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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/04/2025, n. 1456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1456 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE CIVILE PRIMA nella persona del Giudice designato dott.ssa Jone Galasso, ha emesso la seguente
SENTENZA assunta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n.
5072 del ruolo generale per l'anno 2015,
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, e Parte_1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'Avv. CARMEN BATTIPAGLIA;
Parte_3 parte opponente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. CATERINA ALFANO;
parte opposta
CONCLUSIONI: come da atti delle parti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, e convenivano in Parte_2 Parte_3 giudizio dinanzi all'intestato Tribunale la ffinchè Controparte_2 fosse revocato il decreto ingiuntivo n. 923/2015.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25.02.2016, la si costituiva CP_1 in giudizio e chiedeva il rigetto dell'opposizione siccome infondata in fatto ed in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Ciò premesso in punto di fatto, l'opposizione va rigettata.
In primo luogo, la doglianza relativa alla nullità dei contratti di conto corrente poiché privi della sottoscrizione della banca è infondata.
In proposito, va ricordato che “in tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del
d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti” (Cass. SS.UU
898/2016).
Tale principio – anche se enunciato con riferimento ai contratti di intermediazione finanziaria
– è pacificamente applicabile anche ai contratti bancari, essendo espressione di un principio generale (Tribunale di Palmi, 03 ottobre 2022, n. 930).
In ogni caso, dall'esame della documentazione prodotta, emerge che sia il contratto di conto corrente n. 2598.63 che il contratto di finanziamento n. 3158035-06 sono muniti della sottoscrizione della parte opponente oltre che della banca (cfr. allegati 3 e 6 fasc. parte opposta).
Pertanto, l'eccezione va rigettata.
Del pari, è infondata l'eccezione relative all'illegittimo addebito delle somme poiché sia la difesa della parte opponente che la relazione di parte sono generiche in merito alle maggiori somme che l'istituto di credito avrebbe percepito.
Non emerge in particolare nessun elemento sia dagli atti difensivi che dall'allegata relazione di parte per far ritenere che le deduzioni svolte possano trovare riscontro probatorio, essendo state le difese genericamente delineante senza indicazioni né specificazione delle somme e dei periodi in cui sarebbero avvenuti gli addebiti asseritamente contestati.
Lo stesso deve dirsi anche per quanto riguarda le doglianze circa l'illegittima applicazione dell'anatocismo e dello ius variandi.
Anche in tale caso le difese spiegate dalla parte opponente sono generiche tanto che l'azione si appalesa come esplorativa, non avendo la parte indicato né i trimestri nei quali non sarebbe stata applicata la medesima periodicità né tantomeno le circostanze fattuali relative all'illegittimo ius variandi.
Infine, va rigettata anche l'eccezione di nullità della garanzia per superamento del termine di cui all'art. 1957 c.c. poiché – dall'analisi del testo contrattuale – emerge il contrario.
Infatti, l'art. 6 della fideiussione sottoscritta in data 28.03.2007 ha previsto che “i diritti, derivanti alla Azienda di credito, dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore , senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro obbligato o garante entro i termini previsti dall'art.
1957 cod. civ., che si intende derogato” (cfr. allegato n. 5 fasc. parte opposta).
Pertanto, attesa la deroga all'art. 1957 c.c., l'eccezione va rigettata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo facendo applicazione delle tariffe previste dal D.M. 55/2014 per le cause dello scaglione di riferimento (cause di valore compreso tra €. 52.000,00 ed €. 260.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, sezione Prima, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 923/2015;
2) condanna parte opponente a corrispondere a parte opposta la somma di €. 14.103,00
a titolo di compensi professionali oltre ad accessori di legge.
Così deciso in Nocera Inferiore il 16 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Jone Galasso