CASS
Sentenza 13 settembre 2023
Sentenza 13 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/09/2023, n. 37426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37426 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IN RA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE RICCARDI che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 37426 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: DE GREGORIO EDUARDO Data Udienza: 04/05/2023 RITENUTO IN FATTO Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Bologna, su appello del PM, ha riformato la pronunzia assolutoria ai sensi dell'art 530 cpv cpp nei confronti dell'imputato per il delitto di lesioni, dichiarando la prescrizione del reato compiuto il 13.6.2014. 1.Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato tramite difensore di fiducia articolando un unico motivo, col quale si duole di violazione di legge e manifesta illogicità di motivazione. La difesa premette che la sentenza aveva erroneamente dato atto che a proporre appello fosse stato l'imputato e che allo stesso fosse stata contestata la recidiva mentre l'impugnazione era stata proposta dal PM e l'attuale ricorrente non era gravato da recidiva. Si denuncia, pertanto, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'esclusione della formula di assoluzione nel merito, evidenziando la difesa che la sentenza di assoluzione di primo grado è stata impugnata esclusivamente dal pubblico ministero. Si cita la pronunzia SU 35490/2009 e si sottolinea come il Giudice di appello aveva considerato che l'atto di appello non avesse contrastato validamente le ragioni poste a fondamento della decisione. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio. La difesa dell'imputato ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha insistito per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. Osserva il Collegio che la sentenza va annullata con rinvio per nuovo giudizio, poiché il Giudice di appello non ha valutato l'impugnazione del PM, limitandosi ad affermare che le argomentazioni dell'appellante non avrebbero validamente contrastato le motivazioni della sentenza impugnata e dichiarando la prescrizione. Non si è avveduta la Corte territoriale — probabilmente per uno scriteriato uso del mezzo informatico, come si può desumere anche dal riferimento alla contestazione della recidiva in realtà inesistente - che la sentenza impugnata era stata assolutoria ex art 530 cv cpp ed appellante era il PM;
il risultato di tali errori è stata l'emissione di una pronunzia sfavorevole all'imputato senza la celebrazione del giudizio di secondo grado. In proposito è, dunque, utile richiamare la lezione esegetica impartita dalle Sezioni Unite 'Tettamanti', che - in riferimento ad un caso sovrapponibile a quello in esame - hanno affermato il principio secondo cui all'esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo che, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio 1 CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE Deciso il 4.5.2023 Il Consigliere estensore Il Presid Dr. Eduardo de Gregorio probatorio ai fini delle statuizioni civili, oppure ritenga infondata nel merito l'impugnazione del p.m. proposta avverso una sentenza di assoluzione in primo grado ai sensi dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen.. (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244273). Nel solco di questo insegnamento, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che quando, all'esito del giudizio di primo grado, l'imputato è assolto con formula piena e avverso tale decisione è proposto gravame del pubblico ministero, il giudice d'appello può dichiarare la sopravvenuta estinzione del reato solo se ritiene fondata l'impugnazione, fornendo adeguata motivazione sul punto. (Sez. 5, n. 19268 del 24/03/2015, Rv. 263709). In senso conforme :Sez. 4, Sentenza n. 53354 del 21/11/2018 Ud. (dep. 28/11/2018 ). Rv. 274497. 1.1. Applicando tali condivisi principi alla fattispecie in esame ne deriva che erroneamente la sentenza impugnata ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione, senza neppure prendere in considerazione e motivare in ordine all'impugnazione del PM, così rendendo una pronuncia meno favorevole all'imputato, che era stato assolto in primo grado, senza alcuna valutazione dell'impugnazione proposta dalla Parte Pubblica. E' necessario, quindi, l'annullamento della sentenza impugnata, dovendo il Giudice del rinvio esaminare l'appello avanzato dal PM, che, se giudicato fondato comporterà la pronunzia di prescrizione ma in caso di giudizio di infondatezza dovrà confermarsi la sentenza assolutoria di primo grado.
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.
udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE RICCARDI che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 37426 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: DE GREGORIO EDUARDO Data Udienza: 04/05/2023 RITENUTO IN FATTO Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Bologna, su appello del PM, ha riformato la pronunzia assolutoria ai sensi dell'art 530 cpv cpp nei confronti dell'imputato per il delitto di lesioni, dichiarando la prescrizione del reato compiuto il 13.6.2014. 1.Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato tramite difensore di fiducia articolando un unico motivo, col quale si duole di violazione di legge e manifesta illogicità di motivazione. La difesa premette che la sentenza aveva erroneamente dato atto che a proporre appello fosse stato l'imputato e che allo stesso fosse stata contestata la recidiva mentre l'impugnazione era stata proposta dal PM e l'attuale ricorrente non era gravato da recidiva. Si denuncia, pertanto, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'esclusione della formula di assoluzione nel merito, evidenziando la difesa che la sentenza di assoluzione di primo grado è stata impugnata esclusivamente dal pubblico ministero. Si cita la pronunzia SU 35490/2009 e si sottolinea come il Giudice di appello aveva considerato che l'atto di appello non avesse contrastato validamente le ragioni poste a fondamento della decisione. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio. La difesa dell'imputato ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha insistito per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. Osserva il Collegio che la sentenza va annullata con rinvio per nuovo giudizio, poiché il Giudice di appello non ha valutato l'impugnazione del PM, limitandosi ad affermare che le argomentazioni dell'appellante non avrebbero validamente contrastato le motivazioni della sentenza impugnata e dichiarando la prescrizione. Non si è avveduta la Corte territoriale — probabilmente per uno scriteriato uso del mezzo informatico, come si può desumere anche dal riferimento alla contestazione della recidiva in realtà inesistente - che la sentenza impugnata era stata assolutoria ex art 530 cv cpp ed appellante era il PM;
il risultato di tali errori è stata l'emissione di una pronunzia sfavorevole all'imputato senza la celebrazione del giudizio di secondo grado. In proposito è, dunque, utile richiamare la lezione esegetica impartita dalle Sezioni Unite 'Tettamanti', che - in riferimento ad un caso sovrapponibile a quello in esame - hanno affermato il principio secondo cui all'esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo che, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio 1 CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE Deciso il 4.5.2023 Il Consigliere estensore Il Presid Dr. Eduardo de Gregorio probatorio ai fini delle statuizioni civili, oppure ritenga infondata nel merito l'impugnazione del p.m. proposta avverso una sentenza di assoluzione in primo grado ai sensi dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen.. (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 244273). Nel solco di questo insegnamento, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che quando, all'esito del giudizio di primo grado, l'imputato è assolto con formula piena e avverso tale decisione è proposto gravame del pubblico ministero, il giudice d'appello può dichiarare la sopravvenuta estinzione del reato solo se ritiene fondata l'impugnazione, fornendo adeguata motivazione sul punto. (Sez. 5, n. 19268 del 24/03/2015, Rv. 263709). In senso conforme :Sez. 4, Sentenza n. 53354 del 21/11/2018 Ud. (dep. 28/11/2018 ). Rv. 274497. 1.1. Applicando tali condivisi principi alla fattispecie in esame ne deriva che erroneamente la sentenza impugnata ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione, senza neppure prendere in considerazione e motivare in ordine all'impugnazione del PM, così rendendo una pronuncia meno favorevole all'imputato, che era stato assolto in primo grado, senza alcuna valutazione dell'impugnazione proposta dalla Parte Pubblica. E' necessario, quindi, l'annullamento della sentenza impugnata, dovendo il Giudice del rinvio esaminare l'appello avanzato dal PM, che, se giudicato fondato comporterà la pronunzia di prescrizione ma in caso di giudizio di infondatezza dovrà confermarsi la sentenza assolutoria di primo grado.
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.