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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/10/2025, n. 4610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4610 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Sezione VI Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Notaro Presidente
Dott. Fabio Magistro Consigliere
Avv. Fabrizio Carmina Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5612 del R.G. per gli affari contenziosi dell'anno 2018 posta in deliberazione all'udienza collegiale del
21.11.2024, vertente
Tra
) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Portici (NA), Corso Garibaldi, n. 179, presso lo studio dell'Avv. Stefania
Guarnaccia dalla quale è assistito e difeso in virtù di procura in calce all'atto di appello;
- Appellante -
Contro
( ), in persona del legale rapp.te p.-t., CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Napoli, Via San Tommaso d'Aquino, n. 36, presso lo studio dell'Avv. Gianpaolo Giudice dal quale è assistita e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado;
- Appellata con appello incidentale condizionato -
Nonché Contro
( ) elettivamente domiciliato in Controparte_2 C.F._2
Napoli, C.so Umberto I, n. 153, presso lo studio dell'Avv. Nicola Landolfi dal quale è assistito e difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione in giudizio;
- Appellato -
E Contro
( elettivamente domiciliato Controparte_3 C.F._3
in Napoli, Via dei Greci, n. 36, presso lo studio dell'Avv. Andrea Leanza dal quale è assistito e difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado;
- Appellato -
Nonché contro
(già , in persona Controparte_4 Controparte_5
del legale rapp.te p.-t., ( ), elettivamente domiciliato in P.IVA_2
Napoli, Via Luca da Penne, n. 3, presso lo studio dell'Avv. Sonia Marchi, assistito e difeso dagli Avv.ti Vincenzo Bergamasco e Fabio Fugazza in virtù di procura speciale alle liti prodotta in atti;
- Appellata -
E contro
( ) elettivamente domiciliata Controparte_6 C.F._4
in Napoli, Via Agostino Depretis, n. 51, presso lo studio dell'Avv. Maria
IN NE dalla quale è assistita e difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione in giudizio;
2 - Appellata -
E contro
. Controparte_7
- Appellata contumace -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da atti di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con atto di citazione notificato in data 03.07.2006 e Parte_1
, premettendo di essere proprietari di un fabbricato Controparte_7
con annessa area scoperta sito in Casoria (NA) alla Via Vecchia
Comunale, evocavano in giudizio avanti il Tribunale Civile di Napoli - Sez. distaccata di Casoria - quale locataria nel Controparte_8
rapporto di locazione finanziaria stipulato con Controparte_5
(già di un terreno con annesso
[...] Controparte_9
capannone confinante con quello degli attori, al di sopra del quale nel mese di Ottobre 2005 la società convenuta, nella persona del legale rapp.te p.-t. , avrebbe realizzato opere edili invasive Controparte_3
della loro proprietà recanti una consistente diminuzione della luminosità del fondo, utilizzato per la coltivazione di prodotti ortofrutticoli.
In particolare gli attori lamentavano: a) la realizzazione di pannelli metallici di rivestimento dell'intero capannone che avrebbe determinato uno sconfinamento del fabbricato di circa 10 cm sul loro fondo, b) il posizionamento di n. 7 fari aggettanti sulla loro proprietà con profondità di circa 70 cm, c) l'affissione della scritta “MEKA” in lamiera preverniciata collocata oltre il confine, d) l'innalzamento da 6 mt a 8 mt dal piano di
3 campagna della struttura metallica di rivestimento del capannone, e) la realizzazione di vasche d'acqua interrate che avrebbero arrecato infiltrazioni nella loro proprietà, f) l'innalzamento del muro di recinzione in adiacenza dell'ingresso della loro abitazione, g) l'installazione di un gruppo elettrogeno recante molestie acustiche intollerabili.
Gli istanti chiedevano il ripristino dei luoghi allo status quo ante mediante la rimozione delle opere realizzate dalla convenuta, oltre al riconoscimento dell'indennità di occupazione per l'installazione di ponteggi operata da sul fondo di loro proprietà per Controparte_8
importo di €. 3.000,00 e del risarcimento dei danni da accertare in corso di causa, con vittoria di spese di giudizio.
Si costituiva in atti in persona del legale Controparte_8
rapp.te p.-t. , per eccepire la propria carenza di Controparte_3
legittimazione passiva in luogo di quella del proprietario del fondo
[...]
di cui chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in Controparte_9
giudizio ex art. 269 c.p.c. unitamente alla dante causa Controparte_6
quale parte venditrice del bene concesso in locazione finanziaria, contestando nel merito il fondamento della domanda proposta stante l'imprecisione nell'individuazione in mappa della posizione dell'immobile di proprietà attorea, che avrebbe alterato l'allineamento del detto fabbricato dalla linea di confine, oltretutto evidenziando la piena regolarità urbanistica degli interventi edilizi realizzati.
La società convenuta concludeva per il rigetto dell'azione intentata formulando una prima domanda riconvenzionale, condizionata all'accoglimento della pretesa attorea, per la declaratoria di intervenuta usucapione del diritto al mantenimento dello stato dei luoghi o, in subordine, per l'acquisto della porzione del terreno occupato ai sensi dell'art. 938 c.c., e altra domanda riconvenzionale per la dichiarazione di
4 illegittima apposizione di un cancello da parte dei sul muro Parte_2
confinante di cui veniva richiesto il ripristino allo status quo ante, nonché della piantumazione di alberi di alto fusto a distanza inferiore da quella disposta ex lege, oltre alla condanna degli attori per i danni da mancato completamento del capannone, per il danno di immagine e per quello da lucro cessante, nonché alla rifusione delle spese di lite.
Autorizzata d'ufficio la chiamata in giudizio, si costituiva in atti
[...]
a mezzo del legale rapp.te p.t. per rilevare la propria CP_9
estraneità ai fatti di causa avendo l'istituto bancario evocato proceduto all'acquisto del fondo nell'ambito di un'operazione finanziaria nell'esclusivo interesse di unico soggetto Controparte_8
direttamente responsabile di ogni vicenda potesse riguardare il bene e la sua consistenza per avere scelto il lotto in quanto ritenuto conforme alle proprie necessità, assumendosi tutti i rischi connessi all'acquisto, detenzione ed impiego del bene, infine mantenendone la piena disponibilità e riservandosene il diritto di acquisto alla scadenza del contratto di locazione finanziaria prevista in n. 120 mesi.
Concludeva per la declaratoria di manleva da Controparte_9
parte della chiamante di quanto eventualmente Controparte_8
fosse tenuta a rifondere gli attori e di ogni danno dovesse subire in forza dell'emananda sentenza, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio la chiamata per contestare la Controparte_6
fondatezza della domanda attorea e di quella formulata nel suo confronti da rilevando la sua totale estraneità ai fatti di Controparte_8
causa e precisando di aver costruito l'immobile insistente sul fondo trasferito a nei limiti dei propri confini. Controparte_9
Concludeva invocando la verifica della regolarità della Controparte_6
costruzione dalla stessa realizzata sul fondo di sua proprietà, chiedendo,
5 nell'ipotesi fosse accertata a suo carico la violazione delle distanze del fabbricato rispetto al fondo degli attori, la declaratoria di intervenuto acquisto della porzione di terreno invasa per usucapione, ovvero per accessione invertita ai sensi dell'art. 938 c.c., nonché, in subordine, che venisse dichiarata la maturata usucapione del diritto a mantenere i luoghi in deroga alle norme sulla distanza tra fabbricati.
Nella fase istruttoria veniva affidato incarico all'Ing. di Persona_1
redigere C.T.U. descrittiva dei luoghi di causa, con particolare riguardo alla sussistenza delle denunciate violazioni, all'epoca di realizzazione delle opere ritenute lesive, agli eventuali interventi di riduzione in pristino, nonché ai danni che ne sarebbero derivati, il cui elaborato, unitamente ai chiarimenti richiesti, veniva acquisito agli atti.
Nel corso dell'udienza del giorno 30.01.2015 il procuratore degli attori depositava in atti una visura eseguita presso la Camera di Commercio di
Avellino in data 28.01.2015 dalla quale si apprendeva che la convenuta risultasse cancellata a far data dal 03.04.2013, Controparte_8
sicché il Tribunale si riservava sulla circostanza.
B. Con provvedimento del 20.02.2015, a scioglimento della riserva adottata, veniva disposta l'interruzione del giudizio che veniva tempestivamente riassunto dagli attori con notificazione del ricorso ex art. 303 c.p.c. e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza alle parti già costituite, nonché a e , il primo quale socio Controparte_2 Controparte_3
liquidatore e il secondo quale socio della Controparte_8
Prendeva parte al giudizio riassunto per eccepire la Controparte_3
propria carenza di legittimazione passiva difettando la qualifica di successore della convenuta risultata cancellata, Controparte_8
altresì deducendo l'irritualità dell'avvenuta interruzione del processo.
6 Restava invece contumace Controparte_2
Si costituiva in luogo dell'incorporata (già CP_9 [...]
in persona del legale rapp.te CP_9 Controparte_5
p.-t., la quale, nel riportarsi alle tesi difensive svolte dalla propria dante causa, produceva copia dell'atto notarile del 13.12.2011 con cui
[...]
trasferiva a la propria azienda ivi Controparte_8 CP_1
compreso il contratto di locazione finanziaria in corso con
[...]
chiedendo, ai fini della regolare formazione del CP_9
contraddittorio, di essere autorizzata a chiamare in causa la compagine acquirente quale successore a titolo particolare della società ceduta.
Consentita la chiamata in giudizio e regolarmente notificato l'atto di chiamata, si costituiva nel procedimento in persona del CP_1
legale rapp.te p.-t. , per rilevare la propria estraneità ai Controparte_10
fatti di causa, facendo ad ogni modo propria qualsiasi deduzione e difesa svolta dalla dante causa e nuovamente Controparte_8
formulando le domande riconvenzionali condizionate da questa articolate e, nel contestare le risultanze cui è pervenuta la C.T.U., concludeva per il rigetto della pretesa attorea con vittoria di spese di lite.
C. Nel corso dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.09.2017 la causa era trattenuta in decisione e regolata con la sentenza n.
4158/2018 del giorno 26-30.04.2018 in forza della quale il Tribunale di
Napoli - competente a seguito della soppressione delle sezioni distaccate di Tribunale disposta con D.Lgs. n. 155/12 - ritenendo che la disposta interruzione del giudizio sia stata assunta in carenza dei presupposti di cui all'art. 300 c.p.c. per essere stata pronunciata a seguito di iniziativa di un procuratore non legittimato a riferire di un evento estraneo alla sfera giuridica della propria parte assistita, dichiarava l'improcedibilità
7 della domanda a seguito della riassunzione del giudizio irritualmente interrotto, disponendo la compensazione tra le parti delle spese di lite.
Il Tribunale perveniva a tale conclusione sulla scorta dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, per cui, nell'ipotesi dei casi previsti dall'art. 299 c.p.c. (morte o perdita della capacità della parte), il difensore che non dichiara o non notifica alle controparti ex art. 300 c.p.c. il verificarsi dell'evento continua a rappresentare il proprio assistito come se l'evento stesso non fosse mai avvenuto.
Veniva altresì rilevata l'infondatezza della chiamata in causa di CP_1
da parte di , non avendo quest'ultima prodotto
[...] Controparte_5
l'atto notarile di cessione di azienda del 13.12.2011 con il quale sarebbe stata provata la successione nei confronti di Controparte_8
D. Avverso la detta pronuncia interponeva appello , con atto Parte_1
di citazione notificato in data 12.11.2018, eccependo due motivi di gravame, con il primo dei quali veniva dedotta erronea applicazione normativa in riferimento alla dichiarata improcedibilità della domanda a seguito di irrituale interruzione del giudizio, per cui il Tribunale avrebbe dovuto proseguire il giudizio nel merito in quanto regolarmente riassunto nei confronti di tutte le parti processuali.
Con il secondo rilievo critico veniva censurata l'erroneità della motivazione nella parte in cui, dando atto della mancata produzione da parte di dell'atto di cessione di azienda del CP_5 Controparte_5
31.12.2011 intercorso tra e e con Controparte_8 CP_1
esso del contratto di locazione finanziaria, il Tribunale dichiarava infondata la chiamata in causa di omettendo di rimettere la CP_1
causa sul ruolo per consentire l'acquisizione del documento.
8 Auspicando il favorevole esito della valutazione del gravame, l'appellante chiedeva disporsi l'accoglimento nel merito della domanda formulata in primo grado sulla base degli accertamenti espletati dalla disposta C.T.U., con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in atti in persona del legale rapp.te p.-t., per CP_1
ribadire gli stessi argomenti difensivi già svolti da Controparte_8
e fatti propri all'atto di costituzione in giudizio a seguito di chiamata
[...]
disposta dal Tribunale, invocando la conferma della pronuncia appellata per non avere l'attore proposto tempestiva impugnazione avverso l'ordinanza di interruzione del giudizio e, in ogni caso, contestando gli accertamenti eseguiti dalla C.T.U. di cui chiedeva disporsi integrazione, altresì formulando appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale per la declaratoria di intervenuta usucapione del diritto al mantenimento dello stato dei luoghi o, in subordine, per l'acquisto della porzione del terreno occupato ai sensi dell'art. 938 c.c., nonché per la dichiarazione di illegittima apposizione di un cancello sul muro confinante e di alcuni alberi di alto fusto posti a distanza inferiore da quella disposta ex lege da parte dei di cui veniva Parte_2
richiesto il ripristino allo status quo ante, oltre alla condanna degli attori per i danni da mancato completamento del capannone, per quelli di immagine e di lucro cessante, oltre alla rifusione delle spese di giudizio.
Si costituiva in atti contumace in primo grado, per Controparte_2
eccepire l'irritualità della riassunzione del giudizio avanti il Tribunale in carenza di titolo giustificativo della sua chiamata in causa, rilevando che, nell'ipotesi prospettata nella sentenza appellata, la sua qualità di liquidatore della avrebbe fatto venir meno ogni Controparte_8
effetto successorio nei confronti della compagine posta in liquidazione.
9 Il concludeva per il rigetto dell'appello e la conferma della CP_2
pronuncia impugnata, invocando la declaratoria di nullità della notifica nei suoi confronti dell'atto di riassunzione in primo grado, proponendo, ove avesse trovato accoglimento il gravame principale, identiche conclusioni a quelle precisate da con vittoria di spese di lite. CP_1
Si costituiva per ribadire l'irritualità dell'avvenuta Controparte_3
interruzione del processo insistendo per la conferma della pronuncia impugnata, altresì deducendo la propria carenza di legittimazione passiva per avere egli stesso, in qualità di ex socio di Controparte_8
ceduto le proprie quote societarie con atto notarile del 03.08.2012.
Il concludeva per il rigetto dell'appello spiegato con condanna CP_3
dell'appellante al risarcimento delle spese ex art. 96 c.p.c. e di quelle relative al grado di giudizio.
Si costituiva in persona del legale rapp.te p.- Controparte_5
t., per rilevare l'infondatezza del proposto gravame non avendo l'appellante, a fronte del provvedimento interruttivo del giudizio di primo grado, impugnato la relativa ordinanza come previsto dall'art. 177 c.p.c.,
2° comma, dando acquiescenza alla decisione adottata.
Nel merito eccepiva la propria carenza di legittimazione CP_5
passiva come in primo grado precisato all'atto della costituzione in giudizio della propria dante causa dovendosi gli Controparte_9
interventi realizzativi contestati dall'appellante attribuirsi in via esclusiva a già per averne da quest'ultima CP_1 Controparte_8
acquisito l'azienda in forza di atto pubblico del 13.12.2011 come comprovato e validamente documentato in atti.
Concludeva per il rigetto dell'appello e la conferma della CP_5
sentenza gravata, riformulando l'istanza di declaratoria di manleva da
10 parte di già di quanto eventualmente CP_1 Controparte_8
fosse tenuta a rifondere gli istanti e di ogni danno dovesse subire all'esito del procedimento, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio
Si costituiva infine per contestare il proposto gravame Controparte_6
rilevando che l'improcedibilità del giudizio non dovesse ritenersi ancorata alla riassunzione in sé, generata dall'erroneo provvedimento di interruzione disposto su dichiarazione di differente procuratore rispetto all'unico abilitato alla comunicazione ex art. 300 c.p.c. in quanto rappresentante della compagine cancellata, bensì all'erroneità della riassunzione stessa non essendo il processo proseguito nei confronti delle parti originarie tra cui Controparte_8
Concludeva la per il rigetto dell'appello e la conferma della CP_6
pronuncia impugnata, riaffermando la sua totale estraneità ai fatti di causa e precisando di aver costruito l'immobile insistente sul fondo trasferito a nei limiti dei propri confini, con Controparte_9
vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa conclusionale del 08.01.2025 in Controparte_4
persona del legale rapp.te p.t., si costituiva in giudizio documentando la propria legittimazione processuale e sostanziale essendo succeduta per incorporazione all'appellata Controparte_5
Nel corso dell'udienza del 21.11.2024 svoltasi con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte assegnava il fascicolo al G.
Rel. Avv. Fabrizio Carmina e tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.
* * * * *
Deve anzitutto dichiararsi la contumacia di , attrice in Controparte_7
primo grado non costituita nella presente fase di appello.
11 1) La domanda di riforma della pronuncia impugnata proposta da Parte_1
appare ragionevolmente fondata e, dunque, potrà trovare
[...]
accoglimento nei termini di seguito delineati.
➢ Con il primo motivo di gravame l'appellante deduceva erronea applicazione normativa in riferimento alla declaratoria di improcedibilità della domanda per carenza dei presupposti previsti ex lege ai fini dell'adozione del provvedimento di interruzione del procedimento, per cui il giudizio avrebbe dovuto proseguire nel merito all'esito della regolare riassunzione nei confronti di tutte le parti processuali.
Ritiene la Corte che l'accertata irregolarità del provvedimento di interruzione del processo, poiché disposto in difetto delle condizioni che ne avrebbero giustificato l'adozione ai sensi dell'art. 300 c.p.c. - segnatamente per la sopravvenuta perdita della capacità di stare in giudizio dichiarata o comunicata dal procuratore della parte - non possa in alcun modo pregiudicare la validità del contraddittorio ricostituito dagli attori mediante notificazione del ricorso riassuntivo e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza in prosecuzione nei confronti di tutte le parti processuali che avevano partecipato al giudizio sino al momento della dichiarata interruzione, nonché dei soci della compagine risultata estinta in corso di causa poiché legittimati alla rappresentanza processuale ai sensi dell'art. 2495 c.c..
Non si ravvede nell'iniziativa attorea una condotta lesiva o pregiudizievole dei diritti processuali e sostanziali di alcuna delle parti costituite, né potrà a loro addebitarsi la scelta di aver inteso proseguire il giudizio interrotto con le ordinarie formalità prescritte dall'art. 303 c.p.c., piuttosto che optare per l'impugnazione dell'ordinanza di interruzione ex art. 177 c.p.c, 2° comma, come dedotto dalla difesa dell'appellata, essendo rimessa alla facoltà della parte quella di proporre il reclamo
12 avverso il provvedimento interruttivo ovvero riassumere tempestivamente il giudizio secondo le modalità previste dai termini processuali, come risulta abbia provveduto l'odierna appellante.
La dichiarata interruzione del procedimento rappresenta, dunque, una evidente ipotesi di irregolarità, tuttavia inidonea, alla luce della formale e tempestiva riassunzione del giudizio, a legittimare la disposta improcedibilità della domanda che avrebbe dovuto trovare soluzione nella fase di prosecuzione nel merito.
Il rilievo di censura dovrà pertanto trovare pieno accoglimento.
➢ Quanto al secondo motivo di gravame con il quale il censurava Pt_1
l'erroneità della disposizione con cui il Tribunale dichiarava infondata la chiamata in causa di rilevando la mancata produzione nel CP_1
fascicolo di parte di del contratto di cessione Controparte_5
di azienda del 31.12.2011 intercorso tra e Controparte_8 CP_1
così omettendo di rimettere la causa sul ruolo per consentire
[...]
l'acquisizione del detto documento, si deve rilevare che l'”atto di cessione di ramo d'azienda del 13.12.2011”, come indicato nel foliario del fascicolo di parte di risulta presente quale ultimo Controparte_5
allegato della produzione documentale, con attestazione e stampigliatura della Cancelleria in data 18.09.2015, sin dal momento della costituzione in giudizio della detta finanziaria appellata successivamente alla riassunzione avviata su iniziativa del . Pt_1
Si osserva che la giurisprudenza della S.C. ha più volte ribadito il principio secondo cui il timbro apposto dalla Cancelleria in calce all'elenco dei documenti è sufficiente ad attestare la corretta produzione in giudizio, affermando in particolare che “l'accettazione da parte del cancelliere degli atti e documenti depositati dalla parte che si costituisce, tramite l'apposizione del timbro di cancelleria in calce all'indice del
13 fascicolo, ai sensi dell'art. 74, quarto comma, disp. att. cod. proc. civ., senza l'annotazione di alcun rilievo formale, fa presumere la regolare produzione degli stessi” (Cass. Civ. Sent. n. 12670/2015).
Si ritiene peraltro non possa trovare applicazione nel caso trattato la modifica apportata dalla L. n. 228/2012, che ha reso obbligatorio il deposito telematico di atti e documenti nei procedimenti civili avanti il
Tribunale a decorrere dalla data del 30.06.2014, non riguardando la nuova modalità di produzione documentale gli atti depositati dalla parte che si costituisce nell'ipotesi di nuova costituzione successiva alla riassunzione del giudizio.
Per quanto argomentato, dovrà ritenersi erronea la disposizione impugnata che esclude dalla produzione documentale la presenza dell'atto notarile di cessione di ramo d'azienda del 13.12.2011 - trattandosi nella specie di atto costitutivo di società contemplante la cessione di ramo d'azienda da alla neo Controparte_8
costituita ivi compreso il contratto di leasing finanziario CP_1
corrente con - risultato al contrario Controparte_5
regolarmente prodotto in atti, con l'effetto di dover procedere alla riforma in parte qua della pronuncia resa e, dunque, accogliere il gravame proposto in adesione alla dedotta prospettazione critica.
2) L'accoglimento dell'appello impone lo scrutinio nel merito della domanda attorea, per la quale dovrà farsi utile e doveroso riferimento alle risultanze della espletata C.T.U. a firma dell'Ing. che ha Persona_1
fornito esauriente risposta ai quesiti formulati.
L'appellante, attore in primo grado, chiedeva la rimozione delle opere pregiudizievoli poste in essere dalla convenuta Controparte_8
in particolare consistenti: a) nella realizzazione di pannelli metallici di rivestimento dell'intero capannone che avrebbe determinato uno
14 sconfinamento del fabbricato di circa 10 cm sul loro fondo, b) nel posizionamento di n. 7 fari aggettanti sulla loro proprietà con profondità di circa 70 cm, c) nell'affissione della scritta “MEKA” in lamiera preverniciata collocata oltre il confine, d) nell'innalzamento da 6 mt a 8 mt dal piano di campagna della struttura metallica di rivestimento del capannone, e) nella realizzazione di vasche d'acqua interrate che avrebbero arrecato infiltrazioni nella loro proprietà, f) nell'innalzamento del muro di recinzione in adiacenza dell'ingresso della loro abitazione, g) nell'installazione di un gruppo elettrogeno recante molestie acustiche intollerabili, invocando altresì la condanna di al Controparte_8
pagamento dell'indennità di occupazione per l'installazione di ponteggi sul fondo di proprietà attorea per importo di €. 3.000,00 e al risarcimento dei danni da accertare in corso di causa.
Evidenziando in via preliminare che appare sussistere la piena legittimazione passiva di originaria locataria Controparte_8
nel rapporto di locazione finanziaria stipulato con Controparte_9
la quale, pur eccependo la fondatezza della domanda attorea sotto
[...]
il profilo di inesistenza delle denunciate violazioni costruttive, non ha mai negato la realizzazione delle opere contestate, dovrà oggi ritenersi l'appellata contraddittore degli addebiti mossi in virtù delle CP_1
previsioni contenute nell'atto pubblico di costituzione di società e conferimento di ramo d'azienda del giorno 13.12.2011, regolarmente acquisito agli atti mediante produzione documentale di
[...]
del 18.09.2015, con cui la comparente Controparte_5 Controparte_8
conferiva alla neocostituita la piena proprietà del ramo
[...] CP_1
d'azienda comprendente il contratto di locazione finanziaria in corso con nonché “la vertenza giudiziaria in corso tra Controparte_5
la Società conferente ed i Signori ” (art. 7, n. 3). Parte_2
15 Venendo ora all'esame dell'elaborato peritale acquisito in istruttoria emerge dalle indagini-tecnico strumentali, oltrechè documentali e fotografiche, eseguite dall'ausiliario la sussistenza dello sconfinamento sul lato Est del fondo di proprietà del rivestimento di pannelli Pt_1
metallici installati dalla compagine appellata a copertura del preesistente capannone, seppur nell'ordine di 10 cm, rilevando altresì la necessità di ridurne l'altezza eccedente il fabbricato in quanto limitativa del soleggiamento dei terreni coltivati dall'appellante.
Le contestazioni avverso la relazione tecnica d'ufficio mosse dal consulente di che denunciava tra l'altro Controparte_8
un'erronea rappresentazione dello stato dei luoghi operata mediante sovrapposizione tra il rilievo effettuato e la cartografia mappale utilizzata
(riferibile tuttavia al lato Nord e non anche al lato Est del fondo ) e il Pt_1
mancato utilizzo di strumentazione di precisione che avrebbe alterato i riscontri metrici omettendo ogni riferimento ai punti fiduciali, non sembrano sufficientemente in grado di confutare gli accertamenti eseguiti dal C.T.U. anche in considerazione dei chiarimenti alle note critiche forniti dall'ausiliario che, privi di vizi logici e non adeguatamente contraddetti, assumono natura dirimente e conferiscono alle indagini espletate, in carenza di valide indicazioni alternative alla metodologia di analisi applicata, fondamentale rilevanza istruttoria ai fini decisori.
Veniva inoltre accertato lo sconfinamento della scritta pubblicitaria, da sostituire con pittura muraria, e dei fari posizionati alla sommità del lato
Est del capannone, di cui veniva prescritta l'eliminazione poiché, una volta arretrati, non avrebbero assolto alla loro funzione.
Gli interventi ritenuti necessari per ristabilire la legittima distanza tra le costruzioni sono stati dettagliatamente elencati al punto 3.1 della C.T.U.
16 (pag. 12/13 dell'elaborato tecnico) e valutati al costo complessivo di €.
14.476,42, di cui €. 1.709,81 per spese impreviste.
Prive di nesso di causalità con l'attività costruttiva posta in essere da sono infine risultate le domande connesse alle Controparte_8
ulteriori violazioni contestate dagli attori, mentre quelle relative al riconoscimento dell'indennità di occupazione per l'installazione di ponteggi sul fondo di loro proprietà, poiché incerta sull'estensione dell'area interessata e sul tempo di permanenza dei ponteggi, e di condanna al risarcimento dei danni sono rimaste sfornite di adeguata prova a sostegno, e dovranno, pertanto, essere respinte.
In conclusione, nella decisione riguardante il merito della controversia, si dichiara in persona del legale rapp.te p.-t., tenuta CP_1
all'arretramento dei manufatti illegittimamente sconfinanti sul fondo di proprietà dell'appellante, secondo gli interventi tecnici individuati dal
C.T.U. al punto 3.1. (pag. 12/13) dell'elaborato tecnico acquisito.
3) Quanto all'appello incidentale condizionato all'esito favorevole della domanda di merito formulato da si deve evidenziare CP_1
l'insussistenza dei presupposti per il suo accoglimento, risultando anzitutto carente agli atti la formulazione di richieste istruttorie e di produzione documentale a sostegno delle domande riconvenzionali formulate in primo grado da fatte proprie da Controparte_8
con cui veniva invocata la declaratoria di intervenuto CP_1
acquisto per usucapione ex art. 1158 c.c. della porzione di terreno invasa o, in subordine, di attribuzione al proprietario del fabbricato realizzato del suolo occupato ai sensi dell'art. 938 c.c..
Per altro verso non rileva dall'esame degli atti del primo grado e in particolare dal verbale di precisazione di conclusioni del giorno
28.09.2017 alcuna richiesta istruttoria riguardante le ulteriori domande
17 di illegittima apposizione di un cancello sulla via pubblica da parte degli attori, di declaratoria di illegittima occupazione da parte dei dell'area sita all'angolo Nord-Est della proprietà Parte_2 [...]
già mediante apposizione di Controparte_4 Controparte_5
fioriere e saltuariamente di automobili e di accertamento dell'esistenza di alberi a basso ed alto fusto posti nella proprietà attorea a confine con la proprietà a distanza inferiore a quella legale, e tale Controparte_4
circostanza può altresì desumersi “dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate” (vedi Cass.
Civ. Ord. n. 28240/2022) in quanto tutte finalizzate, nel caso che ci occupa, alla dimostrazione dell'insufficienza della domanda attorea come inoltre rilevabile dal contenuto della prodotta perizia tecnica di parte del
07.11.2006 a firma Arch. , esclusivamente centrata nella Persona_2
confutazione degli argomenti oggetto della pretesa dei , Parte_2
tuttavia carente di tematiche rivelatrici di interesse all'accoglimento delle domande riconvenzionali formulate.
Ad ulteriore riprova dell'assunto rileva l'annotazione verbalizzata dal procuratore di nel corso dell'udienza di precisazione delle CP_1
conclusioni che, lungi dal ribadire la necessità di disporre un accertamento tecnico integrativo con specifico riferimento alle domande riconvenzionali formulate, si limitava alla mera deduzione del mancato accertamento dello sconfinamento operato sul fondo attoreo quale circostanza inidonea a ritenere la causa matura per la decisione.
Parimenti non validamente istruita è risultata la domanda di risarcimento del danno all'immagine determinato dall'impedimento opposto dall'attore al completamento della pitturazione della scritta
MEKA, mentre non sufficientemente provata è apparsa la domanda
18 risarcitoria per avere i impedito alle maestranze incaricate CP_11
da l'ultimazione dell'opera, non potendo l'unica Controparte_8
e generica prova testimoniale articolata in merito nelle memorie ex art. 183 c.p.c. del 25.09.2007 assolvere alla dimostrazione del mancato isolamento termico, che avrebbe comportato aumento dei consumi di riscaldamento e raffreddamento degli ambienti interni.
Per i cennati motivi si ritiene, dunque, non poter disporre l'accoglimento delle domande contenute nell'appello incidentale condizionato sottoposto all'esame della Corte.
4) In ragione dei motivi sopra esposti a fondamento dell'accoglimento dell'appello principale e del rigetto dell'appello incidentale condizionato, assorbita ogni ulteriore questione prospettata in atti, le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza di limitatamente ai CP_1
rapporti processuali con la parte appellante e con le parti appellate
[...]
e in quanto chiamate in giudizio da Controparte_4 Controparte_6
e sono liquidate con riferimento ai parametri Controparte_8
medi e minimi secondo le tabelle di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto delle questioni trattate, del valore della lite determinato in atti e del differente coinvolgimento delle parti nella vicenda giudiziaria, mentre è disposta la compensazione con gli altri appellati e , trovando applicazione, Controparte_2 Controparte_3
in quanto trattasi di procedimento avviato in data successiva al
28.12.2012, la norma dettata dall'art. 13, com. 1, quater del D.P.R. n.
115/02, introdotto dall'art. 1, com. 17, della L. 228/12, a mente del quale quando l'impugnazione, principale o incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli - VI Sezione Civile - definitivamente pronunciando nell'appello promosso da nei confronti di Parte_1
, Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3 CP_6
e per la riforma della sentenza n. 4158/18 resa
[...] Controparte_7
dal Tribunale Civile di Napoli in data 26-30.04.2018, così provvede:
a) dichiara la contumacia di;
Controparte_7
b) accoglie per quanto di ragione l'appello principale e, in riforma della sentenza appellata, condanna in persona del legale rapp.te p.- CP_1
t., all'esecuzione delle opere di arretramento dei manufatti realizzati sul proprio fondo ubicato in Casoria (NA) e identificato al Catasto comunale al foglio 13, part. 245, secondo le indicazioni di cui al punto 3.1 (pag.
12/13) della C.T.U. a firma Ing. del 29.10.2009; Persona_1
c) rigetta l'appello incidentale condizionato formulato da CP_1
d) condanna in persona del legale rapp.te p.-t. al pagamento CP_1
delle spese di lite in favore di:
1) , che liquida per il primo grado in €. 178,00 per Parte_1
esborsi e in €. 5.077,00 per compensi oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA, e per il secondo grado in €. 382,00 per esborsi e in €. 5.809,00 per compensi oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'Avv. Stefania Guarnaccia dichiaratasi antistataria;
2) (già , in Controparte_4 Controparte_5
persona del legale rapp.te p.-t., e che liquida per Controparte_6
ciascuna parte per il primo grado in €. 2.540,00 per compensi oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, e per il secondo grado in €. 2.906,00 per compensi oltre rimborso spese generali, IVA e CPA;
20 e) compensa le spese nei confronti degli appellati e Controparte_2
; Controparte_3
f) nulla per le spese nei confronti della contumace;
Controparte_7
g) pone definitivamente a carico di le spese di C.T.U. come CP_1
liquidate in primo grado;
h) attesta che sussistono per l'appellata i presupposti per CP_1
l'assoggettamento alla contribuzione ulteriore come previsto per legge.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 10.07.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
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