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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 34/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
AN BE, OR
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1766/2022 depositato il 05/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90035884 02 000 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato Ricorrente_1 impugnava, chiedendone l'annullamento con vittoria di spese, l'intimazione di pagamento di una cartella relativa al pagamento di IRPEF maturata nell'anno di imposta 2009 e di un avviso addebito INPS contestando il difetto di motivazione (per omessa allegazione degli atti sottesi, circa la mancata indicazione dell'organo cui ricorrere, delle modalità di computo degli interessi e dell'aggio).
Agenzia delle Entrate per la riscossione, costituita, contestava le avverse doglianze chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
Con memoria integrativa dep. l'11.11.2025 il ricorrente rappresentava l'avvenuto sgravio parziale di quanto richiesto ed il pagamento del saldo chiedendo perciò dichiararsi estinto il giudizio.
All'odierna udienza il Collegio, sentito il relatore, ha quindi trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sussistono i presupposti per dichiarare estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, essendo pacifica tra le parti la mancanza di qualsivoglia interesse alla prosecuzione del giudizio in ragione di quanto rappresentato dal ricorrente in memoria integrativa, non contestato dall'ufficio della riscossione.
Non resta pertanto che prenderne atto e dichiarare estinto il giudizio con compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
AN BE, OR
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1766/2022 depositato il 05/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 043 2022 90035884 02 000 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato Ricorrente_1 impugnava, chiedendone l'annullamento con vittoria di spese, l'intimazione di pagamento di una cartella relativa al pagamento di IRPEF maturata nell'anno di imposta 2009 e di un avviso addebito INPS contestando il difetto di motivazione (per omessa allegazione degli atti sottesi, circa la mancata indicazione dell'organo cui ricorrere, delle modalità di computo degli interessi e dell'aggio).
Agenzia delle Entrate per la riscossione, costituita, contestava le avverse doglianze chiedendone il rigetto con vittoria di spese.
Con memoria integrativa dep. l'11.11.2025 il ricorrente rappresentava l'avvenuto sgravio parziale di quanto richiesto ed il pagamento del saldo chiedendo perciò dichiararsi estinto il giudizio.
All'odierna udienza il Collegio, sentito il relatore, ha quindi trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sussistono i presupposti per dichiarare estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, essendo pacifica tra le parti la mancanza di qualsivoglia interesse alla prosecuzione del giudizio in ragione di quanto rappresentato dal ricorrente in memoria integrativa, non contestato dall'ufficio della riscossione.
Non resta pertanto che prenderne atto e dichiarare estinto il giudizio con compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese.