Sentenza 1 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/07/2003, n. 10337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10337 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2003 |
Testo completo
E C. C 63281 N 6 8 O I 9 1 Z / IAN NOME DEL POPOLO ITALIANO 5 A 4 . / R 6 T N 2 S REPUBBLICA ITALIANA - I . R G . B P E R . . R L D A I Oggetto: IVA - Accertamento T L A A U E . IB D D B TE SUPREMA DI CASSAZIONE I R A E S T T T N E 1 N S IA SEZIONE QUINTA CIVILE 3 E I 1 S R A E 0 33 7 / 03 . E T N composta dagli i Sigg A R.G.N. 5220 /1999 M Cron. 23090 Bruno Consigliere Rep. Eugenio Amari Stefano Bielli Consigliere Ud. 03.02.2003 Eugenia Marigliano Consigliere Achille Meloncelli Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dall'Amministrazione delle finanze, in persona del Mi- nistro, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12, è domiciliata;
- ricorrente -
3 2.36 contro il signor ER LO, rappresentato e difeso dall'avvocato Lamberto Lamberti, presso il quale è elettivamente domiciliato in Torino, Via Palmieri 49; · intimato e controricorrente - avverso la sentenza a Commissione tributaria regionale di Torino 10 no- vembre 1997, n. 318/36/97, depositata il 22 gennaio 1998; udita la relazione sulla causa svolta nella udienza pubblica del 3 febbraio 2003 dal Cons. Achille Meloncelli;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE лы,M 1 CAMPIONE CIVILE N. 63281 328 udito l'avv. Sergio Laporta per il Ministro delle finanze;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Federico Sor- rentino, che ha concluso per il rinvio a nuovo ruolo per acquisizione del fa- scicolo d'ufficio e, in subordine, per l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo 1.1. L'8 marzo 1999 su richiesta del Ministro delle finanze viene notificato al signor ER LO un ricorso per la cassazione della senten- za della Commissione tributaria regionale di Torino 10 novembre 1997, n. 318/36/97, depositata il 22 gennaio 1998, che ha respinto l'appello dell'Uffi- cio IVA di Torino contro la sentenza della Commissione tributaria provin- ciale di Torino n. 337/17/94, che aveva accolto il ricorso del contribuente contro l'avviso di accertamento dell'IVA 1987. 1.2. 1 fatti che hanno preceduto la controversia in sede di legittimità sono i seguenti: - a seguito del processo verbale di constatazione del 7 giugno 1993 della Guardia di finanza di Torino, l'Ufficio IVA di Torino adotta l'avviso di ac- certamento dell'IVA 1988, n. 858358/93, con il quale si contesta al signor ER LO, sulla base dei movimenti realizzati su alcuni conti correnti bancari oggetto di accertamento, la violazione degli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione in relazione all'attività di compravendita di au- toveicoli usati esercitata senza denuncia agli effetti fiscali e in totale inos- servanza degli obblighi sulla tenuta della contabilità; - il ricorso del contribuente è accolto dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino;
M² - l'appello dell'Ufficio è, poi, respinto dalla Commissione tributaria regiona- le di Torino con la sentenza ora impugnata per cassazione.
1.3. La sentenza della Commissione tributaria regionale di Torino 10 novembre 1997, n. 318/36/97, è così strutturata: I) si premette, anzitutto, che la sentenza di primo grado, respinte tutte le ec- cezioni procedurali formali sollevate dal ricorrente, nel merito ritiene illegit- timo l'accertamento, perché: 1) esso è basato esclusivamente sulla verifica degli accrediti bancari, che il contribuente contesta corrispondano a corrispettivi non dichiarati;
2) a parte le ammissioni del ricorrente, relative all'esercizio di attività di compravendita "abusiva" limitata a "qualche autovettura" con conseguente movimentazione in entrata e in uscita su alcuni conti correnti, riconducibile, peraltro, anche al "cambio di qualche assegno", manca qualsiasi altro ele- mento di prova in ordine alle compravendite, 3) l'Ufficio avrebbe dovuto effettuare ulteriori accertamenti, per distinguere le movimentazioni in entrata in uscita dovute al commercio di automobili da quelle dovute allo "scambio di assegni"; 4) l'Ufficio non ha rilevato l'esistenza, in capo al ricorrente, di un'organizza- zione imprenditoriale adeguata al commercio di autovetture;
5) i documenti relativi ai movimenti di danaro e, in particolare, gli assegni bancari, in quanto titoli astratti, non sono sufficienti a dimostrare la sussi- stenza di sottostanti operazioni commerciali soggette ad iva;
II) in secondo luogo, tra i "motivi della decisione" si legge: l'appello del- l'Ufficio, limitato ad una pura e semplice ripetizione delle deduzioni prodot- te in 1° grado, non offre validi e convincenti argomenti che possano in qual- M³3 che modo portare ad una riforma, anche parziale, della decisione del giudice a quo, la cui motivazione è pienamente condivisibile e che va di conseguen- za confermata>>.
2.1. Il ricorso del Ministro delle finanze è sostenuto con un solo, ma articolato, motivo di impugnazione.
2.2. Il ricorrente conclude chiedendo che la sentenza impugnata sia cassata e che siano adottate le conseguenti statuizioni di legge.
3.1. Il signor ER LO resiste con controricorso, notificato il 14 aprile 1999. 3.2. Il controricorrente conclude chiedendo il rigetto del ricorso, col favore delle spese e degli onorari di giudizio. Motivi della decisione 4.1. Con l'unico motivo di impugnazione il Ministro delle finanze denuncia la violazione degli art. 2730, 2735 e 2727 cc, degli art. 113 e 116 cpc, degli art. 51 e 55 DPR 26 ottobre 1972, n. 633, oltre che il difetto di motivazione e l'omesso esame di un punto decisivo della controversia.
4.2. Secondo il Ministro delle finanze, premesso che il contribuente aveva ammesso, in sede di processo verbale di constatazione, la riferibilità dei consistenti prelievi dei versamenti bancari ad acquisti e vendite di auto- vetture, senza fornire alcuna dimostrazione dell'attività di semplice media- zione, la Commissione tributaria regionale sarebbe incorsa in vizio di moti- vazione, perché avrebbe considerato solo genericamente non convincenti le dichiarazioni confessorie del contribuente, tanto più che essa ha motivato la propria sentenza per relazione alle argomentazioni del giudice di primo M4 grado, in violazione degli art. 2730 e 2735 cc, dall'art. 51.2, n. 2, e dell'art. 55 DPR 26 ottobre 1972, n. 633. Né potrebbe essere invocata l'astrattezza della causa degli assegni bancari, perché, in violazione degli art. 2730 e 2735 cc e degli art. 113 e 116.1 cpc, la Commissione tributaria regionale non avrebbe tenuto conto della confessione del contribuente. Quanto, poi, alla mancanza di prova di un'organizzazione imprendi- toriale, se ne denuncia il contrasto con l'art.
4.1 DPR 26 ottobre 1972, n. 633, per il quale l'organizzazione in tipiche forme di impresa non è condi- zione indispensabile per configurare come fatti rilevanti ai fini dell'IVA le operazioni commerciali abitualmente effettuate. Inoltre, ai fini della verifica della congruità logica della motivazione della sentenza impugnata, si osser- va che al denunciato errore di diritto si accompagna un elevato tasso di in- congruenza nelle valutazioni di fatto, una volta che, nella specie, proprio la mancanza di ogni evidente organizzazione imprenditoriale avrebbe dovuto essere riconosciuta come preordinata all'evasione fiscale contestata. Infine, sarebbe completamente sfuggito all'esame della Commissione tributaria regionale il dato della vicenda rappresentato dalla consistente enti- tà dei movimenti bancari accertati, di per sé sintomatici della frequenza del- le operazioni, che il contribuente, nell'immediatezza delle contestazioni, a- veva riconosciuto essere costituite da compravendita di auto usate e in ordi- ne alle quali, altrettanto significativamente, aveva avanzato istanza di con- dono, peraltro inefficace.
4.3. Il motivo è fondato. Infatti, come si desume dalla struttura della sentenza impugnata che s'è riprodotta pressoché integralmente al punto 1.3, M.5 la Commissione tributaria regionale si è limitata, in premessa di fatto, a rife- rire le argomentazioni addotte dal giudice di primo grado a sostegno della sua decisione e ad affermare, in motivazione, che l'appello dell'Ufficio è limitato ad una pura e semplice ripetizione delle deduzioni prodotte in 1° grado>>, senza peraltro indicare, sia pure sinteticamente, in che cosa tali deduzioni consistessero. A tale grave lacuna strutturale della sua sentenza la Commissione tributaria regionale ha, poi, aggiunto quella, altrettanto grave, dell'omissione del contenuto di specie dinamico della dichiarazione motiva- zionale. Essa, infatti, non ha descritto il processo di formazione del suo giu- dizio, cioè la serie dei passi intellettivi attraverso i quali dall'iniziale posi- zione statica di ignoranza - per usare lo stesso lessico del giudice d'appello - della "validità" e del "carattere convincente" dei motivi d'appello dell'Uffi- cio, è giunta alla posizione finale, parimenti statica, della loro conoscenza, appartenente alla specie del giudizio di "non validità" e di "mancanza di for- za di convincimento" degli argomenti utilizzati dall'Ufficio a sostegno dei motivi di appello. Tali motivi sarebbero uguali a quelli avanzati in primo grado in sede di controdeduzioni al ricorso del contribuente, ma di essi non è dato avere alcuna notizia, perché la Commissione tributaria regionale non riferisce alcunché né sui primi né sulle seconde.
5. Dalla riconosciuta fondatezza dell'unico motivo di impugnazione deriva l'accoglimento del ricorso del Ministro delle finanze.
6. Ne consegue anche la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale del Piemonte, che, oltre a provvedere sulla liquidazione delle spese proces- suali relative al giudizio di cassazione, ispirerà la propria decisione al prin- ML cipio di diritto secondo cui la motivazione della sentenza deve, non solo de- scrivere compiutamente il proprio oggetto e non solo formulare il contenuto di specie statico, ma deve anche formulare il contenuto di specie dinamico, che è il proprium della dichiarazione motivazionale, cioè deve descrivere la sequenza logica attraverso la quale, in ordine all'oggetto (motivi di appello dispiegati e spiegati), la Commissione tributaria regionale giunge ad un de- terminato giudizio. In particolare, nel caso di specie, cui dovrà essere appli- cato il ricordato principio di diritto, si è constatato che i vizi della motiva- zione che è necessario eliminare derivano dal fatto: che l'oggetto della motivazione non è stato sufficientemente descritto, per- ché, in luogo di indicarne gli elementi, la sentenza impugnata si è limitata ad affermare che sono stati proposti dei motivi appello e che essi sono uguali alle deduzioni della resistente in primo grado;
- che la dichiarazione motivazionale è fornita del solo suo contenuto di spe- cie statico, consistente nella formulazione del giudizio di "non idoneità" e di "mancanza di forza di convincimento" degli argomenti addotti a sostegno dei motivi di appello;
-che nella dichiarazione motivazionale è completamente assente il suo con- tenuto di specie dinamico, descrittivo della formazione del contenuto di spe- cie statico, giustificativo a sua volta della valutazione del motivo di impu- gnazione in termini di ammissibilità/inammissibilità, fondatez- za/infondatezza, assorbibilità/non assorbibilità.
PQM
ML 7 la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale del Piemonte, anche per le spese processuali relative al giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 febbraio 2003. II PresidenteВ лечи т Il relatore ed estensore GUEREMA Ашивой блон Meloncell 1 LUG 2003 DEVON Атоов боль Oggl 8