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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 14/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 3, riunita in udienza il 07/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MICCOLIS VINCENZO, Presidente PELUSO ENRICO, Relatore DI PAOLA SERGIO, Giudice
in data 07/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2796/2024 depositato il 02/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate - Riscossione - Bari
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZ PAGAMEN n. 01420249019497102 IRES-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1657/2025 depositato il 07/07/2025 R.G. n. 2796/2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione il 30/07/2024, depositato il successivo 02/08/2024, la società "Ricorrente_1 Srl" (c.f. e p. IVA P.IVA_1), nella persona del suo legale Rappresentante_1 Difensore_1rappresentante p.t., Sig. , rappresentato e difeso dall'Avv. , impugnava l'intimazione di pagamento n. 01420249019497102/000 notificata il 30/07/2024, mediante la quale l'Agente della riscossione aveva intimato il pagamento della somma complessiva di € 1.412.067,18 rinveniente dal mancato pagamento delle seguenti cartelle di pagamento afferenti a tributi erariali iscritti a ruolo dalla Direzione Provinciale di Bari dell'Agenzia delle Entrate: n. 01420200046271674000; n. 01420210020197083000; n. 01420210023786580000; n. 01420220030553226000; n. 01420220032694347000; n. 01420230015589408000; n. 01420230028519539000; n. 01420230031148712000. Il ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato per i seguenti motivi: 1) difetto di motivazione essendo incompleta la descrizione della somma intimata in pagamento con riferimento alla pretesa impositiva iscritta a ruolo, agli interessi di mora ed agli oneri della riscossione richiesti in relazione ai carichi tributari portati dalle cartelle indicate, in violazione dell'art. 3 della L. 241/1990 e dell'art. 7 della L. 212/2000; 2) nullità dell'intimazione di pagamento in relazione alla cartella n. 01420210023786580000 per sopravvenuta sospensione dell'efficacia esecutiva della medesima disposta dalla CGT di 2° Gr. di Bari con ordinanza n. 1298/2024 dep. il 17/07/2024. Il ricorrente concludeva chiedendo l'annullamento, previa sospensiva, dell'atto impugnato con vittoria di spese da distrarsi a favore del procuratore che ha dichiarato di averle anticipate. In data 15/10/2024 il ricorrente depositava il bilancio anno 2023 e documentazione attestante l'esposizione debitoria. All'udienza del 21/10/2024 la Corte rigettava la sospensiva per carenza dei presupposti In data 12/11/2024 si costituiva la Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa giusta procura notarile dal proprio dipendente Nominativo_1. L'Agente della Riscossione replicava: 1) che l'obbligo di motivazione dell'intimazione di pagamento era stato compiutamente assolto mediante richiamo all'atto impositivo sottostante;
2) che il provvedimento giurisdizionale citato dal ricorrente era intervenuto solo in epoca successiva alla notifica dell'atto impugnato ed aveva sospeso la sola cartella presupposta n. 01420210023786580000, rendendo temporaneamente inesigibili le relative somme iscritte a ruolo, ma che l'avviso di intimazione impugnato restava legittimo e valido in relazione a tutti gli altri carichi in esso indicati. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese. In data 03/12/2024 il ricorrente depositava copia della Sentenza CGT di Secondo Grado di Bari n. 4042/2024 del 21/10/2024 che annulla la cartella presupposta n. 01420210023786580000. All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e documenti depositati, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato solo parzialmente e viene accolto nei limiti e per i motivi di seguito illustrati. La ricorrente società contesta la legittimità della impugnata intimazione di pagamento n. 01420249019497102/000 notificata in data 30/07/2024 dalla Agenzia delle Entrate Riscossione per intimare il pagamento dei tributi erariali esposti nelle 8 (otto) cartelle di pagamento presupposte che sono nello stesso espressamente richiamate. Con il primo articolato motivo parte ricorrente eccepisce il difetto di motivazione del atto impugnato sotto plurimi profili. In particolare lamenta la violazione dell'art. 7 della L. 212/2000 nella sua nuova formulazione in quanto dalla impugnata intimazione di pagamento non è dato comprendere quale sia la ragione delle iscrizioni nei ruoli sottesi alle cartelle di pagamento presupposte;
come siano stati calcolati gli interessi di mora e come siano stati calcolati gli oneri della riscossione. Replica l'Agenzia della Riscossione che, essendo l'atto impugnato conforme al modello legale, esso non richiede ulteriore motivazione. Gli interessi di mora indicati nella intimazione oggetto di impugnazione non sono stati calcolati dalla Riscossione, ma sono quelli già calcolati e riportati nella presupposte cartelle di pagamento. Gli oneri della riscossione sono previsti solo per i carichi affidati
2 R.G. n. 2796/2024
dopo il 2021 e sono previsti in misura legale Il motivo è infondato. Osserva la Corte, infatti, che per consolidata giurisprudenza (Indirizzo_1
con ordinanza n. 21065 del 04/07/2022) il difetto di motivazione non sussiste quanto l'interessato è comunque posto nelle condizioni di comprendere nell'an e nel quantum la pretesa tributaria. Ciò si realizza in ragione del fatto che il riferimento, contenuto nell'intimazione, alla cartella di pagamento in precedenza notificata consente all'interessato di comprendere l'an ed il quantum la pretesa tributaria nonché le ragioni dell'emissione dell'intimazione stessa (ossia il mancato pagamento della cartella presupposta regolarmente notificata). Né l'Agente della Riscossione è tenuto fornire ulteriori informazioni all'interessato quando l'intimazione è conforme al modello legale predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il ricorrente, per parte sua, non ha dedotto che l'intimazione di pagamento in esame fosse difforme dal modello legale e che non contenesse tutte le informazioni ed i dati previsti. Pertanto, per quel che concerne l'omessa indicazione della ragione delle iscrizioni nei ruoli sottesi alle cartelle di pagamento presupposte, l'intimazione oggetto del presente ricorso è legittima e non è annullabile per insufficienza della motivazione perché, attesa la natura vincolata del suo contenuto dispositivo, essa non avrebbe dovuto (e potuto) essere diversa da quella che è stata in concreto adottata. Tanto già è sufficiente a coprire tutti gli aspetti del lamentato deficit contenutistico, ma comunque la Corte osserva che sotto il profilo del calcolo degli interessi il ricorrente non spiega se il difetto di motivazione si riferisce agli interessi calcolati negli atti presupposti ovvero anche a quelli presenti nella impugnata intimazione. Sotto il primo profilo la questione non è ammissibile in questa sede, ma avrebbe dovuto essere sollevata mediante impugnazione di ogni singolo atto presupposto. Sotto il secondo profilo il calcolo degli interessi l'Agente della Riscossione sostiene che è stato effettuato applicando il tasso legale. Per quanto detto in precedenza in merito alla conformità al modello legale dell'intimazione in esame, l'Agente della Riscossione non era tenuto a inserire alcuna specifica motivazione sul calcolo degli interessi. In ogni caso la censura del ricorrente sugli interessi resta assolutamente generica e - non avendo quest'ultimo contestato la conformità al modello legale dell'intimazione in questione - tale censura non può consistere nella generica richiesta di verifica della legalità ovvero legittimità dell'atto impugnato (sotto qualsivoglia profilo). Infine, l'Agente della Riscossione ha affermato che anche gli oneri della riscossione sono stati applicati nella misura prevista dalla legge pertanto l'omessa contestazione della conformità dell'intimazione in esame al modello legale rende sterile ed inconsistente la doglianza in merito alla motivazione della relativa misura o computo. Con il secondo motivo il ricorrente propugna la nullità dell'impugnata intimazione di pagamento limitatamente alla somma di € 655.493,42 - dovuta per RE ed VA (oltre interessi e sanzioni) relativi all'anno d'imposta 2015 - esposta nella presupposta cartella n. 01420210023786580000 poiché l'esecutività di quest'ultima è stata sospesa dalla CGT di Secondo Grado di Bari con ordinanza n. 1298/2024 dep. il 17/07/2024 e poiché il medesimo atto presupposto è stato successivamente annullato dalla CGT di Secondo Grado di Bari con sentenza n. 4042/2024 del 21/10/2024. L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha dedotto che i provvedimenti giurisdizionali citati dal ricorrente sono sopravvenuti rispetto alla notifica dell'atto impugnato e che quest'ultimo resta comunque legittimo in relazione a tutti gli altri carichi in esso indicati. Il motivo è fondato. Osserva la Corte che, come risulta dai documenti depositati dal ricorrente, la cartella presupposta n. 01420210023786580000 è stata annullata dalla CGT di Secondo Grado di Bari. Ciò vale a rendere inesigibili le relative somme iscritte a ruolo. Ne consegue che, in parziale accoglimento del ricorso, l'impugnata intimazione di pagamento deve essere annullata nella sola parte relativa alle somme rinvenienti dalla presupposta cartella n. 01420210023786580000. La Corte compensa integralmente le spese tra il ricorrente e l'Agenzia delle Entrate Riscossione perché quest'ultima è incolpevole rispetto alle vicende (anche giudiziarie) relative agli atti presupposti di cui cura la riscossione.
3 R.G. n. 2796/2024
P.Q.M.
La CGT di primo grado accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato limitatamente al carico tributario portato dalla presupposta cartella n. 01420210023786580000. Conferma nel resto l'atto impugnato. Spese compensate tra le parti. Così deciso in Bari il 07/07/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. E. Peluso dott. V. Miccolis
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Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 3, riunita in udienza il 07/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MICCOLIS VINCENZO, Presidente PELUSO ENRICO, Relatore DI PAOLA SERGIO, Giudice
in data 07/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2796/2024 depositato il 02/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate - Riscossione - Bari
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZ PAGAMEN n. 01420249019497102 IRES-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1657/2025 depositato il 07/07/2025 R.G. n. 2796/2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione il 30/07/2024, depositato il successivo 02/08/2024, la società "Ricorrente_1 Srl" (c.f. e p. IVA P.IVA_1), nella persona del suo legale Rappresentante_1 Difensore_1rappresentante p.t., Sig. , rappresentato e difeso dall'Avv. , impugnava l'intimazione di pagamento n. 01420249019497102/000 notificata il 30/07/2024, mediante la quale l'Agente della riscossione aveva intimato il pagamento della somma complessiva di € 1.412.067,18 rinveniente dal mancato pagamento delle seguenti cartelle di pagamento afferenti a tributi erariali iscritti a ruolo dalla Direzione Provinciale di Bari dell'Agenzia delle Entrate: n. 01420200046271674000; n. 01420210020197083000; n. 01420210023786580000; n. 01420220030553226000; n. 01420220032694347000; n. 01420230015589408000; n. 01420230028519539000; n. 01420230031148712000. Il ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato per i seguenti motivi: 1) difetto di motivazione essendo incompleta la descrizione della somma intimata in pagamento con riferimento alla pretesa impositiva iscritta a ruolo, agli interessi di mora ed agli oneri della riscossione richiesti in relazione ai carichi tributari portati dalle cartelle indicate, in violazione dell'art. 3 della L. 241/1990 e dell'art. 7 della L. 212/2000; 2) nullità dell'intimazione di pagamento in relazione alla cartella n. 01420210023786580000 per sopravvenuta sospensione dell'efficacia esecutiva della medesima disposta dalla CGT di 2° Gr. di Bari con ordinanza n. 1298/2024 dep. il 17/07/2024. Il ricorrente concludeva chiedendo l'annullamento, previa sospensiva, dell'atto impugnato con vittoria di spese da distrarsi a favore del procuratore che ha dichiarato di averle anticipate. In data 15/10/2024 il ricorrente depositava il bilancio anno 2023 e documentazione attestante l'esposizione debitoria. All'udienza del 21/10/2024 la Corte rigettava la sospensiva per carenza dei presupposti In data 12/11/2024 si costituiva la Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa giusta procura notarile dal proprio dipendente Nominativo_1. L'Agente della Riscossione replicava: 1) che l'obbligo di motivazione dell'intimazione di pagamento era stato compiutamente assolto mediante richiamo all'atto impositivo sottostante;
2) che il provvedimento giurisdizionale citato dal ricorrente era intervenuto solo in epoca successiva alla notifica dell'atto impugnato ed aveva sospeso la sola cartella presupposta n. 01420210023786580000, rendendo temporaneamente inesigibili le relative somme iscritte a ruolo, ma che l'avviso di intimazione impugnato restava legittimo e valido in relazione a tutti gli altri carichi in esso indicati. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese. In data 03/12/2024 il ricorrente depositava copia della Sentenza CGT di Secondo Grado di Bari n. 4042/2024 del 21/10/2024 che annulla la cartella presupposta n. 01420210023786580000. All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e documenti depositati, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato solo parzialmente e viene accolto nei limiti e per i motivi di seguito illustrati. La ricorrente società contesta la legittimità della impugnata intimazione di pagamento n. 01420249019497102/000 notificata in data 30/07/2024 dalla Agenzia delle Entrate Riscossione per intimare il pagamento dei tributi erariali esposti nelle 8 (otto) cartelle di pagamento presupposte che sono nello stesso espressamente richiamate. Con il primo articolato motivo parte ricorrente eccepisce il difetto di motivazione del atto impugnato sotto plurimi profili. In particolare lamenta la violazione dell'art. 7 della L. 212/2000 nella sua nuova formulazione in quanto dalla impugnata intimazione di pagamento non è dato comprendere quale sia la ragione delle iscrizioni nei ruoli sottesi alle cartelle di pagamento presupposte;
come siano stati calcolati gli interessi di mora e come siano stati calcolati gli oneri della riscossione. Replica l'Agenzia della Riscossione che, essendo l'atto impugnato conforme al modello legale, esso non richiede ulteriore motivazione. Gli interessi di mora indicati nella intimazione oggetto di impugnazione non sono stati calcolati dalla Riscossione, ma sono quelli già calcolati e riportati nella presupposte cartelle di pagamento. Gli oneri della riscossione sono previsti solo per i carichi affidati
2 R.G. n. 2796/2024
dopo il 2021 e sono previsti in misura legale Il motivo è infondato. Osserva la Corte, infatti, che per consolidata giurisprudenza (Indirizzo_1
con ordinanza n. 21065 del 04/07/2022) il difetto di motivazione non sussiste quanto l'interessato è comunque posto nelle condizioni di comprendere nell'an e nel quantum la pretesa tributaria. Ciò si realizza in ragione del fatto che il riferimento, contenuto nell'intimazione, alla cartella di pagamento in precedenza notificata consente all'interessato di comprendere l'an ed il quantum la pretesa tributaria nonché le ragioni dell'emissione dell'intimazione stessa (ossia il mancato pagamento della cartella presupposta regolarmente notificata). Né l'Agente della Riscossione è tenuto fornire ulteriori informazioni all'interessato quando l'intimazione è conforme al modello legale predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il ricorrente, per parte sua, non ha dedotto che l'intimazione di pagamento in esame fosse difforme dal modello legale e che non contenesse tutte le informazioni ed i dati previsti. Pertanto, per quel che concerne l'omessa indicazione della ragione delle iscrizioni nei ruoli sottesi alle cartelle di pagamento presupposte, l'intimazione oggetto del presente ricorso è legittima e non è annullabile per insufficienza della motivazione perché, attesa la natura vincolata del suo contenuto dispositivo, essa non avrebbe dovuto (e potuto) essere diversa da quella che è stata in concreto adottata. Tanto già è sufficiente a coprire tutti gli aspetti del lamentato deficit contenutistico, ma comunque la Corte osserva che sotto il profilo del calcolo degli interessi il ricorrente non spiega se il difetto di motivazione si riferisce agli interessi calcolati negli atti presupposti ovvero anche a quelli presenti nella impugnata intimazione. Sotto il primo profilo la questione non è ammissibile in questa sede, ma avrebbe dovuto essere sollevata mediante impugnazione di ogni singolo atto presupposto. Sotto il secondo profilo il calcolo degli interessi l'Agente della Riscossione sostiene che è stato effettuato applicando il tasso legale. Per quanto detto in precedenza in merito alla conformità al modello legale dell'intimazione in esame, l'Agente della Riscossione non era tenuto a inserire alcuna specifica motivazione sul calcolo degli interessi. In ogni caso la censura del ricorrente sugli interessi resta assolutamente generica e - non avendo quest'ultimo contestato la conformità al modello legale dell'intimazione in questione - tale censura non può consistere nella generica richiesta di verifica della legalità ovvero legittimità dell'atto impugnato (sotto qualsivoglia profilo). Infine, l'Agente della Riscossione ha affermato che anche gli oneri della riscossione sono stati applicati nella misura prevista dalla legge pertanto l'omessa contestazione della conformità dell'intimazione in esame al modello legale rende sterile ed inconsistente la doglianza in merito alla motivazione della relativa misura o computo. Con il secondo motivo il ricorrente propugna la nullità dell'impugnata intimazione di pagamento limitatamente alla somma di € 655.493,42 - dovuta per RE ed VA (oltre interessi e sanzioni) relativi all'anno d'imposta 2015 - esposta nella presupposta cartella n. 01420210023786580000 poiché l'esecutività di quest'ultima è stata sospesa dalla CGT di Secondo Grado di Bari con ordinanza n. 1298/2024 dep. il 17/07/2024 e poiché il medesimo atto presupposto è stato successivamente annullato dalla CGT di Secondo Grado di Bari con sentenza n. 4042/2024 del 21/10/2024. L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha dedotto che i provvedimenti giurisdizionali citati dal ricorrente sono sopravvenuti rispetto alla notifica dell'atto impugnato e che quest'ultimo resta comunque legittimo in relazione a tutti gli altri carichi in esso indicati. Il motivo è fondato. Osserva la Corte che, come risulta dai documenti depositati dal ricorrente, la cartella presupposta n. 01420210023786580000 è stata annullata dalla CGT di Secondo Grado di Bari. Ciò vale a rendere inesigibili le relative somme iscritte a ruolo. Ne consegue che, in parziale accoglimento del ricorso, l'impugnata intimazione di pagamento deve essere annullata nella sola parte relativa alle somme rinvenienti dalla presupposta cartella n. 01420210023786580000. La Corte compensa integralmente le spese tra il ricorrente e l'Agenzia delle Entrate Riscossione perché quest'ultima è incolpevole rispetto alle vicende (anche giudiziarie) relative agli atti presupposti di cui cura la riscossione.
3 R.G. n. 2796/2024
P.Q.M.
La CGT di primo grado accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato limitatamente al carico tributario portato dalla presupposta cartella n. 01420210023786580000. Conferma nel resto l'atto impugnato. Spese compensate tra le parti. Così deciso in Bari il 07/07/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. E. Peluso dott. V. Miccolis
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