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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 24/02/2026, n. 1036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 1036 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1036/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ALBO FRANCESCO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PIRAINO ANGELO, IU
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1145/2025 spedito il 31/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 06880201500027755000 CONTRAVV. CDS 2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 06880201500027755000 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giudizio di rinvio.
Con ricorso n.5028/2019 RGA, la sig.ra Ricorrente_1 ha proposto appello per la riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo n.2188/9/2018, depositata il 23/04/2018, che ha dichiarato il difetto di competenza territoriale riguardo al preavviso di fermo amministrativo n.06880201500027755000, derivante dalla cartella di pagamento n.068 2013 0191269553 e dall'avviso di accertamento esecutivo n. TY30IJ203583/2014 emesso dall'Agenzia delle Entrate di Palermo, periodo d'imposta 2009.
La Commissione Tributaria Provinciale aveva rilevato l'incompetenza per territorio declinata in favore della
CTP di Milano, tenuto conto che l'atto impugnato (preavviso di fermo), veniva emesso da Equitalia Nord s.
p.a, concessionario per la riscossione della provincia di Milano.
L'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per erronea applicazione della norma sulla competenza territoriale, con devoluzione dei motivi di merito.
Si sono costituiti in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Palermo e l'Agenzia delle Entrate -Riscossione per resistere all'appello .
La Corte di secondo grado rilevava:
1. in primo luogo la tempestività dell'appello;
2. circa l'incompetenza territoriale a favore della Commissione Tributaria Provinciale di Milano faceva riferimento alla pronunzia della Suprema Corte che, con sentenza n.30054 del 2018, ha statuito che: "Alla luce della pronuncia della Consulta n. 44/16, la competenza territoriale delle commissioni tributarie provinciali è determinata in base alla localizzazione, nella circoscrizione dell'organo giudicante, della sede dell'ente impositore che ha emesso l'atto che si impugna e contro cui si propone il ricorso." La Corte Costituzionale con la sentenza n. 44 del 2016 ha dichiarato, infatti, l'illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 4, comma 1, con riferimento all'art. 24 Cost., nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è competente la CTP nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale concedente, con conseguente incostituzionalità anche della formulazione aggiornata della disposizione in esame, di cui al D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 9.1., lett. b). E', quindi, superata la giurisprudenza secondo cui (Cass. 13 agosto 2004, n.15864) i ricorsi contro le società concessionarie del servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali appartengono alla competenza della CTP nella cui circoscrizione ha sede il concessionario, e non a quella della Provincia in cui è ubicato il Comune concedente. Nello stesso senso Cass. 23 marzo 2012, n. 4682. Ne consegue il radicamento, nel caso in esame, della competenza territoriale della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo rientrante nella circoscrizione del Comune di Palermo coincidente con la sede legale dell'Ente impositore."
Rinviata la causa a questo giudice, territorialmente competente, essa può essere tratta nel merito.
***
La parte ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo n. 06880201500027755000 di € 2.943,17 notificato il 20.9.15 negando che gli atti prodromici allo stesso
( cartella 0682013019126955300 asseritamente notificata il 18 maggio 2014 e accertamento esecutivo
TY30IJ203583/2014 asseritamente notificato il 30 ottobre 2014) siano entrati nella sua sfera conoscitiva:
Sostiene infatti che non ha mai ricevuto i suddetti atti. Chiede pertanto l'annullamento del preavviso di fermo impugnato.
Si costituiva l'Agenzia delle entrate che produceva l'avviso di accertamento regolarmente notificato alla ricorrente. Depositava documentazione.
Si costituiva anche Equitalia - servizi di riscossione spa - che rilevava come la cartella di pagamento fosse riferita a sanzioni amministrative relative a violazioni del codice della strada (Comune di Milano).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso il ricorso deve essere in parte rigettato e in parte deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione.
Infatti:
1. con riferimento all'avviso di accertamento esecutivo TY30IJ203583/2014 è pacifico che esso sia stato regolarmente notificato (vedi notifica e compiuta giacenza oltre alla trasmissione della raccomandata informativa)
2. Con riferimento alla cartella esattoriale n.068 2013 0191269553 sussiste il difetto di giurisdizione di questo giudice a favore del IU di Pace di Milano dinanzi al quale il giudizio può essere riassunto entro i termini di legge
3. Si compensano le spese attesa la particolarità della controversia condizionata dall'annullamento con rinvio.
P.Q.M.
1. dichiara il difetto di giurisdizione con riferimento alla cartella esattoriale n.068 2013 0191269553 in quanto devoluta all'Ufficio del IU di Pace di Milano
2. Rigetta nel resto.
Compensa le spese
Palermo 22 gennaio 2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ALBO FRANCESCO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PIRAINO ANGELO, IU
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1145/2025 spedito il 31/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Dott. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 06880201500027755000 CONTRAVV. CDS 2011
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 06880201500027755000 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giudizio di rinvio.
Con ricorso n.5028/2019 RGA, la sig.ra Ricorrente_1 ha proposto appello per la riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo n.2188/9/2018, depositata il 23/04/2018, che ha dichiarato il difetto di competenza territoriale riguardo al preavviso di fermo amministrativo n.06880201500027755000, derivante dalla cartella di pagamento n.068 2013 0191269553 e dall'avviso di accertamento esecutivo n. TY30IJ203583/2014 emesso dall'Agenzia delle Entrate di Palermo, periodo d'imposta 2009.
La Commissione Tributaria Provinciale aveva rilevato l'incompetenza per territorio declinata in favore della
CTP di Milano, tenuto conto che l'atto impugnato (preavviso di fermo), veniva emesso da Equitalia Nord s.
p.a, concessionario per la riscossione della provincia di Milano.
L'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per erronea applicazione della norma sulla competenza territoriale, con devoluzione dei motivi di merito.
Si sono costituiti in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Palermo e l'Agenzia delle Entrate -Riscossione per resistere all'appello .
La Corte di secondo grado rilevava:
1. in primo luogo la tempestività dell'appello;
2. circa l'incompetenza territoriale a favore della Commissione Tributaria Provinciale di Milano faceva riferimento alla pronunzia della Suprema Corte che, con sentenza n.30054 del 2018, ha statuito che: "Alla luce della pronuncia della Consulta n. 44/16, la competenza territoriale delle commissioni tributarie provinciali è determinata in base alla localizzazione, nella circoscrizione dell'organo giudicante, della sede dell'ente impositore che ha emesso l'atto che si impugna e contro cui si propone il ricorso." La Corte Costituzionale con la sentenza n. 44 del 2016 ha dichiarato, infatti, l'illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 4, comma 1, con riferimento all'art. 24 Cost., nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è competente la CTP nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale concedente, con conseguente incostituzionalità anche della formulazione aggiornata della disposizione in esame, di cui al D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 9.1., lett. b). E', quindi, superata la giurisprudenza secondo cui (Cass. 13 agosto 2004, n.15864) i ricorsi contro le società concessionarie del servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali appartengono alla competenza della CTP nella cui circoscrizione ha sede il concessionario, e non a quella della Provincia in cui è ubicato il Comune concedente. Nello stesso senso Cass. 23 marzo 2012, n. 4682. Ne consegue il radicamento, nel caso in esame, della competenza territoriale della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo rientrante nella circoscrizione del Comune di Palermo coincidente con la sede legale dell'Ente impositore."
Rinviata la causa a questo giudice, territorialmente competente, essa può essere tratta nel merito.
***
La parte ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo n. 06880201500027755000 di € 2.943,17 notificato il 20.9.15 negando che gli atti prodromici allo stesso
( cartella 0682013019126955300 asseritamente notificata il 18 maggio 2014 e accertamento esecutivo
TY30IJ203583/2014 asseritamente notificato il 30 ottobre 2014) siano entrati nella sua sfera conoscitiva:
Sostiene infatti che non ha mai ricevuto i suddetti atti. Chiede pertanto l'annullamento del preavviso di fermo impugnato.
Si costituiva l'Agenzia delle entrate che produceva l'avviso di accertamento regolarmente notificato alla ricorrente. Depositava documentazione.
Si costituiva anche Equitalia - servizi di riscossione spa - che rilevava come la cartella di pagamento fosse riferita a sanzioni amministrative relative a violazioni del codice della strada (Comune di Milano).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso il ricorso deve essere in parte rigettato e in parte deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione.
Infatti:
1. con riferimento all'avviso di accertamento esecutivo TY30IJ203583/2014 è pacifico che esso sia stato regolarmente notificato (vedi notifica e compiuta giacenza oltre alla trasmissione della raccomandata informativa)
2. Con riferimento alla cartella esattoriale n.068 2013 0191269553 sussiste il difetto di giurisdizione di questo giudice a favore del IU di Pace di Milano dinanzi al quale il giudizio può essere riassunto entro i termini di legge
3. Si compensano le spese attesa la particolarità della controversia condizionata dall'annullamento con rinvio.
P.Q.M.
1. dichiara il difetto di giurisdizione con riferimento alla cartella esattoriale n.068 2013 0191269553 in quanto devoluta all'Ufficio del IU di Pace di Milano
2. Rigetta nel resto.
Compensa le spese
Palermo 22 gennaio 2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE