Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/05/2025, n. 1793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1793 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G.4951/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15 aprile 2025 da
1) Parte_1 nato a [...], il giorno 7 luglio 1972 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Tiziana Bongo presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nata a [...], il giorno 05 settembre 1970 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Tiziana Bongo presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Bollate il 10 aprile 1999
(n. 7, P.2, serie A, anno 1999)
□ separati consensualmente con verbale in data 17 febbario 2020 omologato con decreto del 25 maggio 2020 con i seguenti figli: , nata a [...], il [...], c.f. ; Per_1 C.F._3
, nato a [...], il [...], c.f. 1 CP_1 C.F._4
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 15 aprile 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) La casa coniugale -sita in Senago (MI), in via A. Volta n. 130-, già promessa in vendita, resta assegnata alla signora fino alla data del rogito notarile, allorquando l'immobile Parte_2 dovrà essere rilasciato dalla stessa e dai figli;
resta, altresì, espressamente inteso e concordato che, laddove l'attuale promittente acquirente non dovesse perfezionare l'acquisto, l'immobile resterà comunque in vendita.
2) Il figlio , pur prevalentemente collocato presso la madre nella casa coniugale, resta CP_1 affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali condivideranno la responsabilità genitoriale con identici diritti e identici oneri;
allorquando la casa coniugale il figlio si trasferirà con la madre nella nuova abitazione della stessa.
2.1) Nell'attuazione del progetto genitoriale condiviso resta bene inteso che i genitori si ripartiranno i compiti e ciascun genitore durante il proprio periodo di competenza potrà prendere autonomamente le decisioni di ordinaria amministrazione che ritiene più opportune per il figlio, mentre, al contrario, ciascun genitore dovrà sempre assumere insieme con l'altro le decisioni di maggior interesse per il figlio (ad esempio ogni futuro trasferimento della residenza del minore, la scelta della scuola che il minore dovrà frequentare, l'educazione religiosa, la scelta di una specifica terapia da seguire oppure di un medico -pediatra di base o specialista- al quale rivolgersi, i viaggi all'estero anche se accompagnato dal genitore, l'avvio al lavoro, ecc.), tenendo conto delle sue esigenze e delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
In caso di disaccordo sulle scelte di carattere straordinario, i genitori dovranno rivolgersi al giudice competente per accertare quale sia il prevalente interesse del figlio in merito.
3) In attuazione del principio della reciprocità dei rapporti genitoriali e a garanzia del diritto del minore a mantenere rapporti “significativi ed equilibrati” con entrambi i genitori, il padre continuerà ad avere ampia facoltà di vedere il figlio durante i giorni feriali, ma sempre previo avviso alla madre e compatibilmente con gli impegni del minore, e durante i fine settimana che saranno determinati di volta in volta in relazione ai turni lavorativi del signor Parte_1
[...]
Tuttavia, in caso di disaccordo sui periodi di visita del padre, i coniugi convengono che il minore starà con il padre nei periodi appresso indicati:
- un giorno infrasettimanale, dall'uscita di scuola all'ora di cena previo congruo avviso alla madre in relazione al giorno scelto e agli orari in cui il padre prenderà e riporterà il minore, individuati in ogni caso compatibilmente con le esigenze del minore;
- tutti i weekend in cui il padre risulti libero da turni di lavoro, previo congruo avviso alla madre.
3.1) Durante le vacanze scolastiche natalizie, in difetto di altri accordi, il minore starà con un il padre il 24 dicembre -dal pomeriggio del 24 dicembre sino alle ore 11.00 del 25 dicembre- e con la madre il 25 dicembre -dalle ore 11.00 del 25 dicembre sino all'ora di cena del 26 dicembre-, così come ad anni alterni trascorrerà il 31 dicembre sempre con la madre e e il giorno di capodanno sempre con il padre.
3.2) Durante le vacanze scolastiche pasquali, in difetto di altri accordi, il minore trascorrerà la
Pasqua con uno e il Lunedì di Pasquetta con l'altro genitore.
3.3) Con riguardo alle vacanze scolastiche estive, in deroga al calendario ordinario e salvi diversi accordi, il minore starà con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, in un periodo che dovrà essere individuato di comune accordo entro il 31 maggio di ogni anno, compatibilmente al periodo di ferie approvato dai propri datori di lavoro.
Per espresso accordo tra i coniugi, ciascun genitore comunicherà all'altro la città e l'indirizzo dell'alloggio dove porterà il minore in vacanza, che ove all'estero sarà stata altresì previamente concordata, avuto riguardo al fatto che il dissenso dell'altro genitore può essere giustificato solo da motivi di sicurezza internazionale oppure se la località di villeggiatura è insicura o insalubre per il figlio oppure se sussista il fondato pericolo che il genitore intenda trasferirsi stabilmente all'estero portando il figlio con sé.
4) I genitori, per quanto occorrer possa, manifestano il consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto del figlio, autorizzandone l'espatrio per motivi di studio o di vacanza.
5) Avuto riguardo al fatto che la signora percepisce l'intero importo dell'assegno unico per Pt_2
i figli e che la primogenita comincia ad avere entrate saltuarie, il signor Per_1 Parte_1 si impegna a corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, un assegno di mantenimento di importo variabile in relazione alle seguenti situazioni, come di seguito dettagliato:
a) qualora entrambi i figli, e , risultino non ancora economicamente autonomi Per_1 CP_1
e convivano ancora presso la casa coniugale, il signor verserà in favore della signora Pt_1
a titolo di assegno di mantenimento la somma complessiva di euro 500,00 (cinquecento/00) Pt_2 mensili, da corrispondersi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
b) qualora entrambi i figli, e , risultino non ancora economicamente autonomi Per_1 CP_1
e convivano con la madre presso la nuova abitazione della stessa, il signor verserà in favore Pt_1 della signora a titolo di assegno di mantenimento la somma di euro 350,00 Pt_2
(trecentocinquanta/00) per e di euro 200,00 (duecento/00) per;
CP_1 Per_1
c) qualora la figlia consegua una stabile autonomia economica, il contributo paterno sarà Per_1 versato alla signora solo per e sarà così rideterminato: Pt_2 CP_1
• nella misura di euro 300,00 (trecento/00) mensili, laddove continui a vivere CP_1 presso la casa coniugale con la madre;
• nella misura complessiva di euro 350,00 (trecentocinquanta/00) per laddove CP_1
viva con la madre in altra abitazione diversa da quella coniugale;
CP_1
5.1) Resta espressamente convenuto tra le parti che, dal mese successivo a quello in cui la signora non percepirà più l'Assegno Unico Universale per il figlio , l'importo Pt_2 CP_1 dell'assegno di mantenimento per sarà rideterminato nella misura di euro 400,00 CP_1
(quattrocento/00) mensili.
5.2) Si precisa che l'importo dell'assegno di mantenimento così determinato include tutte le spese ordinarie afferenti al mantenimento dei figli.
5.3) È altresì concordato che entrambi i genitori si impegnano a corrispondere un importo a titolo di "pocket money" in favore di nei periodi in cui si trova presso di loro, fermo CP_1 CP_1 restando che tale somma sarà corrisposta compatibilmente con le proprie condizioni reddituali e con le esigenze del figlio.
5.4) L'importo del suddetto assegno sarà successivamente rivalutato ogni anno secondo la variazione degli indici del costo della vita rilevati dall'ISTAT, per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente, con decorrenza dalla data della sentenza di divorzio.
6) Quanto alle spese straordinarie per i figli, i coniugi concordano che graveranno su entrambi in ragione del 50% ciascuno.
6.1) Al fine di evitare il ricorso all'Autorità Giudiziaria per fare accertare la natura straordinaria della spesa straordinaria (modalità che non contribuisce alla serena crescita del minore), in difetto di altri accordi, i genitori si danno atto che avranno come riferimento lo schema delle spese straordinarie individuato dalle linee guida del Tribunale di Milano sottoscritto il 14 novembre
2017, che indica quali sono le spese straordinarie e quando devono essere previamente concordate.
Sono pertanto:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) le visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) le cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) i trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) i tickets sanitari;
e) gli occhiali o le lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) i farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) le cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) le cure termali e fisioterapiche;
c) i trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) i farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) le tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) i libri di testo;
c) il materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) la dotazione informatica
(pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e)
l'assicurazione scolastica;
f) il fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) le gite scolastiche senza pernottamento;
h) le spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) le tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) le gite scolastiche con pernottamento;
c) i corsi di recupero e lezioni private;
d) i corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in
Italia e all'estero; e) l'alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) il tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) il centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) i corsi di lingue;
b) i corsi di musica e strumenti musicali;
c) l'attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) le spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout) e) la baby sitter;
f) i viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) le spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) l'acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto del figlio.
6.3) Ogni altra spesa non ricompresa nella suddetta specifica dovrà essere suddivisa secondo le suddette quote tra i genitori, purché previamente concordata.
6.4) Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
6.5) Il genitore che anticipa le cd spese straordinarie è tenuto ad inviare all'altro genitore il conto con i relativi giustificativi di spesa, nonché i documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a spese deducibili, così da consentirgli di utilizzare il documento per le deduzioni fiscali che spettano ad entrambi in proporzione alla quota corrisposta, salvo diversi accordi, così come le decurtazioni fiscali che spettano ad entrambi in ragione del 50% ciascuno, a differenza degli assegni familiari che spettano nella misura del 100% alla madre.
6.6) Il genitore tenuto al rimborso delle c.d. spese straordinarie dovrà provvedervi entro 15 giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
Resta fermo che il genitore che dovrà sostenere la spesa concordata per il figlio potrà chiedere all'altro il versamento in via anticipata della quota dovuta per la spesa “extrassegno”, con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento.
7) Non vi è luogo per l'assegno divorzile per essi coniugi in quanto entrambi economicamente indipendenti.
8) Al fine di regolare i reciproci rapporti patrimoniali, i coniugi concordano segue:
A) Le parti danno atto che l'immobile adibito a casa coniugale è già oggetto di promessa di vendita, ma qualora la vendita non dovesse perfezionarsi con l'attuale promittente acquirente, le parti convengono che l'immobile resterà sul mercato e sarà posto in vendita a terzi, alle condizioni che di volta in volta verranno concordate congiuntamente dalle parti medesime, con l'intesa che il ricavato netto della vendita, detratte tutte le spese, oneri e imposte connesse e conseguenti all'alienazione, verrà ripartito tra i coniugi in pari misura, ovvero nella misura del 50% (cinquanta per cento) ciascuno.
B) La signora si impegna a cedere al signor gratuitamente Parte_2 Parte_1
l'automobile Opel Grandlandx, targata FN507EC, nelle forme di legge e ad ogni conseguente effetto, anche assicurativo, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Bollate il 10 aprile 1999 tra e;
Parte_1 Parte_2 2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bollate perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 14.05.2025
Il Presidente
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG