Sentenza breve 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza breve 01/04/2026, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00147/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00056/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 56 del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Comitato Si Rotatoria No T-Red San Lorenzo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Katiuscia Malfetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bastia Umbra, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Bartolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
*per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della DELIBERA di GIUNTA COMUNALE n. 297 del 06-11-2025 avente ad oggetto: “Sistema di rilevazione delle infrazioni semaforiche in Via Höchberg intersezione Via Atene direzione S. Maria degli Angeli e Via delle Nazioni intersezione Via Atene direzione Perugia, del capoluogo comunale - Riattivazione controlli infrazioni” (17- 11-2025 Periodo inizio pubblicazione 02-12-2025 periodo fine pubblicazione 27-11-2025 Data di esecutività), nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, ivi inclusi: • eventuali pareri istruttori; • determinazioni dirigenziali di installazione e attivazione; • convenzioni con società fornitrici; • verbali tecnici;
• atti di approvazione richiamati; • verbali di accertamento elevati in applicazione della suddetta delibera, ove rilevanti;
** per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 20/3/2026:
- della determinazione dirigenziale n. 1124/2025.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bastia Umbra;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 il dott. SC UN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La controversia concerne l’installazione del “ Sistema di rilevazione delle infrazioni semaforiche in Via Höchberg intersezione Via Atene direzione S. Maria degli Angeli e Via delle Nazioni intersezione Via Atene direzione Perugia ” (c.d. sistema T-Red, che individua le autovetture transitate nonostante il semaforo rosso) da parte del Comune di Bastia Umbria.
1.1. Una prima installazione aveva determinato, a partire dall’ottobre del 2024, la contestazione agli automobilisti di centinaia di infrazioni ex art. 146, commi 2 e 3, del Codice della Strada, con ingiunzioni di pagamento e decurtazione di punti dalla patente di guida.
1.2. Conseguentemente, nel gennaio 2025, era sorto il Comitato cittadino odierno ricorrente, al fine di promuovere una petizione per la rimozione del sistema di rilevamento e la costruzione di una rotatoria (già peraltro deliberata dal Comune), nonché l’annullamento in autotutela dei verbali già elevati.
1.3. Risulta che il Comune abbia poi disposto una sospensione del funzionamento del sistema, mediante determina n. 36 in data 9 gennaio 2025, nonché, anche a seguito dell’accoglimento di molti ricorsi da parte del giudice di pace, l’annullamento in autotutela delle sanzioni, mediante determina n. 518/2025.
2. Con la d.G.C. n. 297 in data 6 novembre 2025, è stata decisa la riattivazione del sistema di controllo delle infrazioni semaforiche.
3. Il Comitato ha impugnato detto ultimo provvedimento, unitamente alla lunga sequenza di atti presupposti, deducendo le censure appresso sintetizzate.
3.1. Vi sarebbe difetto di motivazione e di istruttoria e violazione dell’art. 3 della legge 241/1990.
L’installazione e l’attivazione di sistemi automatizzati di rilevazione delle infrazioni non costituisce atto meramente discrezionale, ma richiede una motivazione rafforzata, fondata su dati oggettivi relativi alla sicurezza stradale (con esplicito riferimento a: - numero e tipologia di incidenti; - andamento temporale della sinistrosità; - correlazione tra violazioni semaforiche e sinistri; - effettuare un’analisi comparativa con altre misure meno invasive; - dimostrare la necessità e proporzionalità dell’utilizzo del sistema T-Red), mentre invece la delibera impugnata è priva di qualsiasi valutazione concreta della situazione dell’incrocio interessato. In particolare, la pericolosità di un’intersezione non può essere desunta dal numero di infrazioni rilevate, bensì dall’analisi del numero e tipologia di incidenti, dell’andamento temporale della sinistrosità, della correlazione tra violazioni semaforiche e sinistri. Occorrerebbe poi effettuare un’analisi comparativa con altre misure meno invasive; in questa prospettiva, il Comitato ricorrente sottolinea che le rotatorie si sono diffuse come una soluzione efficace per migliorare la gestione del traffico e la sicurezza stradale, riducendo la congestione, gli incidenti e l’impatto ambientale.
Inoltre, l’impianto semaforico in questione esiste da oltre vent’anni e non ha mai destato preoccupazione se non dopo l’istallazione dell’impianto T-red, che peraltro ha dimostrato gravi difetti di funzionalità che hanno creato nella collettività incertezze e reso l’incrocio altamente pericoloso.
La finalità dell’Amministrazione si palesa essere non la sicurezza stradale ma il rimpinguare le cassa comunali, tanto è vero che nel corso dell’esercizio 2025 si è registrata una significativa riduzione del numero effettivo delle sanzioni rispetto alle previsioni, ma ciononostante la previsione di incasso è stata solo marginalmente ridotta in sede di variazione di bilancio.
3.2. Vi sarebbe eccesso di potere per illogicità, travisamento dei presupposti e sproporzione, in quanto è mancata l’omologazione dell’impianto di rilevazione T-red.
Ai sensi dell’art. 45 del Codice della Strada, i dispositivi destinati all’accertamento automatico delle violazioni devono essere preventivamente omologati secondo procedure tecniche dettagliate da decreti ministeriali attuativi (con sentenza n. 365 in data 26 aprile 2021, il Giudice di Pace di Torino ha annullato una multa in quanto l’apparecchiatura di rilevazione risultava soltanto approvata e non omologata). D’altro canto, anche la Corte costituzionale (sent. n. 113/2015) ha affermato che soltanto l’omologazione conferisce affidabilità alla rilevazione in quanto salvaguarda interessi pubblici (la sicurezza della circolazione e la garanzia dell’ordine pubblico) e privati (la tutela dell’integrità fisica dei cittadini).
4. In esecuzione della d.G.C. n. 297/2025, la determinazione dirigenziale n. 1124 in data 29 dicembre 2025 ha disposto, a far data dal 12 gennaio 2026, la riattivazione del sistema T-Red.
5. Il Comune di Bastia Umbra si è costituito in giudizio ed ha controdedotto puntualmente, eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione del Comitato ricorrente e per omessa tempestiva impugnazione del provvedimento direttamente lesivo, costituito dalla determinazione n. 1124/2025, e comunque l’infondatezza di tutte le censure dedotte, con le argomentazioni richiamate in prosieguo.
6. Con ricorso per motivi aggiunti, il Comitato ha impugnato anche la determinazione n. 1124/2025, sottolineando che “ La Determinazione n. 1124/2025 è un atto esecutivo e vincolato della Delibera di Giunta n. 297/2025 ” e che “ Pur essendo scaduti i 60 giorni dalla pubblicazione della Determinazione, i presenti motivi aggiunti sono ammissibili in quanto basati su fatti sopravvenuti successivi al deposito del ricorso originario ” (individuati nella circostanza che sono riprese le sanzioni, e molti cittadini si sono già rivolti al difensore con la richiesta di ricorrere al Giudice di Pace ovvero al Prefetto ai fini dell’annullamento), e richiamando le censure già dedotte col ricorso introduttivo.
7. Alla Camera di Consiglio del 24 marzo 2026, con il consenso delle parti (il Comune ha rinunciato ai termini a difesa sui motivi aggiunti, eccependone comunque la tardività), la causa è stata trattenuta in decisione anche nel merito.
8. Un primo profilo da esaminare riguarda la legittimazione del Comitato ricorrente.
Nel ricorso si invoca la giurisprudenza che riconosce la legittimazione ai Comitati spontanei allorquando venga dimostrato “ un collegamento stabile con il territorio ove (il comitato) svolge l’attività di tutela degli interessi stessi ” e di avere svolto una “ attività … protratta nel tempo ” e quindi di non esistere soltanto “ in funzione della impugnazione di singoli atti e provvedimenti ”.
8.1. Il parametro indicato è corretto, ma è dubbio che conduca ad una qualificazione favorevole al Comitato ricorrente, in quanto esso risulta essere stato costituito soltanto il 3 gennaio 2025 e la sua nascita è espressamente collegata alle problematiche “ legate all’installazione del T-red all’incrocio semaforico di via Atene, via Hochberg e via delle Nazioni ” (cfr. Statuto del Comitato ricorrente – doc. 14), oltre che alla promozione di iniziative e azioni, anche giudiziarie, riferite a tale specifica vicenda. In altri termini, presenta un carattere occasionale e reattivo, anziché un collegamento stabile con il territorio.
8.2. Non è priva di rilevanza anche l’ulteriore considerazione, sempre prospettata dalla difesa del Comune, secondo la quale difetterebbe un interesse collettivo omogeneo ed unitario. Infatti, l’impianto semaforico in questione è dotato di pulsante di chiamata per consentire l’attraversamento in sicurezza dei pedoni ed è fornito di dispositivi di segnalazione acustica per consentirne la fruibilità anche alle persone ipovedenti e non vedenti; ciò evidenzia che, all’interno della medesima collettività territoriale che il Comitato assume di rappresentare, accanto agli interessi degli automobilisti colpiti dalle sanzioni, coesistono interessi apertamente contrapposti, quali quelli dei pedoni.
9. Tuttavia, può prescindersi dall’approfondire detto profilo, in quanto sussiste un altro e più evidente profilo di inammissibilità.
9.1. Va al riguardo rilevato come, secondo la difesa del Comune, la sospensione disposta all’inizio del 2025 - contrariamente a quanto affermato nel ricorso - non è stata determinata dalla consapevolezza di una illegittimità dell’impianto, bensì da una scelta tecnico-gestionale volta a ottimizzare il funzionamento del sistema semaforico.
9.2. Infatti, il sistema funzionava originariamente in modalità “smart”, ovvero era dotato di sensori a spire induttive nell’asfalto in grado di ricevere informazioni sui flussi di traffico e modificare le durate delle fasi in modo adattivo; ma tale sistema aveva generato allarme tra gli automobilisti, i quali – constatando il passaggio rapido tra le fasi luminose, dovuto al funzionamento adattivo – erano portati a ritenere che si verificasse un malfunzionamento dell’impianto. Per superare tale inconveniente, con la determinazione n. 36/2025 è stata disposta una temporanea disattivazione del sistema smart ed il passaggio alla modalità automatica a tempi fissi, e la contestuale sospensione, per il periodo di monitoraggio, del rilevamento automatico delle infrazioni, tornando alla fase di pre-esercizio, in vista della riattivazione del sistema sanzionatorio all’esito del monitoraggio.
9.3. Dalla sperimentazione è emersa l’opportunità di aumentare i tempi del segnale “verde” sulla direttrice principale (via delle Nazioni – via Höchberg) e diminuire quelli sulla secondaria (via Atene), ai fini del superamento della percezione di un malfunzionamento dell'impianto.
9.4. Pur a seguito di un significativo decremento delle infrazioni rispetto al periodo di iniziale funzionamento, la persistenza nel secondo trimestre del 2025 di una media di circa sei infrazioni al giorno è stata valutata dalla Polizia Locale come indicativa di profili di pericolosità persistenti nell’intersezione, specie in considerazione dei volumi di traffico che interessano le direttrici in questione.
9.5. Conseguentemente, dopo che si era verificato un ulteriore sinistro, con la d.G.C. n. 297/2025 è stata confermata l’individuazione dell’incrocio in questione quale sito da controllare con rilevamento automatico ed è stato demandato al Comandante della Polizia Locale “di disporre la riattivazione dei controlli al semaforo in oggetto, assumendo i provvedimenti di competenza”, ciò che è avvenuto mediante la determinazione n. 1124/2025, che ha fatto decorrere la riattivazione dal 12 gennaio 2026.
9.6. Da quanto esposto, può evincersi che la lesione della situazione soggettiva del Comitato (e degli utenti della strada che vi partecipano) è derivata, non dalla d.G.C. n. 297/2025, atto di indirizzo privo di lesività attuale e concreta, bensì dalla determinazione dirigenziale n. 1124/2025 che l’ha attuata (cfr., per un caso analogo, TAR Liguria, II, n. 918/2023). Ma detto ultimo provvedimento risulta essere stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal 29 dicembre 2025 al 13 gennaio 2026, e pertanto il relativo termine di impugnazione è scaduto il 14 marzo 2026. Con la conseguenza che il ricorso per motivi aggiunti, in quanto notificato soltanto il successivo 20 marzo 2026, deve ritenersi irricevibile per tardività, così come eccepito dal Comune nella discussione in camera di consiglio, essendo di contro evidente che fatti sopravvenuti all’instaurazione del giudizio non possono rimettere in termini ai fini dell’impugnazione di un provvedimento che avrebbe dovuto essere gravato entro il termine di decadenza, decorrente dal momento della conoscenza legale; e l’ulteriore conseguenza che l’impugnazione proposta con il ricorso introduttivo non potrebbe rimuovere il provvedimento effettivamente lesivo, e risulta pertanto inammissibile per difetto di interesse.
10. Peraltro, le censure dedotte non potrebbero comunque ritenersi fondate, per le considerazioni appresso esposte.
10.1. Quanto al difetto di istruttoria, di motivazione e dei presupposti, è evidente che la deliberazione impugnata dà conto, in modo puntuale, della pregressa attivazione del sistema, della successiva sospensione disposta per consentire monitoraggio e test, dell’esito positivo della sperimentazione del funzionamento a tempi fissi, del permanere nel corso del 2025 di un andamento costante delle violazioni, in media di circa sei al giorno, nonché dei dati di incidentalità e del recente verificarsi di un grave sinistro stradale. Sulla base di tali elementi, legittimamente il Comune di Bastia Umbra ha ritenuto necessario riattivare i controlli. In particolare, non può essere accettata la tesi del ricorrente secondo cui soltanto l’esistenza di numerosi incidenti stradali consenta l’installazione di un sistema di rilevamento automatico, proprio perché si tratta di uno strumento di prevenzione prima ancora che sanzionatorio.
10.2. La doglianza relativa alla omessa considerazione di soluzioni alternative e più efficaci (la rotatoria) non conduce a diversa conclusione, posto che la stessa deliberazione impugnata esplicita che la riattivazione è stata ritenuta necessaria fino alla realizzazione della rotatoria, già programmata quale soluzione infrastrutturale di carattere definitivo.
10.3. In presenza di serie ragioni per introdurre un sistema di rilevamento automatico in grado di produrre, già in tempi brevi, significativi effetti dissuasivi, il riferimento a una pretesa finalità “di cassa” dell’installazione del T-red è inidoneo a dimostrare alcun vizio.
10.4. A ben vedere, il ricorrente pretende di sostituire la propria valutazione a quella dell’Amministrazione in ordine alle modalità più opportune di tutela della sicurezza stradale presso l’intersezione in questione. Ma è evidente che una simile impostazione investe il merito amministrativo, come tale insindacabile.
10.5. Neanche il secondo ordine di censure, basato sulla mancanza di omologazione del dispositivo di rilevamento automatico, coglie nel segno.
Il ricorso prospetta l’applicazione del parametro di legittimità individuato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione per il funzionamento dei rilevatori automatici della velocità, i c.d. Autovelox.
Va però osservato che l’art. 142, comma 6, del Codice della Strada, si riferisce alle apparecchiature “debitamente omologate”, ed è su questo dato testuale che si fonda, tra l’altro, la giurisprudenza della Cassazione (cfr., tra le altre, Cass. civ., II, ord. n. 10505/2024) secondo la quale, in tema di superamento dei limiti di velocità, l’approvazione non è equipollente all’omologazione richiesta dall’art. 142, comma 6, del C.d.S. E sempre a simili strumenti si è riferita la Corte Costituzionale nel dichiarare incostituzionale l’art. 45, comma 6, C.d.S., nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento della violazione dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura (sent. n. 113/2015).
Tuttavia, l’art. 45 del C.d.S. considera i mezzi tecnici di regolazione e controllo facendo riferimento sia alla omologazione sia alla approvazione. In particolare, il comma 6 demanda al regolamento l’individuazione delle “ apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione ” che “ sono soggetti all’approvazione od omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario ”; ed il comma 9 richiama espressamente i dispositivi “ non omologati o comunque difformi dai prototipi omologati o approvati ”; così lasciando intendere che, nel sistema del Codice, entrambe le categorie sono rilevanti e giuridicamente considerate.
Inoltre, l’art. 201, al comma 1-bis, lettera b), contempla espressamente, tra i casi in cui la contestazione immediata non è necessaria, l’ “ attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa ”; e, per i casi di accertamento delle infrazioni mediante apparecchiature, i successivi commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, fanno riferimento ai dispositivi o apparecchiature che sono stati “ omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico ”.
Del resto, l’orientamento giurisprudenziale invocato dal Comitato ricorrente riguarda strumenti destinati alla misurazione della velocità, ossia strumenti metrici. Nel caso in esame, si discute invece di dispositivi destinati all’accertamento delle violazioni della “segnaletica stradale” di cui all’art. 146 del C.d.S. e che non misurano una grandezza fisica, ma documentano fotograficamente e video-fotograficamente il passaggio del veicolo in rapporto allo stato della lanterna semaforica.
10.6. Dunque, le differenze della disciplina normativa e della stessa natura dell’apparecchiatura, impediscono di trasferire al T-red l’orientamento sviluppato per gli Autovelox.
Peraltro, ciò trova conferma in una pronuncia della stessa Cassazione, secondo la quale “ questa Corte ha, in più occasioni affermato che, in tema di rilevazione della violazione del divieto di proseguire la marcia con impianto semaforico rosso a mezzo di apparecchiature elettroniche, nè il C.d.S. nè il relativo regolamento di esecuzione prevedono che il verbale di accertamento dell'infrazione debba contenere, a pena di nullità, l'attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l'uso (ex plurimis Cassazione civile sez. II, 15/04/2019, n. 10458); la decisione della Corte Costituzionale n. 113/2015, richiamata dalla ricorrente, non è pertinente perchè riguarda le sole apparecchiature impiegate per l'accertamento delle violazione dei limiti di velocità; ne consegue che, dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 45 C.d.S., comma 6, non si può trarre argomento per sostenere la sussistenza dell'obbligo di sottoporre a taratura anche che gli apparecchi T-Red, che non costituiscono strumenti di misurazione; al contrario, l'efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento; nella specie, il tribunale ha precisato che, nel processo verbale di accertamento si affermava che l'apparecchio rilevatore era stato debitamente omologato con i decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e nel verbale è stato correttamente menzionato l'art. 201 C.d.S., comma 1 bis e comma 1 ter, lett. b, che esclude, in tali casi, la contestazione immediata; la prova della violazione è costituita dal contenuto del verbale di contestazione, che costituisce documento fidefaciente delle circostanze constatate in remoto dall'agente accertatore; ” (Cass. Civ., II, n. 16064/2020).
10.7. In tale quadro assume rilievo decisivo il contenuto del decreto ministeriale dirigenziale n. 52 dell’8 marzo 2021, relativo proprio al dispositivo P@RVC 2.0., in questione.
Come sottolinea la difesa del Comune, il decreto prende atto della richiesta della società Project Automation S.p.A. di approvazione del dispositivo per l’accertamento delle infrazioni al semaforo rosso, richiama il deposito del prototipo, la documentazione tecnica, i rapporti delle prove eseguite ai sensi della norma UNI 10772:2016, il parere favorevole del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e il manuale utente; soprattutto, all’art. 1 dispone che il dispositivo è approvato ai sensi e per gli effetti dell’art. 45 del Codice della strada e stabilisce espressamente che esso può essere utilizzato per il rilevamento delle violazioni di cui all’art. 146, commi 2 e 3, nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell’art. 201, citt.
10.8. Del resto, ha aggiunto la difesa del Comune, allo stato, per i dispositivi T-Red non risulta configurato, nella prassi amministrativa ministeriale, un autonomo procedimento di omologazione distinto da quello di approvazione. Ciò significa che, se la tesi del Comitato ricorrente fosse fondata, si dovrebbe concludere per l’inutilizzabilità generalizzata di tutti i dispositivi T-Red approvati secondo l’attuale assetto ministeriale, pur in presenza di atti ministeriali espressamente riferiti alla rilevazione delle violazioni di cui all’art. 146, cit., e di una disciplina — quella dell’art. 201, cit. — che continua a fare riferimento ai dispositivi “omologati ovvero approvati”.
10.9. Può pertanto ritenersi che l’utilizzazione del sistema di infrazioni semaforiche avversato dal Comitato ricorrente non sia affetta dalle irregolarità prospettate.
11. La peculiarità della controversia induce a compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara irricevibili i motivi aggiunti e conseguentemente inammissibile il ricorso introduttivo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
SC UN, Presidente, Estensore
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
Daniela Carrarelli, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| SC UN |
IL SEGRETARIO