Articolo 5 della Legge 31 luglio 1954, n. 626
Articolo 4Articolo 6
Versione
29 agosto 1954
Art. 5.
E' autorizzata una spesa di lire 2500 milioni per l'attuazione di un programma di costruzioni di nuclei rurali ed urbani di case a basso costo comprendente studi sulla tecnica edilizia per una maggiore produttivita' di tale settore, usufruendo particolarmente della collaborazione della Prima Giunta U.N.R.R.A.-Casas, degli Istituti per le case popolari, dell'Istituto nazionale case impiegati statali, dei Consorzi di cooperative che abbiano almeno cinque anni di anzianita', dell'Istituto I.N.A.-Casa, di Enti scientifici universitari o professionali.
La suddetta somma sara' stanziata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici ad integrazione delle somme che verranno assegnate a tale Ministero per la realizzazione del programma di eliminazione delle abitazioni malsane.
Entrata in vigore il 29 agosto 1954