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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 29/01/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2142/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in San Giovanni in Fiore, Via XXIV Maggio Parte_1
n. 3, presso lo studio dell'Avv. Rosa Maria Luciana Vetrò che lo rappresenta e difende,
unitamente all'Avv. Rossana Cimino - ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n.
22, presso gli uffici dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marcello Carnovale, CP_1
Carmela Filice, Umberto Ferrato e Roberto Annovazzi - resistente
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina, Viale Regina Elena n. 325, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Cimino che la rappresenta e difende - resistente
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni di parte ricorrente: “… In via principale: a) dichiarare l'intervenuta
prescrizione delle pretese contenute negli avvisi di pagamento e ruoli opposti e per
1 l'effetto nulla l'intimazione di pagamento e conseguentemente estinto il diritto
dell' a procedere ad esecuzione forzata per i motivi Controparte_3
dedotti in narrativa. b) Condannare le controparti alla restituzione delle somme
eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali. C)
Condannare i convenuti in solido al pagamento delle spese e competenze professionali da
distrarsi ex art 93 cpc in favore del sottoscritto avvocato …”.
CP_ Conclusioni dell' “… dichiarare inammissibile il ricorso di controparte;
in ogni caso
respingere le domande del ricorrente, in quanto infondate in fatto e diritto. Con vittoria di
spese, competenze ed onorari …”.
Conclusioni di “… 2) Riconoscere e dichiarare Controparte_2
inammissibile e/o infondata la proposta opposizione e conseguentemente rigettarla. 3)
Riconoscere e dichiarare la legittimità dell'opposta intimazione di pagamento n.
03420199009590149000. 4) Riconoscere e dichiarare la tardività e la conseguente
inammissibilità delle contestazioni afferenti presunti vizi dell'opposta intimazione di
pagamento n. 03420199009590149000. 5) Riconoscere e dichiarare la legittimità dei
contestati avvisi di addebito n. 33420140005031421000 e n. 33420150001549257000. 6)
Riconoscere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Agente della
Riscossione per quanto attiene la contestata presunta omessa notifica, l'illegittimità e/o
l'infondatezza degli avvisi di addebito n. 33420140005031421000 e n.
33420150001549257000. 7) In subordine e solo per scrupolo difensivo nel caso di
accoglimento del ricorso per motivazioni attinenti la legittimità e/o fondatezza delle
pretese impositive contenute nei contestati avvisi di addebito condannare l'Ente impositore
a manlevare e garantire l'Agente della Riscossione in ordine a tutte le somme che a
qualsiasi titolo dovesse essere costretta a corrispondere a chiunque in relazione ed in
conseguenza del presente giudizio. Con vittoria di spese e compensi di giudizio …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 L'odierno giudizio è di opposizione alla intimazione di pagamento n.
03420199009590149000, che richiama gli avvisi di addebito nn. 33420140005031421000
CP_ e 33420150001549257000, afferenti a crediti impugnati nell'odierno giudizio.
La parte ricorrente ha contestato l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito, formulando le conclusioni sopra trascritte.
Le parti resistenti si sono costituite in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando principalmente e complessivamente la tardività ed inammissibilità
dell'opposizione; la regolarità della notifica dell'intimazione di pagamento e degli avvisi di addebito;
l'insussistenza della prescrizione;
la rispettiva carenza di legittimazione passiva per particolari aspetti della controversia. Hanno formulato le conclusioni sopra trascritte.
All'udienza del 10.10.2022 (tenuta con modalità telematica) è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva degli avvisi di addebito impugnati.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 10.1.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente e hanno depositato note scritte. Controparte_2
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
CP_ La legittimazione passiva è di entrambi gli enti convenuti, atteso che l' è titolare del credito ed ha emanato l'atto impugnato. Controparte_2
La parte ricorrente fa valere in maniera ammissibile una fattispecie estintiva del debito successiva alla notifica degli avvisi di addebito sicché, considerato il termine di prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9, della legge 335/1995 e richiamato il principio affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la pronuncia n. 23397/2016
secondo cui: “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre
opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999,
3 pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce
soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza
determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie,
quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto
nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta
cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare
efficacia di giudicato”, deve dirsi che i crediti oggetto degli avvisi di addebito impugnati sono estinti per intervenuta prescrizione, atteso che l'intimazione di pagamento è stata notificata oltre il termine quinquennale decorrente dalla notifica degli avvisi di addebito,
avvenuta il 23.1.2015 ed il 17.11.2015 anche considerando, per il secondo avviso di addebito, la sospensione dei termini prescrizionali disposta dall'art. 37, comma 2, D.L.
18/2020, convertito nella legge 27/2020 e dall'art. 11, comma 9, D.L. 183/2020, convertito nella legge 21/2021 e la notifica dell'intimazione di pagamento n. 03420219003229319000
(avvenuta il 15.4.2022).
CP_ L'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata dall' in merito, non poteva essere ammessa per l'incompiutezza di allegazione di atti interruttivi, trattandosi peraltro di istanza inammissibile perché “ad explorandum”, laddove, anche ex 94 disp. att. c.p.c., l'istanza di esibizione di un documento deve contenere la specifica indicazione del documento medesimo e del suo contenuto, anche per permettere al Giudice di valutarne l'indispensabilità ai fini del decidere (cfr. principi affermati da Cass. Sez. Lav.
26943/2007; Cass. 13072/2003 e Cass. 4504/2017).
Deve conseguentemente dichiararsi l'insussistenza del diritto di procedere in via esecutiva per il credito portato dagli avvisi di addebito indicati.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con la chiesta distrazione, sono poste interamente a carico di in ragione del principio di Controparte_2
4 causalità, trattandosi della parte che, con la notifica dell'intimazione di pagamento afferente a crediti prescritti, ha dato origine all'odierno procedimento.
Per la stessa ragione le spese di lite si compensano per la domanda proposta nei confronti
CP_ dell' estraneo alle vicende relativa alla notifica dell'intimazione di pagamento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il credito portato dagli avvisi di addebito nn. 33420140005031421000 e 33420150001549257000 estinto per intervenuta prescrizione;
2. dichiara l'insussistenza del diritto di procedere in via esecutiva per gli avvisi di addebito indicati al punto 1;
3. condanna al pagamento, in favore della parte Controparte_2
ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in €. 900,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti;
CP_
4. compensa le spese di lite per la domanda proposta nei confronti dell'
Si comunichi
Cosenza, 29.1.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
5
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2142/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in San Giovanni in Fiore, Via XXIV Maggio Parte_1
n. 3, presso lo studio dell'Avv. Rosa Maria Luciana Vetrò che lo rappresenta e difende,
unitamente all'Avv. Rossana Cimino - ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n.
22, presso gli uffici dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marcello Carnovale, CP_1
Carmela Filice, Umberto Ferrato e Roberto Annovazzi - resistente
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina, Viale Regina Elena n. 325, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Cimino che la rappresenta e difende - resistente
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento.
Conclusioni di parte ricorrente: “… In via principale: a) dichiarare l'intervenuta
prescrizione delle pretese contenute negli avvisi di pagamento e ruoli opposti e per
1 l'effetto nulla l'intimazione di pagamento e conseguentemente estinto il diritto
dell' a procedere ad esecuzione forzata per i motivi Controparte_3
dedotti in narrativa. b) Condannare le controparti alla restituzione delle somme
eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali. C)
Condannare i convenuti in solido al pagamento delle spese e competenze professionali da
distrarsi ex art 93 cpc in favore del sottoscritto avvocato …”.
CP_ Conclusioni dell' “… dichiarare inammissibile il ricorso di controparte;
in ogni caso
respingere le domande del ricorrente, in quanto infondate in fatto e diritto. Con vittoria di
spese, competenze ed onorari …”.
Conclusioni di “… 2) Riconoscere e dichiarare Controparte_2
inammissibile e/o infondata la proposta opposizione e conseguentemente rigettarla. 3)
Riconoscere e dichiarare la legittimità dell'opposta intimazione di pagamento n.
03420199009590149000. 4) Riconoscere e dichiarare la tardività e la conseguente
inammissibilità delle contestazioni afferenti presunti vizi dell'opposta intimazione di
pagamento n. 03420199009590149000. 5) Riconoscere e dichiarare la legittimità dei
contestati avvisi di addebito n. 33420140005031421000 e n. 33420150001549257000. 6)
Riconoscere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Agente della
Riscossione per quanto attiene la contestata presunta omessa notifica, l'illegittimità e/o
l'infondatezza degli avvisi di addebito n. 33420140005031421000 e n.
33420150001549257000. 7) In subordine e solo per scrupolo difensivo nel caso di
accoglimento del ricorso per motivazioni attinenti la legittimità e/o fondatezza delle
pretese impositive contenute nei contestati avvisi di addebito condannare l'Ente impositore
a manlevare e garantire l'Agente della Riscossione in ordine a tutte le somme che a
qualsiasi titolo dovesse essere costretta a corrispondere a chiunque in relazione ed in
conseguenza del presente giudizio. Con vittoria di spese e compensi di giudizio …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 L'odierno giudizio è di opposizione alla intimazione di pagamento n.
03420199009590149000, che richiama gli avvisi di addebito nn. 33420140005031421000
CP_ e 33420150001549257000, afferenti a crediti impugnati nell'odierno giudizio.
La parte ricorrente ha contestato l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito, formulando le conclusioni sopra trascritte.
Le parti resistenti si sono costituite in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando principalmente e complessivamente la tardività ed inammissibilità
dell'opposizione; la regolarità della notifica dell'intimazione di pagamento e degli avvisi di addebito;
l'insussistenza della prescrizione;
la rispettiva carenza di legittimazione passiva per particolari aspetti della controversia. Hanno formulato le conclusioni sopra trascritte.
All'udienza del 10.10.2022 (tenuta con modalità telematica) è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva degli avvisi di addebito impugnati.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 10.1.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente e hanno depositato note scritte. Controparte_2
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
CP_ La legittimazione passiva è di entrambi gli enti convenuti, atteso che l' è titolare del credito ed ha emanato l'atto impugnato. Controparte_2
La parte ricorrente fa valere in maniera ammissibile una fattispecie estintiva del debito successiva alla notifica degli avvisi di addebito sicché, considerato il termine di prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9, della legge 335/1995 e richiamato il principio affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la pronuncia n. 23397/2016
secondo cui: “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre
opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999,
3 pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce
soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza
determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie,
quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto
nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta
cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare
efficacia di giudicato”, deve dirsi che i crediti oggetto degli avvisi di addebito impugnati sono estinti per intervenuta prescrizione, atteso che l'intimazione di pagamento è stata notificata oltre il termine quinquennale decorrente dalla notifica degli avvisi di addebito,
avvenuta il 23.1.2015 ed il 17.11.2015 anche considerando, per il secondo avviso di addebito, la sospensione dei termini prescrizionali disposta dall'art. 37, comma 2, D.L.
18/2020, convertito nella legge 27/2020 e dall'art. 11, comma 9, D.L. 183/2020, convertito nella legge 21/2021 e la notifica dell'intimazione di pagamento n. 03420219003229319000
(avvenuta il 15.4.2022).
CP_ L'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata dall' in merito, non poteva essere ammessa per l'incompiutezza di allegazione di atti interruttivi, trattandosi peraltro di istanza inammissibile perché “ad explorandum”, laddove, anche ex 94 disp. att. c.p.c., l'istanza di esibizione di un documento deve contenere la specifica indicazione del documento medesimo e del suo contenuto, anche per permettere al Giudice di valutarne l'indispensabilità ai fini del decidere (cfr. principi affermati da Cass. Sez. Lav.
26943/2007; Cass. 13072/2003 e Cass. 4504/2017).
Deve conseguentemente dichiararsi l'insussistenza del diritto di procedere in via esecutiva per il credito portato dagli avvisi di addebito indicati.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con la chiesta distrazione, sono poste interamente a carico di in ragione del principio di Controparte_2
4 causalità, trattandosi della parte che, con la notifica dell'intimazione di pagamento afferente a crediti prescritti, ha dato origine all'odierno procedimento.
Per la stessa ragione le spese di lite si compensano per la domanda proposta nei confronti
CP_ dell' estraneo alle vicende relativa alla notifica dell'intimazione di pagamento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il credito portato dagli avvisi di addebito nn. 33420140005031421000 e 33420150001549257000 estinto per intervenuta prescrizione;
2. dichiara l'insussistenza del diritto di procedere in via esecutiva per gli avvisi di addebito indicati al punto 1;
3. condanna al pagamento, in favore della parte Controparte_2
ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in €. 900,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti;
CP_
4. compensa le spese di lite per la domanda proposta nei confronti dell'
Si comunichi
Cosenza, 29.1.2025
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