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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 25/03/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1938/2021 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LATINA
- Sezione II Civile -
In persona del giudice monocratico, dott. Gaetano Negro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
EX ART. 429 CPC
nella causa civile in primo grado iscritta al n° 1938/2021 del R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere dei termini ex art. 429 c.p.c. e vertente
TRA
C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F. , C.F.
[...] CodiceFiscale_2 Parte_3
rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Cacciapuoti ed C.F._3
elettivamente domiciliati presso il suo studio in Latina in Via Dei Piceni, 59, giusta procura in atti,
-RICORRENTI-
E
cf. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_4
Sara Fusi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Aprilia (LT) in via
Nerva 38, giusta procura in atti,
-RESISTENTE-
OGGETTO: risoluzione locazione ad uso diverso dall'abitativo - risarcimento danni
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Le ricorrenti indicate in intestazione, in virtù del contratto di locazione stipulato il 09/11/2011 (cfr. all. 8 memoria integrativa degli attori), convenivano in giudizio la e la per sentir convalidare lo Controparte_2 Controparte_1 sfratto per morosità dell'immobile commerciale sito in Latina, Via Don Morosini
n.13, con contestuale ingiunzione di pagamento per il mancato versamento dei canoni di locazione maturati dal mese di Ottobre 2018 fino al mese di Ottobre
2019, per un totale di € 10.458,50.
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Si costituiva in giudizio la dichiarando di aver condotto in Controparte_2 locazione l'immobile fino al 02.07.2018 e di aver successivamente ceduto il contratto di locazione alla . Controparte_1
Si costituiva, altresì, la riconoscendo di essere la Controparte_1 conduttrice dell'immobile dal 02.07.2018.
Con ordinanza del 03.10.2019, la causa veniva rinviata per verificare il rilascio dell'immobile, che veniva riconsegnato dalla ai Controparte_1
locatori in data 05.11.2019.
1.1 Le parti all'udienza del 08/04/2021 venivano invitate ad intraprendere la mediazione che si concludeva con esito negativo.
Successivamente, in data 10.02.2021, i locatori e la Controparte_2
sottoscrivevano un accordo transattivo (cfr. all. n. 3 memoria integrativa degli attori) con il quale rinunciavano a ogni reciproca pretesa riconducibile alla locazione dell'immobile e alla cessione del contratto, precisando che tale rinuncia non coinvolgeva i diritti vantati dalle parti nei confronti della
[...]
A seguito di tale accordo il procedimento veniva abbandonato nei CP_1
confronti della e con provvedimento all'esito dell'udienza Controparte_2
figurata del 05/04/2022 veniva dichiarata cessata la materia del contendere nei confronti della predetta società.
Per quanto concerne i rapporti tra le cessionaria, e la Controparte_1
ceduta, odierna ricorrente, i locatori stipulavano un accordo transattivo con il quale la società si obbligava a versare ai predetti la Controparte_1 somma complessiva di € 5.000,00 ratealmente, a saldo e stralcio del debito maturato per i canoni di locazione non pagati e per le spese di registrazione del contratto.
Tuttavia, la provvedeva al pagamento della sola prima rata Controparte_1 di € 1.000,00, risultando inadempiente per le successive. L'accordo prevedeva all'art. 5 (cfr. all. n. 4 memoria integrativa degli attori) una clausola risolutiva espressa, secondo la quale il mancato pagamento anche di una sola rata avrebbe
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comportato la revoca della transazione e la possibilità per i locatori di agire per il recupero dell'intero importo originariamente dovuto. La clausola risolutiva espressa prevista dall'accordo transattivo all'art. 5 stabiliva che, in caso di mancato pagamento anche di una sola rata, la transazione sarebbe stata considerata risolta di diritto e il credito originario sarebbe tornato esigibile nella sua interezza. La mancata esecuzione dell'accordo ha quindi determinato la reviviscenza dell'obbligazione originaria, confermando l'inadempimento grave del conduttore (cfr. ordinanza emessa addì 5.4.2022).
Secondo la Suprema Corte: "l'inadempimento protratto del conduttore, anche in presenza di accordi successivi di rateizzazione, giustifica il ripristino dell'obbligo originario e il recupero delle somme dovute, con possibilità per il locatore di ottenere la risoluzione contrattuale e il pagamento dell'intero importo residuo" (Cass. Civ. n. 23287/24).
Pertanto, stante la gravità dell'inadempimento e il reiterato mancato rispetto delle obbligazioni contrattuali e transattive da parte della la Controparte_1
domanda attorea risulta pienamente fondata.
2. Sull'Inadempimento contrattuale
L'inadempimento della riguarda il mancato pagamento dei Controparte_1
canoni di locazione per 13 mensilità da Ottobre 2018 ad Ottobre 2019, data di rilascio dell'immobile, per un totale di € 10.458,50, nonché la mancata esecuzione delle obbligazioni accessorie derivanti dal contratto di locazione.
Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione:
"L'omesso pagamento dei canoni alle scadenze contrattuali costituisce grave inadempimento, idoneo a giustificare la risoluzione del contratto per colpa del conduttore, in quanto incidente in modo significativo sull'economia del rapporto contrattuale" (Cass. Civ., Sez. III, 20.01.2017, n. 1428).
2.1. La fattispecie in esame è qualificabile come grave inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c., in quanto l'obbligo del conduttore di corrispondere il
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canone di locazione è essenziale nell'economia del contratto e il suo mancato adempimento giustifica la risoluzione del contratto medesimo. La Corte di
Cassazione ha costantemente ribadito che: “il mancato pagamento anche di una sola rata di canone costituisce un grave inadempimento contrattuale quando il contratto non prevede una clausola di tolleranza, atteso che il ritardo o l'omesso pagamento incide in modo significativo sulla prestazione principale dovuta al locatore" (Cass. Civ. n. 19579/21).
Nel caso di specie, la non solo non ha adempiuto al Controparte_1
pagamento dei canoni dovuti durante il rapporto contrattuale, ma neanche successivamente a seguito dell'accordo transattivo sottoscritto in data 10.02.2021 col quale si obbligava a saldare ratealmente l'importo concordato di € 5.000,00.
Anche tale obbligazione veniva disattesa, avendo la società versato soltanto la prima rata di € 1.000,00.
3. Sui danni all'immobile commerciale locato
Durante il presente giudizio gli attori depositavano sia documentazione fotografica dalla quale si rilevavano danni all'immobile locato che la fattura n.
7/E del 25/11/2019 (cfr. all. n. 5 memoria integrativa degli attori) per i lavori di ripristino necessari a sanare i danni arrecati dalla pari ad Controparte_1
euro 1.200,00.
All'udienza del 06/02/2024 il testimone dichiarava che al Testimone_1
momento dell'inizio della locazione di causa da parte della di Controparte_2
cui era socio, l'immobile non presentava danni strutturali, ma solo muffa, mentre le fotografie esibitegli durante la sua deposizione evidenziavano buchi e deterioramenti non presenti all'epoca della prima locazione. Da tale testimonianza si può acclarare che i danni si sono verificati durante la locazione della anche in considerazione della datazione delle foto in Controparte_1
data successiva al 18.6.2019 (data di cessione del contratto tra la e la odierna intimata) (cfr. foto allegate alla memoria CP_3
integrativa della parte ricorrente).
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4. Alla luce di quanto sopra le domande attoree meritano accoglimento con condanna di parte convenuta al pagamento della somma dovuta per i canoni di locazione non pagati di € 10.458,50. Da tale ultima somma devono essere detratti € 1.000,00, relativi alla prima rata versata dalla in Controparte_1
virtù della transazione tra le parti documentata in atti.
Compete anche il danno ex art. 1590 comma 1 c.c. da quantificare in €
1.200,00 per i lavori di ripristino del locale, tuttavia da imputare alla cauzione versata e trattenuta dal locatore (cfr, Cass civ 9160/02).
5. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti applicativi ex art. 8 comma 4 bis d.lg 28/10 per assenza ingiustificata della parte resistente all'incontro di mediazione obbligatoria documentato in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara la risoluzione del contratto di locazione commerciale tra le parti per grave inadempimento ex art. 1455 c.c. della Controparte_1
- condanna la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di euro 9.458,50 per canoni non pagati, oltre interessi di mora al saggio legale dalla scadenza dei singoli ratei;
- accerta il diritto alla restituzione della cauzione versata dalla resistente ai sensi dell'art. 24 del contratto di locazione nella minor somma di euro 500,00 oltre interessi dalla data del rilascio;
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- condanna la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 4.500,00 oltre accessori di legge oltra al rimborso delle spese documentate pari ad € 177,40.
- dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per la condanna della parte resistente al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Latina, 25/03/2025
Il Giudice
Dott. Gaetano Negro
Sentenza emessa ai sensi dell'art. 429 cpc all'esito della discussione orale tenuta all'udienza del 25.3.2025
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