Art. 9. Conservazione di somme nel bilancio dello Stato 1. Le disponibilita' dei sottoindicati capitoli del bilancio dello Stato per l'anno 1994, non impegnate entro tale anno, possono esserlo nell'anno successivo:
a) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: capitolo 1107 in conto competenza e capitoli 1112, 7301, 7553, 7559, 7561, 7602, 8043 e 8044 in conto residui;
b) Ministero del commercio con l'estero: capitoli 1105 e 1611 in conto competenza.
2. Le disposizioni di cui all' articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421 , si applicano anche alle somme impegnate per la concessione di contributi a favore delle societa' promotrici di centri commerciali all'ingrosso di cui alla legge 28 febbraio 1986, n.41 .
3. Per consentire la prosecuzione degli interventi per la riconversione delle produzioni di amianto, avviati ai sensi della legge 27 marzo 1992, n. 257 , le disponibilita' del fondo di cui all'articolo 14 della medesima legge possono essere utilizzate anche negli anni 1996 e 1997.
Note all'art. 9:
- Il testo dell' art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421 (Rifinanziamento di interventi in campo economico), e' il seguente:
"3. Le somme impegnate per la concessione dei contributi alle societa' consortili che realizzano mercati agroalimentari all'ingrosso, di cui alla legge 28 febbraio 1986, n. 41 , e successive modificazioni, e non liquidate, sono riassegnate per le stesse finalita' allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato".
- Il testo della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986) e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 1986, n. 49.
- Il testo dell' art. 14 della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto), e' il seguente:
"Art. 14 (Agevolazioni per l'innovazione e la riconversione produttiva. - 1. Le imprese, singole o associate, che utilizzano amianto e quelle che producono materiali sostitutivi dell'amianto, possono accedere al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all' art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 , per l'attuazione di programmi di innovazione tecnologica finalizzata alla riconversione delle produzioni a base di amianto o allo sviluppo e alla produzione di materiali innovativi sostitutivi dell'amianto.
2. Le imprese, singole o associate, che intraprendono attivita' di innovazione tecnologica, concernenti lo smaltimento dei rifiuti di amianto, la trasformazione dei residui di lavorazione e la bonifica delle aree interessate, sono ammesse, ai sensi del comma 1, al finanziamento dei relativi programmi.
3. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituito il 'Fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto'.
4. Il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilita' e le priorita' di accesso ai contributi del Fondo di cui al comma 3 e determina i criteri per l'istruttoria delle domande di finanziamento.
5. Le disponibilita' del Fondo di cui al comma 3 sono destinate alla concessione di contributi in conto capitale alle imprese che utilizzano amianto, per programmi di riconversione produttiva che prevedano la dismissione dell'amianto e il reimpiego della manodopera, ovvero per la cessazione dell'attivita' sulla base di programmi concordati con le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.
6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalita' e i termini per la presentazione delle domande di finanziamento e per la erogazione dei contributi.
7. Il contributo in conto capitale di cui al comma 5 puo' essere elevato fino ai dieci per cento del contributo erogabile a favore delle imprese di cui al medesimo comma 5 che non facciano ricorso alla cassa integrazione guadagni.
8. E' autorizzato a carico del bilancio dello Stato il conferimento al Fondo di cui al comma 3 della somma di lire 50 miliardi in ragione di lire 15 miliardi per il 1992 e di lire 35 miliardi per il 1993.
9. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8, pari a lire 15 miliardi per il 1992 e a lire 35 miliardi per il 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento 'Norme per la riconversione delle produzioni a base di amianto (di cui lire 6,3 miliardi quale limite di impegno dal l993)'.
10. Il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, puo' riconoscere carattere di priorita' ai programmi di cui ai commi 1 e 2".
a) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: capitolo 1107 in conto competenza e capitoli 1112, 7301, 7553, 7559, 7561, 7602, 8043 e 8044 in conto residui;
b) Ministero del commercio con l'estero: capitoli 1105 e 1611 in conto competenza.
2. Le disposizioni di cui all' articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421 , si applicano anche alle somme impegnate per la concessione di contributi a favore delle societa' promotrici di centri commerciali all'ingrosso di cui alla legge 28 febbraio 1986, n.41 .
3. Per consentire la prosecuzione degli interventi per la riconversione delle produzioni di amianto, avviati ai sensi della legge 27 marzo 1992, n. 257 , le disponibilita' del fondo di cui all'articolo 14 della medesima legge possono essere utilizzate anche negli anni 1996 e 1997.
Note all'art. 9:
- Il testo dell' art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421 (Rifinanziamento di interventi in campo economico), e' il seguente:
"3. Le somme impegnate per la concessione dei contributi alle societa' consortili che realizzano mercati agroalimentari all'ingrosso, di cui alla legge 28 febbraio 1986, n. 41 , e successive modificazioni, e non liquidate, sono riassegnate per le stesse finalita' allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato".
- Il testo della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986) e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 1986, n. 49.
- Il testo dell' art. 14 della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto), e' il seguente:
"Art. 14 (Agevolazioni per l'innovazione e la riconversione produttiva. - 1. Le imprese, singole o associate, che utilizzano amianto e quelle che producono materiali sostitutivi dell'amianto, possono accedere al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all' art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 , per l'attuazione di programmi di innovazione tecnologica finalizzata alla riconversione delle produzioni a base di amianto o allo sviluppo e alla produzione di materiali innovativi sostitutivi dell'amianto.
2. Le imprese, singole o associate, che intraprendono attivita' di innovazione tecnologica, concernenti lo smaltimento dei rifiuti di amianto, la trasformazione dei residui di lavorazione e la bonifica delle aree interessate, sono ammesse, ai sensi del comma 1, al finanziamento dei relativi programmi.
3. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituito il 'Fondo speciale per la riconversione delle produzioni di amianto'.
4. Il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilita' e le priorita' di accesso ai contributi del Fondo di cui al comma 3 e determina i criteri per l'istruttoria delle domande di finanziamento.
5. Le disponibilita' del Fondo di cui al comma 3 sono destinate alla concessione di contributi in conto capitale alle imprese che utilizzano amianto, per programmi di riconversione produttiva che prevedano la dismissione dell'amianto e il reimpiego della manodopera, ovvero per la cessazione dell'attivita' sulla base di programmi concordati con le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.
6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalita' e i termini per la presentazione delle domande di finanziamento e per la erogazione dei contributi.
7. Il contributo in conto capitale di cui al comma 5 puo' essere elevato fino ai dieci per cento del contributo erogabile a favore delle imprese di cui al medesimo comma 5 che non facciano ricorso alla cassa integrazione guadagni.
8. E' autorizzato a carico del bilancio dello Stato il conferimento al Fondo di cui al comma 3 della somma di lire 50 miliardi in ragione di lire 15 miliardi per il 1992 e di lire 35 miliardi per il 1993.
9. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8, pari a lire 15 miliardi per il 1992 e a lire 35 miliardi per il 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento 'Norme per la riconversione delle produzioni a base di amianto (di cui lire 6,3 miliardi quale limite di impegno dal l993)'.
10. Il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, puo' riconoscere carattere di priorita' ai programmi di cui ai commi 1 e 2".