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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 09/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi in composizione monocratica nella persona del dott. Francesco Giliberti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in primo grado rubricata al N°1697 /2021 RG;
tra
( c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappr. e dif. dall'avv. RESTA GIULIA;
attore contro
( c.f. ), in persona del legale rapp.te, Controparte_1 P.IVA_1
contumace ; convenuto
Oggetto: risarcimento danni ex art.2051 c.c. per lesione personale;
precisazione delle conclusioni come da verbale dell'udienza del 26/10/2023 ;
FATTO E DIRITTO
Si procede alla redazione del presente provvedimento senza la parte sullo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, n. 4 c.p.c., così come novellato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69.
, con atto, ha evocato dinnanzi a questo Tribunale il al fine Parte_1 Controparte_1
di vedersi riconoscere il ristoro dei danni non patrimoniali ( in particolare per danno biologico e morale conseguente a “trauma contusivo femore gamba e ginocchio dx, trauma contusivo mano snx
(portatrice protesi anca) laddove ai successivi controlli venivano formulate le seguenti diagnosi: controllo ortopedico in data 26.08.2019 “coxalgia dx persistente in esiti di trauma”; controllo in data 02.09.2019 “RM B.C. bacino edema spongiosa ossea acetabolare e iliaca sovracetabolare dx e moderato versamento articolare bilaterale (Dx >sx); controllo ortopedico in data 11.09.2019 “anca dx buona motilità; utile kt attiva, deambulare con un bastone”; controllo ortopedico dell'08.10.2019
“in visione tac e RMN bacino: frattura sovracetabolare in fase di consolidazione”) e patrimoniali ( per spese mediche ) patiti a causa della rovinosa caduta di cui rimaneva vittima in data 4/8/2019 alle ore 20,00 circa, nell'abitato di mentre percorreva a piedi il marciapiede di Via De Pinedo CP_1
allorchè, giunta all'altezza del civico 2, “inciampava in una mattonella malferma e non aderente al piano di calpestio che le faceva perdere l'equilibrio con conseguente caduta al suolo”, e dunque, in tesi, a causa di una situazione di pericolo in alcun modo segnalata e non prevedibile.
Nella contumacia del la causa, sulla base della documentazione in atti, è stata Controparte_1
istruita attraverso prova per testi.
La domanda attorea è infondata e va pertanto va disattesa.
Appare dirimente rilevare come parte attrice, sebbene abbia dato prova del fatto storico lamentato (
e cioè la rovinosa caduta nelle situazioni di luogo e di tempo descritte ) attraverso l'escussione dei testi indicati, al contempo deve ritenersi che emerga per tabulas la prova del caso fortuito, consistente nel caso di specie, proprio nella condotta imprudente e/o inavveduta della danneggiata.
In particolare appare accertato che il luogo in cui si verificava la rovinosa caduta da parte della
( e cioè il marciapiedi di via Via De Pinedo all'altezza del civico 2), è caratterizzato – Parte_1
secondo quanto appare evidente dai rilievi fotografici in atti - da diffuse sconnessioni e segnatamente dalla presenza di varie basole che presentano sia pur modesti disallineamenti e fessure più o meno ampie.
Tale stato dei luoghi, come detto caratterizzato dalla presenza di sconnessioni delle basole diffuse e ben visibili quantomeno nel loro assieme, porta ad escludere la circostanza secondo la quale la particolare mattonella sulla quale sarebbe inciampata la odierna attrice non fosse visibile.
Né potrebbe ritenersi che al momento del sinistro tale visibilità fosse impedita dall'orario serale, in considerazione sia della stagione ( siamo alle ore 20,00 del 4 agosto, né risulta che il tratto di strada piuttosto centrale, non fosse munito di pubblica illuminazione.
Quand'anche la luce naturale o artificiale fosse stata insufficiente nel tratto di strada in oggetto, tale circostanza avrebbe dovuto consigliare al pedone di incedere con particolare prudenza e circospezione, tanto più che si trattava di soggetto portatrice di protesi all'anca ed aveva dei cani a guinzaglio.
Infine, per essere il sinistro avvenuto nelle immediate vicinanze dell'abitazione della vittima, deve escludersi anche il fattore della imprevedibilità, posto che le sconnessioni del marciapiedi – secondo quanto appare evidente dai rilievi fotografici – appaiono con ogni evidenza assai vetuste.
Alla stregua delle emergenze istruttorie, la domanda attorea va dunque rigetta in considerazione delle precipue caratteristiche della sconnessione sulla quale parte attrice inciampava, non essendo tale ostacolo né insidioso, né non visibile né imprevedibile e dunque non potendo essere attribuita all'Ente civico convenuto la relativa responsabilità. Va a questo punto rilevato che il giudicante non ognora ed anzi condivide il più recente orientamento espresso dalla Corte di legittimità ( ex plurimis Cassazione civile sez. III 09 giugno
2016 n. 11802 ) che configura la responsabilità ex art. 2051 c.c. da parte degli enti proprietari e/o gestori delle cose che, come le strade pubbliche, siano destinate all'uso pubblico ed indiscriminato di una non predeterminata generalità di utenti.
Non di meno, pur tenendo conto della particolare struttura del sistema di responsabilità derivante dall'applicazione dell'art. 2051 c.c. e del conseguente regime probatorio, può ritenersi privo di rilievo il comportamento del danneggiato.
In particolare la S.C. in ordine al giudizio di pericolosità della cosa inerte (la buca nel manto stradale, ad esempio) afferma che è necessaria un'indagine sulle interazioni che la stessa può avere in un contesto dato, nel senso che la cosa inerte non può essere pericolosa ex se ma risulta tale quando “ determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante. Pertanto se il contatto con la cosa provochi un danno per l'abnorme comportamento del danneggiato, difetta il presupposto per l'operare della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., atteggiandosi in tal caso la cosa come mera occasione e non come causa del danno (Cass.,
4 novembre 2003, n. 16527, in motivazione).
La Suprema Corte ha quindi affermato che “la valutazione del comportamento del danneggiato è in effetti di imprescindibile rilevanza;
potendo tale comportamento, se ritenuto colposo, escludere del tutto la responsabilità dell'ente pubblico preposto alla custodia e manutenzione della strada, o quantomeno fondare un concorso di colpa del danneggiato stesso valutabile ex art. 1227 c.c., comma 1 » (In termini, Cass. civ., 28 luglio 2015, n. 15859).; “In tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della Pubblica Amministrazione per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso”(Cassazione civile sez. VI 30 marzo 2015 n. 6425 ).
I principi innanzi riportati, sono stati più di recente confermato dalla medesima Corte di legittimità la quale ha precisato che: “il caso fortuito, che ben può essere costituito dal comportamento della vittima, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, è stato sottoposto ad un profondo esame da tre pronunce di questa Corte regolatrice, cui si intende dare seguito: Cass. 01/02/2018, nn. 2478, 2480, 2482. Tali pronunce, e quelle successive che vi si sono conformate (da ultimo, cfr., ad esempio, Cass.
08/10/2019, n. 25028), hanno messo a fuoco i seguenti caratteri della responsabilità ex art. 2051
c.c.: a) in primo luogo, integra il caso fortuito, quale fattore estraneo alla sequenza originaria, avente idoneità causale assorbente e tale da interrompere il nesso con quella precedente, tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente, ovvero tutto ciò che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale (imprevedibilità quindi intesa come obiettiva inverosimiglianza dell'evento); b) il caso fortuito può essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera "occasione" della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente;
c) il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità da cose in custodia si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare;
tuttavia, l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex art. 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile, di tal modo che, quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente incauto, l'indagine eziologica sottende un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione e cautela;
d) quando manchi l'intrinseca pericolosità della cosa e le esatte condizioni di essa siano percepibili in quanto tali, ove la situazione comunque ingeneratasi sia superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, va allora escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e va considerato ritenuto integrato il caso fortuito”. (Cassazione civile sez. VI, 31/08/2020, n.18100 nella quale si è ritenuta corretta la pronuncia del giudice del merito che aveva riconosciuto la mancanza di un nesso di causalità tra la presenza del tombino e dell'avvallamento e la caduta, posto che la situazione dei luoghi e l'orario diurno erano prova del fatto che l'uso dell'ordinaria diligenza avrebbe evitato la caduta ); “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art.
1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. n. 2480 del 2018). Dunque la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che l'imprevedibilità dell'evento - quale elemento idoneo a rompere il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno - non va inteso in termini soggettivi ma oggettivi ponendosi cioè nell'ottica della causalità adeguata rispetto alla quale l'evento assuma, indipendentemente dalla colpa del custode, caratteristiche di inverosimiglianza. Quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto con l'adozione delle normali cautele, in un'ottica di autoresponsabilità, tanto più incidente è l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo fino alla rottura del nesso eziologico di cui all'art. 2051 c.c.. Ora la sentenza impugnata appare del tutto conforme ai richiamati principi anche in ordine alla prevedibilità del comportamento. Non poteva ritenersi prevedibile il comportamento della V. che, in condizioni di piena visibilità, di diversa colorazione del manto stradale, di ampiezza del marciapiede, anziché accorgersi con l'ordinaria diligenza della presenza di un tombino sporgente, ed evitarlo grazie anche all'ampiezza del marciapiedi che avrebbe consentito un percorso alternativo, abbia invece omesso ogni cautela richiesta dalle circostanze di tempo e di luogo e sia andata ad inciampare nel tombino sporgente a causa esclusivamente della propria disattenzione.” ( Cassazione civile sez. VI, 12/04/2022, n.11794 ).
Pertanto, se è vero che sussiste la presunzione di responsabilità dei Comuni – come degli altri Enti pubblici proprietari - verso i terzi per la custodia e manutenzione delle strade, è tuttavia altrettanto vero che vi un dovere dei terzi di uso corretto e responsabile dei suddetti manufatti in custodia, di talchè la mancata diligenza del danneggiato, fa si che venga esclusa la responsabilità dell'Ente per i danni che lo stesso danneggiato avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, costituendo una tale condotta inavveduta circostanza imprevedibile per il custode e dunque atteggiandosi quale caso fortuito e dunque evento eccezionale idoneo ad interrompere il nesso causale fra l'evento/danno e la cosa.
Nel caso di specie la , mediante l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto prevedere e Parte_1
percepire la situazione di pericolo astrattamente causata dalla presenza di sconnessione del basolato che stava percorrendo, in quanto i disallineamenti fra le basole e gli avvallamenti erano sicuramente percepibili – a fortiori rispetto a chi ha ammesso di abitare a pochissimi metri dai luoghi di causa - e dunque la stessa avrebbe, in particolare, dovuto usare la massima attenzione onde evitare eventuali asperità e comunque affrontare il percorso prestando la massima attenzione, ancor più resa necessaria dall'ora serale. Tale inavveduta condotta da parte della attrice, appare sufficiente per mandare il CP_1
– pur tenuto alla manutenzione della strada e pur in considerazione del fatto che la
[...] disconnessione presente fosse l'effetto dell'aver omesso un tale doveroso comportamento - esente da responsabilità rispetto ai danni subiti, in quanto si atteggia come fatto del terzo causalmente rilevante nella determinazione dell'evento e delle sue conseguenze, con il conseguente superamento della presunzione di responsabilità in capo al custode a norma dell'art. 2051 c.c..
Per le considerazioni che precedono la domanda attorea va rigettata.
In difetto di costituzione della parte convenuta, nulla va disposto sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1 CP_1
in persona del sindaco pro tempore, disattesa ogni contraria o diversa istanza, eccezione e
[...]
deduzione, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
2) nulla sulle spese.
Brindisi, lì 08/01/2025
IL GIUDICE
dott. Francesco GILIBERTI