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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 05/05/2025, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1602/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ancona
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Lara Seccacini,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1602/2021 promossa da:
(C. F. ), n.q. di amministratrice di Parte_1 CodiceFiscale_1 sostegno di (C. F. ), quale socio e legale Parte_2 CodiceFiscale_2
rappresentante della società Controparte_1
(C.F./P.I.: ), rappresentata, difesa e domiciliata da/presso
[...] P.IVA_1 avv. MARCELLINO MARCELLINI, giusta procura alle liti in atti;
PARTE ATTRICE
contro
(CF ), rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_1 CodiceFiscale_3
MARINA MAGISTRELLI e RENATO COLA, e domiciliato presso lo studio della prima, giusta delega in atti;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: impugnazione rinunzia all'eredità ai sensi dell'art. 524 c.c.;
pagina 1 di 17 CONCLUSIONI
Per parte attrice, come da atto di citazione, ovvero: “accertata la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 524 c.c., e quindi accertata e dichiarata pregiudizievole ed in danno di parte attrice la rinuncia da parte del Sig. all'eredità del padre deceduto in data CP_1 Persona_1
30/12/2021, accertato altresì, si opus a mezzo C.T.U., che il de cuius era intestatario, in comproprietà con la moglie, Sig.ra dei seguenti beni immobili: Parte_3
- catasto dei fabbricati - Comune di AN (An) – codice F381 – Foglio 3, particella 121, sub 2, categoria C/6, classe 1, consistenza 36 m², superficie catastale totale 44 m², rendita euro 52,06, in
Via Collina n. 46 – piano T;
- catasto dei fabbricati - Comune di AN (An) – codice F381 – Foglio 3, particella 121, sub 5, categoria A/2, classe 3, vani 3,5, superficie totale 86 m² escluse aree scoperte, rendita euro
244,03, in Via Collina n. 46 – piano T-1;
- catasto dei fabbricati - Comune di AN (An) – codice F381 – Foglio 3, particella 121, sub 6, categoria A/2, classe 3, vani 4,5, superficie totale 98 m², escluse aree scoperte, rendita euro
313,75, in Via Collina n. 46 – piano T-1;
- catasto dei fabbricati - Comune di AN (An) – codice F381 – Foglio 3, particella 121, sub 7, categoria C/6, classe 1, consistenza 61 m², rendita euro 88,21, in Via Collina n. 46 – piano T-S1;
- catasto dei fabbricati - Comune di AN (An) – codice F381 – Foglio 3, particella 121, sub 8, categoria C/2, classe 2, consistenza 27 m², superficie totale 36 m², rendita euro 51,59, in Via
Collina n. 46 – piano T;
- catasto dei fabbricati - Comune di AN (An) – codice F381 – Foglio 3, particella 125, sub 2, categoria A/3, classe 3, vani 6, superficie catastale totale 123 m² escluse aree scoperte, rendita euro 291,28, in Via Collina n. 44, piano T. In comproprietà con la moglie nata a [...]
IO SP (An) il 01/01/1937, c.f. . C.F._4
- catasto dei fabbricati - Comune di AN (An) – codice F381 – Foglio 3, particella 125, sub 3, categoria A/3, classe 3, vani 7,5, superficie catastale totale 130 m² escluse aree scoperte, rendita euro 364,10, in Via collina n. 44, piano 1;
pagina 2 di 17 - catasto dei terreni - Comune di AN (An) – codice F381 – Foglio 3, particella 33, qualità seminativo, classe 4, superficie ha 1 are 15 ca 69, reddito dominicale euro 41,82, L. 80.983, reddito agrario euro 47,80, L. 92.552;
- catasto dei terreni - Comune di AN (An) – codice F381 – Foglio 3, particella 34, qualità seminativo, classe 4, superficie are 14 ca 52, reddito dominicale euro 5,25, L. 10.164, reddito agrario euro 6,00, L. 11.616;
- catasto dei terreni - Comune di AN (An) – codice F381 – Foglio 3, particella 35, qualità seminativo, classe 4, superficie are 06 ca 32, reddito dominicale euro 2,28, L. 4.424, reddito agrario euro 2,61, L. 5.056;
- catasto dei terreni - Comune di AN (An) – codice F381 – Foglio 3, particella 36, qualità seminativo, classe 4, superficie ha 1 are 33 ca 35, reddito dominicale euro 48,21, L. 93.345, reddito agrario euro 55,10, L. 106.680;
- catasto dei terreni - Comune di AN (An) – codice F381 – Foglio 10, particella 93, qualità seminativo, classe 2, superficie ha 1 are 26 ca 70, reddito dominicale euro 75,25, reddito agrario euro 68,71;
- catasto dei terreni - Comune di AN (An) – codice F381 – Foglio 3, particella 122, qualità uliveto, classe U, superficie are 05, ca 14, reddito dominicale euro 3,05, reddito agrario euro 2,79;
- catasto dei terreni - Comune di AN (An) – codice F381 – Foglio 3, particella 124, porz.
AA, qualità seminativo, classe 4, superficie are 20 ca 86, reddito dominicale euro 7,54, reddito agrario 8,62;
- catasto dei terreni - Comune di AN (An) – codice F381 – Foglio 3, particella 124, porz.
AB, qualità uliveto, superficie are 16 ca 16, reddito dominicale euro 9,60, reddito agrario 8,76;
- catasto dei fabbricati - Comune di AN (An) – codice F381 – Foglio 3, particella 79, qualità seminativo, classe 4, superficie are 08 ca 38, reddito dominicale euro 3,03, L. 5.866, reddito agrario euro 3,46, L. 6.704;
- catasto dei fabbricati - Comune di AN (An) – codice F381 – Foglio 3, particella 94, qualità seminativo, classe 4, are 23 ca 92, reddito dominicale euro 8,65, L. 16.744, reddito agrario euro
9,88, L. 19.136;
pagina 3 di 17 oltre ad eventuali beni mobili anche registrati, valori, titoli, denaro, giusta ricostruzione a mezzo
C.T.U., autorizzare il Sig. quale socio e legale rappresentante della società Parte_2
a mezzo della sua amministratrice di Controparte_1 Controparte_2 sostegno ad accettare l'eredità in nome e in luogo del suddetto rinunciante Parte_1
previa revoca della rinuncia effettuata da quest'ultimo, all'unico scopo di CP_1 soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti. Con ogni conseguente statuizione.
Il tutto con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio”.
Per parte convenuta, nel merito, come da comparsa di costituzione e risposta, ovvero:
“dichiarare inammissibile, improcedibile e comunque respingere la domanda attrice con qualsiasi statuizione. Con vittoria di spese”;
in via istruttoria, “insiste per l'ammissione delle prove non ammesse”;
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, nella qualità di Parte_1
amministratore di sostegno del marito conveniva dinanzi l'intestato Parte_2
Tribunale al fine di sentire autorizzare il beneficiario, quale socio e legale CP_1
rappresentante della società Controparte_1 Controparte_1 ai sensi dell'art. 524 c.c., ad accettare - suo tramite - l'eredità morendo
[...]
dismessa dal padre del convenuto, cui quest'ultimo aveva rinunziato (cfr. doc. 14 allig. atto di citazione), con pregiudizio del socio-odierno attore e della predetta società, che vantavano ingenti crediti nei confronti del convenuto.
L'attrice, nella qualifica, premesso che e il convenuto, Parte_2 CP_1
erano soci della Controparte_2
di cui il primo era anche legale rappresentante e amministratore, esponeva, a supporto della svolta domanda:
a) che la società Controparte_2
era creditrice, nei confronti del convenuto, quale titolare della
[...] CP_1
pagina 4 di 17 ditta individuale “Lucky Car di RE Liano”1, della complessiva somma di Euro
124.611,87, per canoni di locazione impagati, il tutto in forza della sentenza n.
1325/2020, emessa, in seno al proc. R.G.N. 584/20, dalla Corte di Appello di Ancona in data 11 dicembre 2020, di cui si dirà, munita di formula esecutiva in data 28 dicembre
2020 e del pedissequo precetto, notificati il 12.01.2021 (cfr. docc.
6-7 atto di citazione);
b) che era titolare del diritto di rivalsa del 50% sull'importo di ben Parte_2
259.690,34 Euro, dallo stesso complessivamente versato all'Agenzia dell'Entrate al fine di saldare i debiti societari con tale Ente (cfr. doc. 10 atto di citazione);
c) che la società Controparte_2
inoltre, aveva debiti di rilevante importo – oltre 40.000 Euro - nei confronti del
[...]
Comune di Jesi per TASI e IMU (cfr. doc. 15 allig. citaz.), nonché nei confronti della società , cessionaria di un credito derivante da un mutuo per il quale CP_3 Pt_2
aveva prestato garanzia fideiussoria (cfr. rispettivamente, docc. 11 e 12 atto di
[...]
citazione).
In relazione alla posizione sub a), rappresentava che tra la società
[...]
e il convenuto Controparte_2 CP_1
era stato stipulato un contratto di affitto di azienda al fine di consentire all'omonima
[...]
ditta individuale di quest'ultimo, la “Lucky Car di RE Liano”, di svolgere l'attività di carrozzeria-riparazione nei locali della suddetta società – avente quale oggetto societario la stessa attività. Tuttavia, il ra rimasto gravemente inadempiente nei confronti della CP_1
cessionaria, non pagando i canoni mensili di affitto pattuiti. La società
[...]
aveva, pertanto, proposto azione di Controparte_2 risoluzione per inadempimento del contratto di affitto di azienda, rigettata dal Tribunale di
Ancona in primo grado, e, per contro, accolta dalla Corte di Appello dorica, con condanna di al pagamento di Euro 49.750 per canoni non corrisposti fino al 26/07/2017, CP_1
nonché dell'importo dei successivi, maturandi da quella data sino alla sentenza di appello. 1 Con sede in Jesi, P. Iva: . P.IVA_2 pagina 5 di 17 Inutile era stato il pignoramento tentato dalla società al fine di recuperare il credito presso terzi, presunti debitori della ditta individuale del convenuto, in quanto tutti avevano reso dichiarazioni negative ai sensi dell'art. 547 c.p.c. (cfr. docc.
8-9 atto di citazione).
In siffatto contesto, si collocava la rinuncia, da parte dell'odierno convenuto, dell'eredità del defunto padre, intervenuta ad onta dei plurimi cespiti immobiliari Persona_1
facenti parte dell'asse ereditario, meglio elencati nel libello introduttivo.
Secondo la ricostruzione di parte attrice, detta rinuncia avrebbe avuto lo scopo di sottrarre a n.q., le garanzie per il recupero dell'ingente credito vantano nei Parte_2 confronti del convenuto.
In altri termini, quest'ultimo avrebbe agito in frode ai creditori (società e socio) per cui questi avevano tutto il diritto di subentrargli nella posizione di erede attraverso lo strumento di cui all'art. 524 c.c.; ad ogni buon conto, al di là della frode, la rinuncia in parola aveva determinato un prevedibile danno ai creditori, in difetto di altri beni personali del rinunziante idonei al loro soddisfacimento.
2. Si costituiva parte convenuta, eccependo, in via preliminare il difetto di legittimazione attiva dell'attore a causa della sopravvenuta sua assoluta incapacità di intendere e di volere.
Sul punto, richiamava quanto dichiarato, ex adverso, nello stesso atto di citazione ovvero che a causa dei danni riportati a seguito in un incidente stradale, era Parte_2
divenuto incapace tanto che era stata aperta, a sua tutela, l'amministrazione di sostegno.
Alla luce di quanto deducibile dallo stesso decreto di nomina dell'amministratore di sostegno, a motivo della sua incapacità, avrebbe dovuto essere autorizzato Parte_2
dal Tribunale, ai sensi dell'art. 2294 c.c., norma prevista in caso di interdizione (per la inabilitazione, v.si art. 425 c.c.), ma applicabile, in concreto, anche all'amministrazione di sostegno avuto riguardo alle concrete condizioni dell'amministrato.
Conseguentemente, il allo stato, non essendo stato autorizzato a proseguire Pt_2
il rapporto sociale, non avrebbe potuto esercitare i diritti di socio e, tantomeno, quelli di amministratore della Controparte_2 come, per contro avvenuto con il promovimento del presente giudizio, per il tramite
[...]
del proprio amministratore di sostegno. pagina 6 di 17 Anche a voler ritenere superata la questione del difetto di autorizzazione di cui sopra,
l'odierno convenuto avrebbe potuto comunque esercitare il diritto di escludere il Pt_2
dalla compagine sociale ai sensi dell'art. 2286 c.c., norma parimenti ritenuta applicabile nel caso concreto.
Sempre in via preliminare, veniva eccepita la carenza di legittimazione in capo all'amministratore di sostegno del a un punto di vista sostanziale, per carenza dei Pt_2
Contr relativi poteri (l' secondo i poteri attribuitigli dalla legge e dal decreto di nomina in atti, non avrebbe potuto sostituirsi al beneficiario), e dal punto di vista processuale, per mancanza della necessaria autorizzazione all'esercizio della presente azione.
Il difetto di siffatta autorizzazione avrebbe comportato una declaratoria di improcedibilità del giudizio;
si eccepiva, altresì, l'improcedibilità per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria in tema di diritti successori.
Nel merito, parte convenuta contestava l'ammontare dei crediti esposti dall'attore, ad eccezione di quello portato dalla sentenza della Corte d'Appello sopra richiamata.
In particolare, rilevava che erroneamente parte attrice, agendo quale amministratore della società Controparte_2 avrebbe indicato quale credito della società verso i soci l'importo, al 50%, della somma versata dal all'Agenzia delle Entrate, trattandosi, piuttosto, di un debito della Pt_2
società stessa verso il socio, il che lo aveva pagato per suo conto. Pt_2
Analogamente, quanto ai richiamati crediti del si sarebbe trattato di debiti CP_5
della società che la stessa avrebbe dovuto pagare e non certo richiederli ai soci.
Parimenti, il credito vantato dalla andava più correttamente qualificato come CP_3 debito della società e non già dei soci.
Ancora, il convenuto contestava la pretesa incapienza del suo patrimonio rispetto alle pretese di parte attrice e che quest'ultima non aveva dimostrato quale vantaggio parte attrice avrebbe ricavato dalla accettazione dell'eredità in questione, essendosi limitata a elencare le poste attive, nulla emergendo in ordine alle eventuali passività dell'asse ereditario.
pagina 7 di 17 Chiosava, quindi, parte convenuta chiedendo la reiezione della domanda attrice, in quanto inammissibile, improcedibile e, comunque, da respingere con qualsiasi statuizione.
3. Alla prima udienza, il precedente giudice assegnatario del fascicolo si asteneva dalla trattazione del presente procedimento per aver conosciuto della causa quale giudice tutelare
(in relazione al procedimento di VG iscritto al n. 201184/2012).
Alla successiva udienza, il giudice nuovo assegnatario del fascicolo, rilevato che la controversia rientrava tra quelle soggette a mediazione obbligatoria, pena l'improcedibilità della domanda, mediazione cui non si era proceduto, assegnava alle parti il termine di legge per il relativo esperimento.
Esperita la mediazione con esito negativo, assegnati i termini di cui all'art. 183, co. 6,
c.p.c. e depositate da entrambe le parti le relative memorie, all'udienza successivamente fissata per la decisione sulle richieste istruttorie, la difesa del convenuto esibiva atto di citazione recante la richiesta di esclusione del dalla compagine sociale della Pt_2
instando per la sospensione del presente Controparte_2 procedimento, ex art. 295 c.p.c., in ragione della ritenuta pregiudizialità di quello introitato da esso convenuto (cfr. proc. n. n. 652/2023 R.G.).
Rigettata la richiesta di sospensione, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. La domanda attorea è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, si conferma il rigetto della richiesta di sospensione del processo e di espletamento di CTU, richieste reiterate dal convenuto in sede di precisazione delle conclusioni, per i motivi spiegati nell'ordinanza resa da questo giudicante in data 16 marzo
2023 da aversi qui per brevità trascritta e dalla quale non ci si intende discostare.
Tale ordinanza dà anche conto dei motivi di infondatezza delle eccezioni di difetto di legittimazione attiva e di onere di preventiva escussione del patrimonio sociale formulate dal convenuto.
pagina 8 di 17 Appare, comunque, utile, in questa sede, richiamare anche quanto osservato nel separato procedimento instaurato dall'odierna parte attrice ex art. 700 c.p.c., per il rilascio dei locali della società Controparte_2 da parte dell'odierno convenuto, in cui correttamente si osservava che “non può essere
[...] ivi rimesso in discussione il provvedimento di nomina del 30/03/2013 in favore del sig. CP_2
(adottato nel 2013) di un amministratore di sostegno (provvedimento che può essere impugnato nei limiti e dai soggetti espressamente previsti dagli artt. 404 e ss. c.c. e revocato ex art. 413 c.p.c.) in luogo della interdizione”, e, ancora, che “Ad oggi nessuna decisione di esclusione del socio è stata adottata dalla società. Ne discende quindi anche la irrilevanza delle ulteriori deduzioni fatte dal resistente relativamente alla sorte della snc. Inoltre è pacifico ed incontestato che ad oggi il sig. CP_2 sia ancora socio della Società RE e RB e ne abbia la Controparte_2 Controparte_2 legale rappresentanza unitamente all'altro socio […]” (così, ordinanza n. 3305/2022 CP_2
del 21-22/11/2022, pronunciata in seno al proc. pandettato al n. 3333/2022 R.G.).
Si rammenta, altresì, che l'invocata norma di cui all'art. 2294 c.c. - così come quella prevista in tema di inabilitazione all'art. 425 c.c. - non si applica automaticamente al beneficiario dell'amministrazione di sostegno. La necessità di autorizzazione per proseguire l'attività
d'impresa, peraltro, da richiedere al Giudice Tutelare e non al Tribunale, non può che dipendere dal contenuto del decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. In particolare, se il decreto non prevede limitazioni specifiche relative all'attività d'impresa, il beneficiario potrà proseguirla senza necessità di autorizzazione, conservando la sua capacità di agire in questo ambito;
se invece nel decreto di nomina o successivamente, sono state estese al beneficiario le limitazioni previste per l'interdetto o per l'inabilitato in materia di esercizio d'impresa, sarà necessaria l'autorizzazione dell'A.G. per proseguire l'attività. Il beneficiario della misura di tutela, difatti, secondo l'art. 409 c.c. "conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno".
Ebbene, il decreto di nomina in atti prevede, tra le altre cose, che l'amministratore di sostegno abbia il potere di “riscuotere tutte le entrate derivante dalle attività anche societarie
[…] di pertinenza del beneficiario“, né, del resto, contempla limitazioni specifiche alla capacità di agire del beneficiario con l'estensione a questi di alcune delle limitazioni previste per pagina 9 di 17 l'interdetto o l'inabilitato (cfr. decreto di nomina del 13/02/2013 allig. 1 atto cit.; grassetto aggiunto).
Ergo, testualmente, emerge la possibilità per il beneficiario di svolgere attività d'impresa anche nella forma societaria.
Del resto, appare singolare che la legittimazione ad esercitare i diritti di socio e di amministratore della Controparte_6 per il tramite del proprio amministratore di sostegno non sia stata
[...]
messa in discussione quando, in questa veste, lo stesso è intervenuto al rogito notarile di affitto di azienda in favore della ditta individuale del convenuto.
Né può assumere rilievo in questo procedimento la ritenuta applicabilità al socio cui sia stato nominato un amministratore di sostegno della clausola di esclusione di cui all'art. 2286
c.c. che, difatti, si riferisce espressamente all'interdizione e all'inabilitazione, ma non menziona l'amministrazione di sostegno.
Questa differenza non è casuale, ma riflette la diversa natura dell'istituto dell'amministrazione di sostegno rispetto alle altre misure di protezione;
difatti, come sin qui visto, l'amministrazione di sostegno si distingue dall'interdizione per non produrre come
"effetto automatico" la perdita della capacità di agire (cfr. Cass., n. 32845/2022). Nel caso che ci occupa, non risultano elementi concreti da cui dedurre che l'apertura di un'amministrazione di sostegno in favore del socio possa aver inciso in Parte_2 negativo sugli obblighi derivanti dal contratto sociale;
non è neppure dedotto in atti che la sottoposizione ad amministrazione di sostegno possa aver reso più difficoltoso il conseguimento dello scopo sociale (arg. ex Cass., n. 17759/2016).
Ad ogni buon conto, lo si ripete, l'esclusione di cui all'art. 2286 c.c. non opera automaticamente, ma è frutto di una valutazione discrezionale della società per cui, all'epoca dell'instaurazione del presente giudizio, il era (ed è ancora) pacificamente socio Pt_2
della società per cui non può negarsi la sua legittimazione attiva alla proposizione dell'azione; su tale legittimazione non potrà incidere l'eventuale esclusione del socio laddove dovesse essere accolta la domanda proposta dal convenuto (cfr. atto di citazione cit.), in quanto sopravvenuta al valido esercizio della presente azione. Ecco perché va ribadito che pagina 10 di 17 l'azione di esclusione del on avrebbe potuto comportare la sospensione di questo Pt_2
giudizio in attesa della definizione di quello di esclusione.
Allo stato, i soci della sono ancora due;
il socio ha, Controparte_2 Pt_2 pertanto ancora tutto l'interesse a tutelare la società e, con essa, la propria quota societaria, per il tramite della propria amministratrice di sostegno.
Quanto all'ulteriore eccezione di parte convenuta, deve darsi atto che l'amministratrice di sostegno è stata a suo tempo debitamente autorizzata dal Giudice Tutelare del Tribunale di
Ancona, dott. MARINANGELI, a promuovere il presente giudizio con provvedimento del
24.03.2021 (cfr. allig. seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. di parte attrice).
In relazione alla contestazione dell'ammontare dei crediti/debiti esposti dall'attrice corretta appare, per contro, l'osservazione di parte convenuta per cui occorre distinguere quelli in cui la società rappresentata da parte attrice assume la veste di creditrice (i.e., il credito verso il socio quale titolare dell'impresa individuale “Lucky car”, CP_1
portato dalla sentenza della C.A. di Ancona di cui si è detto) e che parte convenuta non contesta, da quelli in cui detta società ha la posizione di debitrice (i.e., debiti verso lo stesso socio/amministratore per aver questi pagato le somme dovute all'Agenzia Parte_2 delle Entrate;
i debiti verso il il debito nei confronti della ). CP_5 CP_3
Pur vero che per l'asserito credito del nella sua qualità di socio, nei confronti Pt_2
dell'altro socio della Controparte_2 per aver egli provveduto al pagamento della somma di ben 250.000,00 Euro
[...]
all'Agenzia delle Entrate “per chiudere i debiti della Società ed evitare procedure esecutive con ulteriori gravi danni economici”, questi vanterebbe un diritto di rivalsa nei confronti dell'odierno convenuto per essere, vieppiù, ultraneo il richiamo all'art. 2304 c.c. Questo diritto troverebbe, difatti, il suo fondamento nella combinazione degli artt. 2291 c.c. (che stabilisce la responsabilità solidale e illimitata dei soci per le obbligazioni sociali) e 1299 c.c.
(che disciplina il regresso tra condebitori solidali): più specificamente, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Cass., n. 18185/2006), il socio che ha pagato un debito della società può rivalersi direttamente nei confronti del per la quota di Pt_4
debito su quest'ultimo gravante, in proporzione alla partecipazione al capitale sociale, senza pagina 11 di 17 che tale rivalsa sia condizionata dall'insufficienza del patrimonio sociale. Infatti, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale previsto dall'art. 2304 c.c. opera solo nei confronti dei creditori sociali e non nei rapporti tra i soci che abbiano pagato i debiti sociali
(conf. la giurisprudenza di merito;
cfr. Trib. Roma, n. 8102/2015).
Tuttavia, come si dirà subito dopo, non vi è in atti la prova dell'avvenuto pagamento del debito in parola, contestato da parte convenuta.
Passando, ora, alla disamina del merito dell'azione proposta con cui parte attrice intende impugnare, ai sensi dell'art. 524 c.c., la rinuncia all'eredità paterna da parte del convenuto, si ricorda come l'istituto dell'impugnazione della rinuncia all'eredità presuppone:
- che il debitore non abbia nel proprio patrimonio beni sufficienti per soddisfare i suoi creditori;
- che l'eredità da lui rinunciata abbia un attivo;
- che il credito sia anteriore alla rinuncia.
Il credito di parte attrice, n.q. di amministratore della società, nei confronti di parte convenuta, è provato in atti, alla stregua della sentenza della C.A. di Ancona, ed è certamente anteriore alla rinuncia che qui ci occupa.
Come cennato, lo stesso non può dirsi per il credito vantato da parte attrice, n.q. di socio nei confronti del convenuto, legato all'asserito pagamento delle somme dovute dalla società all'Agenzia delle Entrate, essendo versato in atti soltanto il documento attestante l'ammontare di tale debito, ma non essendo stata fornita anche la prova dell'avvenuto versamento da parte del socio Pt_2
La tutela qui invocata può, dunque trovare accoglimento soltanto in relazione al credito
(certo, liquido ed esigibile) vantato dalla società rappresentata da parte attrice nei confronti del convenuto quale titolare dell'omonima ditta individuale “Lucky Car”, CP_1
per omesso pagamento dei canoni di affitto e ammontante oggi ad oltre ben 120.000,00 Euro.
Debito che di per sé legittima la presente iniziativa giudiziaria.
Nel caso di specie, è circostanza pacifica l'avvenuta rinuncia, da parte del convenuto, all'eredità relitta dal di lui padre.
pagina 12 di 17 Occorre, poi, per il valido esercizio dell'azione ex art. 524 c.c., che la rinunzia all' eredità da parte del debitore importi un danno per i suoi creditori laddove il patrimonio personale non basti a soddisfarli e l' eredità presenti un attivo: non è quindi necessario che la rinuncia all'eredità sia stata preordinata allo specifico scopo di impedire ai creditori di soddisfarsi e neppure occorre da parte del debitore la consapevolezza del pregiudizio a loro arrecato (in senso conforme, Trib. Novara 18/3/2013): quanto al presupposto oggettivo del danno, basta che “al momento della proposizione dell'azione di cui all'art. 524 c.c. il danno sia sicuramente prevedibile nel senso che ricorrano fondate ragioni per ritenere che i beni personali del debitore possano non risultare sufficienti per soddisfare tutti i suoi creditori” (così, Cass. n.
2394/1974).
Il concetto di danno oggettivo per il creditore è ravvisabile pure nel prevedibile pregiudizio nel compimento di un atto che renda anche soltanto più difficile la realizzazione del credito (cfr., Cass.,n. 20813/2004; conf. Idd., nn. 5105/2006 e 26310/2021, tutte pronunciate in materia di revocatoria ordinaria i cui principi, come si vedrà, sono stati richiamati dai Giudici di Legittimità anche con riguardo alla previsione di cui all'art. 524 c.c., trattandosi, parimenti, di strumento di conservazione della garanzia patrimoniale, volto a reagire contro atti del debitore pregiudizievoli delle ragioni creditorie).
Ne consegue che, laddove sia dimostrata dal creditore impugnante l'idoneità della rinuncia a recare pregiudizio alle sue ragioni, come nel caso di specie (attesa la presenza di plurimi cespiti immobiliari nell'asse ereditario rinunciato), grava sul debitore provare che, nonostante la rinuncia, il suo residuo patrimonio è in grado di soddisfare il credito dell'attore:
“Per l'impugnazione della rinuncia ereditaria ai sensi dell'art. 524 c.c. il presupposto oggettivo è costituito unicamente dal prevedibile danno ai creditori, che si verifica quando, al momento dell'esercizio dell'azione, i beni personali del rinunziante appaiono insufficienti a soddisfare del tutto i suoi creditori;
ove dimostrata da parte del creditore impugnante l'idoneità della rinuncia a recare pregiudizio alle sue ragioni, grava sul debitore provare che, nonostante la rinuncia, il suo residuo patrimonio è in grado di soddisfare il credito dell'attore” e, ancora, “Quanto poi in merito alla concreta operatività del riparto dell'onere della prova, reputa il Collegio che possa farsi richiamo ai principi espressi da questa stessa Corte in ordine all'azione revocatoria (con la quale quella in esame, pur distinguendosi sotto il profilo operativo e strutturale, mantiene evidenti affinità,
pagina 13 di 17 trattandosi sempre di strumento di conservazione della garanzia patrimoniale, volto a reagire contro atti del debitore pregiudizievoli delle ragioni creditorie) secondo cui (cfr. da ultimo Cass. n.
19207/2018), una volta dimostrato il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd.
"eventus damni"), che ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (onere probatorio che incombe sul creditore) è invece onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (conf. Cass. n. 1902/2015;
Cass. n. 11471/2003)” (così, Cass, n. 5994/2020, grassetto e interlinea aggiunti).
In altri termini, quanto al riparto dell'onere della prova tra debitore e creditore, debbono richiamarsi i principi più volti espressi dalla Suprema Corte in relazione all'azione revocatoria ex artt. 2901 e ss. c.c.
Spetta al creditore istante l'onere di provare la prevedibilità del danno, ovvero di dimostrare che la garanzia generica offerta dal patrimonio del debitore-chiamato all'eredità sia compromessa;
senza, peraltro, la necessità che, a seguito della rinunzia, si determini una compromissione totale del patrimonio del debitore rinunziante: anche solo una minor certezza o maggior difficoltà nel soddisfacimento del credito può giustificare la prospettazione di un danno utile al fine della proposizione dell'azione.
Spetta, invece, al debitore che voglia sottrarsi all'impugnazione della rinuncia l'onere di provare che i beni residui di cui è titolare sono effettivamente in grado di fronteggiare le ragioni dei creditori e che, pertanto, non v'è la necessità di rendere inefficace l'atto da questi posto in essere.
Tali principi, trasposti nella vicenda per cui è causa, conducono all'accoglimento della domanda nei limiti di cui si dirà.
Nel caso di specie, parte attrice ha documentato, per tabulas, l'esistenza delle sue ragioni creditorie (riconosciute dallo stesso convenuto) al momento della rinunzia: il credito dalla stessa vantato, sia pure limitatamente – per quanto visto – a quello portato dalla sentenza della Corte di Appello in atti è finanche certo, liquido ed esigibile, nonché incontestato,
pagina 14 di 17 presupposti neppure richiesti per ottenere l'autorizzazione ad accettare l'eredità in nome e in luogo del debitore rinunziante in quanto l'azione ha una mera funzione strumentale per il soddisfacimento del credito, per cui è sufficiente, analogamente a quanto avviene per l'azione surrogatoria e per quella revocatoria, che sussista una ragione di credito, anche se non ancora accertata nel suo preciso ammontare, e persino eventuale e condizionata (cfr. Cass., n.
7757/2022). Sicché non può dubitarsi della natura pregiudizievole della rinuncia posta in essere dal convenuto, che, quantomeno, ha reso più incerto e/o difficile il soddisfacimento del credito dell'istante giacché parte attrice non ha potuto fare affidamento anche sulle componenti patrimoniali (si vedano gli innumerevoli cespiti immobiliari elencati in citazione) che sarebbero pervenute al debitore ove avesse accettato l'eredità.
L'attrice, inoltre, ha documentato, producendo le relative visure, la presenza di numerosi immobili facenti parte della massa ereditaria e di cui il de cuis era comproprietario con la moglie, anch'ella, da ultimo, deceduta (cfr. doc. 15 atto di citazione).
Spettava, al convenuto, che ha eccepito la mancanza dell'eventus damni, provare l'insussistenza del predetto rischio in ragione di residualità patrimoniali idonee al soddisfacimento delle ragioni creditorie.
Il convenuto non ha assolto l'onere probatorio su di lui incombente, dando luogo a una semplice contestazione degli assunti avversari: - si è limitato a negare “la circostanza che il patrimonio del convenuto sia insufficiente a soddisfare le pretese dell'attore” , producendo una perizia relativa, tuttavia, a un immobile di proprietà della e chiedendo Controparte_2
una CTU sul punto (in correlazione, invero, all'eccepito beneficium excussionis che, pur infondato, come visto, non rileverebbe comunque in questa sede); - circa il presunto vantaggio patrimoniale che sarebbe derivato dall'accettazione dell'eredità paterna, parimenti, si è limitato ad allegare che “L'elenco delle attività ovviamente nulla dice al riguardo, non essendo note le passività dell'asse”. Non ha, tuttavia, addotto alcuna prova in tal senso, come ben avrebbe potuto fare anche alla stregua del principio di vicinanza della prova;
ha, anzi, preteso che fosse parte attrice a dover dimostrare l'incapienza del suo patrimonio e l'assenza di passività ereditarie, indebitamente invertendo l'onere della prova (cfr. Cass., n. 5994/2020 cit.).
pagina 15 di 17 Siffatte (mere) allegazioni non valgano certamente a escludere la sussistenza del pregiudizio derivante dalla rinuncia all'eredità e la fondatezza della domanda attorea. Nulla il convenuto ha dedotto né, tantomeno provato, circa l'esistenza di altre componenti, mobiliari o immobiliari, del proprio patrimonio suscettibili di essere aggredite da parte attrice, pur gravando su di lui l'onere di dimostrare che il suo patrimonio, nonostante l'atto di rinuncia all'eredità paterna, aveva conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni di parte creditrice.
In mancanza, dunque, di qualsivoglia principio di prova sull'entità del patrimonio del convenuto e a fronte, per contro, del fondato pregiudizio al creditore, da intendersi nell'accezione dinanzi meglio chiarita, vanno disattese le difese di parte convenuta e va accolta la domanda attorea, ribadendo, da ultimo, la totale irrilevanza, ai sensi della norma azionata di cui all'art. 524 c.c., della consapevolezza della natura pregiudizievole della rinuncia da parte del debitore.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta, nella misura liquidata, in base ai parametri di cui al DM 10.03.2014, n. 55 – tenuto conto del valore indeterminabile della causa, della sua natura, della non complessità dell'attività svolta, ed applicando a tutte le fasi i valori mediani, ad eccezione della fase istruttoria/trattazione, in relazione alla quale vengono applicati i valori minimi, essendosi l'istruttoria limitata all'acquisizione di documenti –, in complessivi Euro 6.713,00, oltre esborsi documentati (Euro
545,00), spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione monocratica, ogni altra domanda, eccezione o deduzione assorbita o rigettata, pronunciando in via definitiva, così provvede:
previo accertamento e declaratoria della natura pregiudizievole e in danno di parte attrice dell'atto di rinuncia del convenuto all'eredità del padre CP_1
Persona_1
ACCOGLIE la domanda di parte attrice ex art. 524 cc e, per l'effetto,
AUTORIZZA n.q. di quale (socio Parte_1 Controparte_7
nonché) leg. rapp. p.t. della Controparte_2 pagina 16 di 17 ad accettare l'eredità morendo dismessa da in nome CP_2 Persona_1
e luogo del rinunziante ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 524 CP_1
cod. civ. e, quindi, al solo fine di soddisfare il credito vantato dalla società
[...]
a titolo di canoni non Controparte_2
pagati dal convenuto, quale titolare della ditta “Lucky Car di RE Liano”, e meglio individuato in parte motiva, sui beni, mobili e immobili, contenuti nell'asse ereditario di così come meglio descritti in citazione negli esatti estremi catastali Persona_1
identificativi, nonché su eventuali, ulteriori beni dell'eredità nei limiti della quota ereditaria che sarebbe spettata al convenuto;
ON il convenuto a rifondere a parte attrice, le spese legali di giudizio liquidate in € 6.713,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, cpa ed iva come per legge.
Così deciso in Ancona, in data 02/V/2025
Il Giudice
Lara Seccacini
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ancona
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Lara Seccacini,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1602/2021 promossa da:
(C. F. ), n.q. di amministratrice di Parte_1 CodiceFiscale_1 sostegno di (C. F. ), quale socio e legale Parte_2 CodiceFiscale_2
rappresentante della società Controparte_1
(C.F./P.I.: ), rappresentata, difesa e domiciliata da/presso
[...] P.IVA_1 avv. MARCELLINO MARCELLINI, giusta procura alle liti in atti;
PARTE ATTRICE
contro
(CF ), rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_1 CodiceFiscale_3
MARINA MAGISTRELLI e RENATO COLA, e domiciliato presso lo studio della prima, giusta delega in atti;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: impugnazione rinunzia all'eredità ai sensi dell'art. 524 c.c.;
pagina 1 di 17 CONCLUSIONI
Per parte attrice, come da atto di citazione, ovvero: “accertata la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 524 c.c., e quindi accertata e dichiarata pregiudizievole ed in danno di parte attrice la rinuncia da parte del Sig. all'eredità del padre deceduto in data CP_1 Persona_1
30/12/2021, accertato altresì, si opus a mezzo C.T.U., che il de cuius era intestatario, in comproprietà con la moglie, Sig.ra dei seguenti beni immobili: Parte_3
- catasto dei fabbricati - Comune di AN (An) – codice F381 – Foglio 3, particella 121, sub 2, categoria C/6, classe 1, consistenza 36 m², superficie catastale totale 44 m², rendita euro 52,06, in
Via Collina n. 46 – piano T;
- catasto dei fabbricati - Comune di AN (An) – codice F381 – Foglio 3, particella 121, sub 5, categoria A/2, classe 3, vani 3,5, superficie totale 86 m² escluse aree scoperte, rendita euro
244,03, in Via Collina n. 46 – piano T-1;
- catasto dei fabbricati - Comune di AN (An) – codice F381 – Foglio 3, particella 121, sub 6, categoria A/2, classe 3, vani 4,5, superficie totale 98 m², escluse aree scoperte, rendita euro
313,75, in Via Collina n. 46 – piano T-1;
- catasto dei fabbricati - Comune di AN (An) – codice F381 – Foglio 3, particella 121, sub 7, categoria C/6, classe 1, consistenza 61 m², rendita euro 88,21, in Via Collina n. 46 – piano T-S1;
- catasto dei fabbricati - Comune di AN (An) – codice F381 – Foglio 3, particella 121, sub 8, categoria C/2, classe 2, consistenza 27 m², superficie totale 36 m², rendita euro 51,59, in Via
Collina n. 46 – piano T;
- catasto dei fabbricati - Comune di AN (An) – codice F381 – Foglio 3, particella 125, sub 2, categoria A/3, classe 3, vani 6, superficie catastale totale 123 m² escluse aree scoperte, rendita euro 291,28, in Via Collina n. 44, piano T. In comproprietà con la moglie nata a [...]
IO SP (An) il 01/01/1937, c.f. . C.F._4
- catasto dei fabbricati - Comune di AN (An) – codice F381 – Foglio 3, particella 125, sub 3, categoria A/3, classe 3, vani 7,5, superficie catastale totale 130 m² escluse aree scoperte, rendita euro 364,10, in Via collina n. 44, piano 1;
pagina 2 di 17 - catasto dei terreni - Comune di AN (An) – codice F381 – Foglio 3, particella 33, qualità seminativo, classe 4, superficie ha 1 are 15 ca 69, reddito dominicale euro 41,82, L. 80.983, reddito agrario euro 47,80, L. 92.552;
- catasto dei terreni - Comune di AN (An) – codice F381 – Foglio 3, particella 34, qualità seminativo, classe 4, superficie are 14 ca 52, reddito dominicale euro 5,25, L. 10.164, reddito agrario euro 6,00, L. 11.616;
- catasto dei terreni - Comune di AN (An) – codice F381 – Foglio 3, particella 35, qualità seminativo, classe 4, superficie are 06 ca 32, reddito dominicale euro 2,28, L. 4.424, reddito agrario euro 2,61, L. 5.056;
- catasto dei terreni - Comune di AN (An) – codice F381 – Foglio 3, particella 36, qualità seminativo, classe 4, superficie ha 1 are 33 ca 35, reddito dominicale euro 48,21, L. 93.345, reddito agrario euro 55,10, L. 106.680;
- catasto dei terreni - Comune di AN (An) – codice F381 – Foglio 10, particella 93, qualità seminativo, classe 2, superficie ha 1 are 26 ca 70, reddito dominicale euro 75,25, reddito agrario euro 68,71;
- catasto dei terreni - Comune di AN (An) – codice F381 – Foglio 3, particella 122, qualità uliveto, classe U, superficie are 05, ca 14, reddito dominicale euro 3,05, reddito agrario euro 2,79;
- catasto dei terreni - Comune di AN (An) – codice F381 – Foglio 3, particella 124, porz.
AA, qualità seminativo, classe 4, superficie are 20 ca 86, reddito dominicale euro 7,54, reddito agrario 8,62;
- catasto dei terreni - Comune di AN (An) – codice F381 – Foglio 3, particella 124, porz.
AB, qualità uliveto, superficie are 16 ca 16, reddito dominicale euro 9,60, reddito agrario 8,76;
- catasto dei fabbricati - Comune di AN (An) – codice F381 – Foglio 3, particella 79, qualità seminativo, classe 4, superficie are 08 ca 38, reddito dominicale euro 3,03, L. 5.866, reddito agrario euro 3,46, L. 6.704;
- catasto dei fabbricati - Comune di AN (An) – codice F381 – Foglio 3, particella 94, qualità seminativo, classe 4, are 23 ca 92, reddito dominicale euro 8,65, L. 16.744, reddito agrario euro
9,88, L. 19.136;
pagina 3 di 17 oltre ad eventuali beni mobili anche registrati, valori, titoli, denaro, giusta ricostruzione a mezzo
C.T.U., autorizzare il Sig. quale socio e legale rappresentante della società Parte_2
a mezzo della sua amministratrice di Controparte_1 Controparte_2 sostegno ad accettare l'eredità in nome e in luogo del suddetto rinunciante Parte_1
previa revoca della rinuncia effettuata da quest'ultimo, all'unico scopo di CP_1 soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti. Con ogni conseguente statuizione.
Il tutto con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio”.
Per parte convenuta, nel merito, come da comparsa di costituzione e risposta, ovvero:
“dichiarare inammissibile, improcedibile e comunque respingere la domanda attrice con qualsiasi statuizione. Con vittoria di spese”;
in via istruttoria, “insiste per l'ammissione delle prove non ammesse”;
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, nella qualità di Parte_1
amministratore di sostegno del marito conveniva dinanzi l'intestato Parte_2
Tribunale al fine di sentire autorizzare il beneficiario, quale socio e legale CP_1
rappresentante della società Controparte_1 Controparte_1 ai sensi dell'art. 524 c.c., ad accettare - suo tramite - l'eredità morendo
[...]
dismessa dal padre del convenuto, cui quest'ultimo aveva rinunziato (cfr. doc. 14 allig. atto di citazione), con pregiudizio del socio-odierno attore e della predetta società, che vantavano ingenti crediti nei confronti del convenuto.
L'attrice, nella qualifica, premesso che e il convenuto, Parte_2 CP_1
erano soci della Controparte_2
di cui il primo era anche legale rappresentante e amministratore, esponeva, a supporto della svolta domanda:
a) che la società Controparte_2
era creditrice, nei confronti del convenuto, quale titolare della
[...] CP_1
pagina 4 di 17 ditta individuale “Lucky Car di RE Liano”1, della complessiva somma di Euro
124.611,87, per canoni di locazione impagati, il tutto in forza della sentenza n.
1325/2020, emessa, in seno al proc. R.G.N. 584/20, dalla Corte di Appello di Ancona in data 11 dicembre 2020, di cui si dirà, munita di formula esecutiva in data 28 dicembre
2020 e del pedissequo precetto, notificati il 12.01.2021 (cfr. docc.
6-7 atto di citazione);
b) che era titolare del diritto di rivalsa del 50% sull'importo di ben Parte_2
259.690,34 Euro, dallo stesso complessivamente versato all'Agenzia dell'Entrate al fine di saldare i debiti societari con tale Ente (cfr. doc. 10 atto di citazione);
c) che la società Controparte_2
inoltre, aveva debiti di rilevante importo – oltre 40.000 Euro - nei confronti del
[...]
Comune di Jesi per TASI e IMU (cfr. doc. 15 allig. citaz.), nonché nei confronti della società , cessionaria di un credito derivante da un mutuo per il quale CP_3 Pt_2
aveva prestato garanzia fideiussoria (cfr. rispettivamente, docc. 11 e 12 atto di
[...]
citazione).
In relazione alla posizione sub a), rappresentava che tra la società
[...]
e il convenuto Controparte_2 CP_1
era stato stipulato un contratto di affitto di azienda al fine di consentire all'omonima
[...]
ditta individuale di quest'ultimo, la “Lucky Car di RE Liano”, di svolgere l'attività di carrozzeria-riparazione nei locali della suddetta società – avente quale oggetto societario la stessa attività. Tuttavia, il ra rimasto gravemente inadempiente nei confronti della CP_1
cessionaria, non pagando i canoni mensili di affitto pattuiti. La società
[...]
aveva, pertanto, proposto azione di Controparte_2 risoluzione per inadempimento del contratto di affitto di azienda, rigettata dal Tribunale di
Ancona in primo grado, e, per contro, accolta dalla Corte di Appello dorica, con condanna di al pagamento di Euro 49.750 per canoni non corrisposti fino al 26/07/2017, CP_1
nonché dell'importo dei successivi, maturandi da quella data sino alla sentenza di appello. 1 Con sede in Jesi, P. Iva: . P.IVA_2 pagina 5 di 17 Inutile era stato il pignoramento tentato dalla società al fine di recuperare il credito presso terzi, presunti debitori della ditta individuale del convenuto, in quanto tutti avevano reso dichiarazioni negative ai sensi dell'art. 547 c.p.c. (cfr. docc.
8-9 atto di citazione).
In siffatto contesto, si collocava la rinuncia, da parte dell'odierno convenuto, dell'eredità del defunto padre, intervenuta ad onta dei plurimi cespiti immobiliari Persona_1
facenti parte dell'asse ereditario, meglio elencati nel libello introduttivo.
Secondo la ricostruzione di parte attrice, detta rinuncia avrebbe avuto lo scopo di sottrarre a n.q., le garanzie per il recupero dell'ingente credito vantano nei Parte_2 confronti del convenuto.
In altri termini, quest'ultimo avrebbe agito in frode ai creditori (società e socio) per cui questi avevano tutto il diritto di subentrargli nella posizione di erede attraverso lo strumento di cui all'art. 524 c.c.; ad ogni buon conto, al di là della frode, la rinuncia in parola aveva determinato un prevedibile danno ai creditori, in difetto di altri beni personali del rinunziante idonei al loro soddisfacimento.
2. Si costituiva parte convenuta, eccependo, in via preliminare il difetto di legittimazione attiva dell'attore a causa della sopravvenuta sua assoluta incapacità di intendere e di volere.
Sul punto, richiamava quanto dichiarato, ex adverso, nello stesso atto di citazione ovvero che a causa dei danni riportati a seguito in un incidente stradale, era Parte_2
divenuto incapace tanto che era stata aperta, a sua tutela, l'amministrazione di sostegno.
Alla luce di quanto deducibile dallo stesso decreto di nomina dell'amministratore di sostegno, a motivo della sua incapacità, avrebbe dovuto essere autorizzato Parte_2
dal Tribunale, ai sensi dell'art. 2294 c.c., norma prevista in caso di interdizione (per la inabilitazione, v.si art. 425 c.c.), ma applicabile, in concreto, anche all'amministrazione di sostegno avuto riguardo alle concrete condizioni dell'amministrato.
Conseguentemente, il allo stato, non essendo stato autorizzato a proseguire Pt_2
il rapporto sociale, non avrebbe potuto esercitare i diritti di socio e, tantomeno, quelli di amministratore della Controparte_2 come, per contro avvenuto con il promovimento del presente giudizio, per il tramite
[...]
del proprio amministratore di sostegno. pagina 6 di 17 Anche a voler ritenere superata la questione del difetto di autorizzazione di cui sopra,
l'odierno convenuto avrebbe potuto comunque esercitare il diritto di escludere il Pt_2
dalla compagine sociale ai sensi dell'art. 2286 c.c., norma parimenti ritenuta applicabile nel caso concreto.
Sempre in via preliminare, veniva eccepita la carenza di legittimazione in capo all'amministratore di sostegno del a un punto di vista sostanziale, per carenza dei Pt_2
Contr relativi poteri (l' secondo i poteri attribuitigli dalla legge e dal decreto di nomina in atti, non avrebbe potuto sostituirsi al beneficiario), e dal punto di vista processuale, per mancanza della necessaria autorizzazione all'esercizio della presente azione.
Il difetto di siffatta autorizzazione avrebbe comportato una declaratoria di improcedibilità del giudizio;
si eccepiva, altresì, l'improcedibilità per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria in tema di diritti successori.
Nel merito, parte convenuta contestava l'ammontare dei crediti esposti dall'attore, ad eccezione di quello portato dalla sentenza della Corte d'Appello sopra richiamata.
In particolare, rilevava che erroneamente parte attrice, agendo quale amministratore della società Controparte_2 avrebbe indicato quale credito della società verso i soci l'importo, al 50%, della somma versata dal all'Agenzia delle Entrate, trattandosi, piuttosto, di un debito della Pt_2
società stessa verso il socio, il che lo aveva pagato per suo conto. Pt_2
Analogamente, quanto ai richiamati crediti del si sarebbe trattato di debiti CP_5
della società che la stessa avrebbe dovuto pagare e non certo richiederli ai soci.
Parimenti, il credito vantato dalla andava più correttamente qualificato come CP_3 debito della società e non già dei soci.
Ancora, il convenuto contestava la pretesa incapienza del suo patrimonio rispetto alle pretese di parte attrice e che quest'ultima non aveva dimostrato quale vantaggio parte attrice avrebbe ricavato dalla accettazione dell'eredità in questione, essendosi limitata a elencare le poste attive, nulla emergendo in ordine alle eventuali passività dell'asse ereditario.
pagina 7 di 17 Chiosava, quindi, parte convenuta chiedendo la reiezione della domanda attrice, in quanto inammissibile, improcedibile e, comunque, da respingere con qualsiasi statuizione.
3. Alla prima udienza, il precedente giudice assegnatario del fascicolo si asteneva dalla trattazione del presente procedimento per aver conosciuto della causa quale giudice tutelare
(in relazione al procedimento di VG iscritto al n. 201184/2012).
Alla successiva udienza, il giudice nuovo assegnatario del fascicolo, rilevato che la controversia rientrava tra quelle soggette a mediazione obbligatoria, pena l'improcedibilità della domanda, mediazione cui non si era proceduto, assegnava alle parti il termine di legge per il relativo esperimento.
Esperita la mediazione con esito negativo, assegnati i termini di cui all'art. 183, co. 6,
c.p.c. e depositate da entrambe le parti le relative memorie, all'udienza successivamente fissata per la decisione sulle richieste istruttorie, la difesa del convenuto esibiva atto di citazione recante la richiesta di esclusione del dalla compagine sociale della Pt_2
instando per la sospensione del presente Controparte_2 procedimento, ex art. 295 c.p.c., in ragione della ritenuta pregiudizialità di quello introitato da esso convenuto (cfr. proc. n. n. 652/2023 R.G.).
Rigettata la richiesta di sospensione, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. La domanda attorea è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Preliminarmente, si conferma il rigetto della richiesta di sospensione del processo e di espletamento di CTU, richieste reiterate dal convenuto in sede di precisazione delle conclusioni, per i motivi spiegati nell'ordinanza resa da questo giudicante in data 16 marzo
2023 da aversi qui per brevità trascritta e dalla quale non ci si intende discostare.
Tale ordinanza dà anche conto dei motivi di infondatezza delle eccezioni di difetto di legittimazione attiva e di onere di preventiva escussione del patrimonio sociale formulate dal convenuto.
pagina 8 di 17 Appare, comunque, utile, in questa sede, richiamare anche quanto osservato nel separato procedimento instaurato dall'odierna parte attrice ex art. 700 c.p.c., per il rilascio dei locali della società Controparte_2 da parte dell'odierno convenuto, in cui correttamente si osservava che “non può essere
[...] ivi rimesso in discussione il provvedimento di nomina del 30/03/2013 in favore del sig. CP_2
(adottato nel 2013) di un amministratore di sostegno (provvedimento che può essere impugnato nei limiti e dai soggetti espressamente previsti dagli artt. 404 e ss. c.c. e revocato ex art. 413 c.p.c.) in luogo della interdizione”, e, ancora, che “Ad oggi nessuna decisione di esclusione del socio è stata adottata dalla società. Ne discende quindi anche la irrilevanza delle ulteriori deduzioni fatte dal resistente relativamente alla sorte della snc. Inoltre è pacifico ed incontestato che ad oggi il sig. CP_2 sia ancora socio della Società RE e RB e ne abbia la Controparte_2 Controparte_2 legale rappresentanza unitamente all'altro socio […]” (così, ordinanza n. 3305/2022 CP_2
del 21-22/11/2022, pronunciata in seno al proc. pandettato al n. 3333/2022 R.G.).
Si rammenta, altresì, che l'invocata norma di cui all'art. 2294 c.c. - così come quella prevista in tema di inabilitazione all'art. 425 c.c. - non si applica automaticamente al beneficiario dell'amministrazione di sostegno. La necessità di autorizzazione per proseguire l'attività
d'impresa, peraltro, da richiedere al Giudice Tutelare e non al Tribunale, non può che dipendere dal contenuto del decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. In particolare, se il decreto non prevede limitazioni specifiche relative all'attività d'impresa, il beneficiario potrà proseguirla senza necessità di autorizzazione, conservando la sua capacità di agire in questo ambito;
se invece nel decreto di nomina o successivamente, sono state estese al beneficiario le limitazioni previste per l'interdetto o per l'inabilitato in materia di esercizio d'impresa, sarà necessaria l'autorizzazione dell'A.G. per proseguire l'attività. Il beneficiario della misura di tutela, difatti, secondo l'art. 409 c.c. "conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno".
Ebbene, il decreto di nomina in atti prevede, tra le altre cose, che l'amministratore di sostegno abbia il potere di “riscuotere tutte le entrate derivante dalle attività anche societarie
[…] di pertinenza del beneficiario“, né, del resto, contempla limitazioni specifiche alla capacità di agire del beneficiario con l'estensione a questi di alcune delle limitazioni previste per pagina 9 di 17 l'interdetto o l'inabilitato (cfr. decreto di nomina del 13/02/2013 allig. 1 atto cit.; grassetto aggiunto).
Ergo, testualmente, emerge la possibilità per il beneficiario di svolgere attività d'impresa anche nella forma societaria.
Del resto, appare singolare che la legittimazione ad esercitare i diritti di socio e di amministratore della Controparte_6 per il tramite del proprio amministratore di sostegno non sia stata
[...]
messa in discussione quando, in questa veste, lo stesso è intervenuto al rogito notarile di affitto di azienda in favore della ditta individuale del convenuto.
Né può assumere rilievo in questo procedimento la ritenuta applicabilità al socio cui sia stato nominato un amministratore di sostegno della clausola di esclusione di cui all'art. 2286
c.c. che, difatti, si riferisce espressamente all'interdizione e all'inabilitazione, ma non menziona l'amministrazione di sostegno.
Questa differenza non è casuale, ma riflette la diversa natura dell'istituto dell'amministrazione di sostegno rispetto alle altre misure di protezione;
difatti, come sin qui visto, l'amministrazione di sostegno si distingue dall'interdizione per non produrre come
"effetto automatico" la perdita della capacità di agire (cfr. Cass., n. 32845/2022). Nel caso che ci occupa, non risultano elementi concreti da cui dedurre che l'apertura di un'amministrazione di sostegno in favore del socio possa aver inciso in Parte_2 negativo sugli obblighi derivanti dal contratto sociale;
non è neppure dedotto in atti che la sottoposizione ad amministrazione di sostegno possa aver reso più difficoltoso il conseguimento dello scopo sociale (arg. ex Cass., n. 17759/2016).
Ad ogni buon conto, lo si ripete, l'esclusione di cui all'art. 2286 c.c. non opera automaticamente, ma è frutto di una valutazione discrezionale della società per cui, all'epoca dell'instaurazione del presente giudizio, il era (ed è ancora) pacificamente socio Pt_2
della società per cui non può negarsi la sua legittimazione attiva alla proposizione dell'azione; su tale legittimazione non potrà incidere l'eventuale esclusione del socio laddove dovesse essere accolta la domanda proposta dal convenuto (cfr. atto di citazione cit.), in quanto sopravvenuta al valido esercizio della presente azione. Ecco perché va ribadito che pagina 10 di 17 l'azione di esclusione del on avrebbe potuto comportare la sospensione di questo Pt_2
giudizio in attesa della definizione di quello di esclusione.
Allo stato, i soci della sono ancora due;
il socio ha, Controparte_2 Pt_2 pertanto ancora tutto l'interesse a tutelare la società e, con essa, la propria quota societaria, per il tramite della propria amministratrice di sostegno.
Quanto all'ulteriore eccezione di parte convenuta, deve darsi atto che l'amministratrice di sostegno è stata a suo tempo debitamente autorizzata dal Giudice Tutelare del Tribunale di
Ancona, dott. MARINANGELI, a promuovere il presente giudizio con provvedimento del
24.03.2021 (cfr. allig. seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. di parte attrice).
In relazione alla contestazione dell'ammontare dei crediti/debiti esposti dall'attrice corretta appare, per contro, l'osservazione di parte convenuta per cui occorre distinguere quelli in cui la società rappresentata da parte attrice assume la veste di creditrice (i.e., il credito verso il socio quale titolare dell'impresa individuale “Lucky car”, CP_1
portato dalla sentenza della C.A. di Ancona di cui si è detto) e che parte convenuta non contesta, da quelli in cui detta società ha la posizione di debitrice (i.e., debiti verso lo stesso socio/amministratore per aver questi pagato le somme dovute all'Agenzia Parte_2 delle Entrate;
i debiti verso il il debito nei confronti della ). CP_5 CP_3
Pur vero che per l'asserito credito del nella sua qualità di socio, nei confronti Pt_2
dell'altro socio della Controparte_2 per aver egli provveduto al pagamento della somma di ben 250.000,00 Euro
[...]
all'Agenzia delle Entrate “per chiudere i debiti della Società ed evitare procedure esecutive con ulteriori gravi danni economici”, questi vanterebbe un diritto di rivalsa nei confronti dell'odierno convenuto per essere, vieppiù, ultraneo il richiamo all'art. 2304 c.c. Questo diritto troverebbe, difatti, il suo fondamento nella combinazione degli artt. 2291 c.c. (che stabilisce la responsabilità solidale e illimitata dei soci per le obbligazioni sociali) e 1299 c.c.
(che disciplina il regresso tra condebitori solidali): più specificamente, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Cass., n. 18185/2006), il socio che ha pagato un debito della società può rivalersi direttamente nei confronti del per la quota di Pt_4
debito su quest'ultimo gravante, in proporzione alla partecipazione al capitale sociale, senza pagina 11 di 17 che tale rivalsa sia condizionata dall'insufficienza del patrimonio sociale. Infatti, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale previsto dall'art. 2304 c.c. opera solo nei confronti dei creditori sociali e non nei rapporti tra i soci che abbiano pagato i debiti sociali
(conf. la giurisprudenza di merito;
cfr. Trib. Roma, n. 8102/2015).
Tuttavia, come si dirà subito dopo, non vi è in atti la prova dell'avvenuto pagamento del debito in parola, contestato da parte convenuta.
Passando, ora, alla disamina del merito dell'azione proposta con cui parte attrice intende impugnare, ai sensi dell'art. 524 c.c., la rinuncia all'eredità paterna da parte del convenuto, si ricorda come l'istituto dell'impugnazione della rinuncia all'eredità presuppone:
- che il debitore non abbia nel proprio patrimonio beni sufficienti per soddisfare i suoi creditori;
- che l'eredità da lui rinunciata abbia un attivo;
- che il credito sia anteriore alla rinuncia.
Il credito di parte attrice, n.q. di amministratore della società, nei confronti di parte convenuta, è provato in atti, alla stregua della sentenza della C.A. di Ancona, ed è certamente anteriore alla rinuncia che qui ci occupa.
Come cennato, lo stesso non può dirsi per il credito vantato da parte attrice, n.q. di socio nei confronti del convenuto, legato all'asserito pagamento delle somme dovute dalla società all'Agenzia delle Entrate, essendo versato in atti soltanto il documento attestante l'ammontare di tale debito, ma non essendo stata fornita anche la prova dell'avvenuto versamento da parte del socio Pt_2
La tutela qui invocata può, dunque trovare accoglimento soltanto in relazione al credito
(certo, liquido ed esigibile) vantato dalla società rappresentata da parte attrice nei confronti del convenuto quale titolare dell'omonima ditta individuale “Lucky Car”, CP_1
per omesso pagamento dei canoni di affitto e ammontante oggi ad oltre ben 120.000,00 Euro.
Debito che di per sé legittima la presente iniziativa giudiziaria.
Nel caso di specie, è circostanza pacifica l'avvenuta rinuncia, da parte del convenuto, all'eredità relitta dal di lui padre.
pagina 12 di 17 Occorre, poi, per il valido esercizio dell'azione ex art. 524 c.c., che la rinunzia all' eredità da parte del debitore importi un danno per i suoi creditori laddove il patrimonio personale non basti a soddisfarli e l' eredità presenti un attivo: non è quindi necessario che la rinuncia all'eredità sia stata preordinata allo specifico scopo di impedire ai creditori di soddisfarsi e neppure occorre da parte del debitore la consapevolezza del pregiudizio a loro arrecato (in senso conforme, Trib. Novara 18/3/2013): quanto al presupposto oggettivo del danno, basta che “al momento della proposizione dell'azione di cui all'art. 524 c.c. il danno sia sicuramente prevedibile nel senso che ricorrano fondate ragioni per ritenere che i beni personali del debitore possano non risultare sufficienti per soddisfare tutti i suoi creditori” (così, Cass. n.
2394/1974).
Il concetto di danno oggettivo per il creditore è ravvisabile pure nel prevedibile pregiudizio nel compimento di un atto che renda anche soltanto più difficile la realizzazione del credito (cfr., Cass.,n. 20813/2004; conf. Idd., nn. 5105/2006 e 26310/2021, tutte pronunciate in materia di revocatoria ordinaria i cui principi, come si vedrà, sono stati richiamati dai Giudici di Legittimità anche con riguardo alla previsione di cui all'art. 524 c.c., trattandosi, parimenti, di strumento di conservazione della garanzia patrimoniale, volto a reagire contro atti del debitore pregiudizievoli delle ragioni creditorie).
Ne consegue che, laddove sia dimostrata dal creditore impugnante l'idoneità della rinuncia a recare pregiudizio alle sue ragioni, come nel caso di specie (attesa la presenza di plurimi cespiti immobiliari nell'asse ereditario rinunciato), grava sul debitore provare che, nonostante la rinuncia, il suo residuo patrimonio è in grado di soddisfare il credito dell'attore:
“Per l'impugnazione della rinuncia ereditaria ai sensi dell'art. 524 c.c. il presupposto oggettivo è costituito unicamente dal prevedibile danno ai creditori, che si verifica quando, al momento dell'esercizio dell'azione, i beni personali del rinunziante appaiono insufficienti a soddisfare del tutto i suoi creditori;
ove dimostrata da parte del creditore impugnante l'idoneità della rinuncia a recare pregiudizio alle sue ragioni, grava sul debitore provare che, nonostante la rinuncia, il suo residuo patrimonio è in grado di soddisfare il credito dell'attore” e, ancora, “Quanto poi in merito alla concreta operatività del riparto dell'onere della prova, reputa il Collegio che possa farsi richiamo ai principi espressi da questa stessa Corte in ordine all'azione revocatoria (con la quale quella in esame, pur distinguendosi sotto il profilo operativo e strutturale, mantiene evidenti affinità,
pagina 13 di 17 trattandosi sempre di strumento di conservazione della garanzia patrimoniale, volto a reagire contro atti del debitore pregiudizievoli delle ragioni creditorie) secondo cui (cfr. da ultimo Cass. n.
19207/2018), una volta dimostrato il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd.
"eventus damni"), che ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (onere probatorio che incombe sul creditore) è invece onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (conf. Cass. n. 1902/2015;
Cass. n. 11471/2003)” (così, Cass, n. 5994/2020, grassetto e interlinea aggiunti).
In altri termini, quanto al riparto dell'onere della prova tra debitore e creditore, debbono richiamarsi i principi più volti espressi dalla Suprema Corte in relazione all'azione revocatoria ex artt. 2901 e ss. c.c.
Spetta al creditore istante l'onere di provare la prevedibilità del danno, ovvero di dimostrare che la garanzia generica offerta dal patrimonio del debitore-chiamato all'eredità sia compromessa;
senza, peraltro, la necessità che, a seguito della rinunzia, si determini una compromissione totale del patrimonio del debitore rinunziante: anche solo una minor certezza o maggior difficoltà nel soddisfacimento del credito può giustificare la prospettazione di un danno utile al fine della proposizione dell'azione.
Spetta, invece, al debitore che voglia sottrarsi all'impugnazione della rinuncia l'onere di provare che i beni residui di cui è titolare sono effettivamente in grado di fronteggiare le ragioni dei creditori e che, pertanto, non v'è la necessità di rendere inefficace l'atto da questi posto in essere.
Tali principi, trasposti nella vicenda per cui è causa, conducono all'accoglimento della domanda nei limiti di cui si dirà.
Nel caso di specie, parte attrice ha documentato, per tabulas, l'esistenza delle sue ragioni creditorie (riconosciute dallo stesso convenuto) al momento della rinunzia: il credito dalla stessa vantato, sia pure limitatamente – per quanto visto – a quello portato dalla sentenza della Corte di Appello in atti è finanche certo, liquido ed esigibile, nonché incontestato,
pagina 14 di 17 presupposti neppure richiesti per ottenere l'autorizzazione ad accettare l'eredità in nome e in luogo del debitore rinunziante in quanto l'azione ha una mera funzione strumentale per il soddisfacimento del credito, per cui è sufficiente, analogamente a quanto avviene per l'azione surrogatoria e per quella revocatoria, che sussista una ragione di credito, anche se non ancora accertata nel suo preciso ammontare, e persino eventuale e condizionata (cfr. Cass., n.
7757/2022). Sicché non può dubitarsi della natura pregiudizievole della rinuncia posta in essere dal convenuto, che, quantomeno, ha reso più incerto e/o difficile il soddisfacimento del credito dell'istante giacché parte attrice non ha potuto fare affidamento anche sulle componenti patrimoniali (si vedano gli innumerevoli cespiti immobiliari elencati in citazione) che sarebbero pervenute al debitore ove avesse accettato l'eredità.
L'attrice, inoltre, ha documentato, producendo le relative visure, la presenza di numerosi immobili facenti parte della massa ereditaria e di cui il de cuis era comproprietario con la moglie, anch'ella, da ultimo, deceduta (cfr. doc. 15 atto di citazione).
Spettava, al convenuto, che ha eccepito la mancanza dell'eventus damni, provare l'insussistenza del predetto rischio in ragione di residualità patrimoniali idonee al soddisfacimento delle ragioni creditorie.
Il convenuto non ha assolto l'onere probatorio su di lui incombente, dando luogo a una semplice contestazione degli assunti avversari: - si è limitato a negare “la circostanza che il patrimonio del convenuto sia insufficiente a soddisfare le pretese dell'attore” , producendo una perizia relativa, tuttavia, a un immobile di proprietà della e chiedendo Controparte_2
una CTU sul punto (in correlazione, invero, all'eccepito beneficium excussionis che, pur infondato, come visto, non rileverebbe comunque in questa sede); - circa il presunto vantaggio patrimoniale che sarebbe derivato dall'accettazione dell'eredità paterna, parimenti, si è limitato ad allegare che “L'elenco delle attività ovviamente nulla dice al riguardo, non essendo note le passività dell'asse”. Non ha, tuttavia, addotto alcuna prova in tal senso, come ben avrebbe potuto fare anche alla stregua del principio di vicinanza della prova;
ha, anzi, preteso che fosse parte attrice a dover dimostrare l'incapienza del suo patrimonio e l'assenza di passività ereditarie, indebitamente invertendo l'onere della prova (cfr. Cass., n. 5994/2020 cit.).
pagina 15 di 17 Siffatte (mere) allegazioni non valgano certamente a escludere la sussistenza del pregiudizio derivante dalla rinuncia all'eredità e la fondatezza della domanda attorea. Nulla il convenuto ha dedotto né, tantomeno provato, circa l'esistenza di altre componenti, mobiliari o immobiliari, del proprio patrimonio suscettibili di essere aggredite da parte attrice, pur gravando su di lui l'onere di dimostrare che il suo patrimonio, nonostante l'atto di rinuncia all'eredità paterna, aveva conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni di parte creditrice.
In mancanza, dunque, di qualsivoglia principio di prova sull'entità del patrimonio del convenuto e a fronte, per contro, del fondato pregiudizio al creditore, da intendersi nell'accezione dinanzi meglio chiarita, vanno disattese le difese di parte convenuta e va accolta la domanda attorea, ribadendo, da ultimo, la totale irrilevanza, ai sensi della norma azionata di cui all'art. 524 c.c., della consapevolezza della natura pregiudizievole della rinuncia da parte del debitore.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta, nella misura liquidata, in base ai parametri di cui al DM 10.03.2014, n. 55 – tenuto conto del valore indeterminabile della causa, della sua natura, della non complessità dell'attività svolta, ed applicando a tutte le fasi i valori mediani, ad eccezione della fase istruttoria/trattazione, in relazione alla quale vengono applicati i valori minimi, essendosi l'istruttoria limitata all'acquisizione di documenti –, in complessivi Euro 6.713,00, oltre esborsi documentati (Euro
545,00), spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione monocratica, ogni altra domanda, eccezione o deduzione assorbita o rigettata, pronunciando in via definitiva, così provvede:
previo accertamento e declaratoria della natura pregiudizievole e in danno di parte attrice dell'atto di rinuncia del convenuto all'eredità del padre CP_1
Persona_1
ACCOGLIE la domanda di parte attrice ex art. 524 cc e, per l'effetto,
AUTORIZZA n.q. di quale (socio Parte_1 Controparte_7
nonché) leg. rapp. p.t. della Controparte_2 pagina 16 di 17 ad accettare l'eredità morendo dismessa da in nome CP_2 Persona_1
e luogo del rinunziante ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 524 CP_1
cod. civ. e, quindi, al solo fine di soddisfare il credito vantato dalla società
[...]
a titolo di canoni non Controparte_2
pagati dal convenuto, quale titolare della ditta “Lucky Car di RE Liano”, e meglio individuato in parte motiva, sui beni, mobili e immobili, contenuti nell'asse ereditario di così come meglio descritti in citazione negli esatti estremi catastali Persona_1
identificativi, nonché su eventuali, ulteriori beni dell'eredità nei limiti della quota ereditaria che sarebbe spettata al convenuto;
ON il convenuto a rifondere a parte attrice, le spese legali di giudizio liquidate in € 6.713,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, cpa ed iva come per legge.
Così deciso in Ancona, in data 02/V/2025
Il Giudice
Lara Seccacini
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