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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 13/07/2025, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati: Dott. Francesco S. Filocamo Presidente Dott. Silvia Rita Fabrizio Consigliere Dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 579/2024, trattenuta in decisione con ordinanza del 09.07.2025, promossa da
e rappresentati e difesi dall'avv. De Parte_1 Parte_2 Sanctis, Foro di Teramo, giusta mandato allegato all'atto di appello, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, sito in Martinsicuro (TE), via C. Colombo n. 141; Appellanti
contro
e rappresentati e difesi dall'avv. Giulia Di Donato, Controparte_1 Controparte_2 Foro di Pescara, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione, domiciliata presso lo studio del difensore in Pescara, via Firenze n. 117; Appellati
avverso la sentenza n. 115/2024 pubblicata dal Tribunale di Teramo il 12.02.24 nel procedimento civile n. 1742/2024, avente ad oggetto diritto di proprietà.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis: previa remissione della causa in istruttoria volta all'ammissione delle prove richieste in primo grado, ammettere le consulenze peritali depositate agli atti di causa in ragione dell'importanza decisiva in quanto costituite/date successivamente ai termini 183 c.p.c. In via principale e nel merito, accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 115/2024, resa inter partes dal Tribunale di Teramo, sezione civile, in persona del giudice unico dott.ssa Mariangela Mastro – r.g. 1742/2018, pubblicata il 12/02/2024, mai notificata;
accogliere la domanda di accertamento avanzata da essi appellanti nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“Concludeva per l'accoglimento della domanda previa rimessione in istruttoria, adversis reiectis, dare atto e dichiarare la piena legittimità dell'attuale fabbricato degli attori realizzato sulla scorta della nuova concessione edilizia, C.E. n. 182 del 19.12.2002, rilasciata dal comune di LB RI in forza dell'art. 13 delle NTA del PRG e che la stessa è in regola con lo strumento urbanistico e rispetta le distanze regolamentari con il fabbricato dei convenuti;
per l'effetto dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia pretesa derivante dalla sentenza del Tribunale di Teramo ex sd di IA emessa sulla base della vecchia concessione non più in essere (C.E. n. 55 del 10.05.1995), sul legittimo godimento del diritto di proprietà da parte di essi attori in assenza di violazione delle distanze;
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/0 rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: CTU.”
Per parte appellata:
“In conclusione, si eccepisce, in via preliminare, la nullità dell'appello per mancato rispetto dei termini a comparire e per i mancati avvertimenti previsti dalla riforma “Cartabia”; nel merito, si chiede che l'appello venga respinto in quanto la sentenza di primo grado, impugnata da controparte, la n. 115/2024 del Tribunale di Teramo, per le motivazioni addotte nel presente atto, deve essere senz'altro confermata. Con condanna delle controparti al pagamento delle spese, anche del secondo grado di giudizio, nonché al pagamento ex art. 96 c.p.c., per accertata responsabilità aggravata, di una somma ritenuta congrua in favore degli appellati.”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Teramo così ebbe a decidere:
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Mariangela Mastro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 1742/2018 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) RIGETTA la domanda attorea;
2) CONDANNA e in solido, alla rifusione Parte_1 Controparte_3 delle spese di lite sostenute dai convenuti, che liquida in € 5.810,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, iva e cap come per legge;
3) RIGETTA ogni altra domanda.
2. Questi i fatti e lo svolgimento del processo come sintetizzati dal primo Giudice: Con atto di citazione regolarmente notificato e Parte_1 Controparte_3 convenivano in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale e Controparte_1 CP_2
, esponendo quanto segue:
[...]
- di essere comproprietari del fabbricato sito in LB RI (TE) in via G. Garibaldi, 16/A riportato al NCEU al foglio 4 p. 11a 2808 sub 1 (abitazione piano SI -T- 1-2), sub 2 (garage p. terra) NCT foglio 4 p. 11a 2808 ente urbano di complessivi mq 260;
- che il fabbricato, dopo l'acquisto, era stato ristrutturato in virtù della C.E. n. 55 del 19/5/1995;
- che con ricorso depositato in data 23.9.1995 e Controparte_1 Controparte_2 proprietari dell'immobile sito in LB RI (TE) via Garibaldi 12, confinante ad Ovest con la proprietà di cui trattasi, avevano agito in giudizio per chiedere ai sensi degli art. 669 bis c.p.c. e 1171 c.c. la sospensione dei lavori e che il Pretore all' esito della CTU, con provvedimento d'urgenza in data 26.1.1996, aveva disposto la sospensione dei lavori;
- che con atto di citazione notificato in data 16.2.1996 gli odierni convenuti avevano introdotto il giudizio di merito, chiedendo l'arretramento di tutte le opere eseguite prima della sospensione in quanto realizzate in violazione delle distanze legali;
Co
- che il Giudice della ex di IA con sentenza n. 60/2002 del 13.3.2002 aveva accolto la domanda osservando che alla domanda di concessione edilizia, per come proposta, si dovevano applicare le previsioni normative di cui all' art. 15.3 della normativa tecnica del PRG del Comune di LB RI in materia di distanze e che, nel caso di specie, non erano state rispettate;
- che la sentenza era stata confermata nei successivi gradi di giudizio;
- di aver presentato una nuova richiesta di concessione edilizia, protocollata al n. 12447 del 19/04/02 (prat. n. 182), e che con C.E. n. 182 del 19/12/2002, il Comune di LB RI aveva rilasciato una nuova concessione per completamento lavori e sanatoria ai sensi degli art. 13 L. 47/85 ed art. 13.5 lettera b della NTA del PRG “in quanto l'edificio assentito in precedenza con i titoli abilitativi poteva essere assentito solo con la normativa di attuazione del PRG vigente nel Comune di LB RI e dal Regolamento Edilizio Comunale ai sensi dell 'art. 13.5 lettera b”;
- di aver quindi ripreso i lavori, portandoli a termine;
- la nuova concessione non era stata impugnata dai proprietari confinanti;
- che gli odierni convenuti, tuttavia, avevano intrapreso azione esecutiva al fine di veder attuate le statuizioni assunte dal Tribunale di IA (ex SD del Tribunale di Teramo) ma che il Comune di LB RI non aveva rilasciato la richiesta concessione a demolire stante l'asserita piena legittimità del fabbricato;
- che il GE, con ordinanza del 4-5.1.2018, aveva ordinato di dare esecuzione alla sentenza entro il termine del 31.3.2008 e che, tuttavia, il Comune aveva confermato il diniego già manifestato il 9.11.2017. Svolte tali premesse, gli attori chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “dichiarare in ragione della nuova concessione n. 182 del 19.12.2002 (concessione rilasciata dopo la sentenza del Tribunale di Teramo ex di IA) che il fabbricato degli attori rispetta i limiti delle CP_4 distanze tra fabbricati ai sensi dell'art. 13.5 del PRG del Comune di LB RI e l'inesistenza attuale della violazione delle distanze tra il fabbricato degli attori con quello dei convenuti;
ordinare ai convenuti la cessazione di ogni attività volta alla demolizione di parte dell'immobile come invece disposto con la sentenza del Tribunale di IA;
condannare i convenuti al risarcimento dei danni come risulterà in corso di causa.” Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26.7.2018 si costituivano in giudizio e contestando ogni avverso assunto e concludevano Controparte_1 Controparte_2
“chiedendo che le domande contenute nell'atto di citazione di controparte, vengano dichiarate tutte inammissibili ed, in ogni caso, infondate e, quindi, rigettate, con condanna della controparte alle spese e competenze di giudizio oltre alla condanna ex art. 96, terzo comma, al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore dei resistenti”. La causa era istruita esclusivamente in via documentale e all'udienza del 27.6.2023 è stata assunta in decisione.” 3. All'esito dell'istruttoria, prettamente documentale, il Tribunale respingeva la domanda poiché vertente su fatti su cui si ebbe già compiutamente a decidere in altro procedimento sigillato da giudicato. La sentenza è stata tempestivamente impugnata da e , i Parte_1 Controparte_3 quali ne hanno chiesto la riforma, reiterando la domanda e affidando l'appello a tre motivi.
5. Con comparsa di risposta del 10.12.24 si sono costituiti e , i Controparte_1 Controparte_2 quali eccepiscono la nullità dell'appello stesso, per omissione dei necessari avvertimenti di legge, e, in ogni caso, ne chiedono il rigetto per infondatezza, con condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
6. Con ordinanza del 09.07.2025 il Collegio ha riservato la causa a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. I tre motivi di gravame possono essere sintetizzati come di seguito, non senza un generoso sforzo ermeneutico:
7.1 Con il primo motivo si vuol lamentare la violazione degli artt. 2909 e 2697 c.p.c., poiché la sentenza impugnata, la cui decisione poggia sulla preclusione data da giudicato, si sarebbe limitata ad un mero apprezzamento di fatto di una situazione superata, piuttosto che risolvere una vera e propria quaestio iuris che, come tale, sarebbe sindacabile anche in sede di legittimità nella più ampia ottica della violazione di legge.
7.2 Con il secondo, per violazione dell'art. 61 c.p.c., la difesa degli appellanti sembrerebbe insistere sulla necessità di procedere all'assunzione di nuova consulenza tecnica, necessità suffragata facendo riferimento ad una CTU – redatta da tal geom. ed eseguita in seno ad altro Per_1 procedimento civile, celebrato per fatti e tra soggetti del tutto estranei a questo procedimento, seppur asseritamente analoghi a quelli per cui è qui causa – dalla quale si evincerebbe il principio su cui fondare a beneficio degli attori “la piena legittimità della loro casa”, in quanto conforme alla concessione edilizia n. 182/2002, essendo ormai superata la risultanza della precedente CTU del 1998, sulla quale si basò l'antica decisione di demolizione della porzione d'immobile viziata da irregolarità.
7.3 Con il terzo ed ultimo motivo di gravame si lamenta violazione dell'art. 112 c.p.c., poiché il Tribunale, ritenendo preliminare la preclusione imposta dal giudicato, non ha deciso nel merito della causa. Secondo la difesa, in sintesi, quel giudicato si sarebbe formato su un quadro normativo applicabile diverso rispetto a quello in base al quale valutare gli odierni fatti causa e, pertanto, il Giudice di prossimità avrebbe dovuto entrare nel merito ed accertare come ormai il fabbricato fosse diventato conforme al nuovo strumento urbanistico.
8. L'appello va dichiarato inammissibile. L'atto d'impugnazione è espressamente diretto, nelle intenzioni della difesa degli appellanti, a censurare la sentenza di primo grado laddove ha rilevato, con effetto preclusivo, il giudicato formatosi sulla controversia in forza della sentenza n. 60/2002, data dalla allora Sezione Distaccata di IA del tribunale di Teramo tra le stesse parti. Questa, in concreto, la motivazione adottata in prime cure.
“La domanda non può trovare accoglimento, per le motivazioni di seguito esposte. Parte attrice chiede, sostanzialmente, che il Tribunale torni a pronunciarsi su una vicenda già oggetto di un processo al cui esito è stata emanata una sentenza – quella emessa dalla
[...]
in data 13.3.2022 – da tempo passata in giudicato, e confermata sia dalla Corte CP_5 d'Appello di L'Aquila che dalla Corte di Cassazione, come riferito dagli attori medesimi. A sostegno della domanda gli attori evidenziano di aver ottenuto – successivamente alla sentenza di primo grado, che aveva ordinato la demolizione delle opere costruite in violazione della normativa sulle distanze – una nuova concessione edilizia, la n. 182 del 19.12.2002, rilasciata all'esito di richiesta protocollare n. 12447 del 19.4.2002; riferiscono che lo stato attuale del fabbricato di loro proprietà risulta pienamente conforme alla nuova concessione edilizia (“non oggetto di valutazione nei gradi successivi di giudizio”, cfr. pagina 4 atto di citazione) e risulta a distanza conforme dal fabbricato vicino, di proprietà dei convenuti, giusta quanto disposto dal regolamento comunale. Ebbene, tali sopravvenienze non possono essere apprezzate, in questo giudizio, ai fini auspicati dalla difesa di parte attrice, in quanto avrebbero dovuto trovare ingresso nel giudizio di impugnazione della sentenza di primo grado. Invero, è pacifico che "Nel procedimento d'appello, il divieto di introdurre nuove eccezioni posto dall'art. 345 c.p.c. non opera nel caso di eccezione fondata su fatti sopravvenuti, verificatisi dopo lo scadere del termine per la loro deducibilità in sede di primo grado dal momento che l'insussistenza del fatto storico nelle more del giudizio di prime cure, che ha reso impossibile sollevare la relativa eccezione, non contrasta con l'esigenza di assicurare il doppio grado di giudizio sul merito" (cfr., ex multis, Cass. n. 18219/2019, Cassazione civile sez. I, n.2531/2023; cfr. anche Cassazione civile n. 18586/2023: “Nel procedimento d'appello il divieto di introdurre nuove eccezioni posto dall'articolo 345 c.p.c. non opera nel caso di eccezione fondata su fatti sopravvenuti, verificatisi, cioè, a seconda dei casi, dopo la scadenza del termine per la loro deducibilità nel giudizio di primo grado e, quindi, da proporre con l'atto d'appello, ovvero, nel corso del giudizio d'appello, e, quindi, da dedurre, unitamente alle relative prove, con la prima difesa utile nel corso del suo svolgimento”); sicché è evidente che il fatto sopravvenuto, rappresentato dalla nuova concessione edilizia, avrebbe potuto e dovuto essere fatto valere in sede di impugnazione della sentenza di primo grado, ed essere oggetto di valutazione da parte della Corte d'Appello. Ne deriva che, sulla vicenda, si è irrimediabilmente formato il giudicato che, com'è noto, copre il dedotto e il deducibile (cfr. Cassazione civile , sez. III , 11/01/2024 , n. 1259: “Il principio in virtù del quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile concerne i limiti oggettivi del giudicato, il cui ambito di operatività è correlato all'oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia”). Pertanto, la preclusione del dedotto e deducibile implica che il giudicato impedisce non soltanto la riproposizione di questioni già decise, ma anche la proposizione di questioni o domande nuove che erano prospettabili e rilevanti all'interno del precedente giudizio. Tale meccanismo, consentendo il definitivo consolidamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, evita il protrarsi eccessivo della durata del processo.
Pertanto, il giudicato cui si riferisce l'art. 2909 c.c. deve essere inteso in senso sostanziale, esprimendo un vincolo decisorio destinato ad operare anche al di fuori del processo in cui si è formato. In definitiva, non può trovare in alcun modo accoglimento la domanda proposta dagli attori.” Parte appellante non ha, né si vede come potesse farlo, contestato il dirimente rilievo su cui si fonda la decisione gravata, per quanto esso sia stato chiarito dal Tribunale con assoluta limpidezza: la sopravvenienza di una nuova concessione edilizia in sanatoria della originaria condizione illegittima dell'immobile delle parti appellanti, che risale al 2002, e il sopraggiunto, asseritamente diverso orientamento interpretativo delle norme regolamentari comunali applicabili al caso di specie, che dovrebbero portare a decisione di segno opposto a quella che già fu del Tribunale di IA, sono tutti elementi di fatto o normativi non nuovi, ma già emersi nel lontano 2002 e noti nel corso di quel procedimento, ormai giudicato da tempo, considerato complessivamente nei suoi tre gradi di giudizio. Il grado di appello, che si ebbe a celebrare con numero di R.G. 492/2003 e a concludere con sentenza (di conferma di quella del Tribunale) avente n. 306/2006 del 21.02.2006, sarebbe stato, ed in effetti era, la sede in cui sostenere una legittima difesa fondata su fatti nuovi o sopravvenuti rispetto alla prima decisione, non operando in questo caso la preclusione prevista dall'art. 345 c.p.c. Ora, nell'atto di appello non è indicata alcuna ragione tesa a contestare tale perno imprescindibile della motivazione gravata: esso è, invero, una mera riproposizione delle ragioni già poste davanti al Giudice di prossimità, del tutto priva di considerazioni che si pongano in specifico contrasto con quanto dedotto dal provvedimento impugnato, peraltro operate richiamando esclusivamente situazioni sostanziali e processuali di altro procedimento, quasi che fosse quello l'appello avverso la pronuncia di primo grado emessa nel 2002 e passata in giudicato. Gli appellanti, infatti, si limitano a richiamare una sentenza di questa Corte, la n. 1184/2013, con la quale fu reputata legittima una costruzione, affermandone, apoditticamente, la piena sovrapponibilità al caso in esame e sostenendo che la loro costruzione sarebbe divenuta legittima quanto alle distanze in base ad una corretta applicazione delle NTA del Comune di LB RI , ma nemmeno si avvedono del fatto che, in quel diverso caso, questa Corte si pronunciò in merito ad intervento edilizio eseguito in aderenza al fabbricato delle parti appellanti, cioè a distanza non inferiore a quella preesistente: cosa possa valere detta sentenza, quindi, non è dato capire. In altri termini, la difesa di parte appellante non ha fornito a questa Corte alcun elemento che fosse utile ad illuminarla sui motivi per i quali la nuova concessione edilizia, asseritamente favorevole alle istanze degli appellanti, non potesse sin dal 2003, epoca in cui venne inutilmente appellata la sentenza passata in giudicato, far loro conseguire gli effetti processuali e sostanziali voluti, peraltro nell'unica sede confortata dalle norme di rito previste dall'ordinamento, ossia in sede di appello della prima sentenza che dispose la demolizione dell'immobile, emessa dal Giudice di IA sulla base della prima autorizzazione edilizia del 1995. Vedasi, di recente, anche Cassazione Civile Sent. Sez. 2 N. 27897 del 29.10. 2024: “Rileva il Collegio che, al fine di poter stabilire se la domanda è stata già oggetto di accertamento giurisdizionale (e pertanto non può essere nuovamente decisa), occorre fare riferimento ai limiti oggettivi che sono segnati dai suoi elementi, come tali rilevanti per l'identificazione dell'azione giudiziaria sulla quale il giudicato si fonda, costituiti dal titolo della stessa azione (causa petendi) e dal bene della vita che ne forma l'oggetto (petitum mediato). Entro questi limiti, infatti, il giudicato copre il dedotto e il deducibile, restando salva e impregiudicata soltanto la sopravvenienza di fatti e di situazioni nuove che si siano verificate dopo la formazione del giudicato o quantomeno, che non fossero deducibili nel giudizio in cui il giudicato si è formato.” Pertanto, in applicazione del principio di diritto secondo cui “in materia di appello, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, è necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico.” (Cass. sez. lavoro, ord. n. 3194/2019), questo Collegio non può che rilevare l'inammissibilità dell'impugnazione per totale mancanza di specificità dialettica sul punto contestato della sentenza gravata, siccome imposta dall'art. 342 c.p.c.
9.Quanto alla domanda delle parti appellate di condanna per responsabilità aggravata processuale, chiesta ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. davanti al Tribunale e da questo non accolta, il Collegio osserva che in questa sede essa meriti accoglimento. Invero, la sentenza impugnata ha motivato chiaramente le ragioni per le quali il Tribunale non ebbe ad accogliere la domanda delle parti attrici, facendo peraltro buon governo dei principi di diritto applicabili nel rilevare l'esistenza di giudicato che obbligava ed obbliga gli appellanti ad arretrare la costruzione. Di contro, è stata proposta impugnazione in ordine alle stesse inconsistenti ragioni già esposte in primo grado e articolata in motivi inammissibili, il che pone in evidenza quel mancato impiego della doverosa diligenza ed accuratezza nel proporre il gravame tale da concretare l'abuso del processo con grave colpa, condotta che l'art. 96, 3° comma, c.p.c. (in tal senso Cass. sez. I, ord. n. 29462/2018) impone di sanzionare, come in dispositivo, condannando gli appellanti, in solido, al pagamento in favore degli appellati di somma pari a quella dei compensi del grado. Segue anche condanna ex art. 96/4 cpc come in dispositivo. 10. L'esito del giudizio comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012). Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo secondo le tariffe forensi vigenti per valore indeterminabile a complessità bassa, con applicazione della tariffa minima per la fase di trattazione, in ragione della sua sinteticità, e media per altre.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 115/2024 data dal Tribunale di Teramo, così decide:
1) dichiara inammissibile l'appello e conferma la gravata sentenza;
2) condanna gli appellanti, in solido, a rifondere alle parti appellate le spese del grado, che liquida in euro 8.468,00, oltre rimborso di spese generali e accessori di legge;
3) condanna in solido gli appellanti, ex art. 96/3 cpc, a corrispondere alle parti appellate la somma di € 8.468,00, ed ex art. 96/4 cpc a pagare alla cassa delle ammende la somma di euro 2.000,00;
4) dichiara che gli appellanti sono tenuti, in solido, al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.7.2025. Il Consigliere estensore Alberto Iachini Bellisarii
Il Presidente
Francesco S. Filocamo