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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 24/11/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro e Previdenza
in persona del Giudice, Dott. Paolo Mariotti ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1390 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
, in persona del Direttore pro tempore, Parte_1 elettivamente domiciliato in Rieti, alla Via Matteucci n. 5, presso lo studio dell'Avv. Gabriele
Bonanni, rappresentato e difeso dall'Avv. Simona Miglio, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
nato a [...], il [...], residente in [...], Controparte_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Ida Orefice e Loredana Pignoloni ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Via Boezio n. 16, giusta procura in atti.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., (N.R.G. 192/2024) depositato innanzi all'Intestato Ufficio, il Sig. chiedeva di accertare e dichiarare Controparte_1 la sussistenza del requisito di cui all'art.1 l. n. 18/80, sin dalla proposizione della domanda in sede amministrativa.
Nell'ambito di detto giudizio di istruzione preventiva si costituiva l' chiedendo Controparte_2 il rigetto integrale della domanda,stante l'insussistenza del richiesto requisito sanitario,
1 Il Tribunale, dopo aver disposto la consulenza tecnica d'ufficio, redatta a cura del Dott.
[...]
, riconosceva in capo al periziando la sussistenza del requisito dell'indennità di Per_1 accompagnamento
Avverso detto provvedimento, , presentava tempestiva opposizione ex art. 445 bis comma 6 Pt_1
c.p.c., chiedendo il rinnovo delle operazioni peritali, e concludendo come di seguito:
“ accertare e dichiarare che il Sig. ( ) non si trovava Controparte_1 CodiceFiscale_1 alla data dell'08/02/2023 nella condizione sanitaria richiesta per la concessione dell'indennità di accompagnamento di cui all'art.1 legge n. 18/80. Con vittoria di spese competenze ed onorari”
Si costituiva tempestivamente in giudizio il Sig. eccependo, preliminarmente, CP_1
l'inammissibilità del ricorso, per mancanza di idonee specifiche contestazioni alle risultanze peritali relative al precedente giudizio di atp e l'infondatezza del ricorso ed inammissibilità della richiesta di rinnovazione della c.t.u., atteso che, parte ricorrente,si limitava a trascrivere pedissequamente le conclusioni della relazione del proprio consulente di parte, Dott.ssa Per_2
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda e la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, considerato che lo stesso, nella sostanza, esprime censure motivate alla c.t.u., sebbene sotto forma di integrale richiamo alle considerazioni espresse dal c.t.p.
Ciò posto il ricorso, nel merito, è infondato e non può essere disposto il rinnovo delle operazioni peritali per i motivi che di seguito verranno esaminati.
In particolare, deve rilevarsi che nella c.t.p., cui il ricorso in esame fa sostanziale richiamo, si richiamano le conclusioni della Commissione Medico Legale e la documentazione sanitaria Pt_1 analizzata.
Tuttavia, viene omesso un effettivo vaglio della stessa documentazione, laddove la stessa supporta il riconoscimento dei benefici in capo al resistente.
In particolare, occorre citare il referto , datato 19.4.2023, versato in atti, cui anche il c.t.p. (e Pt_2 quindi il ricorso in opposizione) fa riferimento;
in tale documento si evidenzia testualmente che “la deambulazione è sensibilmente limitata avviene a piccoli passi incerti e con necessità di adeguato sostegno e controllo da parte di persona fisica”.
Il c.t.p. (e quindi anche il ricorso in opposizione), pur citando tale documento e tale valutazione, ne omettono la valorizzazione e il raffronto con le proprie tesi;
nella c.t.p. si afferma invece che “della disamina della documentazione prodotta in tale sede non emerge che il periziando a quell'epoca avesse un grado di disautonomia tale da rientrare nei requisiti previsti per il riconoscimento di quanto previsto dalla L 18/1980 e dalla L. 508/1988”.
2 Non può dunque condividersi tale analisi.
La valorizzazione di tale referto conforta, dunque, la bontà delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nella fase di a.t.p., che evidenziava un “quadro compatibile con una condizione di dipendenza da terzi per le comuni attività quotidiane e per la deambulazione, obbligatoriamente assistita da sostegno e meritevole di supervisione” (si veda c.t.u., pag. 5).
Per cui, sebbene espressa con grande sinteticità, la valutazione del c.t.u. merita di essere confermata, considerato che il ricorso in opposizione (motivato sulla base del richiamo alle considerazioni espresse dal c.t.p.), opera un richiamo meramente formale alla documentazione medica allegata, omettendo, nella sostanza, di confrontarsi con documentazione potenzialmente favorevole al beneficiario.
In altre parole, si ritiene corretto precisare che, nell'ambito della presente argomentazione, non si attribuisce rilievo assoluto e definitivo al referto del 19/4/2023 o alle valutazioni compiute dal c.t.u., quanto piuttosto si evidenzia l'inidoneità dell'opposizione ad incidere sul quadro delineato dal c.t.u., poiché la stessa omette una piena contestualizzazione della documentazione sanitaria, in particolare non confrontandosi con quella documentazione potenzialmente favorevole al beneficiario richiedente.
Alla luce di quanto sopra il Giudice, nel fare proprie le considerazioni svolte dal CTU, ritiene che tale condizione integra il requisito previsto dall'art.1 della legge n.18/1980, stante la necessità dell'aiuto continuo di un accompagnatore durante la deambulazione.
All'uopo si può osservare che anche la S. C. con ordinanza n. 28212 del 23.10.2025 ha affermato che “il rischio generico di cadute accentuato in relazione all'età può determinare da solo
l'impossibilità di deambulazione autonoma necessaria per ottenere l'indennità di accompagnamento”.
A tal proposito occorre sottolineare che, per ottenere l'indennità di accompagnamento ex lege n.
18/80, è necessaria una situazione di invalidità totale e, alternativamente, l'incapacità a compiere gli atti della vita quotidiani oppure l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore
Pertanto, in relazione a quest'ultima fattispecie, vanno confermate le conclusioni cui è giunto il consulente dell'Ufficio, dott. , che già nell'ambito del procedimento d'istruzione preventiva Per_1 aveva riconosciuto in capo al periziando il requisito sanitario in parola.
La domanda ex art 445 bis comma 6 c.p.c. va rigettata e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rieti in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
3 - rigetta il ricorso ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. proposto da e, per l'effetto condanna il Pt_1 medesimo in persona del l.r. pro - tempore alla rifusione delle spese di lite in Controparte_2 favore del Sig. che si liquidano in Euro 1.200,00 oltre IVA CPA e rimborso Controparte_1 forfettario per le spese generali in base al D.M. n. 147/2022;
- pone le spese di c.t.u. redatta dal Dott. nell'ambito del procedimento di istruzione Persona_1 preventiva a carico dell' , come da separato decreto. Pt_1
Rieti, 21.11.2025
Il Giudice
dott. Paolo Mariotti
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro e Previdenza
in persona del Giudice, Dott. Paolo Mariotti ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 1390 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
, in persona del Direttore pro tempore, Parte_1 elettivamente domiciliato in Rieti, alla Via Matteucci n. 5, presso lo studio dell'Avv. Gabriele
Bonanni, rappresentato e difeso dall'Avv. Simona Miglio, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
nato a [...], il [...], residente in [...], Controparte_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Ida Orefice e Loredana Pignoloni ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Via Boezio n. 16, giusta procura in atti.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., (N.R.G. 192/2024) depositato innanzi all'Intestato Ufficio, il Sig. chiedeva di accertare e dichiarare Controparte_1 la sussistenza del requisito di cui all'art.1 l. n. 18/80, sin dalla proposizione della domanda in sede amministrativa.
Nell'ambito di detto giudizio di istruzione preventiva si costituiva l' chiedendo Controparte_2 il rigetto integrale della domanda,stante l'insussistenza del richiesto requisito sanitario,
1 Il Tribunale, dopo aver disposto la consulenza tecnica d'ufficio, redatta a cura del Dott.
[...]
, riconosceva in capo al periziando la sussistenza del requisito dell'indennità di Per_1 accompagnamento
Avverso detto provvedimento, , presentava tempestiva opposizione ex art. 445 bis comma 6 Pt_1
c.p.c., chiedendo il rinnovo delle operazioni peritali, e concludendo come di seguito:
“ accertare e dichiarare che il Sig. ( ) non si trovava Controparte_1 CodiceFiscale_1 alla data dell'08/02/2023 nella condizione sanitaria richiesta per la concessione dell'indennità di accompagnamento di cui all'art.1 legge n. 18/80. Con vittoria di spese competenze ed onorari”
Si costituiva tempestivamente in giudizio il Sig. eccependo, preliminarmente, CP_1
l'inammissibilità del ricorso, per mancanza di idonee specifiche contestazioni alle risultanze peritali relative al precedente giudizio di atp e l'infondatezza del ricorso ed inammissibilità della richiesta di rinnovazione della c.t.u., atteso che, parte ricorrente,si limitava a trascrivere pedissequamente le conclusioni della relazione del proprio consulente di parte, Dott.ssa Per_2
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda e la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, considerato che lo stesso, nella sostanza, esprime censure motivate alla c.t.u., sebbene sotto forma di integrale richiamo alle considerazioni espresse dal c.t.p.
Ciò posto il ricorso, nel merito, è infondato e non può essere disposto il rinnovo delle operazioni peritali per i motivi che di seguito verranno esaminati.
In particolare, deve rilevarsi che nella c.t.p., cui il ricorso in esame fa sostanziale richiamo, si richiamano le conclusioni della Commissione Medico Legale e la documentazione sanitaria Pt_1 analizzata.
Tuttavia, viene omesso un effettivo vaglio della stessa documentazione, laddove la stessa supporta il riconoscimento dei benefici in capo al resistente.
In particolare, occorre citare il referto , datato 19.4.2023, versato in atti, cui anche il c.t.p. (e Pt_2 quindi il ricorso in opposizione) fa riferimento;
in tale documento si evidenzia testualmente che “la deambulazione è sensibilmente limitata avviene a piccoli passi incerti e con necessità di adeguato sostegno e controllo da parte di persona fisica”.
Il c.t.p. (e quindi anche il ricorso in opposizione), pur citando tale documento e tale valutazione, ne omettono la valorizzazione e il raffronto con le proprie tesi;
nella c.t.p. si afferma invece che “della disamina della documentazione prodotta in tale sede non emerge che il periziando a quell'epoca avesse un grado di disautonomia tale da rientrare nei requisiti previsti per il riconoscimento di quanto previsto dalla L 18/1980 e dalla L. 508/1988”.
2 Non può dunque condividersi tale analisi.
La valorizzazione di tale referto conforta, dunque, la bontà delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nella fase di a.t.p., che evidenziava un “quadro compatibile con una condizione di dipendenza da terzi per le comuni attività quotidiane e per la deambulazione, obbligatoriamente assistita da sostegno e meritevole di supervisione” (si veda c.t.u., pag. 5).
Per cui, sebbene espressa con grande sinteticità, la valutazione del c.t.u. merita di essere confermata, considerato che il ricorso in opposizione (motivato sulla base del richiamo alle considerazioni espresse dal c.t.p.), opera un richiamo meramente formale alla documentazione medica allegata, omettendo, nella sostanza, di confrontarsi con documentazione potenzialmente favorevole al beneficiario.
In altre parole, si ritiene corretto precisare che, nell'ambito della presente argomentazione, non si attribuisce rilievo assoluto e definitivo al referto del 19/4/2023 o alle valutazioni compiute dal c.t.u., quanto piuttosto si evidenzia l'inidoneità dell'opposizione ad incidere sul quadro delineato dal c.t.u., poiché la stessa omette una piena contestualizzazione della documentazione sanitaria, in particolare non confrontandosi con quella documentazione potenzialmente favorevole al beneficiario richiedente.
Alla luce di quanto sopra il Giudice, nel fare proprie le considerazioni svolte dal CTU, ritiene che tale condizione integra il requisito previsto dall'art.1 della legge n.18/1980, stante la necessità dell'aiuto continuo di un accompagnatore durante la deambulazione.
All'uopo si può osservare che anche la S. C. con ordinanza n. 28212 del 23.10.2025 ha affermato che “il rischio generico di cadute accentuato in relazione all'età può determinare da solo
l'impossibilità di deambulazione autonoma necessaria per ottenere l'indennità di accompagnamento”.
A tal proposito occorre sottolineare che, per ottenere l'indennità di accompagnamento ex lege n.
18/80, è necessaria una situazione di invalidità totale e, alternativamente, l'incapacità a compiere gli atti della vita quotidiani oppure l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore
Pertanto, in relazione a quest'ultima fattispecie, vanno confermate le conclusioni cui è giunto il consulente dell'Ufficio, dott. , che già nell'ambito del procedimento d'istruzione preventiva Per_1 aveva riconosciuto in capo al periziando il requisito sanitario in parola.
La domanda ex art 445 bis comma 6 c.p.c. va rigettata e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rieti in funzione di Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
3 - rigetta il ricorso ex art. 445 bis comma 6 c.p.c. proposto da e, per l'effetto condanna il Pt_1 medesimo in persona del l.r. pro - tempore alla rifusione delle spese di lite in Controparte_2 favore del Sig. che si liquidano in Euro 1.200,00 oltre IVA CPA e rimborso Controparte_1 forfettario per le spese generali in base al D.M. n. 147/2022;
- pone le spese di c.t.u. redatta dal Dott. nell'ambito del procedimento di istruzione Persona_1 preventiva a carico dell' , come da separato decreto. Pt_1
Rieti, 21.11.2025
Il Giudice
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