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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 13/11/2025, n. 1229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1229 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 24.9.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 350 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, con l'Avv. Fabrizio Allegrini
appellante
E
, con l'Avv. Domenico Lioi CP_1
appellato
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Crotone. Revisione per aggravamento malattia professionale. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 11.2.21 esponeva: CP_1
a) che per moltissimi anni aveva svolto mansioni di minatore alle dipendenze di varie imprese specializzate nella costruzione di gallerie, rimanendo esposto con carattere di continuità a polveri composte, ivi compresa quella di silice;
b) che per tale ragione aveva riconosciuto la seguente malattia come di natura professionale: CP_2 Silicosi polmonare con sindrome disventilatoria di tipo restrittivo (con percentuale del 9%) (caso n. 508669588 del 29.09.2015). 2) Denunciava che il grado di invalidità riconosciuto dall' non era confacente alle sue effettive CP_2 condizioni di salute, sicché egli aveva impugnato il “provvedimento di rigetto”, chiedendo l'espletamento di visita collegiale, che aveva negato con comunicazione dell'11.9.20. CP_2
3) Sosteneva che, come da consulenza di parte allegata al ricorso, il suo grado di invalidità era pari al 20% delle tabelle e concludeva chiedendo, previa conferma del carattere professionale della CP_2 silicosi polmonare con sindrome disventilatoria di tipo restrittivo, la condanna dell' a CP_2 corrispondergli la rendita nella misura del 20% o nella maggiore o minor misura che sarebbe risultata in corso di causa.
4) Nella resistenza dell' il tribunale di Crotone ha svolto consulenza medico-legale, alle cui CP_2 conclusioni ha aderito, e ha condannato l' al pagamento della rendita nella misura del 20% dalla CP_2 data della domanda di aggravamento del 10.4.20. In particolare, il tribunale ha così motivato la sua decisione:
“… Nel caso di specie, essendo pacifica la natura professionale della patologia di seguito descritta, la presente controversia concerne esclusivamente l'individuazione della effettiva gravità dei relativi postumi invalidanti, ad avviso della parte ricorrente sottovalutata da parte dell' . CP_2 Espletata consulenza tecnica medico-legale, il CTU nominato, dott.ssa ha accertato Persona_1 che il ricorrente è affetto da “Silicosi Polmonare”, precisando come tale patologia, di tipo evolutivo, sia passibile di un peggioramento nel corso del tempo, che può avvenire, come nel caso in esame, anche dopo la cessazione all'esposizione all'agente ambientale (polvere di silice). Invero, la dott.ssa , dall'esame della documentazione in atti, accertava che il sig , aveva Per_1 CP_1 subito un peggioramento della dispnea e della tosse, dovendo perciò ricorrere all'utilizzo dei broncodilatatori (come emerge dalla visita pneumologica del 17.10.19). Più in particolare, rilevava come “le prove di funzionalità respiratoria eseguite in data 17.10.19 mostravano un valore di FVC pari al 60% (ridotta quindi del 40% rispetto al normale). Soprattutto questo dato funzionale, si ritiene, sia indicativo dell'aggravamento della malattia professionale. Riguardo alla percentuale di danno biologico esitante dal sopraggiunto aggravamento, si ritiene che, nella la valutazione di questo ultimo, si debba tener conto sia del danno anatomico a carico dell'apparato respiratorio (micronodulazion sparse sui campi polmonari come emerge dalla TC del torace del 11.09.2015) e sia dell'entità di compromissione delle prove di funzionalità respiratoria. In base a queste premesse e secondo le tabelle di cui al DM 12-7-00, D.Lgs. 38- 00, è possibile riconoscere il danno anatomico polmonare (332. Danno anatomico riferibile a nodulazioni parenchimali in assenza o con sfumata ripercussione funzionale, a seconda dell'estensione- fino a 6 punti) e sia l'insufficienza respiratoria che, considerata una riduzione del FVC (indice valutato nelle patologie restrittive) del 40% corrisponde ad un'insufficienza respiratoria lieve (333. insufficienza respiratoria lieve, secondo i parametri di cui all'all.2 parte A- fino a 15 punti). Nel complesso, si ritiene che la menomazione del p. possa essere valutata nella misura del 20%”. All'esito delle controdeduzioni depositate dalla CTP dell' , dott.ssa che contestava CP_2 Per_2 l'idoneità della spirometria, quale valido esame per stabilire l'entità del danno, l'assenza di dispnea da sforzo a carico dell'assicurato, di segni di aggravamento del quadro anatomico radiologico nonché la quantificazione del danno anatomico (cod. 332) e di quello funzionale 15% (cod. 333), la dott.ssa tanto precisava: Per_1
“Si fa presente che la spirometria è considerato un esame valido per stabilire il danno all'apparato respiratorio (di fatto anche i sanitari dell' , risulta, che per la valutazione del danno abbiano CP_2 ricorso alla spirometria e non alla pletismografia). Per quando riguarda la valenza medico-legale dell'esame, risulta che lo stesso sia stato condotto presso l'ASP di Crotone (struttura pubblica) e a prescindere che lo stesso sia stato condotto per finalità curativa o medico-legale, il dato fondamentale è il risultato dell'esame (che non sarebbe diverso per l'una o per l'altra finalità). Per quanto riguarda le indagini radiografiche, accertata la presenza del danno anatomico alla TC del 2015 riferibile a silicosi, non sarebbe stata necessaria un'ulteriore indagine anche perché la progressione del deficit funzionale, non necessariamente procede di pari passo con l'aumento delle nodulazioni polmonari. Si fa inoltre presente al CTP che, come già espresso nella bozza e valutato di conseguenza, il quadro del p. può essere ricondotto ad insufficienza respiratoria lieve (333. insufficienza respiratoria lieve, secondo i parametri di cui all'all.2 parte A fino a 15 punti) dovuto ad un deficit restrittivo di grado moderato e pertanto, anche per l'obiettività clinica non sarebbe stato lecito aspettarsi dispnea a riposo, tanto più che risulta che il p. sia in terapia con broncodilatatori. Per quanto riguarda il danno complessivo, trattandosi di un danno funzionale corrispondente ad un'insufficienza respiratoria lieve appare corretto considerare nella valutazione complessiva anche quota del danno anatomico. Infine, pertanto, si ribadisce la percentuale di danno biologico già valutata nella bozza di CTU (pari al 20%)”. Orbene, tanto premesso, ritiene questo giudice che le conclusioni rassegnate dal consulente risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici, sorrette da congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono essere senz'altro condivise, anche in punto di decorrenza della prestazione dalla domanda amministrativa (atteso che l'aggravamento (17.10.19) è avvenuto in epoca antecedente alla domanda amministrativa (10.04.20)). Va dunque accertato il diritto del ricorrente ad ottenere la riliquidazione dell'indennizzo ed alla corresponsione della differenza tra quanto già erogato sulla scorta dell'accertamento di un danno biologico pari al 9% e quanto dovuto sulla scorta dell'accertamento di un danno biologico pari al 20%, con condanna dell resistente al pagamento dell'importo conseguentemente dovuto. Il Pt_1 tutto aumentato degli interessi nella misura di legge dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo…..”.
5) Avverso tale sentenza ha proposto appello denunciando l'errore del tribunale per aver aderito CP_2 alle conclusioni peritali, così riconoscendo il diritto alla rendita rapportata ad una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 20%. In particolare, non era condivisibile da un punto di vista medico-legale fondare l'aggravamento della silicosi sul solo esame spirometrico del 17.10.19, con evidenza di deficit restrittivo moderatamente grave in trattamento con broncodilatatori e spray nasali, trattandosi di esame insufficiente a dar conto di un aggravamento permanente del danno respiratorio, anche considerando che si trattava di prova soggettiva che avrebbe dovuto essere confermata da prove più oggettive, quali la pletismografia corporea, emogasanalisi e curva flusso volume. L'esame del 17.10.19, inoltre, non riportava i dati identificativi del soggetto che all'esame si era sottoposto, né l'indicazione circa la finalità della relativa esecuzione, ovvero curativa o medico- legale. Il ricorrente, inoltre, non risultava aver eseguito altri esami dal 2015, epoca in cui la malattia professionale era stata riconosciuta, al 2019. Trattandosi di patologia ingravescente, come ammesso dallo stesso Ctu, essa richiedeva frequenti controlli, il cui confronto con più esami spirometrici eseguiti nel tempo, aiuta ad esprimere un giudizio corretto sulla permanenza del danno, e a dirimere il dubbio, se quel riscontro di deficit respiratorio moderatamente grave, non sia stato solo un riscontro occasionale di quel momento. Vi è solo un esame spirometrico eseguito nel 2017 preso il
, sempre in occasione di una precedente richiesta di aggravamento, che accertava una CP_3 lieve insufficienza respiratoria di tipo restrittivo (FVC 84,8), quindi è anche dubbio, che in così breve tempo, in soggetto che non è più esposto al rischio da inalazione polveri, la patologia silicotica si sia aggravata nella misura del danno richiesto del 20%. Anche l'obiettività clinica respiratoria, descritta dal CTU, è in contrasto con quanto refertato nell'esame spirometrico di restrizione grave, allorquando l'ass. non presenta dispnea a riposo, e altri segni clinici obiettivi da deficit respiratorio restrittivo grave, così come la saturazione O2 anch'essa nella norma. Inoltre il suddetto aggravamento funzionale non è provato da altrettanto aggravamento anche del quadro anatomico radiologico, che il CTU valuta senza un riscontro radiografico come RX o HRCT polmonare recente o eseguito all'epoca della richiesta di aggravamento. Il consulente, inoltre, aveva errato nell'affermare che ad un aggravamento di un deficit respiratorio non doveva corrispondere un altrettanto aggravamento di un danno anatomico;
ciò nonostante, l'ausiliare aveva valutato il danno anatomico al massimo della voce prevista in tabella 6% (cod. 332) senza un esame strumentale RX e/o HRCT polmonare recente o eseguito all'epoca dell'aggravamento del deficit respiratorio del 2019. Il consulente, ancora, aveva errato nell'operare una somma del danno anatomico derivante alla Silicosi Polmonare fino al 6% (cod. 332) a quello funzionale 15% (cod. 333) sovrastimando il danno. Come da Tabelle del D.B. commento alla voce 332 (ved. fino a 6 per “danno CP_4 anatomico riferibile a nodulazioni parenchimali in assenza o con sfumata ripercussione funzionale”, è possibile attribuire al massimo il 6% se al danno anatomico si associa un deficit respiratorio lieve, ossia con valori di FVC o FEV1 ridotti a –del 25%. Mentre qualora al danno anatomico coesista anche un pregiudizio funzionale di grado superiore alla sfumata ripercussione funzionale la valutazione del danno sarà eseguita in base al parametro emergente dalle prove di funzionalità respiratoria, riassorbendo la quota parte di danno anatomico. Infine, il tribunale aveva errato nel far decorrere l'aggravamento delle condizioni di salute e la maggiore rendita dall'aprile 2020, mentre la decorrenza doveva essere fissata al maggio 2020 ai sensi dell'art. 84 Dpr 1124/65.
6) si è costituito concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza CP_1 impugnata.
7) All'udienza del 18.6.24 il Collegio ha disposto il rinnovo delle operazioni peritali, demandando al consulente il seguente quesito: accerti se sussista l'aggravamento dei postumi della silicosi polmonare di cui l'appellante è affetto, in caso affermativo specificando il grado di inabilità secondo le tabelle e la relativa decorrenza. CP_2
8) Depositato l'elaborato, con cui il consulente ha concluso per una menomazione pari al 15% dalla domanda di aggravamento, il Collegio, preso atto delle critiche sollevate da entrambe le parti, ha disposto nuova consulenza, demandando all'ausiliare di rispondere al medesimo quesito rivolto al consulente nominato il 18.6.24.
9) In data 29.7.25, il consulente di ufficio ha depositato il suo elaborato, comprensivo dei rilievi tardivamente sollevati dalla sola parte appellata.
10) Entrambe le parti hanno depositato note di trattazione scritta e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
11) L'appello deve essere accolto nei limiti di seguito indicati.
12) Preliminarmente occorre precisare l'andamento dei fatti, delineati in modo alquanto generico nel ricorso introduttivo e insufficientemente documentati dal ricorrente. Dalla documentazione depositata da emerge: CP_2
a) che a seguito di domanda amministrativa del 29.9.15, riconobbe al una invalidità
CP_2 CP_1 permanente pari al 6% delle tabelle di legge per una silicosi con lieve insufficienza respiratoria di tipo restrittivo (cfr. provvedimento del 23.12.16 del f.lo
CP_2 b) che tale percentuale di invalidità venne confermata da con provvedimento del 17.11.17;
CP_2 c) che con provvedimento del 18.5.18 venne riconosciuto un aggravamento, che venne accertato
CP_2 nella maggior misura del 9%; d) che in sede di revisione per aggravamento, con provvedimento del 8.8.20 venne confermata
CP_2 la percentuale di invalidità del 9%; e) che con provvedimento del 11.9.20, rigettò l'opposizione proposta dal , ritenendo di CP_2 CP_1 non svolgere visita collegiale.
13) Ciò detto, si rileva che il secondo consulente nominato in questo grado di giudizio, con esaustive e complete argomentazioni medico-legali, ha chiarito che la silicosi da cui l'appellato è afflitto, già riconosciuta da come di natura professionale con un grado di inabilità permanente pari al 9%, CP_2 ha subito un aggravamento a decorrere dalla domanda di aggravamento del 10.4.20 nella misura del 15%.
14) In particolare, il consulente, espletata visita sulla persona dell'appellato e visionata la documentazione medica in atti, tra cui una pletismografia Corporea/Flusso - Volume del 7.10.2024, ha concluso per l'esistenza di una Silicosi polmonare (interstiziopatia micro nodulo reticolare) con sindrome disventilatoria a carattere ostruttivo e con insufficienza respiratoria di lieve entità. Al riguardo, il consulente ha ricostruito quanto emergente dalla documentazione sanitaria in atti dal 2015 al 2024 nei seguenti termini: Peraltro, i dati clinici hanno trovato riscontro in sede anatomica per il rilievo alla T.C. del Torace, praticata in data 11.09.2015 presso il Centro “SADEL” di Cotronei, di micronoduli bilateralmente con marcato ispessimento delle pareti bronchiali. Inoltre, dalla relazione di c.t.u. espletata dalla Dr.ssa si rilevano le seguenti risultanze del Per_3 referto della radiografia del torace praticato dall'assicurato in data 6.08.2024 presso il Centro
“SADEL” “Ispessimento della trama polmonare a carattere micro nodulo reticolare con segni di disventilazione specie in sede basale. Seni costo - frenici liberi. Immagine cardiaca volumetrica nella norma. ”. CP_5 Per quanto riguarda le prove di funzionalità respiratoria, va rilevato che quelle effettuate presso il Centro in data 13.11.2017 evidenziavano la presenza di una sindrome disventilatoria di tipo CP_2 restrittivo di lieve entità; quella eseguite, presso l'Unità Operativa di Fisiopatologia Respiratoria dell'ASP di Crotone, in data 17.10.2019 mostravano un aggravamento della suddetta sindrome disventilatoria di tipo restrittivo, mentre quelle effettuate presso la suddetta struttura in data 23.02.2021 hanno evidenziato un deficit ventilatorio di tipo misto di grado moderato - severo in soggetto con interstiziopatia polmonare di tipo micronodulare. Infine, le prove di funzionalità respiratoria e la pletismografia corporea flusso - volume praticate in data 7.10.2024 presso l'Unità Operativa di Pneumologia dell' Controparte_6 hanno evidenziato “Compatibilmente con le capacità collaborative del paziente nell'eseguire le manovre richieste, prove di funzionalità respiratoria compatibili con sindrome disventilatoria a carattere ostruttivo di grado severo. Moderata riduzione della capacità di diffusione A-C del CO secondo metodica SB. Si segnala che l'esame è stato eseguito in wash - out farmacologico da ICS + LABA.”. Quanto al caso in esame, il consulente ha chiarito che Per effettuare la valutazione medico - legale della tecnopatia si fa riferimento all'Allegato 2 Parte A del Decreto n.38/2000. Nel caso in esame il valore di FEV1 è del 59%, mentre quello di FVC è del 50%; tuttavia, in relazione a quanto osservato dal Sanitario della sede di Crotone, andrà tenuto conto - in quanto indagine oggettiva e perciò CP_2 non variabile ed indicativa per la interstiziopatia micronodulo reticolare da cui è affetto il periziando
- della pletismografia corporea / flusso - volume al fine di valutare la capacità di diffusione alveolo
- capillare e, quindi, del valore della DLCO che misura la capacità dei polmoni di trasferire il monossido di carbonio (CO) dagli alveoli al sangue capillare e che, nel caso in esame è pari al 60% e, quindi, con una riduzione del 40%. Ne consegue, pertanto, che la tecnopatia da cui è affetto il Sig.
determina una percentuale di danno biologico del 15% (quindici per cento). Ed infatti, CP_1 diversamente da quanto fatto dal C.T.U. di primo grado, il danno anatomico previsto alla voce 322 del D. Lgs. 38/2000 va tenuto in considerazione solo qualora ad esso non coesista un danno ventilatorio apprezzabile, ossia allorquando FEV1 o DLCO o FVC sono al di sotto del 25% dei valori standard di riferimento ( - P. Danno Biologico Le Tabelle di legge Giuffrè Ed. Per_4 Per_5 Milano). Relativamente alla decorrenza, sulla base della documentazione sanitaria esaminata, si concorda con la retrodatazione fatta dalla Dr.ssa alla data di presentazione della domanda di Per_3 aggravamento (10.04.2020).
15) Avverso l'elaborato peritale ha mosso rilievi critici solo l'appellato denunciando che era sottostimata una percentuale di invalidità permanente pari al 15%, sostenendo che il valore Fev1 pari al 41% non era indicativo di una riduzione pari a tale percentuale rispetto al valore teorico di 2,61, ma di una riduzione pari al 59%. Ha inoltre criticato la decorrenza dell'aggravamento dal 10.4.20, data della relativa domanda, in quanto basata sull'esame svolto il 7.10.24.
16) Il consulente ha però efficacemente replicato che è doveroso tener conto di tutti gli elementi risultanti dagli atti di causa e che era condivisibile ritenere che l'esame spirometrico, pur essendo uno dei principali esami al fine di valutare l'entità del deficit respiratorio, mostra dei limiti in quanto è un esame soggettivo ed il suo esito è in relazione alla volontà del soggetto e, pertanto, vanno necessariamente valutati anche il grado di collaborazione del soggetto e la sua attendibilità che è possibile verificare con lo studio della curva flusso - volume, con la pletismografia corporea e con l'emogasanalisi, risultando, pertanto, poco attendibili, da sole, le risultanze di tale esame. Nel caso di specie, doveva tenersi conto, in quanto indagine oggettiva e perciò non variabile ed indicativa per la interstiziopatia micronodulo reticolare da cui è affetto il periziando - della pletismografia corporea
/ flusso - volume al fine di valutare la capacità di diffusione alveolo - capillare e, quindi, del valore della DLCO che misura la capacità dei polmoni di trasferire il monossido di carbonio (CO) dagli alveoli al sangue capillare e che, nel caso in esame è risultato pari al 60% e, quindi, con una riduzione del 40%. Ne consegue, pertanto, che la tecnopatia da cui è affetto il Sig. determina, CP_1 secondo le tabelle di legge del D.Lgs. 38/2000, una percentuale di danno biologico del 15% (quindici per cento) percentuale, questa, peraltro, prospettata correttamente anche dalla Dr.ssa nella Per_3 relazione di c.t.u. redatta nel gennaio 2025 e, diversamente, quindi, da quanto erroneamente sostenuto con veemenza e sacro furore dal Dr. al fine di perorare la propria causa Per_6 nell'interesse del periziando non tenendo, tuttavia, in considerazione quei parametri non influenzabili dal tipo e dal grado di collaborazione del paziente, ottenibili, appunto, dalla suddetta indagine strumentale. Infine, per quanto attiene alla retrodatazione del parere, tenuto conto, della mancanza in atti di risultanze di precedenti indagini strumentali del tipo di quella in questione, e, quindi, di valori certi ma, pur tuttavia, in presenza di accertamenti attestanti, comunque, una modificazione in pejus della tecnopatia presentata dal periziando, abbiamo concluso in modo più favorevole per il periziando, retrodatando il parere alla data di presentazione della domanda di aggravamento (10.04.2020).
17) In definitiva, l'appello deve essere accolto in parte con riconoscimento dell'indennizzo in capitale pari al 15% con decorrenza dal maggio 2020, non aprile 2020. È infatti fondata la censura che CP_2 ha sollevato quanto alla decorrenza, dovendosi tener conto delle previsioni dell'art. 84 Dpr 1124/65 e dell'insegnamento di legittimità (Cass. 10626/02), secondo cui in caso di rigetto in sede amministrativa della domanda di rendita per inabilità permanente, per insufficienza della percentuale di inabilità, e di successivo riconoscimento giudiziale del diritto a tale prestazione per aggravamento delle condizioni di salute dell'assicurato, la decorrenza della rendita va fissata alla data di raggiungimento della soglia invalidante, ex art. 149 disp. att. cod. proc. civ., non trovando applicazione la disposizione di cui all'art. 84 del d.P.R. n. 1124 del 1965 (che stabilisce la regola della decorrenza dalla prima rata con scadenza successiva a quella relativa al periodo di tempo in cui è stata richiesta la revisione), la quale si riferisce all'ipotesi di rendita già costituita e di successiva richiesta di variazione di essa.
18) L'esito finale della controversia, caratterizzato dal solo riconoscimento dell'indennizzo in capitale, rispetto all'indennizzo in rendita di cui alla domanda giudiziale, giustifica la compensazione per metà delle spese di lite, mentre la restante metà, liquidata come da dispositivo, deve essere posta a carico dell' CP_2
19) Quanto alle spese delle due consulenze espletate nel corso del presente grado di giudizio, esse devono poste in solido a carico di entrambe le parti, tenuto conto, da un lato, che non risulta in atti una valida dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte personalmente, ma la diversa dichiarazione finalizzata all'esenzione dal versamento del contributo unificato ex art. 9, comma 1 bis, Dpr 115/02, mentre è inefficace, in quanto sottoscritta solo dal difensore, quella contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio;
dall'altro, dell'insegnamento di legittimità (Cass. n° 1023/13), secondo cui "Compensando le spese processuali, il giudice può ripartire le spese della consulenza tecnica d'ufficio in quote uguali tra la parte soccombente e la parte totalmente vittoriosa, senza violare, in tal modo, il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica condanna, ma solo esclusione del rimborso, e, altresì, che la consulenza tecnica d'ufficio, quale ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno, anziché mezzo di prova in senso proprio, è un atto compiuto nell'interesse generale della giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti".
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' avverso la sentenza del CP_2 Tribunale di Crotone n° 308/22, così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma della sentenza impugnata, accerta il diritto dell'appellato ad ottenere l'indennizzo in capitale nella misura del 15% e, per l'effetto, condanna CP_2 al pagamento della differenza di indennizzo tra il 9% e il 15% con decorrenza dal maggio 2020, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
2) compensa per metà le spese di entrambi i gradi di giudizio e pone la restante metà a carico dell' che si liquida in euro 1.350,00, per il primo grado, e in euro 1.500,00, per il grado di CP_2 appello, oltre accessori di legge e con distrazione ex art. 93 c.p.c.;
3) pone le spese delle due consulenze svolte in grado di appello, liquidate come da separati decreti, in solido a carico di entrambe le parti.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 15.10.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 24.9.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 350 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, con l'Avv. Fabrizio Allegrini
appellante
E
, con l'Avv. Domenico Lioi CP_1
appellato
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Crotone. Revisione per aggravamento malattia professionale. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 11.2.21 esponeva: CP_1
a) che per moltissimi anni aveva svolto mansioni di minatore alle dipendenze di varie imprese specializzate nella costruzione di gallerie, rimanendo esposto con carattere di continuità a polveri composte, ivi compresa quella di silice;
b) che per tale ragione aveva riconosciuto la seguente malattia come di natura professionale: CP_2 Silicosi polmonare con sindrome disventilatoria di tipo restrittivo (con percentuale del 9%) (caso n. 508669588 del 29.09.2015). 2) Denunciava che il grado di invalidità riconosciuto dall' non era confacente alle sue effettive CP_2 condizioni di salute, sicché egli aveva impugnato il “provvedimento di rigetto”, chiedendo l'espletamento di visita collegiale, che aveva negato con comunicazione dell'11.9.20. CP_2
3) Sosteneva che, come da consulenza di parte allegata al ricorso, il suo grado di invalidità era pari al 20% delle tabelle e concludeva chiedendo, previa conferma del carattere professionale della CP_2 silicosi polmonare con sindrome disventilatoria di tipo restrittivo, la condanna dell' a CP_2 corrispondergli la rendita nella misura del 20% o nella maggiore o minor misura che sarebbe risultata in corso di causa.
4) Nella resistenza dell' il tribunale di Crotone ha svolto consulenza medico-legale, alle cui CP_2 conclusioni ha aderito, e ha condannato l' al pagamento della rendita nella misura del 20% dalla CP_2 data della domanda di aggravamento del 10.4.20. In particolare, il tribunale ha così motivato la sua decisione:
“… Nel caso di specie, essendo pacifica la natura professionale della patologia di seguito descritta, la presente controversia concerne esclusivamente l'individuazione della effettiva gravità dei relativi postumi invalidanti, ad avviso della parte ricorrente sottovalutata da parte dell' . CP_2 Espletata consulenza tecnica medico-legale, il CTU nominato, dott.ssa ha accertato Persona_1 che il ricorrente è affetto da “Silicosi Polmonare”, precisando come tale patologia, di tipo evolutivo, sia passibile di un peggioramento nel corso del tempo, che può avvenire, come nel caso in esame, anche dopo la cessazione all'esposizione all'agente ambientale (polvere di silice). Invero, la dott.ssa , dall'esame della documentazione in atti, accertava che il sig , aveva Per_1 CP_1 subito un peggioramento della dispnea e della tosse, dovendo perciò ricorrere all'utilizzo dei broncodilatatori (come emerge dalla visita pneumologica del 17.10.19). Più in particolare, rilevava come “le prove di funzionalità respiratoria eseguite in data 17.10.19 mostravano un valore di FVC pari al 60% (ridotta quindi del 40% rispetto al normale). Soprattutto questo dato funzionale, si ritiene, sia indicativo dell'aggravamento della malattia professionale. Riguardo alla percentuale di danno biologico esitante dal sopraggiunto aggravamento, si ritiene che, nella la valutazione di questo ultimo, si debba tener conto sia del danno anatomico a carico dell'apparato respiratorio (micronodulazion sparse sui campi polmonari come emerge dalla TC del torace del 11.09.2015) e sia dell'entità di compromissione delle prove di funzionalità respiratoria. In base a queste premesse e secondo le tabelle di cui al DM 12-7-00, D.Lgs. 38- 00, è possibile riconoscere il danno anatomico polmonare (332. Danno anatomico riferibile a nodulazioni parenchimali in assenza o con sfumata ripercussione funzionale, a seconda dell'estensione- fino a 6 punti) e sia l'insufficienza respiratoria che, considerata una riduzione del FVC (indice valutato nelle patologie restrittive) del 40% corrisponde ad un'insufficienza respiratoria lieve (333. insufficienza respiratoria lieve, secondo i parametri di cui all'all.2 parte A- fino a 15 punti). Nel complesso, si ritiene che la menomazione del p. possa essere valutata nella misura del 20%”. All'esito delle controdeduzioni depositate dalla CTP dell' , dott.ssa che contestava CP_2 Per_2 l'idoneità della spirometria, quale valido esame per stabilire l'entità del danno, l'assenza di dispnea da sforzo a carico dell'assicurato, di segni di aggravamento del quadro anatomico radiologico nonché la quantificazione del danno anatomico (cod. 332) e di quello funzionale 15% (cod. 333), la dott.ssa tanto precisava: Per_1
“Si fa presente che la spirometria è considerato un esame valido per stabilire il danno all'apparato respiratorio (di fatto anche i sanitari dell' , risulta, che per la valutazione del danno abbiano CP_2 ricorso alla spirometria e non alla pletismografia). Per quando riguarda la valenza medico-legale dell'esame, risulta che lo stesso sia stato condotto presso l'ASP di Crotone (struttura pubblica) e a prescindere che lo stesso sia stato condotto per finalità curativa o medico-legale, il dato fondamentale è il risultato dell'esame (che non sarebbe diverso per l'una o per l'altra finalità). Per quanto riguarda le indagini radiografiche, accertata la presenza del danno anatomico alla TC del 2015 riferibile a silicosi, non sarebbe stata necessaria un'ulteriore indagine anche perché la progressione del deficit funzionale, non necessariamente procede di pari passo con l'aumento delle nodulazioni polmonari. Si fa inoltre presente al CTP che, come già espresso nella bozza e valutato di conseguenza, il quadro del p. può essere ricondotto ad insufficienza respiratoria lieve (333. insufficienza respiratoria lieve, secondo i parametri di cui all'all.2 parte A fino a 15 punti) dovuto ad un deficit restrittivo di grado moderato e pertanto, anche per l'obiettività clinica non sarebbe stato lecito aspettarsi dispnea a riposo, tanto più che risulta che il p. sia in terapia con broncodilatatori. Per quanto riguarda il danno complessivo, trattandosi di un danno funzionale corrispondente ad un'insufficienza respiratoria lieve appare corretto considerare nella valutazione complessiva anche quota del danno anatomico. Infine, pertanto, si ribadisce la percentuale di danno biologico già valutata nella bozza di CTU (pari al 20%)”. Orbene, tanto premesso, ritiene questo giudice che le conclusioni rassegnate dal consulente risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici, sorrette da congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono essere senz'altro condivise, anche in punto di decorrenza della prestazione dalla domanda amministrativa (atteso che l'aggravamento (17.10.19) è avvenuto in epoca antecedente alla domanda amministrativa (10.04.20)). Va dunque accertato il diritto del ricorrente ad ottenere la riliquidazione dell'indennizzo ed alla corresponsione della differenza tra quanto già erogato sulla scorta dell'accertamento di un danno biologico pari al 9% e quanto dovuto sulla scorta dell'accertamento di un danno biologico pari al 20%, con condanna dell resistente al pagamento dell'importo conseguentemente dovuto. Il Pt_1 tutto aumentato degli interessi nella misura di legge dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo…..”.
5) Avverso tale sentenza ha proposto appello denunciando l'errore del tribunale per aver aderito CP_2 alle conclusioni peritali, così riconoscendo il diritto alla rendita rapportata ad una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 20%. In particolare, non era condivisibile da un punto di vista medico-legale fondare l'aggravamento della silicosi sul solo esame spirometrico del 17.10.19, con evidenza di deficit restrittivo moderatamente grave in trattamento con broncodilatatori e spray nasali, trattandosi di esame insufficiente a dar conto di un aggravamento permanente del danno respiratorio, anche considerando che si trattava di prova soggettiva che avrebbe dovuto essere confermata da prove più oggettive, quali la pletismografia corporea, emogasanalisi e curva flusso volume. L'esame del 17.10.19, inoltre, non riportava i dati identificativi del soggetto che all'esame si era sottoposto, né l'indicazione circa la finalità della relativa esecuzione, ovvero curativa o medico- legale. Il ricorrente, inoltre, non risultava aver eseguito altri esami dal 2015, epoca in cui la malattia professionale era stata riconosciuta, al 2019. Trattandosi di patologia ingravescente, come ammesso dallo stesso Ctu, essa richiedeva frequenti controlli, il cui confronto con più esami spirometrici eseguiti nel tempo, aiuta ad esprimere un giudizio corretto sulla permanenza del danno, e a dirimere il dubbio, se quel riscontro di deficit respiratorio moderatamente grave, non sia stato solo un riscontro occasionale di quel momento. Vi è solo un esame spirometrico eseguito nel 2017 preso il
, sempre in occasione di una precedente richiesta di aggravamento, che accertava una CP_3 lieve insufficienza respiratoria di tipo restrittivo (FVC 84,8), quindi è anche dubbio, che in così breve tempo, in soggetto che non è più esposto al rischio da inalazione polveri, la patologia silicotica si sia aggravata nella misura del danno richiesto del 20%. Anche l'obiettività clinica respiratoria, descritta dal CTU, è in contrasto con quanto refertato nell'esame spirometrico di restrizione grave, allorquando l'ass. non presenta dispnea a riposo, e altri segni clinici obiettivi da deficit respiratorio restrittivo grave, così come la saturazione O2 anch'essa nella norma. Inoltre il suddetto aggravamento funzionale non è provato da altrettanto aggravamento anche del quadro anatomico radiologico, che il CTU valuta senza un riscontro radiografico come RX o HRCT polmonare recente o eseguito all'epoca della richiesta di aggravamento. Il consulente, inoltre, aveva errato nell'affermare che ad un aggravamento di un deficit respiratorio non doveva corrispondere un altrettanto aggravamento di un danno anatomico;
ciò nonostante, l'ausiliare aveva valutato il danno anatomico al massimo della voce prevista in tabella 6% (cod. 332) senza un esame strumentale RX e/o HRCT polmonare recente o eseguito all'epoca dell'aggravamento del deficit respiratorio del 2019. Il consulente, ancora, aveva errato nell'operare una somma del danno anatomico derivante alla Silicosi Polmonare fino al 6% (cod. 332) a quello funzionale 15% (cod. 333) sovrastimando il danno. Come da Tabelle del D.B. commento alla voce 332 (ved. fino a 6 per “danno CP_4 anatomico riferibile a nodulazioni parenchimali in assenza o con sfumata ripercussione funzionale”, è possibile attribuire al massimo il 6% se al danno anatomico si associa un deficit respiratorio lieve, ossia con valori di FVC o FEV1 ridotti a –del 25%. Mentre qualora al danno anatomico coesista anche un pregiudizio funzionale di grado superiore alla sfumata ripercussione funzionale la valutazione del danno sarà eseguita in base al parametro emergente dalle prove di funzionalità respiratoria, riassorbendo la quota parte di danno anatomico. Infine, il tribunale aveva errato nel far decorrere l'aggravamento delle condizioni di salute e la maggiore rendita dall'aprile 2020, mentre la decorrenza doveva essere fissata al maggio 2020 ai sensi dell'art. 84 Dpr 1124/65.
6) si è costituito concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza CP_1 impugnata.
7) All'udienza del 18.6.24 il Collegio ha disposto il rinnovo delle operazioni peritali, demandando al consulente il seguente quesito: accerti se sussista l'aggravamento dei postumi della silicosi polmonare di cui l'appellante è affetto, in caso affermativo specificando il grado di inabilità secondo le tabelle e la relativa decorrenza. CP_2
8) Depositato l'elaborato, con cui il consulente ha concluso per una menomazione pari al 15% dalla domanda di aggravamento, il Collegio, preso atto delle critiche sollevate da entrambe le parti, ha disposto nuova consulenza, demandando all'ausiliare di rispondere al medesimo quesito rivolto al consulente nominato il 18.6.24.
9) In data 29.7.25, il consulente di ufficio ha depositato il suo elaborato, comprensivo dei rilievi tardivamente sollevati dalla sola parte appellata.
10) Entrambe le parti hanno depositato note di trattazione scritta e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
11) L'appello deve essere accolto nei limiti di seguito indicati.
12) Preliminarmente occorre precisare l'andamento dei fatti, delineati in modo alquanto generico nel ricorso introduttivo e insufficientemente documentati dal ricorrente. Dalla documentazione depositata da emerge: CP_2
a) che a seguito di domanda amministrativa del 29.9.15, riconobbe al una invalidità
CP_2 CP_1 permanente pari al 6% delle tabelle di legge per una silicosi con lieve insufficienza respiratoria di tipo restrittivo (cfr. provvedimento del 23.12.16 del f.lo
CP_2 b) che tale percentuale di invalidità venne confermata da con provvedimento del 17.11.17;
CP_2 c) che con provvedimento del 18.5.18 venne riconosciuto un aggravamento, che venne accertato
CP_2 nella maggior misura del 9%; d) che in sede di revisione per aggravamento, con provvedimento del 8.8.20 venne confermata
CP_2 la percentuale di invalidità del 9%; e) che con provvedimento del 11.9.20, rigettò l'opposizione proposta dal , ritenendo di CP_2 CP_1 non svolgere visita collegiale.
13) Ciò detto, si rileva che il secondo consulente nominato in questo grado di giudizio, con esaustive e complete argomentazioni medico-legali, ha chiarito che la silicosi da cui l'appellato è afflitto, già riconosciuta da come di natura professionale con un grado di inabilità permanente pari al 9%, CP_2 ha subito un aggravamento a decorrere dalla domanda di aggravamento del 10.4.20 nella misura del 15%.
14) In particolare, il consulente, espletata visita sulla persona dell'appellato e visionata la documentazione medica in atti, tra cui una pletismografia Corporea/Flusso - Volume del 7.10.2024, ha concluso per l'esistenza di una Silicosi polmonare (interstiziopatia micro nodulo reticolare) con sindrome disventilatoria a carattere ostruttivo e con insufficienza respiratoria di lieve entità. Al riguardo, il consulente ha ricostruito quanto emergente dalla documentazione sanitaria in atti dal 2015 al 2024 nei seguenti termini: Peraltro, i dati clinici hanno trovato riscontro in sede anatomica per il rilievo alla T.C. del Torace, praticata in data 11.09.2015 presso il Centro “SADEL” di Cotronei, di micronoduli bilateralmente con marcato ispessimento delle pareti bronchiali. Inoltre, dalla relazione di c.t.u. espletata dalla Dr.ssa si rilevano le seguenti risultanze del Per_3 referto della radiografia del torace praticato dall'assicurato in data 6.08.2024 presso il Centro
“SADEL” “Ispessimento della trama polmonare a carattere micro nodulo reticolare con segni di disventilazione specie in sede basale. Seni costo - frenici liberi. Immagine cardiaca volumetrica nella norma. ”. CP_5 Per quanto riguarda le prove di funzionalità respiratoria, va rilevato che quelle effettuate presso il Centro in data 13.11.2017 evidenziavano la presenza di una sindrome disventilatoria di tipo CP_2 restrittivo di lieve entità; quella eseguite, presso l'Unità Operativa di Fisiopatologia Respiratoria dell'ASP di Crotone, in data 17.10.2019 mostravano un aggravamento della suddetta sindrome disventilatoria di tipo restrittivo, mentre quelle effettuate presso la suddetta struttura in data 23.02.2021 hanno evidenziato un deficit ventilatorio di tipo misto di grado moderato - severo in soggetto con interstiziopatia polmonare di tipo micronodulare. Infine, le prove di funzionalità respiratoria e la pletismografia corporea flusso - volume praticate in data 7.10.2024 presso l'Unità Operativa di Pneumologia dell' Controparte_6 hanno evidenziato “Compatibilmente con le capacità collaborative del paziente nell'eseguire le manovre richieste, prove di funzionalità respiratoria compatibili con sindrome disventilatoria a carattere ostruttivo di grado severo. Moderata riduzione della capacità di diffusione A-C del CO secondo metodica SB. Si segnala che l'esame è stato eseguito in wash - out farmacologico da ICS + LABA.”. Quanto al caso in esame, il consulente ha chiarito che Per effettuare la valutazione medico - legale della tecnopatia si fa riferimento all'Allegato 2 Parte A del Decreto n.38/2000. Nel caso in esame il valore di FEV1 è del 59%, mentre quello di FVC è del 50%; tuttavia, in relazione a quanto osservato dal Sanitario della sede di Crotone, andrà tenuto conto - in quanto indagine oggettiva e perciò CP_2 non variabile ed indicativa per la interstiziopatia micronodulo reticolare da cui è affetto il periziando
- della pletismografia corporea / flusso - volume al fine di valutare la capacità di diffusione alveolo
- capillare e, quindi, del valore della DLCO che misura la capacità dei polmoni di trasferire il monossido di carbonio (CO) dagli alveoli al sangue capillare e che, nel caso in esame è pari al 60% e, quindi, con una riduzione del 40%. Ne consegue, pertanto, che la tecnopatia da cui è affetto il Sig.
determina una percentuale di danno biologico del 15% (quindici per cento). Ed infatti, CP_1 diversamente da quanto fatto dal C.T.U. di primo grado, il danno anatomico previsto alla voce 322 del D. Lgs. 38/2000 va tenuto in considerazione solo qualora ad esso non coesista un danno ventilatorio apprezzabile, ossia allorquando FEV1 o DLCO o FVC sono al di sotto del 25% dei valori standard di riferimento ( - P. Danno Biologico Le Tabelle di legge Giuffrè Ed. Per_4 Per_5 Milano). Relativamente alla decorrenza, sulla base della documentazione sanitaria esaminata, si concorda con la retrodatazione fatta dalla Dr.ssa alla data di presentazione della domanda di Per_3 aggravamento (10.04.2020).
15) Avverso l'elaborato peritale ha mosso rilievi critici solo l'appellato denunciando che era sottostimata una percentuale di invalidità permanente pari al 15%, sostenendo che il valore Fev1 pari al 41% non era indicativo di una riduzione pari a tale percentuale rispetto al valore teorico di 2,61, ma di una riduzione pari al 59%. Ha inoltre criticato la decorrenza dell'aggravamento dal 10.4.20, data della relativa domanda, in quanto basata sull'esame svolto il 7.10.24.
16) Il consulente ha però efficacemente replicato che è doveroso tener conto di tutti gli elementi risultanti dagli atti di causa e che era condivisibile ritenere che l'esame spirometrico, pur essendo uno dei principali esami al fine di valutare l'entità del deficit respiratorio, mostra dei limiti in quanto è un esame soggettivo ed il suo esito è in relazione alla volontà del soggetto e, pertanto, vanno necessariamente valutati anche il grado di collaborazione del soggetto e la sua attendibilità che è possibile verificare con lo studio della curva flusso - volume, con la pletismografia corporea e con l'emogasanalisi, risultando, pertanto, poco attendibili, da sole, le risultanze di tale esame. Nel caso di specie, doveva tenersi conto, in quanto indagine oggettiva e perciò non variabile ed indicativa per la interstiziopatia micronodulo reticolare da cui è affetto il periziando - della pletismografia corporea
/ flusso - volume al fine di valutare la capacità di diffusione alveolo - capillare e, quindi, del valore della DLCO che misura la capacità dei polmoni di trasferire il monossido di carbonio (CO) dagli alveoli al sangue capillare e che, nel caso in esame è risultato pari al 60% e, quindi, con una riduzione del 40%. Ne consegue, pertanto, che la tecnopatia da cui è affetto il Sig. determina, CP_1 secondo le tabelle di legge del D.Lgs. 38/2000, una percentuale di danno biologico del 15% (quindici per cento) percentuale, questa, peraltro, prospettata correttamente anche dalla Dr.ssa nella Per_3 relazione di c.t.u. redatta nel gennaio 2025 e, diversamente, quindi, da quanto erroneamente sostenuto con veemenza e sacro furore dal Dr. al fine di perorare la propria causa Per_6 nell'interesse del periziando non tenendo, tuttavia, in considerazione quei parametri non influenzabili dal tipo e dal grado di collaborazione del paziente, ottenibili, appunto, dalla suddetta indagine strumentale. Infine, per quanto attiene alla retrodatazione del parere, tenuto conto, della mancanza in atti di risultanze di precedenti indagini strumentali del tipo di quella in questione, e, quindi, di valori certi ma, pur tuttavia, in presenza di accertamenti attestanti, comunque, una modificazione in pejus della tecnopatia presentata dal periziando, abbiamo concluso in modo più favorevole per il periziando, retrodatando il parere alla data di presentazione della domanda di aggravamento (10.04.2020).
17) In definitiva, l'appello deve essere accolto in parte con riconoscimento dell'indennizzo in capitale pari al 15% con decorrenza dal maggio 2020, non aprile 2020. È infatti fondata la censura che CP_2 ha sollevato quanto alla decorrenza, dovendosi tener conto delle previsioni dell'art. 84 Dpr 1124/65 e dell'insegnamento di legittimità (Cass. 10626/02), secondo cui in caso di rigetto in sede amministrativa della domanda di rendita per inabilità permanente, per insufficienza della percentuale di inabilità, e di successivo riconoscimento giudiziale del diritto a tale prestazione per aggravamento delle condizioni di salute dell'assicurato, la decorrenza della rendita va fissata alla data di raggiungimento della soglia invalidante, ex art. 149 disp. att. cod. proc. civ., non trovando applicazione la disposizione di cui all'art. 84 del d.P.R. n. 1124 del 1965 (che stabilisce la regola della decorrenza dalla prima rata con scadenza successiva a quella relativa al periodo di tempo in cui è stata richiesta la revisione), la quale si riferisce all'ipotesi di rendita già costituita e di successiva richiesta di variazione di essa.
18) L'esito finale della controversia, caratterizzato dal solo riconoscimento dell'indennizzo in capitale, rispetto all'indennizzo in rendita di cui alla domanda giudiziale, giustifica la compensazione per metà delle spese di lite, mentre la restante metà, liquidata come da dispositivo, deve essere posta a carico dell' CP_2
19) Quanto alle spese delle due consulenze espletate nel corso del presente grado di giudizio, esse devono poste in solido a carico di entrambe le parti, tenuto conto, da un lato, che non risulta in atti una valida dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte personalmente, ma la diversa dichiarazione finalizzata all'esenzione dal versamento del contributo unificato ex art. 9, comma 1 bis, Dpr 115/02, mentre è inefficace, in quanto sottoscritta solo dal difensore, quella contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio;
dall'altro, dell'insegnamento di legittimità (Cass. n° 1023/13), secondo cui "Compensando le spese processuali, il giudice può ripartire le spese della consulenza tecnica d'ufficio in quote uguali tra la parte soccombente e la parte totalmente vittoriosa, senza violare, in tal modo, il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica condanna, ma solo esclusione del rimborso, e, altresì, che la consulenza tecnica d'ufficio, quale ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno, anziché mezzo di prova in senso proprio, è un atto compiuto nell'interesse generale della giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti".
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' avverso la sentenza del CP_2 Tribunale di Crotone n° 308/22, così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma della sentenza impugnata, accerta il diritto dell'appellato ad ottenere l'indennizzo in capitale nella misura del 15% e, per l'effetto, condanna CP_2 al pagamento della differenza di indennizzo tra il 9% e il 15% con decorrenza dal maggio 2020, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
2) compensa per metà le spese di entrambi i gradi di giudizio e pone la restante metà a carico dell' che si liquida in euro 1.350,00, per il primo grado, e in euro 1.500,00, per il grado di CP_2 appello, oltre accessori di legge e con distrazione ex art. 93 c.p.c.;
3) pone le spese delle due consulenze svolte in grado di appello, liquidate come da separati decreti, in solido a carico di entrambe le parti.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 15.10.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale