Articolo 88 del Codice della proprietà industriale
Articolo 81 octiesArticolo 89
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15 maggio 2005
Art. 88. Requisiti della tutela 1. Possono costituire oggetto di diritti esclusivi le topografie risultanti dallo sforzo intellettuale creativo del loro autore che non siano comuni o familiari nell'ambito dell'industria dei prodotti a semiconduttori.
2. Possono costituire oggetto di diritti esclusivi anche le topografie risultanti dalla combinazione di elementi comuni o familiari, purche' nell'insieme soddisfino ai requisiti di cui al comma 1.
Entrata in vigore il 15 maggio 2005
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