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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/06/2025, n. 2579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2579 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Gop dott.ssa Emanuela Alfia Maria La Ferla, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del 28/05/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione di parte ricorrente mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13237/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. GERMANÀ FRANCESCO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA ed Avv. SPARACINO IA GRAZIA) CP_1
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ rigetta il ricorso;
◊ compensa le spese di lite tra le parti.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 17/09/2024, la ricorrente esponeva di avere richiesto in data 28/10/2021 e di avere ottenuto il beneficio del Reddito di Cittadinanza, successivamente revocatole dall resistente con CP_2
provvedimento del 22/02/2024, in ragione della “non veridicità del nucleo dichiarato in DSU ai sensi dell'art.
3 del DPCM 159/2013”; aggiungeva che l'ente resistente, con il medesimo provvedimento, le aveva contestato la percezione di un pagamento superiore rispetto a quanto dovutole per il periodo novembre 2021 – settembre 2022 e aveva, quindi, chiesto la restituzione della somma di euro 8.580,00; essendo rimasto privo di riscontro il ricorso proposto in sede amministrativa, la ricorrente, ritenuta l'illegittimità della pretesa restitutoria e, in ogni caso, l'irripetibilità di quanto versatole, chiedeva al Tribunale adito di volere “… accertare e dichiarare,
per le ragioni di cui in parte motiva, l'illegittimità del provvedimento dell' adottato in data 22.02.2024; CP_1
- annullare la pratica di indebito avviata dall' per intervenuta decadenza di parte resistente dall'azione CP_1
restitutoria; -annullare la pratica di indebito avviata dall' per intervenuta prescrizione del diritto alla CP_1
restituzione di parte resistente;
- accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto dell' a trattenere le CP_1
somme dedotte in giudizio;
- conseguentemente condannare l' alla rifusione delle somme eventualmente CP_1
riscosse …”.
Costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 11/12/2024, l' chiedeva rigettarsi il CP_1
ricorso, variamente argomentando.
Istruita la causa attraverso la documentazione prodotta e fissata udienza di discussione e decisione, la causa viene quivi decisa con il deposito di questa sentenza.
Preliminarmente, deve osservarsi l'inapplicabilità delle norme invocate dalla parte ricorrente (Leggi n.
88/1989 e n. 412/1991), dettate in materia pensionistica ed insuscettibili di estensione analogica alle prestazioni di sostegno al reddito di natura eminentemente assistenziale, quali il reddito di cittadinanza (cfr.
Cass. n. 13915/2021).
Non nuoce precisare sul punto che la Corte Costituzionale, di recente, con la sentenza n. 31/2025, ha avuto occasione di affermare che “Il Reddito di cittadinanza (Rdc) – abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2024 –
non ha natura assistenziale, non essendo diretto «a soddisfare un bisogno primario dell'individuo»: si tratta,
infatti, di una misura di politica attiva per l'occupazione, di carattere temporaneo, soggetta a precisi obblighi
e soprattutto a rigide condizionalità che, se disattese, determinano il venir meno del diritto alla prestazione”.
Or, ai fini del decidere, giova in primo luogo richiamare la normativa di riferimento (ormai abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2024 in virtù dell'art. 1, comma 318, della Legge di Bilancio 2023 - l. 29 dicembre
2022, n. 197).
Il reddito di cittadinanza è stato istituito dal D.L. n. 4/2019, conv. con mod. dalla L. n. 26/2019; in particolare,
ai sensi dell'art. 1, comma 1, del citato D.L., “E' istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di
cittadinanza, di seguito denominato «Rdc», quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a
garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche
volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e
nel mondo del lavoro. Il Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili”.
Requisiti costitutivi del diritto al reddito di cittadinanza sono quello anagrafico (cfr. art. 1, comma 2 ai sensi
del quale “Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a
67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Rdc assume la denominazione
di Pensione di cittadinanza quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane”), quello reddituale/patrimoniale (cfr. art. 2, comma 1, lett. b), nonché quello di cittadinanza e residenza.
Beneficiario della prestazione è il nucleo familiare in possesso, cumulativamente, dei requisiti richiesti per usufruire del beneficio;
requisiti che devono sussistere al momento della domanda e per tutta la durata della prestazione.
Richiamata la normativa di riferimento, deve evidenziarsi che, nel caso di specie, l' resistente ha addotto CP_2
a sostegno della revoca la “non veridicità del nucleo dichiarato in DSU ai sensi dell'art. 3 del DPCM 159/2013”.
L'art. 3 del DPCM 159- 2013 dispone, per quanto in questa sede di interesse, che: “1. Il nucleo familiare del
richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU,
fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.... 5. Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a
loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei
genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di
entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato”.
Sulla scorta di tale norma e dell'art. 4 del D.P.R. n. 223/1989, quindi, il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori quando: - è di età inferiore o uguale a 26 anni;
- è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF;
- non è coniugato;
- non ha figli.
Lo stesso art. 2, lettera b, del D.L. n. 4/2019, convertito in L. 26/2019, sancisce che: “il figlio maggiorenne non
convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore
a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli”. Va rilevato, altresì, che il figlio è considerato a carico (ai fini Irpef) se il suo reddito non supera euro 4 mila annui, se la sua età non è superiore a 24 anni, ovvero se il suo reddito non supera euro 2.840,51 annui, se la sua età è superiore a 24 anni (Legge di Bilancio 2018).
Il nucleo monocomponente (già normativamente previsto dal DPR 223/1989), in conseguenza, può risultare legittimamente costituito, allorquando ricorra una condizione che risolva di diritto il rapporto (revoca della responsabilità genitoriale per i figli maggiorenni di età inferiore ai 26 anni, allontanamento dalla residenza familiare, estraneità al nucleo accertata dalle amministrazioni competenti, autorità giudiziaria/servizi sociali).
Non ha quindi rilevanza, ai fini della definizione di nucleo familiare, l'abitazione in un diverso immobile o in un diverso Comune, quanto, viceversa, l'autosufficienza economica e il distacco dal nucleo per fatti gravi,
precisi e circostanziati.
Ciò precisato, rilevato che l'art. 7, n. 6, del prefato D.L. n. 4/2019, dispone la decadenza del beneficio allorquando la dichiarazione nella DSU risulti mendace o comunque non rispondente ai limiti imposti dalla legge, deve osservarsi che, nel caso in esame, emerge per tabulas che, al momento della presentazione della domanda, la ricorrente aveva compiuto 24 anni, non era coniugata, non aveva figli e che il suo reddito era pari a zero;
dunque, la stessa risultava fiscalmente a carico dei genitori.
In conseguenza, la dichiarazione di un effettivo nucleo monopersonale appare non corrispondente alla verità
dei fatti;
ne consegue la legittimità della revoca del beneficio operata dall' resistente, nonché della CP_2
richiesta di restituzione della somma di euro 8.580,00, percepita dalla ricorrente a titolo di reddito di cittadinanza per il periodo compreso tra novembre 2021-settembre 2022.
Ne consegue il rigetto del ricorso, essendo, tra l'altro, ininfluente l'intervenuta abrogazione dell'art. 7 del D.L.
n. 4/2019, atteso che, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.L. n. 48/2023 “Al beneficio di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 28 marzo 2019, n.
26, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7 del medesimo decreto-legge, vigenti alla data
in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023”.
◊
Le spese di lite sono compensate, giusta dichiarazione reddituale esonerante ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
◊
Così deciso in Palermo, il 6/06/2025 IL OP
NU AL IA LA ER
(firmato digitalmente a margine)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Gop dott.ssa Emanuela Alfia Maria La Ferla, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del 28/05/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione di parte ricorrente mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 13237/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. GERMANÀ FRANCESCO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. RIZZO ADRIANA GIOVANNA ed Avv. SPARACINO IA GRAZIA) CP_1
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ rigetta il ricorso;
◊ compensa le spese di lite tra le parti.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 17/09/2024, la ricorrente esponeva di avere richiesto in data 28/10/2021 e di avere ottenuto il beneficio del Reddito di Cittadinanza, successivamente revocatole dall resistente con CP_2
provvedimento del 22/02/2024, in ragione della “non veridicità del nucleo dichiarato in DSU ai sensi dell'art.
3 del DPCM 159/2013”; aggiungeva che l'ente resistente, con il medesimo provvedimento, le aveva contestato la percezione di un pagamento superiore rispetto a quanto dovutole per il periodo novembre 2021 – settembre 2022 e aveva, quindi, chiesto la restituzione della somma di euro 8.580,00; essendo rimasto privo di riscontro il ricorso proposto in sede amministrativa, la ricorrente, ritenuta l'illegittimità della pretesa restitutoria e, in ogni caso, l'irripetibilità di quanto versatole, chiedeva al Tribunale adito di volere “… accertare e dichiarare,
per le ragioni di cui in parte motiva, l'illegittimità del provvedimento dell' adottato in data 22.02.2024; CP_1
- annullare la pratica di indebito avviata dall' per intervenuta decadenza di parte resistente dall'azione CP_1
restitutoria; -annullare la pratica di indebito avviata dall' per intervenuta prescrizione del diritto alla CP_1
restituzione di parte resistente;
- accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto dell' a trattenere le CP_1
somme dedotte in giudizio;
- conseguentemente condannare l' alla rifusione delle somme eventualmente CP_1
riscosse …”.
Costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 11/12/2024, l' chiedeva rigettarsi il CP_1
ricorso, variamente argomentando.
Istruita la causa attraverso la documentazione prodotta e fissata udienza di discussione e decisione, la causa viene quivi decisa con il deposito di questa sentenza.
Preliminarmente, deve osservarsi l'inapplicabilità delle norme invocate dalla parte ricorrente (Leggi n.
88/1989 e n. 412/1991), dettate in materia pensionistica ed insuscettibili di estensione analogica alle prestazioni di sostegno al reddito di natura eminentemente assistenziale, quali il reddito di cittadinanza (cfr.
Cass. n. 13915/2021).
Non nuoce precisare sul punto che la Corte Costituzionale, di recente, con la sentenza n. 31/2025, ha avuto occasione di affermare che “Il Reddito di cittadinanza (Rdc) – abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2024 –
non ha natura assistenziale, non essendo diretto «a soddisfare un bisogno primario dell'individuo»: si tratta,
infatti, di una misura di politica attiva per l'occupazione, di carattere temporaneo, soggetta a precisi obblighi
e soprattutto a rigide condizionalità che, se disattese, determinano il venir meno del diritto alla prestazione”.
Or, ai fini del decidere, giova in primo luogo richiamare la normativa di riferimento (ormai abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2024 in virtù dell'art. 1, comma 318, della Legge di Bilancio 2023 - l. 29 dicembre
2022, n. 197).
Il reddito di cittadinanza è stato istituito dal D.L. n. 4/2019, conv. con mod. dalla L. n. 26/2019; in particolare,
ai sensi dell'art. 1, comma 1, del citato D.L., “E' istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di
cittadinanza, di seguito denominato «Rdc», quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a
garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche
volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e
nel mondo del lavoro. Il Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili”.
Requisiti costitutivi del diritto al reddito di cittadinanza sono quello anagrafico (cfr. art. 1, comma 2 ai sensi
del quale “Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a
67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Rdc assume la denominazione
di Pensione di cittadinanza quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane”), quello reddituale/patrimoniale (cfr. art. 2, comma 1, lett. b), nonché quello di cittadinanza e residenza.
Beneficiario della prestazione è il nucleo familiare in possesso, cumulativamente, dei requisiti richiesti per usufruire del beneficio;
requisiti che devono sussistere al momento della domanda e per tutta la durata della prestazione.
Richiamata la normativa di riferimento, deve evidenziarsi che, nel caso di specie, l' resistente ha addotto CP_2
a sostegno della revoca la “non veridicità del nucleo dichiarato in DSU ai sensi dell'art. 3 del DPCM 159/2013”.
L'art. 3 del DPCM 159- 2013 dispone, per quanto in questa sede di interesse, che: “1. Il nucleo familiare del
richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU,
fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.... 5. Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a
loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei
genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di
entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato”.
Sulla scorta di tale norma e dell'art. 4 del D.P.R. n. 223/1989, quindi, il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori quando: - è di età inferiore o uguale a 26 anni;
- è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF;
- non è coniugato;
- non ha figli.
Lo stesso art. 2, lettera b, del D.L. n. 4/2019, convertito in L. 26/2019, sancisce che: “il figlio maggiorenne non
convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore
a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli”. Va rilevato, altresì, che il figlio è considerato a carico (ai fini Irpef) se il suo reddito non supera euro 4 mila annui, se la sua età non è superiore a 24 anni, ovvero se il suo reddito non supera euro 2.840,51 annui, se la sua età è superiore a 24 anni (Legge di Bilancio 2018).
Il nucleo monocomponente (già normativamente previsto dal DPR 223/1989), in conseguenza, può risultare legittimamente costituito, allorquando ricorra una condizione che risolva di diritto il rapporto (revoca della responsabilità genitoriale per i figli maggiorenni di età inferiore ai 26 anni, allontanamento dalla residenza familiare, estraneità al nucleo accertata dalle amministrazioni competenti, autorità giudiziaria/servizi sociali).
Non ha quindi rilevanza, ai fini della definizione di nucleo familiare, l'abitazione in un diverso immobile o in un diverso Comune, quanto, viceversa, l'autosufficienza economica e il distacco dal nucleo per fatti gravi,
precisi e circostanziati.
Ciò precisato, rilevato che l'art. 7, n. 6, del prefato D.L. n. 4/2019, dispone la decadenza del beneficio allorquando la dichiarazione nella DSU risulti mendace o comunque non rispondente ai limiti imposti dalla legge, deve osservarsi che, nel caso in esame, emerge per tabulas che, al momento della presentazione della domanda, la ricorrente aveva compiuto 24 anni, non era coniugata, non aveva figli e che il suo reddito era pari a zero;
dunque, la stessa risultava fiscalmente a carico dei genitori.
In conseguenza, la dichiarazione di un effettivo nucleo monopersonale appare non corrispondente alla verità
dei fatti;
ne consegue la legittimità della revoca del beneficio operata dall' resistente, nonché della CP_2
richiesta di restituzione della somma di euro 8.580,00, percepita dalla ricorrente a titolo di reddito di cittadinanza per il periodo compreso tra novembre 2021-settembre 2022.
Ne consegue il rigetto del ricorso, essendo, tra l'altro, ininfluente l'intervenuta abrogazione dell'art. 7 del D.L.
n. 4/2019, atteso che, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.L. n. 48/2023 “Al beneficio di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 28 marzo 2019, n.
26, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7 del medesimo decreto-legge, vigenti alla data
in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023”.
◊
Le spese di lite sono compensate, giusta dichiarazione reddituale esonerante ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
◊
Così deciso in Palermo, il 6/06/2025 IL OP
NU AL IA LA ER
(firmato digitalmente a margine)