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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 09/09/2025, n. 1382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1382 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2444/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2444/2025 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
[...]
CONVENUTO/I
Oggi 9 settembre 2025 ad ore 10,08 innanzi al dott. Nadia Mencarelli, sono comparsi:
Per l'avv. SACCOMANI JACOPO oggi sostituito dall'avv. Edoardo Massari Parte_1 che dà atto di avere depositato verbale della scorsa udienza notificato alla controparte, dichiara che la morosità persiste e che l'immobile non è stato rilasciato Per nessuno compare Controparte_1 Per nessuno compare Controparte_1 Il Giudice, preso atto di quanto sopra, dichiara la contumacia dei convenuti ed invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. Massari precisa le conclusioni insistendo per la risoluzione del contratto con condanna dei convenuti al rilascio oltre che al pagamento dei canoni scaduti a partire dal mese di dicembre 2024 e si rimette al Giudice per le spese. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in Camera di Consiglio. All'esito della Camera di Consiglio il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura ad ore 10,45.
Il Giudice
dott. Nadia Mencarelli
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nadia Mencarelli ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2444/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SACCOMANI Parte_1 C.F._1 JACOPO elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SACCOMANI JACOPO
ATTORE/I contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
(C.F. ) CP_1 C.F._3
CONVENUTO/I CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, regolarmente notificato in data 26.04.2025 a e, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., a Controparte_1 CP_1
conveniva in giudizio, avanti l'intestato Tribunale, e Parte_1 Controparte_1 CP_1
al fine di sentir convalidare l'intimato sfratto per morosità, fissare la data di esecuzione del
[...]
rilascio, nonché emettere ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti, pari, al mese di aprile 2025, ad € 2.000,00 oltre che per quelli successivamente scaduti e a scadere fino alla data di rilascio, interessi legali dalle singole scadenze al saldo e spese di lite. Parte intimante premetteva: di essere proprietaria dell'immobile ad uso abitativo posto in via Marconi n. 69, Ancona, piano 2°, parzialmente arredato, come in atti meglio individuato;
che tale unità immobiliare era stata concessa in locazione ad uso abitativo agli intimati, con contratto sottoscritto il 12.06.2017, registrato il 15.06.2017, al canone pagina 2 di 5 mensile di € 400,00 da versarsi a mezzo di bonifico bancario entro il quinto giorno dalla data di decorrenza contrattuale;
di essere divenuta unico locatore del detto immobile per effetto di divisione ereditaria del 31.05.2024; di avere comunicato, in data 12.12.2024, con raccomandata A.R., ricevuta il
16.12.2024, la disdetta del suddetto contratto di locazione per la scadenza del giugno 2025; di avere comunicato ai conduttori , con raccomandata A.R. ricevuta il 10.02.2025, le nuove coordinate bancarie su cui versare il canone;
che i conduttori omettevano di versare il canone pattuito a decorrere dal mese di dicembre 2024; che vano era stato il sollecito di pagamento del proprio legale inviato con raccomandata A.R del 12.03.2025, ricevuta il 14.03.2025, così come vani erano stati i tentativi bonari di ottenere il pagamento.
Alla prima udienza del 27.05.2025 la difesa di parte intimante chiedeva un rinvio per rinnovare la notifica nei confronti dell'intimato in quanto quella eseguita non era andata a buon CP_1
fine. Alla successiva udienza del 01.07.2025 l'intimante attestava la persistenza della morosità ed insisteva nelle domande veicolate. Il Giudice, verificata l'assenza degli intimati e dichiarata la inutilizzabilità della notifica ex art. 143 c.p.c. ai fini della convalida, disponeva il mutamento del rito ai sensi degli artt. 667 e 426 c.p.c., con termine alle parti per la integrazione degli atti introduttivi, ed onerava l'intimante di notificare alle parti intimate il verbale di udienza entro il 28.07.2025.
Alla successiva udienza del 09.09.2025 il Giudice, appurata la regolarità della notifica alle controparti del verbale di udienza del 01.07.2025, ne dichiarava la contumacia ed invitava il procuratore della ricorrente a precisare le conclusioni e a discutere la causa. Questi, rassegnate le conclusioni come da verbale d'udienza, discuteva oralmente la causa, che, all'esito, il Giudice decideva dando lettura del dispositivo e delle concise ragioni di fatto e di diritto.
Che la domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento grave dei conduttori fosse fondata, appariva chiaro sin dalla fase sommaria del giudizio, tanto che il mutamento del rito è stato disposto solo per la inidoneità della notifica della intimazione ex art. 143 c.p.c. ai fini della convalida essendo, in tale ipotesi, scontata la non conoscenza, da parte dell'intimato, dell'atto introduttivo del giudizio ( ex plurimis cfr. Trib. Nola ordinanza 24.01.13, Trib. Milano 17.12.2010, Trib. Padova
26.11.10 ). In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve, infatti, provare solo la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza limitandosi alla mera pagina 3 di 5 allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte cui spetta, invece, provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa. Nella fattispecie la domanda della ricorrente trae ragione e fondamento nel contratto di locazione ad uso abitativo stipulato in data 12.06.2017, e registrato il 15.06.2017 ( doc. 1 atto di citazione ) che prevedeva il pagamento mensile, in via anticipata, del canone di € 400,00 ( art. 2
), la cui mancata corresponsione per cinque mensilità ( alla data di notifica della intimazione ) costituisce motivo di risoluzione del contratto ex art. 1455 c.c., poiché il locatore, per lungo tempo, non ha percepito il canone pattuito pur avendo perduto il godimento diretto del bene di cui, invece, hanno continuato ad usufruire i conduttori, traendone una utilità. L'interesse del locatore è stato pertanto integralmente e gravemente pregiudicato, tanto da far venire meno ogni suo interesse alla prosecuzione del rapporto, al cui mantenimento, peraltro, neppure i convenuti sembrano interessati posto che hanno continuato a non versare alcun canone anche in corso di causa aggravando, così, ulteriormente la loro morosità. In tema di locazione, ai fini della valutazione della gravità dell'inadempimento, concorre, infatti, anche il comportamento tenuto dal conduttore in corso di causa permanendo l'interesse del locatore all'adempimento della controparte visto che, lo stesso, non è nella condizione di sospendere a sua volta la propria prestazione.
Né può trascurarsi il fatto che in tema di locazione ad uso abitativo trova applicazione l'art. 5 della L.
392/78, ai sensi del quale, il mancato pagamento di un rateo mensile del canone, decorsi venti giorni dalla scadenza, costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1455 c.c., senza che il
Giudice possa fare una valutazione discrezionale della gravità dell'inadempimento in quanto stabilita per legge.
Va, pertanto, dichiarata la risoluzione del contratto di locazione stipulato dalle parti in data 12.06.2017, registrato il 15.06.2017, relativo all'immobile sito in Ancona, Via Marconi n° 69, piano 2°, censito al
Catasto Urbano del Comune di Ancona al Foglio 14, part. 143, sub. 10, categoria A/3, rendita € 438,99 per inadempimento grave di ed che, quindi, sono tenuti, e in tal Controparte_1 CP_1
senso vengono condannati, al rilascio del suddetto immobile, libero da cose e persone, anche interposte, nella disponibilità della ricorrente nonché al pagamento, in solido tra loro, in favore di quest'ultima della somma di € 4.000,00 a titolo di canoni di locazione scaduti al mese di settembre 2025, oltre che della somma di € 400,00 mensili a partire dal mese di ottobre 2025 fino alla data di effettivo rilascio ( art. 1591 c.c. ) ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo. pagina 4 di 5 Visto l'art. 56 della L. 392/78, l'esecuzione del rilascio viene fissata al 13.10.2025 essendo la morosità ascesa a ben dieci mensilità.
Quanto alle competenze di lite, quantificate come da parte dispositiva ex DM 55/14 in base al valore della controversia ed alla facile natura delle questioni trattate, vanno poste a carico dei convenuti, in solido tra loro, in base al principio della soccombenza.
P.Q.M
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, dichiara la risoluzione del contratto di locazione stipulato dalle parti il 12.06.2017, registrato il
15.06.2017, relativo all'unità immobiliare sita in Ancona, Via Marconi n. 69, piano 2°, censito al
Catasto Urbano del Comune di Ancona al Foglio 14, part. 143 sub. 10, categoria A/3 rendita € 438,99, per inadempimento grave di e di Controparte_1 CP_1
per l'effetto, condanna ed al rilascio del suddetto immobile, Controparte_1 CP_1
libero da cose e persone, anche interposte, nella disponibilità della ricorrente e fissa Parte_1
per la esecuzione del rilascio la data del 13.10.2025; condanna, inoltre, ed al pagamento, in solido tra loro, in favore Controparte_1 CP_1
della ricorrente, della somma di € 4.000,00 a titolo di canoni di locazione scaduti al mese di settembre
2025, oltre che della somma di € 400,00 mensili a decorrere dal mese di ottobre 2025 fino alla data di effettivo rilascio ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
condanna, infine, ed in solido tra loro, ex art. 91 c.p.c., al Controparte_1 CP_1
rimborso delle spese processuali, che sono liquidate in complessivi € 1.460,00 di cui € 160,00 per anticipazioni, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA, come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Ancona 09.09.2025
Il Giudice
dott. Nadia Mencarelli
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2444/2025 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
[...]
CONVENUTO/I
Oggi 9 settembre 2025 ad ore 10,08 innanzi al dott. Nadia Mencarelli, sono comparsi:
Per l'avv. SACCOMANI JACOPO oggi sostituito dall'avv. Edoardo Massari Parte_1 che dà atto di avere depositato verbale della scorsa udienza notificato alla controparte, dichiara che la morosità persiste e che l'immobile non è stato rilasciato Per nessuno compare Controparte_1 Per nessuno compare Controparte_1 Il Giudice, preso atto di quanto sopra, dichiara la contumacia dei convenuti ed invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. Massari precisa le conclusioni insistendo per la risoluzione del contratto con condanna dei convenuti al rilascio oltre che al pagamento dei canoni scaduti a partire dal mese di dicembre 2024 e si rimette al Giudice per le spese. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in Camera di Consiglio. All'esito della Camera di Consiglio il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura ad ore 10,45.
Il Giudice
dott. Nadia Mencarelli
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nadia Mencarelli ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2444/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SACCOMANI Parte_1 C.F._1 JACOPO elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. SACCOMANI JACOPO
ATTORE/I contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
(C.F. ) CP_1 C.F._3
CONVENUTO/I CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, regolarmente notificato in data 26.04.2025 a e, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., a Controparte_1 CP_1
conveniva in giudizio, avanti l'intestato Tribunale, e Parte_1 Controparte_1 CP_1
al fine di sentir convalidare l'intimato sfratto per morosità, fissare la data di esecuzione del
[...]
rilascio, nonché emettere ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti, pari, al mese di aprile 2025, ad € 2.000,00 oltre che per quelli successivamente scaduti e a scadere fino alla data di rilascio, interessi legali dalle singole scadenze al saldo e spese di lite. Parte intimante premetteva: di essere proprietaria dell'immobile ad uso abitativo posto in via Marconi n. 69, Ancona, piano 2°, parzialmente arredato, come in atti meglio individuato;
che tale unità immobiliare era stata concessa in locazione ad uso abitativo agli intimati, con contratto sottoscritto il 12.06.2017, registrato il 15.06.2017, al canone pagina 2 di 5 mensile di € 400,00 da versarsi a mezzo di bonifico bancario entro il quinto giorno dalla data di decorrenza contrattuale;
di essere divenuta unico locatore del detto immobile per effetto di divisione ereditaria del 31.05.2024; di avere comunicato, in data 12.12.2024, con raccomandata A.R., ricevuta il
16.12.2024, la disdetta del suddetto contratto di locazione per la scadenza del giugno 2025; di avere comunicato ai conduttori , con raccomandata A.R. ricevuta il 10.02.2025, le nuove coordinate bancarie su cui versare il canone;
che i conduttori omettevano di versare il canone pattuito a decorrere dal mese di dicembre 2024; che vano era stato il sollecito di pagamento del proprio legale inviato con raccomandata A.R del 12.03.2025, ricevuta il 14.03.2025, così come vani erano stati i tentativi bonari di ottenere il pagamento.
Alla prima udienza del 27.05.2025 la difesa di parte intimante chiedeva un rinvio per rinnovare la notifica nei confronti dell'intimato in quanto quella eseguita non era andata a buon CP_1
fine. Alla successiva udienza del 01.07.2025 l'intimante attestava la persistenza della morosità ed insisteva nelle domande veicolate. Il Giudice, verificata l'assenza degli intimati e dichiarata la inutilizzabilità della notifica ex art. 143 c.p.c. ai fini della convalida, disponeva il mutamento del rito ai sensi degli artt. 667 e 426 c.p.c., con termine alle parti per la integrazione degli atti introduttivi, ed onerava l'intimante di notificare alle parti intimate il verbale di udienza entro il 28.07.2025.
Alla successiva udienza del 09.09.2025 il Giudice, appurata la regolarità della notifica alle controparti del verbale di udienza del 01.07.2025, ne dichiarava la contumacia ed invitava il procuratore della ricorrente a precisare le conclusioni e a discutere la causa. Questi, rassegnate le conclusioni come da verbale d'udienza, discuteva oralmente la causa, che, all'esito, il Giudice decideva dando lettura del dispositivo e delle concise ragioni di fatto e di diritto.
Che la domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento grave dei conduttori fosse fondata, appariva chiaro sin dalla fase sommaria del giudizio, tanto che il mutamento del rito è stato disposto solo per la inidoneità della notifica della intimazione ex art. 143 c.p.c. ai fini della convalida essendo, in tale ipotesi, scontata la non conoscenza, da parte dell'intimato, dell'atto introduttivo del giudizio ( ex plurimis cfr. Trib. Nola ordinanza 24.01.13, Trib. Milano 17.12.2010, Trib. Padova
26.11.10 ). In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve, infatti, provare solo la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza limitandosi alla mera pagina 3 di 5 allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte cui spetta, invece, provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa. Nella fattispecie la domanda della ricorrente trae ragione e fondamento nel contratto di locazione ad uso abitativo stipulato in data 12.06.2017, e registrato il 15.06.2017 ( doc. 1 atto di citazione ) che prevedeva il pagamento mensile, in via anticipata, del canone di € 400,00 ( art. 2
), la cui mancata corresponsione per cinque mensilità ( alla data di notifica della intimazione ) costituisce motivo di risoluzione del contratto ex art. 1455 c.c., poiché il locatore, per lungo tempo, non ha percepito il canone pattuito pur avendo perduto il godimento diretto del bene di cui, invece, hanno continuato ad usufruire i conduttori, traendone una utilità. L'interesse del locatore è stato pertanto integralmente e gravemente pregiudicato, tanto da far venire meno ogni suo interesse alla prosecuzione del rapporto, al cui mantenimento, peraltro, neppure i convenuti sembrano interessati posto che hanno continuato a non versare alcun canone anche in corso di causa aggravando, così, ulteriormente la loro morosità. In tema di locazione, ai fini della valutazione della gravità dell'inadempimento, concorre, infatti, anche il comportamento tenuto dal conduttore in corso di causa permanendo l'interesse del locatore all'adempimento della controparte visto che, lo stesso, non è nella condizione di sospendere a sua volta la propria prestazione.
Né può trascurarsi il fatto che in tema di locazione ad uso abitativo trova applicazione l'art. 5 della L.
392/78, ai sensi del quale, il mancato pagamento di un rateo mensile del canone, decorsi venti giorni dalla scadenza, costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1455 c.c., senza che il
Giudice possa fare una valutazione discrezionale della gravità dell'inadempimento in quanto stabilita per legge.
Va, pertanto, dichiarata la risoluzione del contratto di locazione stipulato dalle parti in data 12.06.2017, registrato il 15.06.2017, relativo all'immobile sito in Ancona, Via Marconi n° 69, piano 2°, censito al
Catasto Urbano del Comune di Ancona al Foglio 14, part. 143, sub. 10, categoria A/3, rendita € 438,99 per inadempimento grave di ed che, quindi, sono tenuti, e in tal Controparte_1 CP_1
senso vengono condannati, al rilascio del suddetto immobile, libero da cose e persone, anche interposte, nella disponibilità della ricorrente nonché al pagamento, in solido tra loro, in favore di quest'ultima della somma di € 4.000,00 a titolo di canoni di locazione scaduti al mese di settembre 2025, oltre che della somma di € 400,00 mensili a partire dal mese di ottobre 2025 fino alla data di effettivo rilascio ( art. 1591 c.c. ) ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo. pagina 4 di 5 Visto l'art. 56 della L. 392/78, l'esecuzione del rilascio viene fissata al 13.10.2025 essendo la morosità ascesa a ben dieci mensilità.
Quanto alle competenze di lite, quantificate come da parte dispositiva ex DM 55/14 in base al valore della controversia ed alla facile natura delle questioni trattate, vanno poste a carico dei convenuti, in solido tra loro, in base al principio della soccombenza.
P.Q.M
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa, dichiara la risoluzione del contratto di locazione stipulato dalle parti il 12.06.2017, registrato il
15.06.2017, relativo all'unità immobiliare sita in Ancona, Via Marconi n. 69, piano 2°, censito al
Catasto Urbano del Comune di Ancona al Foglio 14, part. 143 sub. 10, categoria A/3 rendita € 438,99, per inadempimento grave di e di Controparte_1 CP_1
per l'effetto, condanna ed al rilascio del suddetto immobile, Controparte_1 CP_1
libero da cose e persone, anche interposte, nella disponibilità della ricorrente e fissa Parte_1
per la esecuzione del rilascio la data del 13.10.2025; condanna, inoltre, ed al pagamento, in solido tra loro, in favore Controparte_1 CP_1
della ricorrente, della somma di € 4.000,00 a titolo di canoni di locazione scaduti al mese di settembre
2025, oltre che della somma di € 400,00 mensili a decorrere dal mese di ottobre 2025 fino alla data di effettivo rilascio ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
condanna, infine, ed in solido tra loro, ex art. 91 c.p.c., al Controparte_1 CP_1
rimborso delle spese processuali, che sono liquidate in complessivi € 1.460,00 di cui € 160,00 per anticipazioni, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA, come per legge.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Ancona 09.09.2025
Il Giudice
dott. Nadia Mencarelli
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