Versione
20 febbraio 1963
20 febbraio 1963
Art. 22. Attribuzioni del presidente
Il presidente del Consiglio nazionale convoca e presiede le riunioni del Consiglio e del Comitato esecutivo, da' disposizioni per il regolare funzionamento del Consiglio e del Comitato esecutivo stesso ed esercita tutte le attribuzioni demandategli dal presente ordinamento e da altre norme.
In caso di sua assenza od impedimento, si applicano le disposizioni dell'articolo 10, secondo e terzo comma.
Il presidente del Consiglio nazionale convoca e presiede le riunioni del Consiglio e del Comitato esecutivo, da' disposizioni per il regolare funzionamento del Consiglio e del Comitato esecutivo stesso ed esercita tutte le attribuzioni demandategli dal presente ordinamento e da altre norme.
In caso di sua assenza od impedimento, si applicano le disposizioni dell'articolo 10, secondo e terzo comma.
Giurisprudenza • 1
- 1. TAR Roma, sez. III, sentenza 24/03/2016, n. 3743Provvedimento: […] L'impugnazione, invero, è stata legittimamente notificata al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti che costituisce organo collegiale del medesimo Ordine dei Giornalisti, titolare di rilevanti competenze all'interno dell'Ente ai sensi dell'art. 22 della legge 3 febbraio 1963, n. 69.Leggi di più...
- sospensione degli atti impugnati·
- violazione di legge·
- criteri di valutazione della prova orale·
- composizione irregolare della commissione esaminatrice·
- ammissibilità del ricorso·
- violazione di regolamento·
- annullamento giudizio di abilitazione professionale·
- eccesso di potere·
- principio di stabilizzazione dell'abilitazione professionale·
- rinnovazione della procedura concorsuale