, quali sono rimaste escluse dai provvedimenti di ammissione delle prove del 23.05.19 e del 22.09.20, nonché emettere nei confronti della società apposito ordine di Parte_1
esibizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione contabile della società ovvero di tutte le fatture attive emesse nel corso degli anni 2014, 2015 e
2016 dalla società e delle dichiarazioni IVA e dei bilanci della Parte_1
società riferiti al medesimo periodo temporale, dai quali documenti evincere in maniera precisa e dettagliata l'aumento di fatturato prodotto dal sig. in conseguenza dell'attività da lui prestata in favore Parte_2
dell'attrice, sul quale calcolare il 10% di compenso concordato;
- spese e compensi di lite in ogni caso integralmente rifusi per entrambi i gradi di giudizio, con inclusione del rimborso per spese generali.
Di parte appellata società Controparte_1
Nel merito: voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di Venezia respingere, perché infondato in fatto e in diritto, l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 299/2022 del Tribunale di Padova e, per l'effetto, confermare integralmente detta decisione.
In via istruttoria (qualora possa occorrere):
- ammettersi l'interpello del convenuto e le prove testimoniali Parte_2
capitolate nella seconda memoria istruttoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. depositata l'08.03.2019, con il teste ) in essa indicato;
Testimone_1
- ordinarsi, ex art.210 c.p.c. a TIM-Telecom Italia Mobile s.p.a. l'esibizione in giudizio di copia del tabulato delle telefonate “in uscita” del mese di aprile 2016 dell'utenza cellulare 3386096340 intestata al sig.
[...]
. Parte_4
Spese e compensi legali di entrambi i gradi di lite rifusi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione datato 10 luglio 2018 la società ha evocato al Parte_
giudizio del Tribunale di Padova il signor (cui l'atto è stato Parte_2
notificato il 5 settembre 2018) e la società (notificazione Controparte_1
del 16 luglio 2018) esponendo che nell'anno 2015 il adducendo Pt_2
l'urgente necessità di disporre della somma di € 4.000,00 da corrispondere ad un mediatore immobiliare, aveva chiesto al suo conoscente signor
– socio della società – di fargliene prestito;
ha Controparte_2 Parte_
altresì allegato l'allora attrice che allorquando il signor Testimone_2
(legale rappresentante della società aveva appreso dell'esigenza del Parte_
confidando sulla cordialità dei rapporti precorsi con quegli, aveva Pt_2
dato disposizione di consegnargli l'assegno bancario n. 0052133168-09 di
Veneto Banca conto della società senza indicazione di data e luogo Parte_5
di emissione, nonché privo sia del nominativo del beneficiario che dell'ammontare, dando disposizione che il lo compilasse indicando Pt_2 la somma nell'ammontare esattamente corrispondente alla provvigione dell'agente immobiliare e lo incassasse immediatamente a suo nome senza consentirne la circolazione.
Ha quindi riferito l'attrice di avere successivamente appreso che nella data del 29 aprile 2016 il detto assegno era stato presentato all'incasso per un importo di € 40.040,00 da tale società precisando Controparte_1
che con quella mai erano intercorsi rapporti di alcuna natura ed anzi era del tutto sconosciuta ad entrambi i soci e per tale ragione, in Tes_2 CP_2
data 10 novembre 2016, aveva inviato a quella società una raccomandata di invito all'immediata restituzione della somma incassata, cui era seguito il riscontro della con raccomandata del 15 novembre 2016, Controparte_1
che affermava di aver ricevuto, in data 30 settembre 2015, l'assegno dal a titolo di garanzia d'un suo debito. Pt_2
Sulle premesse così sunteggiate e sulla ritenuta responsabilità di entrambi i convenuti l'attrice ne ha chiesto la condanna al pagamento in suo favore della somma di € 40.040,00 oltre gli interessi legali.
Il ritualmente costituitosi in giudizio, ha contrastato la pretesa Pt_2
rivoltagli contestando la ricostruzione dei fatti resa dall'attrice e specificando che l'assegno in questione gli era stato consegnato nel settembre 2015 dalla società compilato in ogni sua parte a titolo di Parte_
parziale pagamento dei corrispettivi maturati per l'attività di consulenza aziendale da egli prestata in suo favore, con la precisazione che l'assegno era stato intestato a nome della a titolo di delegazione di Controparte_1
pagamento dello stesso per estinguere un suo debito verso Pt_2
quest'ultima società; nel contempo il dichiarandosi creditore verso Pt_2 la società della ulteriore somma di € 45.703,00 per le attività di Parte_
consulenza da quella rimaste impagate ha svolto domanda riconvenzionale per conseguire il relativo pagamento da portare eventualmente in compensazione con il credito della qualora l'emissione dell'assegno Parte_
fosse stata ritenuta invalida.
Si è costituita in giudizio anche la società negando la Controparte_1
fondatezza della domanda attorea e chiedendone il rigetto: a tal fine ha allegato che in data 30 settembre 2015 aveva ricevuto dal l'assegno Pt_2
emesso dalla società (integralmente compilato) a titolo di garanzia Parte_
dell'adempimento del maggior credito vantato nei suoi confronti per taluni lavori di ristrutturazione edile e che, nel successivo mese di aprile 2016, il aveva comunicato che il detto assegno poteva essere posto Pt_2
all'incasso, cosa questa che la aveva fatto non prima di Controparte_1
aver interpellato telefonicamente la società senza però riuscire ad Parte_
interloquire con l'amministratore di questa.
Disposto lo scambio delle memorie di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile, il Tribunale ha istruito la causa mediante l'assunzione delle prove per interpello e testimoni ammesse indi l'ha decisa rigettando la domanda della societàWLS ponendo a suo carico le spese di lite in favore di entrambi i convenuti.
Avverso quella pronuncia ha interposto appello la società chiedendone Parte_
l'integrale riforma mediante l'accoglimento della sua originaria domanda.
Il ha resistito al gravame instando per il rigetto ed ha svolto Parte_2
impugnazione incidentale, condizionata all'accoglimento dell'appello principale, in riferimento alla sua domanda riconvenzionale di pagamento. Anche la società ha ritualmente resistito Controparte_1
all'impugnazione della società chiedendone il rigetto. Parte_
La causa è stata trattenuta una prima volta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e con concessione dei termini di cui all'articolo 190 del codice di procedura civile, indi, prima che fosse deliberata la decisione,
è stata rimessa sul ruolo innanzi al Collegio in diversa composizione, con designazione del nuovo relatore, come da provvedimento del Presidente di questa Sezione del 2 ottobre 2024, al cui contenuto si rimanda.
Invitate nuovamente le parti a precisare le rispettive conclusioni mediante deposito telematico di note scritte, come sopra riportate, la Corte ha riservato la causa in decisione stante la rinuncia delle parti ai termini di cui all'articolo 190 del codice di procedura civile formalizzata con le note rispettivamente depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d'impugnazione l'appellante principale ha denunciato l'erroneità della decisione nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto che l'onere probatorio in ordine all'accordo di riempimento fosse rimasto inadempiuto.
Ad illustrazione della censura l'appellante ha sostenuto che la Parte_
valutazione delle risultanze istruttorie era stata approssimativa non essendosi il Tribunale avveduto della circostanza secondo cui l'asserito accordo di riempimento dell'assegno era in effetti intercorso tra il ed Pt_2
il avendo costui agito in nome e per conto della società tenendone al CP_2
corrente il legale rappresentante ciò potendosi desumere dalle Tes_2
dichiarazioni rese dai testimoni escussi. La doglianza, ad avviso della Corte, è inidonea ad indurre il diverso esito decisionale sollecitato dall'appellante dovendosene pronunciare il rigetto per le seguenti ragioni.
La petizione attorea è stata incentrata su di un asserito accordo di riempimento a fronte del quale il avrebbe contra pacta compilato Pt_2
l'assegno consegnatogli: sta di fatto che, come già correttamente rilevato dal Tribunale, la sussistenza d'un siffatto accordo è rimasta del tutto sfornita della sua certa dimostrazione – prova della quale era onerata l'attrice oggi appellante – tanto in riferimento alla sua sussistenza quanto al suo contenuto.
L'appellante ha riportato ampi stralci del dichiarato testimoniale acquisito nel precorso grado sostenendo che il Tribunale, pur non dubitando dell'attendibilità dei testimoni indotti, avrebbe del tutto omesso di considerare ai fini valutativi della prova le deposizioni rese dai signori
. CP_2 Pt_6
Osserva per contro la Corte che nessuno dei due detti testimoni ha fatto cenno di sorta all'ipotizzato accordo di riempimento ed ai suoi concreti termini né ha riferito della consapevole partecipazione del Pt_2
all'ipotizzato accordo, sicché quand'anche volesse ritenersi raggiunta la prova della consegna d'un assegno con apposizione della sola firma dell'emittente, non può certamente dirsi provato che tale consegna sottendesse alcun accordo nei sensi prospettati dall'appellante, accordo che comunque avrebbe dovuto formarsi preventivamente alla consegna del titolo tra l'emittente ed il prenditore Pt_2
Nè alcun diverso esito potrebbe indurre la valutazione delle plurime dichiarazioni rese dal teste posto che in nessuna di quelle Testimone_3
(pur connotate da qualche divergenza di contenuto) il dichiarante è stato interpellato sulla sussistenza d'un accordo tra le parti per la compilazione dell'assegno.
Ad analogo epilogo di rigetto deve pervenirsi in relazione al secondo motivo di impugnazione con il quale l'appellante ha lamentato l'omessa considerazione da parte del Tribunale dei restanti elementi di fatto acquisiti al giudizio dai quali invece avrebbe dovuto desumere l'abusivo riempimento dell'assegno.
Osserva anzitutto la Corte che alcuno dei temi proposti con la doglianza può assurgere al rango di prova, costituendo al più elementi di rango indiziario liberamente valutabili.
Quel che invece è rilevante ai fini del decidere è la constatazione per cui nessuna delle circostanze ampiamente enfatizzate dall'appellante consente di trarre un convincimento certo del preventivo accordo tra le parti contenente le modalità ed i limiti di riempimento del titolo, sicché in definitiva perdono ogni efficacia critica le pur suggestive allegazioni d'appello.
In conclusiva analisi, e ritenuta assorbita ogni altra questione devoluta,
l'impugnazione principale va rigettata con conferma dell'impugnata pronuncia, ciò rendendo superflua la delibazione dell'impugnazione incidentale condizionatamente proposta dal per il caso di Pt_2
accoglimento dell'appello principale.
Stante l'esito di rigetto del gravame deve farsi applicazione del criterio di soccombenza di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile e pertanto le spese di lite nel grado andranno poste a carico dell'appellante ed in favore di entrambe le parti appellate nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa in rapporto ai parametri medi vigenti per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
In applicazione dell'articolo 13 comma 1 quater del DPR numero 115/2002
l'appellante va dichiarata tenuta al pagamento dell'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato per il grado d'appello.
P.Q.M.
la Corte, decidendo sull'appello come in epigrafe proposto avverso la sentenza numero 299/2022 del Tribunale di Padova, depositata in data 11 febbraio 2022, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma per l'effetto l'impugnato provvedimento;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite nel grado in favore delle parti appellate liquidandole per ciascuna di esse in € 6.946,00 oltre rimborso forfetario ed accessori di legge;
- dichiara l'appellante tenuta al pagamento dell'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato per il grado d'appello.
Venezia, li 4 febbraio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Nicola Traisci Dott.ssa Rita NI