TAR Perugia, sez. I, sentenza breve 01/04/2026, n. 147
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Sentenza breve 1 aprile 2026

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  • Rigettato
    Difetto di motivazione e istruttoria, violazione art. 3 L. 241/1990

    La delibera impugnata dà conto della pregressa attivazione, sospensione per monitoraggio, esito positivo della sperimentazione, persistenza delle violazioni e dati di incidentalità. La riattivazione è ritenuta necessaria fino alla realizzazione della rotatoria. La finalità di cassa non è di per sé un vizio. L'amministrazione ha legittimamente valutato le misure di sicurezza stradale.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per illogicità, travisamento dei presupposti e sproporzione

    La normativa e la giurisprudenza relative ai dispositivi di rilevazione della velocità (Autovelox) non sono applicabili ai sistemi di rilevamento delle infrazioni semaforiche (T-Red). L'art. 45 del C.d.S. prevede sia l'omologazione che l'approvazione, e l'art. 201 fa riferimento a dispositivi 'omologati ovvero approvati'. Il dispositivo in questione è stato approvato con decreto ministeriale specifico. La Cassazione ha escluso l'obbligo di taratura per i T-Red, in quanto non sono strumenti di misurazione.

  • Inammissibile
    Tardività dell'impugnazione dei motivi aggiunti

    La determinazione dirigenziale n. 1124/2025, atto attuativo della delibera di giunta, è stata pubblicata dal 29 dicembre 2025 al 13 gennaio 2026. Il termine di impugnazione è scaduto il 14 marzo 2026. I motivi aggiunti, notificati il 20 marzo 2026, sono quindi irricevibili per tardività. Fatti sopravvenuti non possono rimettere in termini per l'impugnazione di un atto lesivo già notificato.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria, Sezione Prima, ha esaminato il ricorso proposto dal Comitato Si Rotatoria No T-Red San Lorenzo avverso la delibera di Giunta Comunale n. 297 del 06-11-2025, con cui il Comune di Bastia Umbra ha disposto la riattivazione del sistema di rilevazione delle infrazioni semaforiche (T-Red) in determinate intersezioni stradali, nonché la successiva determinazione dirigenziale n. 1124/2025 che ha attuato tale riattivazione. Il Comitato ricorrente, costituitosi a seguito di precedenti contestazioni di infrazioni semaforiche e annullamenti di sanzioni, ha impugnato tali atti deducendo, con il ricorso introduttivo, un difetto di motivazione e istruttoria, nonché violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, sostenendo la necessità di una motivazione rafforzata basata su dati oggettivi di sicurezza stradale e un'analisi comparativa con misure meno invasive, lamentando altresì una presunta finalità di mero "rimpinguamento delle casse comunali". Con motivi aggiunti, il Comitato ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 1124/2025, deducendo l'eccesso di potere per illogicità, travisamento dei presupposti e sproporzione, in particolare per la presunta mancanza di omologazione dell'impianto T-Red, richiamando la giurisprudenza relativa agli autovelox e la sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2015. Il Comune di Bastia Umbra si è costituito in giudizio, eccependo l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione del Comitato e per omessa tempestiva impugnazione dell'atto lesivo, nonché l'infondatezza delle censure.

Il Tribunale ha dichiarato irricevibili i motivi aggiunti e, conseguentemente, inammissibile il ricorso introduttivo. In primo luogo, il Collegio ha ritenuto che la lesione della situazione soggettiva del Comitato sia derivata dalla determinazione dirigenziale n. 1124/2025, atto attuativo della delibera di indirizzo, la cui pubblicazione all'Albo Pretorio è avvenuta dal 29 dicembre 2025 al 13 gennaio 2026, con scadenza del termine di impugnazione il 14 marzo 2026. Poiché i motivi aggiunti sono stati notificati il 20 marzo 2026, sono stati dichiarati irricevibili per tardività, escludendo la possibilità di rimettere in termini per fatti sopravvenuti. Di conseguenza, l'impugnazione proposta con il ricorso introduttivo è stata ritenuta inammissibile per difetto di interesse, non potendo rimuovere l'atto effettivamente lesivo. Peraltro, il Tribunale ha esaminato anche il merito delle censure, ritenendole infondate. Quanto al difetto di istruttoria e motivazione, ha evidenziato che la delibera impugnata dà conto della pregressa attivazione, della sospensione per monitoraggio, dell'esito positivo della sperimentazione e del permanere di infrazioni e sinistri, elementi che legittimano la riattivazione come misura di prevenzione. La doglianza relativa alle soluzioni alternative è stata respinta, poiché la riattivazione è stata ritenuta necessaria fino alla realizzazione della rotatoria. La presunta finalità di "cassa" è stata ritenuta inidonea a dimostrare un vizio, e la pretesa di sostituire la valutazione dell'Amministrazione sulla sicurezza stradale è stata ricondotta al merito amministrativo. Infine, la censura sulla mancanza di omologazione è stata rigettata, distinguendo la disciplina applicabile ai T-Red da quella degli autovelox, citando la giurisprudenza della Cassazione e il decreto ministeriale di approvazione del dispositivo P@RVC 2.0., che ne consente l'utilizzo per le infrazioni semaforiche ai sensi dell'art. 146 del Codice della Strada, in quanto approvato e non soggetto, nella prassi ministeriale, a un procedimento di omologazione distinto. Le spese processuali sono state compensate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Perugia, sez. I, sentenza breve 01/04/2026, n. 147
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
    Numero : 147
    Data del deposito : 1 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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