Art. 3.
E' convalidata, anche agli effetti dell' articolo 15 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 , l'approvazione da parte del Ministro per i lavori pubblici dei progetti delle opere previste dagli ex articoli 1 e 4 della legge 13 agosto 1959, n. 904 .
E' convalidata, anche agli effetti dell' articolo 15 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 , l'approvazione da parte del Ministro per i lavori pubblici dei progetti delle opere previste dagli ex articoli 1 e 4 della legge 13 agosto 1959, n. 904 .