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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 16/01/2026, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 471/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
EN IGNAZIO, Relatore
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 549/2024 depositato il 02/02/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana N. 20 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_3 - CF_Resistente_3 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_3 - CF_Resistente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_5 - CF_Resistente_5
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1353/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 12 e pubblicata il 05/07/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2019004SC0000017430001005 REGISTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1879/2025 depositato il
22/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I Contribuenti Resistente_1 Resistente_1, Resistente_2, Resistente_5, Resistente_3 e Resistente_3
impugnavano dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Palermo l'Avviso di liquidazione n. 2019/004/SC/000001743/0/004-TX7 con il quale la locale Agenzia delle entrate aveva loro richiesto il pagamento di
€ 199.920,00 per Imposta di registro, ipotecaria e catastale in relazione alla registrazione della sentenza n. 1743/2019 del 10.09.2019 pronunciata dalla Corte d'Appello di Palermo all'esito del giudizio instaurato dagli stessi per il riconoscimento dell'usucapione da parte del proprio dante causa Resistente_1 GI (cfr. ricorso e sentenza citata in atti).
L'Agenzia delle entrate richiedeva ai predetti Contribuenti una perizia giurata indicante il valore commerciale del bene in parola ed una serie di documentazione correlata (cfr. richiesta in atti).
I Contribuenti, tuttavia, non riscontravano la richiesta.
Pertanto, l' Agenzia attribuiva ai terreni di che trattasi il “valore agricolo medio” del Comune di Carini ricavato dalla propria banca dati OMI: € 24,00 mq. x mq. 46.866 = valore complessivo di € 1.124.784,00
(cfr. documentazione in atti).
La valorizzazione dei fabbricati, invece, avveniva sulla base della “media ponderata” dei “valori OMI” desunti dalla banca dati delle quotazioni immobiliari: € 207.350 con un valore complessivo di € 1.332.134,00
(cfr. provvedimenti in atti).
I Contribuenti deducevano l' illegittimità del provvedimento e della relativa pretesa erariale e concludevano per l'annullamento (cfr. ricorso introduttivo).
Si costituiva l'Agenzia delle entrate la quale contro deduceva e resisteva.
Il primo Giudice, con sentenza n. 1353/12/2023, depositata il 05.07.2023, ha accolto il ricorso (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la citata sentenza chiedendone – per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma (cfr. appello in atti).
Si sono costituiti i Contribuenti i quali hanno contro dedotto concludendo per il rigetto (cfr. controdeduzioni in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
1.- Il primo Giudice ha accolto il ricorso considerando decisiva la mancata allegazione della sentenza n. 1743/2019 della Corte d'Appello di Palermo e ritenendo non sufficiente ad integrare il contenuto della motivazione dell'Avviso di liquidazione la semplice indicazione dell'atto tassato e/o delle parti coinvolte nel processo civile (cfr. sentenza di I grado in atti).
Tale motivazione non può essere condivisa.
2.- la Giurisprudenza di legittimità (Cassazione, Ordinanza n. 33242.2023 del 29.11.2023) ha ritenuto che in tema di Imposta di registro su Atti giudiziari, l'obbligo di motivazione dell'Avviso di liquidazione, gravante sull'Amministrazione, è assolto con l'indicazione della data e del numero della sentenza civile o del Decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell'atto, purché i riferimenti forniti lo rendano agevolmente individuabile, e conseguentemente conoscibile senza la necessità di un'attività di ricerca complessa, realizzandosi in tal caso un adeguato bilanciamento tra le esigenze di economia dell'azione amministrativa ed il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente (di tenore analogo: Cassazione, Sez. V, Ordinanza
n. 11283 del 07/04/2022).
3.- L'obbligo di motivazione dell'Avviso di liquidazione, quindi, può ritenersi assolto anche con la semplice indicazione della data e del numero della sentenza civile o del Decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell'atto, purché sia certo o presumibile che il contribuente ne abbia avuto pregressa conoscenza
(Cassazione Sez.V, Ordinanza n. 9344 del 07/04/2021).
4.- Nella fattispecie si trattava di atto del quale i contribuenti, parti del relativo giudizio, erano a conoscenza: la relativa allegazione, quindi, si sarebbe risolta in un adempimento superfluo ed ultroneo che, da un lato, avrebbe determinato un aggravamento degli oneri connessi all'esercizio dell' attività impositiva e, dall'altro, non avrebbe fornito ulteriori elementi utili per la tutela dei diritti dei contribuenti (Cass., Sez. 5, Ordinanza
n. 21713 del 08/10/2020).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato e va accolto.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Condanna i contribuenti originari ricorrenti - Resistente_1 Resistente_1, Resistente_2, Resistente_5, Resistente_3, Resistente_3 - in solido tra loro, alle spese del doppio grado, in favore dell'Agenzia appellante, che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00) di cui euro 1.500,00 per ciascun grado di giudizio.
Palermo, 16 Ottobre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
AZ AR GI La GR
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
EN IGNAZIO, Relatore
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 549/2024 depositato il 02/02/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Via Toscana N. 20 90144 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_3 - CF_Resistente_3 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_3 - CF_Resistente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_5 - CF_Resistente_5
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1353/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 12 e pubblicata il 05/07/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2019004SC0000017430001005 REGISTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1879/2025 depositato il
22/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I Contribuenti Resistente_1 Resistente_1, Resistente_2, Resistente_5, Resistente_3 e Resistente_3
impugnavano dinnanzi alla Commissione tributaria provinciale di Palermo l'Avviso di liquidazione n. 2019/004/SC/000001743/0/004-TX7 con il quale la locale Agenzia delle entrate aveva loro richiesto il pagamento di
€ 199.920,00 per Imposta di registro, ipotecaria e catastale in relazione alla registrazione della sentenza n. 1743/2019 del 10.09.2019 pronunciata dalla Corte d'Appello di Palermo all'esito del giudizio instaurato dagli stessi per il riconoscimento dell'usucapione da parte del proprio dante causa Resistente_1 GI (cfr. ricorso e sentenza citata in atti).
L'Agenzia delle entrate richiedeva ai predetti Contribuenti una perizia giurata indicante il valore commerciale del bene in parola ed una serie di documentazione correlata (cfr. richiesta in atti).
I Contribuenti, tuttavia, non riscontravano la richiesta.
Pertanto, l' Agenzia attribuiva ai terreni di che trattasi il “valore agricolo medio” del Comune di Carini ricavato dalla propria banca dati OMI: € 24,00 mq. x mq. 46.866 = valore complessivo di € 1.124.784,00
(cfr. documentazione in atti).
La valorizzazione dei fabbricati, invece, avveniva sulla base della “media ponderata” dei “valori OMI” desunti dalla banca dati delle quotazioni immobiliari: € 207.350 con un valore complessivo di € 1.332.134,00
(cfr. provvedimenti in atti).
I Contribuenti deducevano l' illegittimità del provvedimento e della relativa pretesa erariale e concludevano per l'annullamento (cfr. ricorso introduttivo).
Si costituiva l'Agenzia delle entrate la quale contro deduceva e resisteva.
Il primo Giudice, con sentenza n. 1353/12/2023, depositata il 05.07.2023, ha accolto il ricorso (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la citata sentenza chiedendone – per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma (cfr. appello in atti).
Si sono costituiti i Contribuenti i quali hanno contro dedotto concludendo per il rigetto (cfr. controdeduzioni in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
1.- Il primo Giudice ha accolto il ricorso considerando decisiva la mancata allegazione della sentenza n. 1743/2019 della Corte d'Appello di Palermo e ritenendo non sufficiente ad integrare il contenuto della motivazione dell'Avviso di liquidazione la semplice indicazione dell'atto tassato e/o delle parti coinvolte nel processo civile (cfr. sentenza di I grado in atti).
Tale motivazione non può essere condivisa.
2.- la Giurisprudenza di legittimità (Cassazione, Ordinanza n. 33242.2023 del 29.11.2023) ha ritenuto che in tema di Imposta di registro su Atti giudiziari, l'obbligo di motivazione dell'Avviso di liquidazione, gravante sull'Amministrazione, è assolto con l'indicazione della data e del numero della sentenza civile o del Decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell'atto, purché i riferimenti forniti lo rendano agevolmente individuabile, e conseguentemente conoscibile senza la necessità di un'attività di ricerca complessa, realizzandosi in tal caso un adeguato bilanciamento tra le esigenze di economia dell'azione amministrativa ed il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente (di tenore analogo: Cassazione, Sez. V, Ordinanza
n. 11283 del 07/04/2022).
3.- L'obbligo di motivazione dell'Avviso di liquidazione, quindi, può ritenersi assolto anche con la semplice indicazione della data e del numero della sentenza civile o del Decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell'atto, purché sia certo o presumibile che il contribuente ne abbia avuto pregressa conoscenza
(Cassazione Sez.V, Ordinanza n. 9344 del 07/04/2021).
4.- Nella fattispecie si trattava di atto del quale i contribuenti, parti del relativo giudizio, erano a conoscenza: la relativa allegazione, quindi, si sarebbe risolta in un adempimento superfluo ed ultroneo che, da un lato, avrebbe determinato un aggravamento degli oneri connessi all'esercizio dell' attività impositiva e, dall'altro, non avrebbe fornito ulteriori elementi utili per la tutela dei diritti dei contribuenti (Cass., Sez. 5, Ordinanza
n. 21713 del 08/10/2020).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato e va accolto.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Condanna i contribuenti originari ricorrenti - Resistente_1 Resistente_1, Resistente_2, Resistente_5, Resistente_3, Resistente_3 - in solido tra loro, alle spese del doppio grado, in favore dell'Agenzia appellante, che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00) di cui euro 1.500,00 per ciascun grado di giudizio.
Palermo, 16 Ottobre 2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
AZ AR GI La GR