Articolo 7 della Legge 2 dicembre 1991, n. 384
Articolo 6Articolo 8
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6 dicembre 1991
Art. 7. 1. All'onere relativo al completamento, alla ristrutturazione, all'integrazione e alla costruzione delle infrastrutture di cui all'articolo 2, in ragione di lire 4.000 milioni per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Modifiche alla legge n. 930 del 1980 , recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 6 dicembre 1991