Articolo 5 della Legge 27 luglio 1962, n. 1114
Articolo 4Articolo 6
Versione
26 agosto 1962
Art. 5.
Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli altri dipendenti civili di ruolo dello Stato il cui ordinamento non e' regolato dal testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , salvo che la materia, non sia diversamente disciplinata con norme speciali.
Nulla e' innovato alle norme vigenti concernenti il collocamento a disposizione del Ministero degli affari esteri del personale direttivo ed insegnante degli istituti d'istruzione di ogni ordine e grado.
Entrata in vigore il 26 agosto 1962
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