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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 83/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 1, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 16:00 con la seguente composizione collegiale:
PIERUCCI FERDINANDO, Presidente
TT SA, EL
ROSATI DI MONTEPRANDONE MAURO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 440/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - VI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12520239000054939000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12520239000054939000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 125 2024 90050461 86000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 48/2026 depositato il 06/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, l'odierno ricorrente impugna gli atti di intimazione di pagamento n.
12520249005046186/000 e n. 12520239000054939/000, notificatigli dall'Agenzia delle Entrate SC in data 24.04.2025 ed aventi ad oggetto diverse cartelle di pagamento, avvisi di addebito e di accertamento.
Deduce la parte ricorrente:
- la asserita duplicazione della pretesa creditoria, per avere ricevuto in data 24.04.2025 la notifica di due intimazioni ovvero la n.12520249005046186/000 e la n. 12520239000054939/000 relative allo stesso dettaglio del debito;
- la asserita prescrizione della pretesa creditoria, essendo, a suo dire, ormai prescritti gran parte dei crediti oggetto delle intimazioni di pagamento impugnate ed ha concluso chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati sussistendo il fumus bonis iuris e il periculum in mora e nel merito la illegittimità
e/o la nullità delle intimazioni di pagamento opposte per i motivi dedotti in narrativa, con vittoria di spese e compensi di causa.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate SC, deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 3 febbraio 2026 il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Collegio rileva il difetto di giurisdizione in relazione agli avvisi di addebito emessi dall'Inps
n. 42520140001564129000, n. 42520180000148433000, n. 42520180001481464000, n. 42520180002286322000,
n. 42520190001365605000, n. 42520190002468863000 e n. 42520210000258257000) oggetto delle intimazioni impugnate, con conseguente devoluzione della cognizione al giudice ordinario, dinanzi al quale il ricorso potrà essere riassunto nei termini di legge.
Ancora in via preliminare occorre rilevare la inammissibilità della impugnazione con riguardo alle cartelle di pagamento n. 12520130012713138000, n. 12520150000816780000, n. 12520170013850591000, n.
12520170014160428000, n. 12520170014160529000, 12520170017107316000, n. 1252018000378518000,
n. 125201800025793780000, n. 12520180006195765000 e n. 1252018000624277001, già oggetto di giudicato della Corte di Giustizia Tributaria di VI, la quale, con la sentenza n. 324/2025 resa nel giudizio
55/2025, ne ha ribadito la legittimità.
Pertanto in questa sede la presente controversia dovrà essere circoscritta alle sole cartelle di pagamento n. 12520180008275733000, n. 12520180008275834000, n. 12520190001830109000, n. 12520190004943177000,
n. 12520190008022588000, n. 12520190009653025000, n. 12520190010423511000, n. 12520190013571860000,
n. 12520190016808159000 e all'avviso di accertamento n. TJZM00512, aventi ad oggetto il mancato pagamento di vari tributi erariali.
Precisati i limiti di cognizione dell'odierno giudizio, il Collegio rileva la infondatezza del ricorso.
Quanto alla asserita duplicazione della pretesa creditoria, occorre osservare che l'Agenzia delle Entrate
SC, nell'anno 2023 ha effettuato un primo tentativo di notifica dell'intimazione di pagamento n.
12520239000054939, oggetto di odierna impugnazione, notifica a mezzo posta che non ha avuto esito positivo. Pertanto il messo notificatore in data 29.06.2023 si è recato presso la residenza del ricorrente e ha effettuato la notifica mediante il rito degli irreperibili, depositando l'atto presso la casa comunale di AR RO.
In relazione invece all'intimazione n. 12520249005046186/000, anche di essa è stata tentata la notifica a mezzo posta, notifica che però non ha avuto esito positivo. Conseguentemente il messo notificatore in data
17.09.2024 si è recato presso la residenza del ricorrente ed ha effettuato la notifica mediante il rito degli irreperibili, depositando l'atto presso la casa comunale di AR RO.
Successivamente l'ente di riscossione ha rinnovato le notifiche di entrambe le intimazioni a mezzo posta, notifiche che si sono perfezionate in data 24.04.2025 mediante la consegna degli atti all'odierno ricorrente.
Le intimazioni di pagamento impugnate, duque, hanno ad oggetto la medesima pretesa creditoria in quanto si riferiscono alle stesse cartelle di pagamento/avvisi di addebito alla data del 27.01.2023 (intimazione di pagamento n. 12520239000054939 per un importo di € 534.867,62 ) e alla data del 28.06.2024 (l'intimazione di pagamento n. 12520249005046186/000 per un importo di € 549.130,57 credito maggiorato di interessi e spese).
Conseguentemente, non vi è alcuna duplicazione della pretesa creditoria, essendosi l'ente di riscossione semplicemente limitato a rendere noto al contribuente il suo debito alla data del 27.01.2023 e alla data del
28.06.2024.
Quanto alla dedotta prescrizione della pretesa creditoria in relazione alle cartelle di pagamento n.
12520180008275733000, n. 12520180008275834000, n. 12520190001830109000, n. 12520190004943177000,
n. 12520190008022588000, n. 12520190009653025000, n. 12520190010423511000, n. 12520190013571860000,
n. 12520190016808159000 e all'avviso di accertamento n. TJZM00512, che formano oggetto dell'odierno ricorso, occorre rilevare che le predette cartelle sono state emesse per mancato pagamento di crediti tributari dall'Amministrazione Finanziaria di VI ( Irpef, LO ecc.) per i quali opera il termine di prescrizione decennale, termine che non risulta decorso, avendo l'Agenzia di riscossione notificato all'odierno ricorrente diversi atti interruttivi del termine prescrizionale:
- Con riferimento alla cartella di pagamento n. 12520180008275733000, la stessa è stata notificata a mezzo pec in data 10.01.2019; in data 31.07.2019 è stata notificata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 125762019000001385000; in data 21.11.2024 l'intimazione di pagamento n.
12520249000631118000 impugnata dal ricorrente nel giudizio 55/2025 definitosi con sentenza 324/2025 e in data 24.04.2025 le due intimazioni di pagamento oggi opposte;
- Con riferimento alla cartella di pagamento n. 12520180008275834000, la stessa cartella è stata notificata a mezzo pec in data 10.01.2019; in data 31.07.2019 è stata notificata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 125762019000001385000; in data 21.11.2024 l'intimazione di pagamento n.
12520249000631118000 impugnata dal ricorrente nel giudizio 55/2025 definitosi con sentenza 324/2025 e in data 24.04.2025 le due intimazioni di pagamento oggi opposte;
- Con riferimento alla cartella di pagamento n. 12520190001830109000 la stessa cartella è stata notificata a mezzo pec in data 17.01.2019; in data 31.07.2019 è stata notificata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 125762019000001385000; in data 21.11.2024 l'intimazione di pagamento n.
12520249000631118000 impugnata dal ricorrente nel giudizio 55/2025 definitosi con sentenza 324/2025 e in data 24.04.2025 le due intimazioni di pagamento oggi opposte;
- Con riferimento alla cartella di pagamento n. 125201900049431770000, la stessa cartella è stata notificata a mezzo pec in data 01.03.2019; in data 31.07.2019 è stata notificata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 125762019000001385000; in data 21.11.2024 l'intimazione di pagamento n.
12520249000631118000 impugnata dal ricorrente nel giudizio 55/2025 definitosi con sentenza 324/2025 e in data 24.04.2025 le due intimazioni di pagamento oggi opposte;
- Con riferimento alla cartella di pagamento n.12520190008022588000, detta cartella è stata notificata a mezzo pec in data 06.05.2019; in data 21.11.2024 è stata notificata l'intimazione di pagamento n.
12520249000631118000 impugnata dal ricorrente nel giudizio 55/2025 definitosi con sentenza 324/2025 e in data 24.04.2025 le due intimazioni di pagamento oggi opposte;
- Con riferimento alla cartella di pagamento n. 12520190009653025000, detta cartella è stata notificata a mezzo pec in data 09.08.2019; in data 21.11.2024 è stata notificata l'intimazione di pagamento n.
12520249000631118000 impugnata dal ricorrente nel giudizio 55/2025 definitosi con sentenza 324/2025 e in data 24.04.2025 le due intimazioni di pagamento oggi opposte;
- Con riferimento alla cartella di pagamento n. 12520190010423511000, detta cartella è stata notificata a mezzo pec in data 04.09.2019; in data 21.11.2024 è stata notificata l'intimazione di pagamento n.
12520249000631118000 impugnata dal ricorrente nel giudizio 55/2025 definitosi con sentenza 324/2025 e in data 24.04.2025 le due intimazioni di pagamento oggi opposte;
- Con riferimento alla cartella di pagamento n. 12520190013571860000, detta cartella è stata notificata a mezzo pec in data 25.11.2019; in data 21.11.2024 è stata notificata l'intimazione di pagamento n.
12520249000631118000 impugnata dal ricorrente nel giudizio 55/2025 definitosi con sentenza 324/2025 e in data 24.04.2025 le due intimazioni di pagamento oggi opposte;
- Con riferimento alla cartella di pagamento n. 12520190016808159000, detta cartella è stata notificata a mezzo pec in data 23.01.2020; in data 21.11.2024 è stata notificata l'intimazione di pagamento n.
12520249000631118000 impugnata dal ricorrente nel giudizio 55/2025 definitosi con sentenza 324/2025 e in data 24.04.2025 le due intimazioni di pagamento oggi opposte;
- Con riferimento all'avviso di accertamento n. TJZM00512, lo stesso è stato notificato in data 06.12.2013
a cura dell'Amministrazione Finanziaria di VI, ed è relativo a tributi ( Irpef) per i quali opera il termine prescrizionale decennale;
successivamente ovvero in data 21.11.2024 è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 12520249000631118000 impugnata dal ricorrente nel giudizio 55/2025 definitosi con sentenza
324/2025 e in data 24.04.2025 le due intimazioni di pagamento oggi opposte.
Con riferimento alle notifiche degli atti interruttivi, ai fini del computo del termine prescrizionale occorre tenere presente che per fare fronte all'epidemia da Covid 19, l'art. 68 D.L. n. 18/2020 convertito in l. 77/2020 ha sancito che sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, conseguentemente, tutte le attività di recupero, anche coattivo, relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione derivanti dagli avvisi esecutivi dell'Agenzia delle Entrate, della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e degli avvisi di addebito dell'Inps e dagli atti esecutivi di cui all'art. 1 comma 792 legge 160/2019, ovvero dai ruoli, cartelle in scadenza nello stesso periodo o già scaduti in precedenza. In particolare l'art. 12 d.lgs. 159/2015 ha disposto che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di pagamento comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, la sospensione dei termini per gli adempimenti processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione.
In particolare detta normativa riconosce una proroga dei termini di decadenza e di prescrizione per il compimento di tutte quelle attività connesse alla riscossione coattiva delle entrate tributarie e non tributarie.
Conseguentemente e per i motivi esposti, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VI, Sezione 1, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, così dispone: - dichiara il difetto di giurisdizione relativamente agli avvisi di addebito INPS;
- dichiara inammissibile il ricorso relativamente alla impugnazione delle cartelle già oggetto di giudizio R.G. n. 55/2025 (sentenza n. 324/2025); - respinge il ricorso quanto al resto;
- condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 15.000,00
(quindicimila/00) nei confronti della Agenzia delle Entrate SC
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 1, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 16:00 con la seguente composizione collegiale:
PIERUCCI FERDINANDO, Presidente
TT SA, EL
ROSATI DI MONTEPRANDONE MAURO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 440/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - VI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12520239000054939000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12520239000054939000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 125 2024 90050461 86000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 48/2026 depositato il 06/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe, l'odierno ricorrente impugna gli atti di intimazione di pagamento n.
12520249005046186/000 e n. 12520239000054939/000, notificatigli dall'Agenzia delle Entrate SC in data 24.04.2025 ed aventi ad oggetto diverse cartelle di pagamento, avvisi di addebito e di accertamento.
Deduce la parte ricorrente:
- la asserita duplicazione della pretesa creditoria, per avere ricevuto in data 24.04.2025 la notifica di due intimazioni ovvero la n.12520249005046186/000 e la n. 12520239000054939/000 relative allo stesso dettaglio del debito;
- la asserita prescrizione della pretesa creditoria, essendo, a suo dire, ormai prescritti gran parte dei crediti oggetto delle intimazioni di pagamento impugnate ed ha concluso chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati sussistendo il fumus bonis iuris e il periculum in mora e nel merito la illegittimità
e/o la nullità delle intimazioni di pagamento opposte per i motivi dedotti in narrativa, con vittoria di spese e compensi di causa.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate SC, deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 3 febbraio 2026 il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Collegio rileva il difetto di giurisdizione in relazione agli avvisi di addebito emessi dall'Inps
n. 42520140001564129000, n. 42520180000148433000, n. 42520180001481464000, n. 42520180002286322000,
n. 42520190001365605000, n. 42520190002468863000 e n. 42520210000258257000) oggetto delle intimazioni impugnate, con conseguente devoluzione della cognizione al giudice ordinario, dinanzi al quale il ricorso potrà essere riassunto nei termini di legge.
Ancora in via preliminare occorre rilevare la inammissibilità della impugnazione con riguardo alle cartelle di pagamento n. 12520130012713138000, n. 12520150000816780000, n. 12520170013850591000, n.
12520170014160428000, n. 12520170014160529000, 12520170017107316000, n. 1252018000378518000,
n. 125201800025793780000, n. 12520180006195765000 e n. 1252018000624277001, già oggetto di giudicato della Corte di Giustizia Tributaria di VI, la quale, con la sentenza n. 324/2025 resa nel giudizio
55/2025, ne ha ribadito la legittimità.
Pertanto in questa sede la presente controversia dovrà essere circoscritta alle sole cartelle di pagamento n. 12520180008275733000, n. 12520180008275834000, n. 12520190001830109000, n. 12520190004943177000,
n. 12520190008022588000, n. 12520190009653025000, n. 12520190010423511000, n. 12520190013571860000,
n. 12520190016808159000 e all'avviso di accertamento n. TJZM00512, aventi ad oggetto il mancato pagamento di vari tributi erariali.
Precisati i limiti di cognizione dell'odierno giudizio, il Collegio rileva la infondatezza del ricorso.
Quanto alla asserita duplicazione della pretesa creditoria, occorre osservare che l'Agenzia delle Entrate
SC, nell'anno 2023 ha effettuato un primo tentativo di notifica dell'intimazione di pagamento n.
12520239000054939, oggetto di odierna impugnazione, notifica a mezzo posta che non ha avuto esito positivo. Pertanto il messo notificatore in data 29.06.2023 si è recato presso la residenza del ricorrente e ha effettuato la notifica mediante il rito degli irreperibili, depositando l'atto presso la casa comunale di AR RO.
In relazione invece all'intimazione n. 12520249005046186/000, anche di essa è stata tentata la notifica a mezzo posta, notifica che però non ha avuto esito positivo. Conseguentemente il messo notificatore in data
17.09.2024 si è recato presso la residenza del ricorrente ed ha effettuato la notifica mediante il rito degli irreperibili, depositando l'atto presso la casa comunale di AR RO.
Successivamente l'ente di riscossione ha rinnovato le notifiche di entrambe le intimazioni a mezzo posta, notifiche che si sono perfezionate in data 24.04.2025 mediante la consegna degli atti all'odierno ricorrente.
Le intimazioni di pagamento impugnate, duque, hanno ad oggetto la medesima pretesa creditoria in quanto si riferiscono alle stesse cartelle di pagamento/avvisi di addebito alla data del 27.01.2023 (intimazione di pagamento n. 12520239000054939 per un importo di € 534.867,62 ) e alla data del 28.06.2024 (l'intimazione di pagamento n. 12520249005046186/000 per un importo di € 549.130,57 credito maggiorato di interessi e spese).
Conseguentemente, non vi è alcuna duplicazione della pretesa creditoria, essendosi l'ente di riscossione semplicemente limitato a rendere noto al contribuente il suo debito alla data del 27.01.2023 e alla data del
28.06.2024.
Quanto alla dedotta prescrizione della pretesa creditoria in relazione alle cartelle di pagamento n.
12520180008275733000, n. 12520180008275834000, n. 12520190001830109000, n. 12520190004943177000,
n. 12520190008022588000, n. 12520190009653025000, n. 12520190010423511000, n. 12520190013571860000,
n. 12520190016808159000 e all'avviso di accertamento n. TJZM00512, che formano oggetto dell'odierno ricorso, occorre rilevare che le predette cartelle sono state emesse per mancato pagamento di crediti tributari dall'Amministrazione Finanziaria di VI ( Irpef, LO ecc.) per i quali opera il termine di prescrizione decennale, termine che non risulta decorso, avendo l'Agenzia di riscossione notificato all'odierno ricorrente diversi atti interruttivi del termine prescrizionale:
- Con riferimento alla cartella di pagamento n. 12520180008275733000, la stessa è stata notificata a mezzo pec in data 10.01.2019; in data 31.07.2019 è stata notificata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 125762019000001385000; in data 21.11.2024 l'intimazione di pagamento n.
12520249000631118000 impugnata dal ricorrente nel giudizio 55/2025 definitosi con sentenza 324/2025 e in data 24.04.2025 le due intimazioni di pagamento oggi opposte;
- Con riferimento alla cartella di pagamento n. 12520180008275834000, la stessa cartella è stata notificata a mezzo pec in data 10.01.2019; in data 31.07.2019 è stata notificata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 125762019000001385000; in data 21.11.2024 l'intimazione di pagamento n.
12520249000631118000 impugnata dal ricorrente nel giudizio 55/2025 definitosi con sentenza 324/2025 e in data 24.04.2025 le due intimazioni di pagamento oggi opposte;
- Con riferimento alla cartella di pagamento n. 12520190001830109000 la stessa cartella è stata notificata a mezzo pec in data 17.01.2019; in data 31.07.2019 è stata notificata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 125762019000001385000; in data 21.11.2024 l'intimazione di pagamento n.
12520249000631118000 impugnata dal ricorrente nel giudizio 55/2025 definitosi con sentenza 324/2025 e in data 24.04.2025 le due intimazioni di pagamento oggi opposte;
- Con riferimento alla cartella di pagamento n. 125201900049431770000, la stessa cartella è stata notificata a mezzo pec in data 01.03.2019; in data 31.07.2019 è stata notificata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 125762019000001385000; in data 21.11.2024 l'intimazione di pagamento n.
12520249000631118000 impugnata dal ricorrente nel giudizio 55/2025 definitosi con sentenza 324/2025 e in data 24.04.2025 le due intimazioni di pagamento oggi opposte;
- Con riferimento alla cartella di pagamento n.12520190008022588000, detta cartella è stata notificata a mezzo pec in data 06.05.2019; in data 21.11.2024 è stata notificata l'intimazione di pagamento n.
12520249000631118000 impugnata dal ricorrente nel giudizio 55/2025 definitosi con sentenza 324/2025 e in data 24.04.2025 le due intimazioni di pagamento oggi opposte;
- Con riferimento alla cartella di pagamento n. 12520190009653025000, detta cartella è stata notificata a mezzo pec in data 09.08.2019; in data 21.11.2024 è stata notificata l'intimazione di pagamento n.
12520249000631118000 impugnata dal ricorrente nel giudizio 55/2025 definitosi con sentenza 324/2025 e in data 24.04.2025 le due intimazioni di pagamento oggi opposte;
- Con riferimento alla cartella di pagamento n. 12520190010423511000, detta cartella è stata notificata a mezzo pec in data 04.09.2019; in data 21.11.2024 è stata notificata l'intimazione di pagamento n.
12520249000631118000 impugnata dal ricorrente nel giudizio 55/2025 definitosi con sentenza 324/2025 e in data 24.04.2025 le due intimazioni di pagamento oggi opposte;
- Con riferimento alla cartella di pagamento n. 12520190013571860000, detta cartella è stata notificata a mezzo pec in data 25.11.2019; in data 21.11.2024 è stata notificata l'intimazione di pagamento n.
12520249000631118000 impugnata dal ricorrente nel giudizio 55/2025 definitosi con sentenza 324/2025 e in data 24.04.2025 le due intimazioni di pagamento oggi opposte;
- Con riferimento alla cartella di pagamento n. 12520190016808159000, detta cartella è stata notificata a mezzo pec in data 23.01.2020; in data 21.11.2024 è stata notificata l'intimazione di pagamento n.
12520249000631118000 impugnata dal ricorrente nel giudizio 55/2025 definitosi con sentenza 324/2025 e in data 24.04.2025 le due intimazioni di pagamento oggi opposte;
- Con riferimento all'avviso di accertamento n. TJZM00512, lo stesso è stato notificato in data 06.12.2013
a cura dell'Amministrazione Finanziaria di VI, ed è relativo a tributi ( Irpef) per i quali opera il termine prescrizionale decennale;
successivamente ovvero in data 21.11.2024 è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 12520249000631118000 impugnata dal ricorrente nel giudizio 55/2025 definitosi con sentenza
324/2025 e in data 24.04.2025 le due intimazioni di pagamento oggi opposte.
Con riferimento alle notifiche degli atti interruttivi, ai fini del computo del termine prescrizionale occorre tenere presente che per fare fronte all'epidemia da Covid 19, l'art. 68 D.L. n. 18/2020 convertito in l. 77/2020 ha sancito che sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, conseguentemente, tutte le attività di recupero, anche coattivo, relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione derivanti dagli avvisi esecutivi dell'Agenzia delle Entrate, della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e degli avvisi di addebito dell'Inps e dagli atti esecutivi di cui all'art. 1 comma 792 legge 160/2019, ovvero dai ruoli, cartelle in scadenza nello stesso periodo o già scaduti in precedenza. In particolare l'art. 12 d.lgs. 159/2015 ha disposto che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di pagamento comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, la sospensione dei termini per gli adempimenti processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione.
In particolare detta normativa riconosce una proroga dei termini di decadenza e di prescrizione per il compimento di tutte quelle attività connesse alla riscossione coattiva delle entrate tributarie e non tributarie.
Conseguentemente e per i motivi esposti, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VI, Sezione 1, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, così dispone: - dichiara il difetto di giurisdizione relativamente agli avvisi di addebito INPS;
- dichiara inammissibile il ricorso relativamente alla impugnazione delle cartelle già oggetto di giudizio R.G. n. 55/2025 (sentenza n. 324/2025); - respinge il ricorso quanto al resto;
- condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 15.000,00
(quindicimila/00) nei confronti della Agenzia delle Entrate SC