Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 03/03/2026, n. 1669
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Accoglimento
Sentenza 3 marzo 2026

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  • Accolto
    Interesse legittimo all'adempimento degli obblighi di completamento delle opere di urbanizzazione

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato il primo motivo di appello, affermando che gli accordi di lottizzazione hanno una finalità pubblica e che i residenti, pur essendo terzi rispetto alla convenzione, vantano un interesse legittimo all'attuazione delle previsioni urbanistiche, inclusa l'acquisizione delle opere di urbanizzazione. Pertanto, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo.

  • Accolto
    Sollecitazione all'Amministrazione ad adottare gli atti di competenza

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la domanda proposta rientri nella giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto incentrata sulla mancata risposta dell'Amministrazione e sulla tutela di un interesse legittimo, piuttosto che su una posizione di diritto soggettivo.

  • Altro
    Richiesta di provvedimento sostitutivo in caso di protratto inadempimento

    La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio al primo giudice, pertanto la richiesta di nomina di un commissario ad acta sarà valutata in sede di rinvio.

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Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, ha esaminato l'appello proposto da diversi condomini e proprietari di unità immobiliari nel Comune di Domus De Maria avverso la sentenza del TAR Sardegna che aveva dichiarato inammissibile il loro ricorso. Gli appellanti avevano agito contro il silenzio del Comune sull'istanza del 17 novembre 2023, con la quale chiedevano il completamento del procedimento amministrativo relativo alla lottizzazione "Chia Immobiliare S.p.A.", in particolare l'acquisizione al patrimonio pubblico delle opere di urbanizzazione primaria, come previsto dall'art. 28 della L. n. 1150/1942. Lamentavano inoltre la mancata fornitura di servizi essenziali quali acqua potabile, depurazione reflui e manutenzione viaria e illuminazione pubblica, a loro carico. Il TAR aveva ritenuto la domanda inammissibile, qualificando le posizioni degli istanti come diritti soggettivi da far valere mediante azione di accertamento davanti al giudice ordinario, anziché un'azione avverso il silenzio ex art. 117 c.p.a. Gli appellanti contestavano tale statuizione, sostenendo che il TAR avesse travisato la loro domanda, la quale era incentrata sull'illegittimità del silenzio-inadempimento dell'Amministrazione e sulla richiesta di un provvedimento motivato o di indicazioni sui tempi di completamento del procedimento, configurando un interesse legittimo e non un diritto soggettivo. Sollevavano inoltre censure relative alla violazione della L. n. 241/1990, dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza, e del principio del legittimo affidamento, nonché dell'art. 28 della L. n. 1150/1942 e degli atti convenzionali.

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello, ritenendo fondato e assorbente il primo motivo relativo all'errata valutazione della giurisdizione e della natura della posizione giuridica degli appellanti. Richiamando la propria giurisprudenza, ha affermato che gli accordi di lottizzazione convenzionata perseguono una finalità pubblica e che i residenti nelle aree coinvolte, pur essendo terzi rispetto alla convenzione, vantano un interesse legittimo qualificato all'osservanza degli obblighi di realizzazione e gestione delle opere pubbliche previste. Pertanto, l'istanza degli appellanti, volta a sollecitare l'Amministrazione a porre in essere gli atti di sua competenza per esigere l'attuazione della convenzione o le attività provvedimentali necessarie a completare il programma urbanistico, configurava una posizione di interesse legittimo, di competenza del giudice amministrativo. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.a., per la trattazione nel merito. Le spese di lite sono state compensate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 03/03/2026, n. 1669
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1669
    Data del deposito : 3 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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