Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 17/04/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 33/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Palmi
Sezione Civile composto dai Sig.ri: dott. Piero Viola Presidente dott. Mariano Carella Giudice estensore dott.ssa Marta Speciale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 33/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' avv. Deborah Valoroso, nel cui studio in Cittanova
(RC), Via Casalnuovo n. 49, è elettivamente domiciliato;
ricorrente – resistente in riconvenzionale
CONTRO
, nata a [...] il [...] (c.f. , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Carmelita Alvaro, presso il cui studio sito in
Palmi, alla via Poeta n. 93, è elettivamente domiciliata;
resistente- ricorrente in riconvenzionale con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Palmi.
OGGETTO: Separazione giudiziale con riconvenzionale di addebito- decisione sullo status.
CONCLUSIONI: all'udienza dell'11.4.2025 i procuratori delle parti hanno rassegnato le conclusioni come da verbale.
In fatto ed in diritto
1.Con ricorso depositato in data 10.1.2024 premetteva di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario in regime di separazione dei beni con nel Comune Controparte_1
di Gioia Tauro, in data 20.05.2016, matrimonio trascritto presso i Registri dello Stato Civile di quel
che dall'unione coniugale erano nati due figli: (nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]); Persona_1 Per_2
che il rapporto tra i coniugi si era bruscamente interrotto allorché aveva Controparte_1
abbandonato la casa coniugale trasferendosi dai propri genitori insieme ai due figli;
che da allora ogni volta che sentiva telefonicamente i bambini questi gli riferivano di non volerlo vedere. Il ricorrente lamentava la lesione del diritto alla bigenitorialità e imputava il motivo dell'allontanamento della moglie ad una relazione extraconiugale avuta dalla con un altro uomo. Infine, riguardo CP_1
alla situazione economica, evidenziava che la resistente era economicamente indipendente, essendo socia di un'impresa di trasporti unitamente al fratello, mentre il era dipendente di una ditta di Pt_1 autotrasporti. Pertanto, chiedeva di “- Autorizzare i ricorrenti a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto. - Dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito alla sig.ra ritenendola unica responsabile della rottura dell'affectio coniugalis per come Controparte_1
motivato in premessa. - Disporre l'affidamento dei figli minori scegliendo il regime di affidamento paritetico che può per le sue caratteristiche strutturali restituire al ricorrente la giusta proporzionalità di esercizio del diritto di vivere i propri figli, finora sottratti al suo diritto di visita e per mera scelta della resistente. Per l'effetto della superiore richiesta si chiede di nulla disporre in merito al mantenimento dei figli e in relazione al richiesto regime di affido Persona_1 Per_2
paritetico e di mantenimento diretto degli stessi. - Solo nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del predetto regime di affidamento, si chiede di disporre l'affidamento condiviso dei figli minori, con disposizione del diritto di visita del padre almeno due pomeriggi a settimana per almeno tre ore consecutive e con disposizione di weekend alternati con pernottamento dei minori presso il padre che provvederà a prenderli il sabato mattina compatibilmente ai loro impegni scolastici e li riaccompagnerà presso la resistente la domenica sera. - Per quanto attiene le feste di
Natale e di Pasqua le parti passeranno con i figli ad anni alterni una settimana ciascuno che va dal
24 al 31 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni, ma in considerazione della tenera età di entrambi i bambini (sei anni e quattro anni) il giorno di Natale lo trascorreranno a pranzo con un genitore e la cena con l'altro come anche giorno 31 dicembre, 01 e 06 gennaio e ad anni alterni.
Per le feste pasquali i bambini resteranno con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro la
Pasquetta sempre ad anni alterni e con i due giorni antecedenti la Pasqua e i successivi al Lunedì dell'Angelo. - Per le vacanze estive ogni genitore avrà diritto di trascorrere con i propri figli almeno una settimana alternata con l'altro genitore, ma in ragione della tenera età degli stessi, il padre potrà restare con i bambini per una intera settimana comprensiva delle notti ma lasciando la possibilità alla moglie di vedere i bimbi almeno per un'ora, per due giorni. Stessa cosa farà la sig.ra nella settimana in cui resterà con i figli per una settimana continua, permettendo al CP_1 marito di vedere i bimbi almeno due pomeriggi per un'ora. Resta inteso tra le parti che in quest'ultima situazione, se le vacanze verranno trascorse anche in posti lontani dal luogo di residenza, sia l'altro genitore ad assumersi gli oneri degli spostamenti e a proprie spese per recarsi nei luoghi di vacanza prescelti dall'altro genitore, per trascorrere l'ora di tempo con le bambine. -
Per quanto attiene l'occasione del compleanno di e si chiede possa essere Persona_1 Per_2
applicata la regola dell'alternanza nel senso che il giorno dei loro compleanni il genitore che li avrà con sé a pranzo non starà con gli stessi a cena e viceversa per l'anno successivo. - Nella considerazione del rigetto della richiesta di affido paritetico e concessione dell'affido condiviso, il sig. si impegna a versare a favore della sig.ra un assegno a titolo di contributo Pt_1 CP_1 al mantenimento per i figli e pari ad € 300,00 per entrambi mensili, oltre Persona_1 Per_2
alle spese straordinarie, mediche e scolastiche, le quali verranno ripartite nella misura del 50% per ciascun coniuge da versarsi entro il 20 di ogni mese e somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. - Considerato che la casa coniugale è di proprietà della resistente si chiede al Tribunale di voler disporre l'assegnazione della stessa secondo il suo prudente apprezzamento, prevedendo che il coniuge assegnatario si faccia carico di tutte le relative spese di gestione della stessa. - Nulla disporre circa un eventuale mantenimento della sig.ra in quanto la stessa Controparte_1
lavora ed è autonoma economicamente. - Con espressa riserva di meglio dedurre, articolare, formulare istanze e richieste istruttorie a seguito della costituzione di controparte, produrre e concludere, anche a stregua delle avversate difese nella successiva fase del presente giudizio. - Si chiede sin d'ora che l'On.le G.I. nominando già nella fase presidenziale, considerato il Protocollo sottoscritto in data 08.02.2017 anche dall'intestato Tribunale, finalizzato ad assicurare la piena attuazione delle funzioni di tutela dei minori destinatari di provvedimenti giudiziari e ritenuto di dover attivare gli strumenti ivi previsti, di disporre immediatamente lo svolgimento di un percorso a cura dell' territorialmente competente di sostegno alla responsabilità genitoriale, finalizzata CP_2
al recupero delle competenze genitoriali deficitarie del ricorrente verso i figli, bruscamente interrotte per mera volontà della resistente (art. 4 del Protocollo d'intesa dell'08.02.2017).”
Il Giudice delegato con decreto fissava l'udienza di comparizione delle parti per il 12.4.2024.
In data 11.3.2024 si costituiva contestando quanto ex adverso dedotto. In Controparte_1
particolare, evidenziava che ad aprile 2023 era stato il ricorrente ad abbandonare la casa coniugale a causa di una relazione extraconiugale, disinteressandosi della moglie e dei figli, circostanze provate: la prima, dall'attività investigativa di una società privata incaricata dalla la seconda CP_1 dall'unico versamento di 500€ effettuato a novembre 2023 sulla postepay della moglie in seguito alla querela sporta dalla stessa nel mese di luglio dello stesso anno. La resistente spiegava come il trasferimento suo e dei figli presso i propri genitori era avvenuto in seguito ad un episodio occorso il 20 aprile 2023, giorno del compleanno della figlia, quando il dopo aver lasciato la casa Pt_1
coniugale, si era presentato a tarda ora, chiedendo che la figlia uscisse per fare una Persona_1
passeggiata con lui e, al rifiuto della madre, aveva cominciato a minacciarla tanto che erano intervenute le forze dell'ordine. L'episodio era il culmine di tanti atteggiamenti aggressivi e violenti del ricorrente verso la moglie e i figli. A tal proposito evidenziava che era stato Parte_1
imputato in diversi procedimenti penali e sottoposto a misura cautelare e, in un caso, condannato alla reclusione. ancora contestava le deduzioni di controparte circa la propria Controparte_1
posizione economica sottolineando come il fosse il vero titolare e gestore delle risorse delle Pt_1
varie imprese intestate a dei prestanome e che lo stesso aveva stipulato finanziamenti, acceso conti online, intestato sim a nome della moglie e non pagato le relative spese, indebitandola al punto che la resistente aveva ricevuto anche notifica di pignoramento presso terzi. Pertanto, CP_1 chiedeva: “1. Pronunciare la separazione dei coniugi autorizzandoli a vivere separati;
2. Statuire, in accoglimento alla riconvenzionale spiegata dalla resistente, che la separazione è addebitabile al
Sig. per le sue condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio che hanno determinato Pt_1 il venir meno tra di loro dell'affectio coniugalis, rigettando, per le ragioni esposte, l'analoga domanda di addebito proposta dal ricorrente nei confronti della moglie;
3. Preliminarmente, stabilire che i minori, e siano affidati in via esclusiva alla Persona_3 Persona_4
madre, non essendosi dimostrato il un padre responsabile;
4. Solo in via subordinata, si Pt_1 richiede l'affido condiviso dei minori, con esclusione del libero esercizio di visita del padre, atteso il rifiuto dei figli ad incontrare il padre, stante il comportamento aggressivo avuto nei loro riguardi e dei violenti litigi ai quali hanno assistito;
5. Attivare l'intervento degli assistenti sociali competenti per territorio, affinchè monitorino gli incontri tra i minori ed il padre, che dovranno quindi avvenire in modalità protetta e ciò nel solo interesse dei figli minori affinchè possano ricostruire il rapporto con il padre;
6. Assegnare la casa coniugale, sita in Gioia Tauro alla via Magenta n.14, alla resistente in quanto proprietaria dell'immobile rigettando la richiesta del ricorrente, state peraltro la propria capacità economica;
7. Voler disporre il mantenimento in favore della signora dieuro 400,00 mensili, in ragione dei danni causati dal ricorrente;
8. Voler disporre, a CP_1
titolo di mantenimento dei figli minori e la somma complessiva di euro Persona_1 Per_2
1.000,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e oltre al 50% dell'assegno unico percepito per ciascun figlio;
9. Condannare il GN , al pagamento, in favore della GNa Parte_1
, delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA come per leg ge, da Controparte_1 distrarsi in favore del procuratore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., il quale espressamente si dichiara antistatario.” Infine, avanzava richiesta di ammissione dei mezzi istruttori. Nella memoria ex art 473bis.17 c.1 c.p.c., le parti contestavano quanto ex adverso dedotto, in particolare riguardo la ricostruzione dei fatti e l'ordine temporale degli stessi, con il ricorrente che datava l'abbandono della casa coniugale della moglie a dicembre 2022. Infine, e Pt_1 CP_1
insistevano nelle relative richieste.
Il ricorrente depositava memoria ex art 473bis.17 c.3 c.p.c. ribadendo le proprie argomentazioni e insistendo nelle domande avanzate.
All'udienza del 12.4.2024, fallito il tentativo di conciliazione, le parti insistevano nelle loro richieste e il Giudice, valutata la complessità della vicenda in ordine all'elevata conflittualità dei genitori, nominava un curatore speciale per i minori, rinviando il procedimento per la costituzione di quest'ultimo.
Il ricorrente , nelle more, depositava istanza di regolamentazione del diritto di visita Parte_1
padre-figli mentre la resistente con apposita istanza, chiedeva la decisione sul Controparte_1
mantenimento in quanto non versava nulla e non lavorando, Parte_1 Controparte_1
aveva grosse difficoltà a mantenere i figli.
In data 21.5.2024 si costituiva il curatore speciale dei minori, ritenendo necessario disporre
Con l'audizione dei genitori, l'avvio di un percorso presso l' sul processo di alienazione del padre e in via gradata ctu sulle condizioni dei genitori e dei minori: chiedeva “di adottare a carico di uno o di entrambi i genitori, il provvedimento protettivo ritenuto più idoneo, tra quelli previsti dagli art. 330,
333 e 337 quater del c.c., al fine di tutelare il primario interesse dei minori ad una crescita e sviluppo armonico, adeguato ed equilibrato alla loro età e personalità, necessitante di serene ed equilibrate relazioni familiari”
All'udienza del 24.5.2024 le parti insistevano nelle loro richieste. Il Giudice si riservava e con ordinanza emetteva i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti: “1. autorizza i coniugi a vivere separati;
2. affida in forma condivisa i figli nata a [...] il [...] (c.f. Persona_1
e nato a [...] il [...] (c.f. ) C.F._3 Per_2 C.F._4
ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la stessa;
3. dispone che i minori abbiano collocazione prevalente presso la madre;
4. dispone che Controparte_1
l'Equipe Interdisciplinare Permanente e ai Servizi Sociali territorialmente competenti, con l'ausilio del consultorio familiare, dovranno: - accertare e rappresentare dettagliatamente le attuali condizioni psico-fisiche dei minori nata a [...] il [...] (c.f. Persona_1
e nato a [...] il [...] (c.f. - verificare la capacità C.F._3 Per_2
genitoriale delle parti, con specifico riferimento alla loro capacità di comprendere le esigenze dei minori e di fornire a quest'ultima il necessario supporto affettivo, nonché alla loro capacità educativa e progettuale;
- attivare, previa predisposizione di apposito calendario di incontri tra le parti, un percorso finalizzato a ricondurre i rapporti tra le parti entro le normali dinamiche relazionali, favorendo modalità di dialogo costruttivo e di confronto pacifico finalizzato al raggiungimento dell'interesse dei minori;
adottino gli opportuni provvedimenti di assistenza, vigilanza e sostegno della coppia genitoriale nelle relazioni reciproche e nel confronto con i minori;
inseriscano le parti in un percorso di “educazione alla responsabilità genitoriale” (art. 4 protocollo); - trasmettere a questo Ufficio una prima relazione entro il 16 luglio 2024; 5. dispone lo svolgimento di incontri tra padre e figli (allo stato interrotti) alla presenza degli operatori delegati, i quali dovranno, con urgenza: - elaborare un calendario di incontri fra il padre e i figli, stabilendo modalità e tempi (con cadenza almeno settimanale), e prevedendo, senza alcun pregiudizio per la prole, lo svolgimento degli incontri, inizialmente, alla presenza degli operatori professionali, e successivamente, ove ne sussistano le condizioni, anche in modalità libera, sempre nel rispetto delle esigenze vere dei minori:
- relazionare sull'andamento della situazione dei minori e dei genitori, segnalando prontamente al
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi qualunque notizia che possa imporre un intervento a tutela dei minori;
- trasmettere una prima relazione sull'andamento di tali incontri entro il termine del 16 luglio 2024; 6. assegna la casa coniugale, sita in Gioia Tauro alla via Magenta
n.14, alla resistente, proprietaria dell'immobile e quale genitore presso cui sono domiciliati i minori;
7. pone a carico del marito l'obbligo di versare alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, quale contributo al mantenimento dei figli e la somma di 500 Euro (250,00 per Persona_1 Per_2
ciascun figlio). Tali importi, devono essere rivalutati annualmente sulla base degli indici ISTAT. Il padre concorrerà, inoltre, nella misura del 50% alle spese straordinarie, previamente concordate, salvo quelle urgenti, e debitamente documentate, che dovessero essere sostenute dalla madre nell'interesse dei minori”. Infine, onerava le parti a depositare la documentazione patrimoniale e reddituale e rinviava la causa per le ulteriori determinazioni all'udienza del 19.7.2024.
All'udienza fissata, il ricorrente evidenziava di non vedere i figli da dicembre e Parte_1
che il percorso con gli operatori sociali si era rivelato fallimentare. La resistente evidenziava che la relazione dell'agenzia incaricata era carente e il curatore dei minori chiedeva l'avvio di un percorso di mediazione familiare e sostegno alla genitorialità.
Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta, dava mandato all'Equipe interdisciplinare permanente e ai Servizi Sociali per l'inserimento delle parti in un “percorso di educazione alla responsabilità genitoriale” con l'elaborazione di un calendario di incontri padre-figli rinviando la causa per il prosieguo.
All'udienza del 25.10.2024 il curatore speciale dei minori segnalava che il percorso disposto dal
Tribunale era iniziato solo una settimana prima;
la resistente chiedeva l'aumento dell'assegno di mantenimento, avendo il fatto richiesta del 50% dell'Assegno Unico fino a quel momento Pt_1
percepito per intero dalla moglie;
il ricorrente si opponeva a tutte le richieste evidenziando di aver dovuto prendere in locazione un appartamento dove poter vivere. Infine, le parti insistevano nelle proprie domande.
Con Il Giudice disponeva la prosecuzione delle attività delegate da parte dell' e dei Servizi Sociali, dando termine per il deposito della relazione;
avvisava le parti che qualsiasi condotta pregiudizievole per i minori sarebbe stata valutata ai sensi dell'art 473bis.39 cc;
ammetteva la produzione del contratto di locazione di e rinviava per il prosieguo. Parte_1
In seguito ad un rinvio per il mancato deposito della relazione da parte delle agenzie incaricate, all'udienza del 28.2.2025 il procuratore del ricorrente riferiva che il proprio assistito era stato raggiunto da un ordine di carcerazione e si trovava attualmente detenuto. La resistente chiedeva di essere autorizzata a compiere in via autonoma tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo il diritto del di essere notiziato delle decisioni di straordinaria Pt_1
amministrazione, a tal fine si impegnava a comunicare tali eventuali decisioni al difensore dello stesso. chiedeva altresì la metà dell'assegno unico, detraendo l'importo del CP_1
mantenimento. Il curatore dei minori chiedeva la prosecuzione degli incontri padre-figli senza la presenza degli operatori e la verifica della decadenza dalla responsabilità genitoriale del Pt_1
Il Giudice si riservava e con ordinanza onerava il PM in sede di depositare i certificati penali di
; chiedeva, altresì, alle agenzie incaricate di relazionare: sui pregressi incontri Parte_1
padre-figli; sullo stato attuale delle condizioni psico-fisiche dei bambini e sulla possibilità di riprendere gli incontri compatibilmente con l'ambito carcerario.
All'udienza dell'11.4.2025 la resistente chiedeva la sospensione della responsabilità genitoriale per effetto dell'interdizione legale;
la sospensione degli incontri presso il Consultorio evidenziando la disponibilità dei colloqui dei minori tramite chiamata con il cellulare della madre. Il procuratore del ricorrente chiedeva ai Servizi Sociali di stilare un calendario di due chiamate e due videochiamate tra i minori ed il padre, tenuto conto che la struttura carceraria consentiva un colloquio a settimana. La resistente evidenziava che il dalla carcerazione, aveva versato solo la somma di €300,00 per Pt_1
il mese di marzo, e non aveva corrisposto ancora il mantenimento per il corrente mese di aprile 2025.
Riguardo l'assegno unico le parti riferivano di aver raggiunto un accordo ma ancora non si era potuto procedere alla modifica della ripartizione per mancanza dei documenti di identità del Il Pt_1
procuratore del ricorrente chiedeva la sentenza sullo status;
la resistente non si opponeva sul punto, purchè venissero adottati i provvedimenti provvisori. Il curatore dei minori chiedeva la prosecuzione degli incontri genitori-figli ritenendo ancora presto avviare i rapporti nipoti-nonni come chiesto dal procuratore del ricorrente. Il Giudice a parziale modifica dei provvedimenti provvisori adottati con ordinanza del 24.05.2024, così provvedeva: “-dispone l'affidamento esclusivo alla madre
, salvo che per le decisioni di maggiore interesse riguardanti la salute e Controparte_1
l'istruzione, dei figli minori nata a [...] il [...] e nato a [...]_2
OL (RC) il 29.07.2017 (c.f. ); - dà mandato all'E.I.P. e ai Servizi Sociali C.F._4
competenti, di avviare un percorso volto a (ri)costruire il rapporto padre – figli in forme protette, compatibili con lo stato di detenzione e con l'interesse dei minori a non essere esposti all'improvviso e senza preparazione al diretto contatto con l'ambiente carcerario (attraverso propedeutici contatti in video conferenza e/o tramite chiamate, presenziati dagli operatori professionali, i quali dovranno continuare a fornire supporto individuale ai minori); successivamente, in assenza di pregiudizio per i minori, i figli potranno essere accompagnati ad incontrare il padre con le modalità individuate dalle agenzie delegate, sempre salvaguardando l'interesse primario dei minori;
- onera le agenzie delegate di trasmettere apposita relazione su quanto sopra delegato entro il termine del 31 luglio
2025- assegna alla madre il 100% dell'assegno unico percepito per i minori Controparte_1
e letto l'art. 473bis.22 ultimo comma c.p.c. assegna la causa in decisione al Persona_1 Per_2
Collegio per la pronuncia sullo status, riservandosi di riferire a quest'ultimo.”
2.Ritiene il Collegio che meriti accoglimento la domanda proposta dalle parti, diretta ad ottenere sentenza non definitiva di separazione ai sensi dell'art. 473 bis.22 c4 ultimo periodo c.p.c. La norma ammette tale possibilità ogni qual volta il processo debba continuare per la definizione delle ulteriori domande.
Dagli atti di causa è emerso che e hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio concordatario nel Comune di Gioia Tauro, in data 20.05.2016, matrimonio trascritto presso i Registri dello Stato Civile di quel Comune all'Anno 2016 - Atto Numero 11 – Parte II - Serie
A; che è fallito ogni tentativo di conciliazione, sicché la richiesta di sentenza parziale va accolta sussistendone i presupposti, posto che il venir meno dell'affectio maritalis è stato dimostrato dalle allegazioni delle parti e dall'evoluzione dei loro rapporti, per come confermata, tra l'altro, dagli atti reciprocamente depositati.
La domanda di separazione va quindi accolta.
La causa va poi rimessa sul ruolo per consentire l'ulteriore istruzione. Le parti vanno quindi rimesse, con separata ordinanza, davanti al Giudice delegato, riservando alla sentenza definitiva la pronuncia sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, non definitivamente pronunciando nella causa promossa da Parte_1
contro così provvede: Controparte_1 dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
12.09.1989 (c.f. e , nata a [...] il C.F._1 Controparte_1
24.09.1990 (c.f. (il cui matrimonio risulta trascritto presso i Registri del C.F._2
Comune di Gioia Tauro all'Anno 2016 - Atto Numero 11 – Parte II - Serie A); rimette la causa davanti al Giudice delegato per l'ulteriore corso del giudizio, come da separata ordinanza;
riserva alla sentenza definitiva la decisione sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di conseguenza.
Così deciso in Palmi, nella Camera di Consiglio del giorno 17.04.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Mariano Carella dott. Piero Viola