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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/02/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G.3342 / 2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2024 / 3342 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 11 febbraio 2025, alle ore 9:55 , innanzi al dott. Maddalena Vetta, sono comparsi:
Per l'avv. LO PRESTI MASSIMILIANO Parte_1 Per l'avv. MARCEDONE IVANO, oggi sostituito dall'avv. CRISTINA DE Controparte_1
LUCA
L'avv. LO PRESTI insiste in ricorso e nella nomina di CTU. L'avv. DE LUCA si riporta alla memoria e all'eccezione di inammissibilità ivi svolta.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
1 N.R.G.3342 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 11/02/2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3342 /2024 tra
( ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Catania, via Genova n. 8, presso lo studio dell'avv. LO PRESTI
Massimiliano, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente contro con sede centrale in Controparte_2
Roma, in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
, Corso Gelone n. 90, presso la sede Prov.le e rappresentato e difeso, sia unitamente CP_1 CP_1
che disgiuntamente, dagli avv.ti GALEANO Manlio e MARCEDONE VA per mandato generale alle liti del 22.03.2024 per notaio di Roma, rep. n.37875/7313; Per_1
-resistente
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE A.T.P.- accertamento dei requisiti per il riconoscimento dello status di portatore di handicap in condizioni di gravità L. n. 104/92.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente osserva il giudicante che risulta rispettato il termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di dissenso per il deposito del ricorso introduttivo del giudizio (tenuto conto che
2 la dichiarazione di dissenso è stata depositata in data 26.07.2024 ed il ricorso in opposizione è stato depositato il 23.08.2024).
Sempre in via preliminare, l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione ex art. 445-bis comma sesto c.p.c. è fondata e merita accoglimento.
Come noto, la richiamata disposizione prevede che dopo l'espletamento della CTU nella fase di
ATP, la parte che abbia depositato il dissenso avverso le conclusioni del CTU, deve depositare il ricorso introduttivo del giudizio di merito entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione del dissenso, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. Tale specificazione, secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, fa sì che il giudizio definito dal comma sesto della disposizione appena richiamata venga a configurarsi alla stregua di un giudizio a carattere impugnatorio (per cui l'obbligo di specificità dei motivi sostanzialmente viene ricavato nei medesimi termini previsti per il giudizio impugnatorio ai sensi degli artt. 342 e ss e nel rito specifico 434 c.p.c., che impone di individuare, chiaramente, le questioni e i punti contestati del provvedimento impugnato e, con essi, i relativi motivi di dissenso, affiancandosi alla parte volitiva una parte argomentativa che contrasti le ragioni del provvedimento impugnato, cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 16/11/2017, n. 27199).
Ne deriva che nel giudizio di opposizione alle risultanze della CTU, appare necessario che il ricorrente individui specificamente i capi della consulenza censurati e come, in realtà, il CTU avrebbe dovuto definire sul punto, nonché l'errore consumato con le conclusioni tratte che, qualora applicato correttamente, avrebbe portato ad una differente conclusione del giudizio. Se il ricorrente si limita a proporre una differente prospettazione e/o ad avanzare censure meramente valutative dell'iter motivazionale seguito dal consulente d'ufficio, non adempie all'obbligo di specificazione dei motivi e dunque la sua contestazione, in quanto generica, rende il ricorso inammissibile (cfr. sul punto Tribunale Trani sez. lav., 28/01/2022, n.194; Cass. n. 29275/2020; Cass. n. 4517/2022).
Nel caso in esame, (avente ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario legittimante il riconoscimento dello status di portatore di handicap in condizioni di gravità), parte ricorrente si è limitata a formulare la medesima domanda di cui al ricorso per ATP, senza specificare i motivi della contestazione alla CTU, in conformità a quanto richiesto dall'art. 445-bis comma sesto c.p.c.
Il CTU nominato in sede di ATP, dott.ssa nella relazione scritta depositata in Persona_2
data 30.06.2024, ha concluso per l'insussistenza del requisito sanitario richiesto. Nello specifico, il
CTU ha osservato che: “Per la suddetta infermità il ricorrente deve essere considerata persona con handicap in quanto affetta da minorazioni psico-fisiche moderate che gli causano difficoltà di relazione e che gli determinano un processo di svantaggio sociale e di emarginazione, ai sensi del
3 comma 1 art. 3 della Legge 104/92. Non esistono, però, i requisiti medico legali previsti dal comma
3 art. 3 della L104/92 (connotazione di gravità) in quanto il riesce a deambulare Pt_1
autonomamente, seppur con difficoltà dovute alla condizione patologica di cui è affetto, e ad effettuare gli scambi posturali senza necessità di aiuto costante da parte di terzi… la sottoscritta
CTU ritiene che il giudizio proposto dalla Commissione Medica presso ASP di , che CP_1 riconosceva il periziando “ di Handicap (comma 1 art. 3) ai sensi dell'articolo 4 della Per_3 legge 5 febbraio 1992 n.104” non debba essere modificato. Si concorda pertanto con la CML di
”. CP_1
La relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni del ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure.
Tuttavia, a fronte delle superiori conclusioni, nell'instaurare il presente Parte_1 giudizio di merito, si è limitato ad affermare che: “si ritiene che la CTU abbia sottostimato le superiori patologie e non abbia valutato opportunamente l'incidenza invalidante indotta dalle stesse, in correlazione tra di loro. Da quanto si deduce dalla consulenza d'Ufficio, pare quindi che la CTU abbia fondato un giudizio di invalidità civile adottando criteri del tutto restrittivi, non supportando sufficientemente con opportune considerazioni ed esplicitazioni le note conclusive di giudizio.”.
Parte ricorrente, in altri termini, si è limitata ad affermare che le patologie accertate sono state sottostimate, muovendo da deduzioni generiche e rinviando alla documentazione medica prodotta in atti. In definitiva, si deve ritenere che parte ricorrente non abbia espresso doglianze concrete e apprezzabili sotto il profilo dell'iter motivazionale che giustifichino il rigetto delle conclusioni rassegnate in atti dal CTU della fase di ATP.Ne deriva che le contestazioni del ricorrente, in quanto astratte e generiche, rendono il ricorso inammissibile.
Le spese di lite, tenuto conto della dichiarazione reddituale in atti, devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da con ricorso Parte_1
depositato il 23.08.2024 a seguito di ATP:
- dichiara inammissibile l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'accertamento sanitario di cui alla relazione peritale depositata in data 30.06.2024 a firma della dott.ssa Persona_2
[...]
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Siracusa, 11/02/2025 Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2024 / 3342 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 11 febbraio 2025, alle ore 9:55 , innanzi al dott. Maddalena Vetta, sono comparsi:
Per l'avv. LO PRESTI MASSIMILIANO Parte_1 Per l'avv. MARCEDONE IVANO, oggi sostituito dall'avv. CRISTINA DE Controparte_1
LUCA
L'avv. LO PRESTI insiste in ricorso e nella nomina di CTU. L'avv. DE LUCA si riporta alla memoria e all'eccezione di inammissibilità ivi svolta.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
1 N.R.G.3342 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 11/02/2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3342 /2024 tra
( ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Catania, via Genova n. 8, presso lo studio dell'avv. LO PRESTI
Massimiliano, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente contro con sede centrale in Controparte_2
Roma, in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
, Corso Gelone n. 90, presso la sede Prov.le e rappresentato e difeso, sia unitamente CP_1 CP_1
che disgiuntamente, dagli avv.ti GALEANO Manlio e MARCEDONE VA per mandato generale alle liti del 22.03.2024 per notaio di Roma, rep. n.37875/7313; Per_1
-resistente
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE A.T.P.- accertamento dei requisiti per il riconoscimento dello status di portatore di handicap in condizioni di gravità L. n. 104/92.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente osserva il giudicante che risulta rispettato il termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di dissenso per il deposito del ricorso introduttivo del giudizio (tenuto conto che
2 la dichiarazione di dissenso è stata depositata in data 26.07.2024 ed il ricorso in opposizione è stato depositato il 23.08.2024).
Sempre in via preliminare, l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione ex art. 445-bis comma sesto c.p.c. è fondata e merita accoglimento.
Come noto, la richiamata disposizione prevede che dopo l'espletamento della CTU nella fase di
ATP, la parte che abbia depositato il dissenso avverso le conclusioni del CTU, deve depositare il ricorso introduttivo del giudizio di merito entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione del dissenso, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. Tale specificazione, secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, fa sì che il giudizio definito dal comma sesto della disposizione appena richiamata venga a configurarsi alla stregua di un giudizio a carattere impugnatorio (per cui l'obbligo di specificità dei motivi sostanzialmente viene ricavato nei medesimi termini previsti per il giudizio impugnatorio ai sensi degli artt. 342 e ss e nel rito specifico 434 c.p.c., che impone di individuare, chiaramente, le questioni e i punti contestati del provvedimento impugnato e, con essi, i relativi motivi di dissenso, affiancandosi alla parte volitiva una parte argomentativa che contrasti le ragioni del provvedimento impugnato, cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 16/11/2017, n. 27199).
Ne deriva che nel giudizio di opposizione alle risultanze della CTU, appare necessario che il ricorrente individui specificamente i capi della consulenza censurati e come, in realtà, il CTU avrebbe dovuto definire sul punto, nonché l'errore consumato con le conclusioni tratte che, qualora applicato correttamente, avrebbe portato ad una differente conclusione del giudizio. Se il ricorrente si limita a proporre una differente prospettazione e/o ad avanzare censure meramente valutative dell'iter motivazionale seguito dal consulente d'ufficio, non adempie all'obbligo di specificazione dei motivi e dunque la sua contestazione, in quanto generica, rende il ricorso inammissibile (cfr. sul punto Tribunale Trani sez. lav., 28/01/2022, n.194; Cass. n. 29275/2020; Cass. n. 4517/2022).
Nel caso in esame, (avente ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario legittimante il riconoscimento dello status di portatore di handicap in condizioni di gravità), parte ricorrente si è limitata a formulare la medesima domanda di cui al ricorso per ATP, senza specificare i motivi della contestazione alla CTU, in conformità a quanto richiesto dall'art. 445-bis comma sesto c.p.c.
Il CTU nominato in sede di ATP, dott.ssa nella relazione scritta depositata in Persona_2
data 30.06.2024, ha concluso per l'insussistenza del requisito sanitario richiesto. Nello specifico, il
CTU ha osservato che: “Per la suddetta infermità il ricorrente deve essere considerata persona con handicap in quanto affetta da minorazioni psico-fisiche moderate che gli causano difficoltà di relazione e che gli determinano un processo di svantaggio sociale e di emarginazione, ai sensi del
3 comma 1 art. 3 della Legge 104/92. Non esistono, però, i requisiti medico legali previsti dal comma
3 art. 3 della L104/92 (connotazione di gravità) in quanto il riesce a deambulare Pt_1
autonomamente, seppur con difficoltà dovute alla condizione patologica di cui è affetto, e ad effettuare gli scambi posturali senza necessità di aiuto costante da parte di terzi… la sottoscritta
CTU ritiene che il giudizio proposto dalla Commissione Medica presso ASP di , che CP_1 riconosceva il periziando “ di Handicap (comma 1 art. 3) ai sensi dell'articolo 4 della Per_3 legge 5 febbraio 1992 n.104” non debba essere modificato. Si concorda pertanto con la CML di
”. CP_1
La relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni del ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure.
Tuttavia, a fronte delle superiori conclusioni, nell'instaurare il presente Parte_1 giudizio di merito, si è limitato ad affermare che: “si ritiene che la CTU abbia sottostimato le superiori patologie e non abbia valutato opportunamente l'incidenza invalidante indotta dalle stesse, in correlazione tra di loro. Da quanto si deduce dalla consulenza d'Ufficio, pare quindi che la CTU abbia fondato un giudizio di invalidità civile adottando criteri del tutto restrittivi, non supportando sufficientemente con opportune considerazioni ed esplicitazioni le note conclusive di giudizio.”.
Parte ricorrente, in altri termini, si è limitata ad affermare che le patologie accertate sono state sottostimate, muovendo da deduzioni generiche e rinviando alla documentazione medica prodotta in atti. In definitiva, si deve ritenere che parte ricorrente non abbia espresso doglianze concrete e apprezzabili sotto il profilo dell'iter motivazionale che giustifichino il rigetto delle conclusioni rassegnate in atti dal CTU della fase di ATP.Ne deriva che le contestazioni del ricorrente, in quanto astratte e generiche, rendono il ricorso inammissibile.
Le spese di lite, tenuto conto della dichiarazione reddituale in atti, devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da con ricorso Parte_1
depositato il 23.08.2024 a seguito di ATP:
- dichiara inammissibile l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'accertamento sanitario di cui alla relazione peritale depositata in data 30.06.2024 a firma della dott.ssa Persona_2
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- dichiara irripetibili le spese di lite.
Siracusa, 11/02/2025 Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
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