Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 14
CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento

    La Corte ritiene che l'intimazione di pagamento, essendo conforme al modello legale e richiamando le cartelle di pagamento sottostanti, sia sufficientemente motivata. L'Agente della Riscossione non è tenuto a fornire ulteriori informazioni se l'atto è conforme al modello ministeriale. Le doglianze sul calcolo degli interessi e degli oneri di riscossione sono generiche e non contestano la conformità al modello legale.

  • Accolto
    Nullità dell'intimazione di pagamento per cartella sospesa ed annullata

    La Corte accoglie il motivo, dato che la cartella presupposta n. 01420210023786580000 è stata annullata, rendendo inesigibili le relative somme. Di conseguenza, l'intimazione di pagamento viene annullata parzialmente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 14
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari
    Numero : 14
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

    Testo completo