CA
Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/05/2025, n. 1957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1957 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati: dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel. dr.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art.127 ter cpc del 12.5.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2073/2022 R.G. avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola sezione lavoro n.271/2022 pubblicata l'8.2.2022
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to G. Manganiello Parte_1
APPELLANTE
E
non costituito CP_1
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO in data 22/01/2019 depositava presso il Tribunale Parte_1 di Nola ricorso ex art.414 c.p.c. onde ottenere il beneficio economico della Carta RE anno 2018; esponeva in fatto:
-che era cointestataria con la compianta suocera Persona_1
(deceduta il 29/01/2015) di libretto postale nominativo utilizzato in maniera esclusiva dalla di lei suocera per le personali operazioni di prelievo e per l'accredito della pensione di reversibilità del marito defunto che l' di Nola mensilmente le CP_1 corrispondeva accreditandole sul libretto anzidetto;
-che in seguito all'evento morte della suocera aveva provveduto il
12.02.15 a comunicare tramite il sistema INA-SAIA al competente CP_1 di Nola il decesso della suocera al fine di interrompere l'accredito dei ratei di pensione in suo favore;
-che nonostante tale comunicazione l' aveva continuato ad CP_1 accreditare i ratei mensili sul libretto postale provocando di riflesso il danno economico consistito nel rigetto della domanda presentata il 10/04/2018 per ottenere il beneficio economico della
Carta RE;
-che dalla morte della suocera non erano state compiute più operazioni sul predetto libretto postale;
-che le somme erroneamente accreditate erano state stornate dall' a maggio 2018; CP_1
-che, pertanto, alcuna responsabilità le poteva essere attribuita avendo informato il Comune di residenza dell'avvenuto decesso.
L' si costituiva avversando la domanda e rilevando: che la CP_1 ricorrente aveva presentato tre volte la domanda RE (la prima il
20/02/2018 senza essere in possesso di attestazione ISEE e per questo respinta;
la seconda il 10/04/2018, oggetto di ricorso, respinta per valore dei redditi mobiliari presenti nell'attestazione
ISEE superiori ai limiti di accesso al sussidio;
la terza il
13/02/2019 che veniva accolta con decorrenza marzo 2019); che la ricorrente non aveva comunicato l'avvenuto decesso della suocera incassando post mortem sul libretto postale cointestato la prestazione pensionistica della stessa;
di aver avuto comunicazione da parte del Comune di Cimitile l'8/05/2018 del decesso della sig.ra
. Persona_1
Il Tribunale di Nola rigettava la domanda e compensava le spese di lite, osservando che il rigetto della domanda presentata ad aprile
2018 era legittimo in quanto a tale data la ricorrente aveva pag. 2/6 superato il limite reddituale a causa delle somme presenti sul libretto postale cointestato con la suocera.
Impugna la sentenza la rilevando: Pt_1
-che era stata in buona fede nel corso del periodo triennale dalla morte della suocera allo storno delle somme depositate, ben potendolo utilizzare tali somme per fronteggiare i bisogni propri e dei suoi familiari,
-che lo storno delle somme depositate era avvenuto in maniera illegittima e irrituale violando l'art. 52, co. 2 della Legge, n. 88 del 1989,
-che non aveva superato il limite reddituale in quanto delle somme sul libretto non avrebbe potuto disporne perché avrebbe senz'altro generato la richiesta dell' alla restituzione delle stesse, CP_1
-che il superamento del limite reddituale era stato provocato dalla negligenza dell' e/o comunque per un errore Controparte_2 attribuibile al rapporto intercorrente tra lo stesso e CP_3
l'ente locale di riferimento, all'interno del quale la stessa nulla o poco poteva fare,
-che con la trasmissione del decesso della suocera per il tramite del Comune aveva assolto all'onere della variazione dello stato civile,
-che il GL aveva errato laddove aveva affermato che la ricevuta rilasciata dal Comune di Cimitile a firma dal responsabile Ufficio
Anagrafe, timbrata protocollata e datata 26/10/2018, non costituiva prova dell'effettiva comunicazione all' in quanto al report CP_3 allegato era riportato a penna la data di invio a “ il CP_4
12/02/2015”, chiedendo la condanna dell' alla corresponsione in suo favore CP_1 del beneficio economico Carta RE anno 2018 a partire dalla domanda amministrativa presentata il 10/04/2018, e comunque dalla mensilità
pag. 3/6 di maggio 2018 per l'intero arco temporale di 18 mesi, con vittoria di spese.
A seguito di alcuni rinvii d'ufficio determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente relatore, la causa era assegnata al nuovo consigliere relatore e fissata per la discussione all'udienza del
27.3.25 con modalità cartolari ex art.127 ter cpc (decreto regolarmente comunicato alle parti); alla udienza del 27.3.25 il
Collegio rinviava la causa alla udienza del 12.5.25 sempre ex art.127 ter cpc onerando parte appellante del deposito della prova della notifica dell'appello in difetto di costituzione dell'appellato (ordinanza regolarmente comunicata al difensore dell'appellante); alla udienza del 12.5.25 parte appellante né depositava note di udienza né la prova della notifica dell'appello.
*********
L'appello è improcedibile.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111, comma 2,
Cost.) – al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad un nuova notifica a norma dell'art. 291
c.p.c. (SS.UU. n.20604/08 nonchè Cassazione n.3145/24, n.17368/18).
Le Sezioni Unite, con la sentenza n.20604/08, mutando un precedente orientamento, hanno affermato che nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente pag. 4/6 orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art.111, secondo comma, Cost. - al giudice di assegnare ex art.421 cpc all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art.291 cpc.
Il principio è stato più volte confermato dalla giurisprudenza successiva (cfr. Cass. n.29870 del 2008, n.1721 del 2009, n.11600 del 2010, n.9597 del 2011), il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato (con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso
l'improcedibilità), non essendo consentito al giudice di assegnare all'appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente (Cass. n.20613 del
2013; Cass. n.19191 del 2016), nel caso in cui il ricorrente, nonostante la rituale comunicazione della udienza di discussione, fissata ex art. 435 cod. proc. civ., non provveda a notificare
l'atto di appello, né, partecipando a detta udienza, adduca alcun giustificato impedimento al fine di essere rimesso in termini ai sensi dell'art. 153 cod. proc. civ., consegue l'improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass. n. 1175 del 2015)” (in motivazione
Cass. Sez. L. Ordinanza n.14839/18).
Nella fattispecie in esame l'appellante, alla udienza del 27.3.25, in seguito alla rituale comunicazione del decreto del 14.2.25, non ha depositato l'atto di gravame con la prova della notifica (quanto meno tentata) per la prima udienza.
La Corte ha rinviato alla data odierna ma, nei termini fissati,
l'appellante non ha ritenuto di produrre note nè ha depositato telematicamente l'atto di appello notificato come richiesto con l'ordinanza collegiale del 27.3.25 ritualmente comunicata;
si è pertanto determinata certamente la situazione di improcedibilità la quale va dichiarata d'ufficio a prescindere da ogni sollecitazione pag. 5/6 proveniente dalle parti, coerentemente con l'orientamento sopra richiamato delle Sezioni Unite.
In mancanza di costituzione dell'appellato non si provvede in ordine alle spese del grado.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR
115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
La Corte dunque dà atto della sussistenza del presupposto processuale rappresentato dall'improcedibilità dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara improcedibile l'appello; nulla per le spese del grado.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli 12.5.25
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati: dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel. dr.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art.127 ter cpc del 12.5.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2073/2022 R.G. avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola sezione lavoro n.271/2022 pubblicata l'8.2.2022
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to G. Manganiello Parte_1
APPELLANTE
E
non costituito CP_1
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO in data 22/01/2019 depositava presso il Tribunale Parte_1 di Nola ricorso ex art.414 c.p.c. onde ottenere il beneficio economico della Carta RE anno 2018; esponeva in fatto:
-che era cointestataria con la compianta suocera Persona_1
(deceduta il 29/01/2015) di libretto postale nominativo utilizzato in maniera esclusiva dalla di lei suocera per le personali operazioni di prelievo e per l'accredito della pensione di reversibilità del marito defunto che l' di Nola mensilmente le CP_1 corrispondeva accreditandole sul libretto anzidetto;
-che in seguito all'evento morte della suocera aveva provveduto il
12.02.15 a comunicare tramite il sistema INA-SAIA al competente CP_1 di Nola il decesso della suocera al fine di interrompere l'accredito dei ratei di pensione in suo favore;
-che nonostante tale comunicazione l' aveva continuato ad CP_1 accreditare i ratei mensili sul libretto postale provocando di riflesso il danno economico consistito nel rigetto della domanda presentata il 10/04/2018 per ottenere il beneficio economico della
Carta RE;
-che dalla morte della suocera non erano state compiute più operazioni sul predetto libretto postale;
-che le somme erroneamente accreditate erano state stornate dall' a maggio 2018; CP_1
-che, pertanto, alcuna responsabilità le poteva essere attribuita avendo informato il Comune di residenza dell'avvenuto decesso.
L' si costituiva avversando la domanda e rilevando: che la CP_1 ricorrente aveva presentato tre volte la domanda RE (la prima il
20/02/2018 senza essere in possesso di attestazione ISEE e per questo respinta;
la seconda il 10/04/2018, oggetto di ricorso, respinta per valore dei redditi mobiliari presenti nell'attestazione
ISEE superiori ai limiti di accesso al sussidio;
la terza il
13/02/2019 che veniva accolta con decorrenza marzo 2019); che la ricorrente non aveva comunicato l'avvenuto decesso della suocera incassando post mortem sul libretto postale cointestato la prestazione pensionistica della stessa;
di aver avuto comunicazione da parte del Comune di Cimitile l'8/05/2018 del decesso della sig.ra
. Persona_1
Il Tribunale di Nola rigettava la domanda e compensava le spese di lite, osservando che il rigetto della domanda presentata ad aprile
2018 era legittimo in quanto a tale data la ricorrente aveva pag. 2/6 superato il limite reddituale a causa delle somme presenti sul libretto postale cointestato con la suocera.
Impugna la sentenza la rilevando: Pt_1
-che era stata in buona fede nel corso del periodo triennale dalla morte della suocera allo storno delle somme depositate, ben potendolo utilizzare tali somme per fronteggiare i bisogni propri e dei suoi familiari,
-che lo storno delle somme depositate era avvenuto in maniera illegittima e irrituale violando l'art. 52, co. 2 della Legge, n. 88 del 1989,
-che non aveva superato il limite reddituale in quanto delle somme sul libretto non avrebbe potuto disporne perché avrebbe senz'altro generato la richiesta dell' alla restituzione delle stesse, CP_1
-che il superamento del limite reddituale era stato provocato dalla negligenza dell' e/o comunque per un errore Controparte_2 attribuibile al rapporto intercorrente tra lo stesso e CP_3
l'ente locale di riferimento, all'interno del quale la stessa nulla o poco poteva fare,
-che con la trasmissione del decesso della suocera per il tramite del Comune aveva assolto all'onere della variazione dello stato civile,
-che il GL aveva errato laddove aveva affermato che la ricevuta rilasciata dal Comune di Cimitile a firma dal responsabile Ufficio
Anagrafe, timbrata protocollata e datata 26/10/2018, non costituiva prova dell'effettiva comunicazione all' in quanto al report CP_3 allegato era riportato a penna la data di invio a “ il CP_4
12/02/2015”, chiedendo la condanna dell' alla corresponsione in suo favore CP_1 del beneficio economico Carta RE anno 2018 a partire dalla domanda amministrativa presentata il 10/04/2018, e comunque dalla mensilità
pag. 3/6 di maggio 2018 per l'intero arco temporale di 18 mesi, con vittoria di spese.
A seguito di alcuni rinvii d'ufficio determinati dal collocamento fuori ruolo del precedente relatore, la causa era assegnata al nuovo consigliere relatore e fissata per la discussione all'udienza del
27.3.25 con modalità cartolari ex art.127 ter cpc (decreto regolarmente comunicato alle parti); alla udienza del 27.3.25 il
Collegio rinviava la causa alla udienza del 12.5.25 sempre ex art.127 ter cpc onerando parte appellante del deposito della prova della notifica dell'appello in difetto di costituzione dell'appellato (ordinanza regolarmente comunicata al difensore dell'appellante); alla udienza del 12.5.25 parte appellante né depositava note di udienza né la prova della notifica dell'appello.
*********
L'appello è improcedibile.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111, comma 2,
Cost.) – al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad un nuova notifica a norma dell'art. 291
c.p.c. (SS.UU. n.20604/08 nonchè Cassazione n.3145/24, n.17368/18).
Le Sezioni Unite, con la sentenza n.20604/08, mutando un precedente orientamento, hanno affermato che nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito - alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente pag. 4/6 orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art.111, secondo comma, Cost. - al giudice di assegnare ex art.421 cpc all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art.291 cpc.
Il principio è stato più volte confermato dalla giurisprudenza successiva (cfr. Cass. n.29870 del 2008, n.1721 del 2009, n.11600 del 2010, n.9597 del 2011), il vizio della notificazione omessa o inesistente è assolutamente insanabile e determina la decadenza dell'attività processuale cui l'atto è finalizzato (con conseguente declaratoria in rito di chiusura del processo, attraverso
l'improcedibilità), non essendo consentito al giudice di assegnare all'appellante un termine per provvedere alla rinnovazione di un atto mai compiuto o giuridicamente inesistente (Cass. n.20613 del
2013; Cass. n.19191 del 2016), nel caso in cui il ricorrente, nonostante la rituale comunicazione della udienza di discussione, fissata ex art. 435 cod. proc. civ., non provveda a notificare
l'atto di appello, né, partecipando a detta udienza, adduca alcun giustificato impedimento al fine di essere rimesso in termini ai sensi dell'art. 153 cod. proc. civ., consegue l'improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass. n. 1175 del 2015)” (in motivazione
Cass. Sez. L. Ordinanza n.14839/18).
Nella fattispecie in esame l'appellante, alla udienza del 27.3.25, in seguito alla rituale comunicazione del decreto del 14.2.25, non ha depositato l'atto di gravame con la prova della notifica (quanto meno tentata) per la prima udienza.
La Corte ha rinviato alla data odierna ma, nei termini fissati,
l'appellante non ha ritenuto di produrre note nè ha depositato telematicamente l'atto di appello notificato come richiesto con l'ordinanza collegiale del 27.3.25 ritualmente comunicata;
si è pertanto determinata certamente la situazione di improcedibilità la quale va dichiarata d'ufficio a prescindere da ogni sollecitazione pag. 5/6 proveniente dalle parti, coerentemente con l'orientamento sopra richiamato delle Sezioni Unite.
In mancanza di costituzione dell'appellato non si provvede in ordine alle spese del grado.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art.1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR
115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
La Corte dunque dà atto della sussistenza del presupposto processuale rappresentato dall'improcedibilità dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara improcedibile l'appello; nulla per le spese del grado.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli 12.5.25
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
pag. 6/6