Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 6 dicembre 1991 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 8 luglio 2017 |
Commentari • 4
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
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RITENUTO IN FATTO 1.- La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 16, con ordinanza del 5 settembre 2024, iscritta al n. 191 del reg. ord. 2024, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», e dell'art. 4, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, in legge 28 gennaio 2009, n. 2, in riferimento, …
Leggi di più… - 3. Risoluzione del 29/07/1993 n. 521 - Min. Finanze - Dip. Entrate Fiscalità Locale Serv. IVMin. Finanze · 29 luglio 1993
Con la nota sopra distinta, codesto Ente ha chiesto di conoscere se siano assoggettabili all\'imposta comunale per l\'esercizio di imprese e di arti e professioni coloro che svolgono abitualmente l\'attivita\' di affittacamere o di locazione di appartamenti o di camere nei periodi estivi. Al riguardo, occorre innanzitutto precisare che l\'esercizio di affittacamere, avente carattere imprenditoriale, non differisce per sua intrinseca natura, ma per dimensione economica, dall\'attivita\' alberghiera vera e propria e viene svolto mediante l\'affitto di camere e con prestazioni di servizi accessori ed eventualmente della pensione. Detto esercizio, per espressa disposizione di legge, …
Leggi di più… - 4. Risoluzione del 10/06/1992 n. 180 - Min. Finanze - Finanza LocaleMin. Finanze · 10 giugno 1992
Con la nota sopra distinta codesto Ente ha chiesto di conoscere in quale, settore di attivita\' della tabella allegata al d.l. n. 332/89, convertito, con modificazioni, nella legge 384/ 89, siano collocabili gli agenti di assicurazione ai fini della determinazione dell\' imposta in argomento. In proposito codesto Ente medesimo esprime l\' avviso che non possa ritenersi corretto l\'inserimento di detta categoria, nel V settore di attivita\' della menzionata tabella, come intermediari del commercio, ma che, invece, la posizione giusta sia quella prevista espressamente nel X settore di attivita\' della stessa tabella sotto la voce specifica di " assicurazioni". Al riguardo, …
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Giurisprudenza • 13
- 1. TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 29/09/2025, n. 16746Provvedimento: Pubblicato il 29/09/2025 N. 16746/2025 REG.PROV.COLL. N. 08996/2021 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8996 del 2021, proposto da Soc. Collina Fiorita S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Valeri, Giulia Giannini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Valeri in Roma, viale G. Mazzini, 11; contro Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, …Leggi di più...
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- art. 142 D.Lgs. 42/2004·
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- art. 145 D.Lgs. 42/2004·
- competenza regionale concorrente
- 2. TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 29/09/2025, n. 16750Provvedimento: Pubblicato il 29/09/2025 N. 16750/2025 REG.PROV.COLL. N. 08998/2021 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8998 del 2021, proposto da Soc. Stella Alpina Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Valeri, Giulia Giannini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Valeri in Roma, viale G. Mazzini, 11; contro Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro …Leggi di più...
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- 3. TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 29/09/2025, n. 16749Provvedimento: Pubblicato il 29/09/2025 N. 16749/2025 REG.PROV.COLL. N. 08997/2021 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8997 del 2021, proposto da Soc. Orchidea Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Valeri, Giulia Giannini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Valeri in Roma, viale G. Mazzini, 11; contro Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro …Leggi di più...
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- 4. Trib. Bolzano, sentenza 29/07/2024, n. 767Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Bolzano Prima Sezione Civile N. R.G. 4275/2020 in persona del Giudice Massimiliano Segarizzi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da - (C.F. ), in persona dell'Amministratore Unico e legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, sig. rappresentata e difesa, giusta procura allegata Parte_2 all'atto introduttivo, dall'Avv. Igor Janes e dal Prof. Avv. Roberto Nania Parte attrice nei confronti di - AR (C.F. ), in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore, [...] P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta procura a margine della comparsa di costituzione …Leggi di più...
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- 5. Corte Cost., sentenza 08/07/2025, n. 100Provvedimento: SENTENZA N. 100 ANNO 2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Roberto Nicola CASSINELLI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» e dell'art. 4, …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. 1. La tabella A allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930 , e' integrata, a decorrere dal 1 gennaio 1991, con gli aeroporti di Firenze-Peretola e Pescara, rispettivamente inseriti nella V e nella III classe.
2. L'assunzione, da parte del Ministero dell'interno, del servizio antincendi negli aeroporti di cui al comma 1 e' comunque subordinata alla disponibilita' dei mezzi, dei materiali tecnici e delle infrastrutture definitive, nonche' al previo espletamento delle pro- cedure per il reclutamento e l'addestramento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a tal fine occorrente. Fino ad allora, e comunque non oltre il 31 dicembre 1991, l'espletamento del servizio antincendi negli aeroporti di cui al comma 1 prosegue con le modalita' in atto.
3. Nell'aeroporto di Grosseto il servizio antincendi continua ad essere espletato dall'Aeronautica militare.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo della tabella A allegata alla legge n. 930/1980 recante: "Norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", come modificata dal presente articolo, e' il seguente:
"CLASSIFICAZIONE DEGLI AEROPORTI NAZIONALI
AI FINI DEL SERVIZIO ANTINCENDI
I Classe
1) Roma-Fiumicino
2) Milano-Malpensa (Varese)
II Classe
1) Milano-Linate
2) Roma-Ciampino
3) Palermo-Punta Raisi
III Classe
1) Catania
2) Genova
3) Napoli
4) Rimini
5) Torino
6) Venezia-Tessera
7) Pescara
IV Classe
1) Alghero
2) Bari
3) Bologna
4) Brindisi
5) Cagliari
6) Lamezia Terme
7) Olbia
8) Pisa
9) Ronchi dei Legionari
10) Verona
V Classe
1) Crotone
2) Falconara
3) Forli'
4) Lampedusa
5) Orio al Serio
6) Pantelleria
7) Reggio Calabria
8) Trapani
9) Treviso
10) Firenze-Peretola". - Art. 2. 1. Negli aeroporti di cui alla tabella A allegata alla citata legge n. 930 del 1980 , come integrata dal comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, i locali per i servizi antincendi, articolati in servizi di soccorso, in servizi di supporto e in servizi ausiliari, nonche' gli impianti tecnologici relativi a tali locali e le attrezzature e le infrastrutture per l'addestramento specifico del personale, sono apprestati direttamente dal Ministero dell'interno per gli aeroporti a gestione statale e dal gestore per gli aeroporti in concessione. In quest'ultimo caso, i suddetti locali, attrezzature e infrastrutture sono assegnati in uso, a titolo gratuito, al Ministero dell'interno.
2. Negli aeroporti a gestione statale le infrastrutture esistenti, attualmente assegnate in uso governativo al Ministero dei trasporti, vengono assegnate, allo stesso titolo, dal Ministero delle finanze al Ministero dell'interno.
3. Per tutti gli aeroporti a gestione statale di cui alla tabella A allegata alla citata legge n. 930 del 1980 , come integrata dal comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, i progetti di massima per la costruzione e la ristrutturazione dei locali e degli impianti di cui al comma 1 del presente articolo sono elaborati dalla Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno; per gli aeroporti in concessione sia i progetti di massima che quelli definitivi sono approvati dalla medesima direzione generale.
4. Il Ministero delle finanze assegna al Ministero dell'interno, in uso governativo, le aree necessarie attualmente utilizzate allo stesso titolo dal Ministero dei trasporti, al quale continuano a far carico i sistemi di interconnessione e di comunicazione anche viaria per quanto concerne gli allacciamenti con le zone operative e la viabilita' aeroportuale.
5. Negli aeroporti in concessione le infrastrutture mancanti, sostitutive o integrative e le ristrutturazioni, richieste dalla Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno, sono completate, a cura dei rispettivi gestori, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo un programma elaborato dalla predetta direzione generale.
6. Le spese, relative ai locali, agli impianti e alle infrastrutture di cui al comma 1 del presente articolo, per le costruzioni, le ristrutturazioni, la manutenzione ordinaria e straordinaria, l'arredamento tecnico e logistico, nonche' per il condizionamento integrale, le pulizie, le utenze dell'energia elettrica, dell'acqua, del gas, dei telefoni e dello sgombero dei rifiuti, sono a carico, rispettivamente, del Ministero dell'interno negli aeroporti a gestione statale, e del gestore negli aeroporti in concessione.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, a carico del Ministero dell'interno, si provvede per il 1991 entro i limiti stabiliti dall'articolo 7, comma 1.
Nota all'art. 2:
- Per il testo della tabella A allegata alla legge n. 930/1980 vedasi la nota all'art. 1. - Art. 3. 1. In via eccezionale, tenuto conto della indifferibilita' ed urgenza delle opere di cui all'articolo 2, e per la durata di un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, i progetti elaborati dalla Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno, nonche' i contratti, gli atti di concessione e le convenzioni per la esecuzione dei lavori, per le provviste e per le forniture inerenti all'attuazione degli adempimenti di cui all'articolo 2, quali che siano le modalita' con cui si sia provveduto ad aggiudicare la fornitura, la provvista o il lavoro, sono approvati dal Ministero dell'interno anche in mancanza dei preventivi pareri previsti dalle disposizioni vigenti, qualora tali pareri non siano espressi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. Per i suddetti lavori, provviste e forniture e' altresi' consentito, entro il limite massimo di spesa di lire 700 milioni, il ricorso alla trattativa privata, anche in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, purche' compatibilmente con le direttive della Comunita' economica europea.
2. L'approvazione del progetto di massima equivale a dichiarazione di pubblica utilita' e di indifferibilita' delle opere.
3. Gli incarichi per la direzione dei lavori e per i collaudi sono conferiti con decreto del Ministro dell'interno e sono compensati in base alla normativa vigente.
4 Il controllo di legittimita' sugli atti concernenti l'esecuzione dei lavori, le provviste e le forniture di cui al presente articolo e' esercitato in via successiva. Non sono comunque derogabili le disposizioni della legge 13 settembre 1982, n. 646 , e successive modificazioni e integrazioni.
Nota all' art. 3:
- La legge n. 646/1982 reca: "Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575 . Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia".