Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 23/05/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 889/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 889/2025 promosso dai coniugi:
( ) e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'Avv. FRAGOMENI CHIARA C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1. I coniugi vivranno separati con obbligo reciproco di comunicarsi, con mezzi idonei, i dati relativi alla loro residenza e ad ogni mutamento della stessa.
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2. La Sig.ra rimarrà ad abitare insieme al figlio nella casa coniugale ubicata in Novi d Pt_1 Per_1
Modena Via Euro Lugli n. 28, di proprietà della Sig.ra e del Sig. nella quale Pt_1 Parte_2
rimarranno anche tutti gli arredi e gli oggetti che oggi vi si trovano ad eccezione degli effetti personali del Sig. che ha provvederà a prelevarli al dì del trasferimento e a condurli presso la nuova Parte_2
abitazione sita in Rovereto sulla Secchia Via Vincenzo Monti n. 4C.
3. In ogni caso, il Sig si impegna a prelevare dalla ex casa coniugale eventuali altri propri Parte_2 effetti personali, entro e non oltre la data dell'udienza di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale di Modena.
4. Il figlio minore, viene affidato ad entrambi i genitori, in regime di affidamento Persona_2
condiviso, con collocazione prevalente presso la residenza della madre, in Novi di Modena, via Euro
Lugli n. 28, ove il minore manterrà anche la residenza anagrafica. Per l'eventuale trasferimento abitativo del minore in diversa abitazione, e sino al raggiungimento della maggiore età, i coniugi convengono che sarà necessario il consenso espresso degli altri.
6. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggior interesse per il minore relative alla istruzione, all'educazione e alla salute, Persona_2
verranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente da ciascun genitore, nel periodo in cui avrà con sé il figlio.
7. I tempi di permanenza del minore , vengono concordemente determinati come segue : Per_1
Ia: il signor potrà sentire il figlio quando vorrà, e potrà vederlo e tenerlo con sè a Parte_2 weekend alterni, dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera alle ore 20,00; il ragazzo potrà recarsi a casa del padre direttamente dall'Istituto scolastico da lui frequentato, con mezzi pubblici, o accompagnato dalla madre, se alla stessa sarà possibile, mentre, sarà riaccompagnato la domenica sera dal padre. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio anche un pomeriggio infrasettimanale (di norma, il mercoledì) con pernotto.
Ib nei fine settimana in cui il minore rimarrà presso il domicilio materno, il padre avrà, comunque diritto di vederlo e tenerlo con se la domenica sera dalle ore 20.00, con pernottamento di domenica e lunedì e accompagnamento a scuola la mattina dopo (martedì). I genitori si accorderanno perché il figlio sia dotato di tutto il materiale scolastico occorrente, per i giorni di pernottamento dal padre.
II. durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, il periodo 24-31 dicembre fino alle 12.30 o il periodo
31 dicembre dalle 12.30 6 gennaio fino alle 18.30;
pagina 2 di 5 III . durante le vacanze pasquali 3 giorni consecutivi, comprendendo, ad anni alterni, in detto periodo, il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta;
IV. per quanto riguarda i giorni dichiarati come festività nazionali, e laddove gli stessi siano vicini ad un fine settimana (1 novembre, 8 dicembre, 25 aprile , 1 maggio e due giugno), gli stessi verranno alternati, di anno in anno, con i genitori che sono sin d'ora d'accordo in tal senso.
V. durante le vacanze estive (intendendosi per tali quelle libere dalla frequentazione scolastica), 15
(quindici) giorni, anche consecutivi, il padre e la madre trascorreranno con il figlio in vacanza 15
(quindici) giorni, in periodi da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. Qualora sia possibile per i genitori portare in vacanza il figlio più a lungo, gli stessi si impegnano a discutere serenamente la questione nell'interesse primario del figlio. Nei suddetti periodi di vacanza rimarrà sospesa la frequentazione ordinaria.
8. I genitori, durante le vacanze estive, invernali e pasquali che trascorreranno con il figlio, hanno l'obbligo di comunicarsi reciprocamente il recapito, anche telefonico;
durante tali periodi è sospeso il regime ordinario di visita.
9. Con decorrenza dal mese di marzo 2025, il signor corrisponderà alla Signora in Parte_2 Pt_1
via anticipata il giorno 15 di ciascun mese, la somma di € 300,00 (Euro trecento/00) a titolo di contributo al mantenimento del figlio e fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dello stesso;
detto importo sarà soggetto annualmente nel mese di dicembre, a decorrere dal mese di dicembre dell'anno 2026, a rivalutazione in misura pari all'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat Provincia di Modena con riferimento al mese di novembre precedente.
10. Entrambi i genitori si obbligano a contribuire nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie sostenute e sostenende nell'interesse del figlio, secondo quanto previsto dal
“Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia famigliare”.
11. Gli importi comunque ricevuti da ciascuno dei coniugi a titolo di assegni famigliari (o per titoli equipollenti) dovranno essere comunicati all'altro coniuge e ripartiti con l'altro coniuge in ragione della metà ciascuno.
12. Nessuno dei genitori potrà presentare eventuali nuovi compagni al figlio, se non in caso di relazione stabile e, comunque, gradatamente e avendo cura di rispettare la sensibilità del figlio stesso.
13. Entrambi i coniugi autorizzano, per il figlio, finchè minore, il rilascio di un documento per l'espatrio intestato al minore medesimo e, disponendo che ciascuno di essi possa recarsi all'estero, purchè in vacanza con uno dei genitori o per motivi di studio, in ogni caso avvisando l'altro, ed pagina 3 di 5 escludendosi espressamente e categoricamente – a meno di diverso accordo tra i coniugi - qualsiasi trasferimento definitivo o, comunque, prolungato, del figlio all'estero.
14. Entrambi i genitori si impegnano a garantire al figlio un rapporto equilibrato e sereno con ciascuno di essi, a collaborare e dialogare nell'interesse del figlio e a fare quanto necessario per garantire al figlio un rapporto continuativo anche con gli ascendenti tanto materni, quanto paterni.
15. I coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti e di nulla a pretendere, a titolo di contributo per il mantenimento e al di fuori di quanto statuito nel presente accordo, l'uno nei confronti dell'altro, dichiarando altresì di aver così regolato ogni rapporto patrimoniale tra loro.
16. I ricorrenti sono entrambi proprietari di un immobile sito in Novi di Modena Via Euro Lugli n. 28 sulla quale è iscritta ipoteca da parte della a seguito di concessione di mutuo cointestato. Da CP_1
accordi tra i coniugi, successivamente al provvedimento di separazione, la casa verrà intestata alla
Sig.ra che si farà carico della rata mensile del mutuo con nulla altro a pretendere da Parte_1
parte del Sig. . Parte_2
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che , nata a [...] il [...] e , nato a [...]_2
TORINO (TO) il 15/12/1978 si sono separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 12/5/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di NOVI DI MODENA di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune pagina 4 di 5 Anno 2007 Parte 1 Serie nr. 6
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente decreto, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 14/5/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
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