Articolo 22 della Legge 3 febbraio 1963, n. 69
Articolo 20 bisArticolo 23
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20 febbraio 1963
Art. 22. Attribuzioni del presidente

Il presidente del Consiglio nazionale convoca e presiede le riunioni del Consiglio e del Comitato esecutivo, da' disposizioni per il regolare funzionamento del Consiglio e del Comitato esecutivo stesso ed esercita tutte le attribuzioni demandategli dal presente ordinamento e da altre norme.
In caso di sua assenza od impedimento, si applicano le disposizioni dell'articolo 10, secondo e terzo comma.
Entrata in vigore il 20 febbraio 1963
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