Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 83
CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Asserita duplicazione della pretesa creditoria

    La Corte rileva che le due intimazioni si riferiscono alla medesima pretesa creditoria ma a date diverse, in quanto l'ente di riscossione ha semplicemente reso noto il debito in due momenti distinti.

  • Rigettato
    Asserita prescrizione della pretesa creditoria

    La Corte rileva che, per i crediti tributari in questione, opera il termine di prescrizione decennale, e tale termine non risulta decorso poiché l'Agenzia di riscossione ha notificato diversi atti interruttivi della prescrizione. Inoltre, si considera la sospensione dei termini dovuta all'emergenza Covid-19.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione

    La Corte dichiara il difetto di giurisdizione in relazione agli avvisi di addebito emessi dall'INPS, devolvendo la cognizione al giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per giudicato

    La Corte dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione con riguardo alle cartelle di pagamento già oggetto di giudicato della Corte di Giustizia Tributaria di VI, la quale ne ha ribadito la legittimità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 83
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo
    Numero : 83
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

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