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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/07/2025, n. 2822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2822 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8028/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 30/6/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 8028/2024, avente ad oggetto differenze retributive, promossa da
( ) rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv.to Alessandro Dini;
-ricorrente- contro
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore;
-convenuta contumace-
Conclusioni: come da ricorso e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20.8.2024 il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di avere espletato attività lavorativa full time in favore della presso la sede di Controparte_1
Catania, nel periodo che va dal 10.11.2021 al 26.3.2022, ha adito l'intestato Tribunale chiedendo “- 1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la somma di €
7.114,31, ovvero la somma maggiore o minore che verrà accertata, a titolo di differenze retributive tra quanto dovuto per lo svolgimento di lavoro a tempo pieno, incluso quanto previsto dal CCNL per ferie, festività, ratei di 13^ e TFR, e quanto di fatto corrisposto per tutta la durata del rapporto di lavoro dal 10.11.2021 al 26.03.2022, oltre interessi e rivalutazione di legge;
2) Conseguentemente, condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., p.i. , a corrispondere al ricorrente, per tutte le causali P.IVA_1
1 indicate in ricorso, le differenze retributive tra quanto dovuto e quanto di fatto corrisposto, per tutto il periodo dal 10.11.2021 al 26.03.2022, incluso quanto previsto dal CCNL per ferie, festività, ratei di 13^ e TFR, pari ad € 7.114,31, ovvero la somma maggiore o minore che verrà accertata e ritenuta di giustizia a seguito di istruttoria;
il tutto, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
3) Con vittoria di spese e compensi”.
A sostegno della propria domanda ha dedotto:
- di avere espletato attività lavorativa in favore della presso la sede Controparte_1 di Catania, nel periodo che va dal 10.11.2021 al 26.3.2022, con la qualifica di impiegato livello 6 del CCNL Metalmeccanica P.M.I. – CONFAPI, svolgendo mansioni di Direttore Tecnico;
- di avere ricevuto esclusivamente il pagamento di € 1.143,00 corrispondente alla retribuzione relativa al mese di Novembre 2021 e di € 1.543,00 corrispondente alla retribuzione relativa al mese di gennaio 2022;
- di non avere ricevuto nulla a titolo di retribuzione per le mensilità di dicembre 2021, febbraio 2022 e marzo 2022 né di avere ricevuto il relativo TFR;
- di risultare, pertanto, creditore nei confronti della della somma Controparte_1 complessiva di € 7.114,31, incluso quanto previsto dal CCNL per ferie, festività, ratei di 13° mensilità e TFR, come da conteggi versati in atti, oltre interessi e rivalutazione;
- di avere inviato in data 12.4.2024 alla società datoriale una diffida e messa in mora, rimasta tuttavia priva di riscontro.
1.1. Non si è costituita in giudizio la nonostante la regolare Controparte_1 notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione e all'udienza del
5.12.2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
1.2. La causa è stata istruita mediante produzione documentale e consulenza contabile.
All'esito dell'udienza del 30/6/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate da parte ricorrente come da note in atti, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene quindi definita nei termini che seguono.
2. Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto di parte ricorrente al pagamento in proprio favore delle somme dovute a titolo di retribuzione per le mensilità di dicembre 2021, febbraio 2022 e marzo 2022, ferie, festività, ratei di 13° mensilità e TFR, per l'attività lavorativa prestata in favore di per il periodo che va dal 10.11.2021 al 26.3.2022. Controparte_1
2 3. Deve, innanzitutto, osservarsi che è onere di chi agisce in giudizio asserire e dimostrare i fatti costitutivi del diritto fatto valere e che, nel vigente sistema processuale civile, la contumacia in sé non equivale a non contestazione e che, al contrario, la stessa rende ancor più gravoso l'onere probatorio a carico dell'attore stante che - non potendosi distinguere tra fatti contestati e non contestati dalla parte costituita - ogni circostanza di fatto deve essere oggetto di puntuale dimostrazione in giudizio.
Come osservato dalla Suprema Corte, infatti, “La contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova, sicché rientra nelle facoltà difensive del convenuto, dichiarato contumace nel giudizio di primo grado contestare le circostanze poste a fondamento del ricorso, anche perché la previsione dell'obbligo a suo carico di formulare nella memoria difensiva, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito, nonché di prendere posizione precisa in ordine alla domanda e di indicare le prove di cui intende avvalersi, non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se la parte attrice abbia dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano o meno state proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni in senso lato”
(cfr. Cass. n. 24485/2014).
4. Ciò detto, in ossequio al generale criterio di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., il lavoratore che agisca per ottenere il pagamento delle differenze retributive deve provare i fatti posti a fondamento della domanda ossia, nello specifico, la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e lo svolgimento dell'attività con modalità tali da far sorgere il diritto alle differenze retributive, in conformità del principio, scaturente dall'art. 1218 c.c., secondo cui spetta al creditore l'onere di provare la sussistenza del contratto da cui sorge il diritto e l'onere di allegare l'inadempimento del debitore, mentre spetta a quest'ultimo l'onere di provare il corretto adempimento o la sua impossibilità (cfr. C. Cass. S.U. 13533/2001).
Nel caso di specie, la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la società datrice di lavoro risulta dalla documentazione versata in atti e più precisamente dalla lettera di assunzione, dalle buste paga e dalla comunicazione (cfr. doc. n. 1, 2 e 3 CP_2 fascicolo parte ricorrente). Dalla predetta documentazione emerge che il ricorrente è stato assunto da con contratto di lavoro a tempo pieno, indeterminato a decorrere CP_1 CP_1 dal 10.11.2021, con mansioni di Direttore Tecnico e qualifica di impiegato livello 6 del CCNL
3 Metalmeccanica P.M.I. – CONFAPI e che il rapporto è cessato in data 26.3.2022 per dimissioni volontarie.
Ciò posto, possono essere esaminate le pretese creditorie di parte ricorrente.
5. Quanto alla retribuzione dovuta per le mensilità di dicembre 2021, febbraio 2022 e marzo 2022, ratei della 13° mensilità e TFR, la domanda risulta fondata.
In ossequio ai già citati principi generali in materia di riparto dell'onere della prova (cfr.
C. Cass. S.U. 13533/2001) parte ricorrente ha provato, sulla base della produzione documentale in atti, il titolo della pretesa (consistente nel rapporto di lavoro intercorso tra le parti) e ha allegato l'inadempimento da parte della datrice di lavoro la quale, gravata dell'onere di provare l'integrale corresponsione delle retribuzioni dovute alla ricorrente, non costituendosi non ha fornito prova di avere correttamente adempiuto (o di non averlo potuto fare per cause non imputabili).
In assenza di deduzioni o prove del corretto adempimento, stante la contumacia della convenuta, è quindi fondata la domanda del ricorrente diretta ad ottenere il pagamento delle somme dovute a titolo di retribuzione spettante per i mesi di dicembre 2021, febbraio 2022 e marzo 2022, ratei di tredicesima mensilità e TFR.
6. Con riguardo alla domanda volta ad ottenere il pagamento delle giornate di lavoro festivo deve invece farsi applicazione del principio consolidato secondo cui “È onere del lavoratore che pretenda un compenso per lavoro ulteriore rispetto a quello ordinario, come può essere il lavoro festivo, provare rigorosamente la relativa prestazione e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi, indicando specificamente almeno il numero complessivo di giornate festive o domenicali lavorate, senza che l'assenza di tale prova possa essere supplita dalla valutazione equitativa del giudice” (cfr. Cass.
9906/2015).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha solo genericamente chiesto il pagamento della retribuzione spettante per “festività”, senza specificare o chiedere di provare quanti e quali fossero i giorni festivi durante i quali avrebbe prestato attività lavorativa.
La domanda, in quanto generica, è infondata e va rigettata.
7. Parimenti infondata è la domanda relativa all'indennità per ferie non godute, in quanto genericamente formulata.
A riguardo deve osservarsi che, pur condividendosi il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il lavoratore non è gravato dell'onere di provare il mancato godimento delle ferie (cfr. Cass. n. 23153/2022), la domanda deve comunque essere
4 sorretta da una specifica allegazione dell'inadempimento. Nel caso di specie il ricorrente ha dedotto in modo generico di essere creditore della società convenuta dell'indennità di ferie non godute, senza neanche indicare l'esatto ammontare dei giorni di ferie non goduti, l'importo spettante a tale titolo e i criteri di quantificazione, il che non consente di valutare la concreta portata dell'inadempimento lamentato né di valutare la correttezza dell'importo complessivamente richiesto.
8. Nei limiti di fondatezza della domanda, al fine di quantificare le differenze retributive dovute, è stato conferito mandato al consulente contabile nominato dall'Ufficio, con il seguente incarico: “Accerti il CTU le somme in ipotesi spettanti a parte ricorrente per i mesi di dicembre
2021, febbraio 2022 e marzo 2022 a titolo di retribuzione non corrisposta, tredicesima mensilità, TFR e indennità per ferie non godute, tenuto conto del rapporto come contrattualizzato e risultante dalla documentazione in atti, del CCNL applicato e del relativo livello di inquadramento” (cfr. ordinanza del 13.2.2025).
Facendo applicazione dei superiori criteri e facendo riferimento ai parametri retributivi vigenti nel periodo di svolgimento del rapporto di lavoro, la consulente nominata ha accertato che l'importo complessivamente dovuto e non corrisposto è pari ad € 7.187,62 di cui € 6.486,88 per le mensilità di dicembre 2021, febbraio 2022, marzo 2022 e ratei di tredicesima mensilità ed € 700,74 a titolo di TFR, dovendo invece escludersi dal computo effettuato dal consulente gli importi relativi alle festività e all'indennità per ferie non godute, come indicati nella relazione in atti.
Le conclusioni del CTU (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), nei limiti di cui sopra, sono immuni da vizi logici e derivanti dall'applicazione di criteri di calcolo corretti, per cui vanno recepite da questo Tribunale.
9. Quanto all'accertamento del suddetto ammontare, va precisato che parte ricorrente nel petitum ha articolato le proprie conclusioni chiedendo la condanna della parte convenuta al pagamento della somma di € 7.114,31, ovvero la somma maggiore o minore che verrà accertata e ritenuta di giustizia a seguito di istruttoria.
La formula "somma maggiore o minore ritenuta dovuta" o altra equivalente, che accompagna le conclusioni consente al giudice di emettere una statuizione di condanna che eccede la quantificazione operata col ricorso introduttivo. La giurisprudenza di legittimità ha infatti avuto modo di chiarire che “quando l'attore, con l'atto introduttivo del giudizio, rivendichi, per lo stesso titolo, l'attribuzione di una somma determinata, ovvero dell'importo,
5 non quantificato, eventualmente maggiore, che sarà accertato all'esito del giudizio, non incorre in ultrapetizione il giudice che condanni il convenuto al pagamento di una somma maggiore di quella risultante dalla formale quantificazione inizialmente operata dall'istante, ma acclarata come a quest'ultimo spettante in base alle emergenze acquisite nel corso del processo” (cfr. Cass. n. 20707/2018).
Ne consegue che, in applicazione del citato orientamento giurisprudenziale, poiché la domanda di condanna è stata accompagnata dalla formula volta a manifestare la volontà della parte di ottenere l'importo eventualmente superiore che le sarebbe eventualmente risultato spettante all'esito del giudizio, senza porre limitazioni al potere liquidatorio del giudice, il ricorso può essere accolto con conseguente condanna al pagamento di una somma maggiore rispetto a quella indicata in seno al ricorso.
10. Va dunque dichiarato il diritto di a percepire, per le superiori causali, Parte_1 la somma complessiva di € 7.187,62 di cui € 6.486,88 a titolo di retribuzione ordinaria e ratei di tredicesima mensilità ed € 700,74 a titolo di TFR;
la convenuta va pertanto Controparte_1 condannata al pagamento in favore di parte ricorrente della superiore somma, oltre interessi e rivalutazione ex art. 429 c.p.c.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, vanno poste a carico di parte convenuta, tenuto conto della somma riconosciuta alla parte vincitrice, delle fasi del giudizio e della complessità della causa.
Le spese di CTU sono poste a carico di liquidate come da separato Controparte_1 decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8028/2024 R.G. così statuisce: dichiara il diritto di parte ricorrente al pagamento della retribuzione ordinaria, ratei di tredicesima mensilità e TFR, come meglio specificato in parte motiva, per l'attività lavorativa prestata alle dipendenze della convenuta dal 10.11.2021 al 26.3.2022; condanna, per l'effetto, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore di della somma di € 7.187,62, oltre Parte_1 rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma via via rivalutata, dalla data di maturazione sino al soddisfo, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.;
6 rigetta nel resto il ricorso;
condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente Controparte_1 che si liquidano in complessivi € 2.694,00, per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA,
C.U. e CPA come per legge, oltre rimborso C.U. nella misura di € 118,50. pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico di parte convenuta.
Catania, 01/07/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 30/6/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 8028/2024, avente ad oggetto differenze retributive, promossa da
( ) rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv.to Alessandro Dini;
-ricorrente- contro
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore;
-convenuta contumace-
Conclusioni: come da ricorso e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20.8.2024 il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di avere espletato attività lavorativa full time in favore della presso la sede di Controparte_1
Catania, nel periodo che va dal 10.11.2021 al 26.3.2022, ha adito l'intestato Tribunale chiedendo “- 1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la somma di €
7.114,31, ovvero la somma maggiore o minore che verrà accertata, a titolo di differenze retributive tra quanto dovuto per lo svolgimento di lavoro a tempo pieno, incluso quanto previsto dal CCNL per ferie, festività, ratei di 13^ e TFR, e quanto di fatto corrisposto per tutta la durata del rapporto di lavoro dal 10.11.2021 al 26.03.2022, oltre interessi e rivalutazione di legge;
2) Conseguentemente, condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., p.i. , a corrispondere al ricorrente, per tutte le causali P.IVA_1
1 indicate in ricorso, le differenze retributive tra quanto dovuto e quanto di fatto corrisposto, per tutto il periodo dal 10.11.2021 al 26.03.2022, incluso quanto previsto dal CCNL per ferie, festività, ratei di 13^ e TFR, pari ad € 7.114,31, ovvero la somma maggiore o minore che verrà accertata e ritenuta di giustizia a seguito di istruttoria;
il tutto, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
3) Con vittoria di spese e compensi”.
A sostegno della propria domanda ha dedotto:
- di avere espletato attività lavorativa in favore della presso la sede Controparte_1 di Catania, nel periodo che va dal 10.11.2021 al 26.3.2022, con la qualifica di impiegato livello 6 del CCNL Metalmeccanica P.M.I. – CONFAPI, svolgendo mansioni di Direttore Tecnico;
- di avere ricevuto esclusivamente il pagamento di € 1.143,00 corrispondente alla retribuzione relativa al mese di Novembre 2021 e di € 1.543,00 corrispondente alla retribuzione relativa al mese di gennaio 2022;
- di non avere ricevuto nulla a titolo di retribuzione per le mensilità di dicembre 2021, febbraio 2022 e marzo 2022 né di avere ricevuto il relativo TFR;
- di risultare, pertanto, creditore nei confronti della della somma Controparte_1 complessiva di € 7.114,31, incluso quanto previsto dal CCNL per ferie, festività, ratei di 13° mensilità e TFR, come da conteggi versati in atti, oltre interessi e rivalutazione;
- di avere inviato in data 12.4.2024 alla società datoriale una diffida e messa in mora, rimasta tuttavia priva di riscontro.
1.1. Non si è costituita in giudizio la nonostante la regolare Controparte_1 notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione e all'udienza del
5.12.2024 ne è stata dichiarata la contumacia.
1.2. La causa è stata istruita mediante produzione documentale e consulenza contabile.
All'esito dell'udienza del 30/6/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate da parte ricorrente come da note in atti, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene quindi definita nei termini che seguono.
2. Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto di parte ricorrente al pagamento in proprio favore delle somme dovute a titolo di retribuzione per le mensilità di dicembre 2021, febbraio 2022 e marzo 2022, ferie, festività, ratei di 13° mensilità e TFR, per l'attività lavorativa prestata in favore di per il periodo che va dal 10.11.2021 al 26.3.2022. Controparte_1
2 3. Deve, innanzitutto, osservarsi che è onere di chi agisce in giudizio asserire e dimostrare i fatti costitutivi del diritto fatto valere e che, nel vigente sistema processuale civile, la contumacia in sé non equivale a non contestazione e che, al contrario, la stessa rende ancor più gravoso l'onere probatorio a carico dell'attore stante che - non potendosi distinguere tra fatti contestati e non contestati dalla parte costituita - ogni circostanza di fatto deve essere oggetto di puntuale dimostrazione in giudizio.
Come osservato dalla Suprema Corte, infatti, “La contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova, sicché rientra nelle facoltà difensive del convenuto, dichiarato contumace nel giudizio di primo grado contestare le circostanze poste a fondamento del ricorso, anche perché la previsione dell'obbligo a suo carico di formulare nella memoria difensiva, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito, nonché di prendere posizione precisa in ordine alla domanda e di indicare le prove di cui intende avvalersi, non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se la parte attrice abbia dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano o meno state proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni in senso lato”
(cfr. Cass. n. 24485/2014).
4. Ciò detto, in ossequio al generale criterio di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., il lavoratore che agisca per ottenere il pagamento delle differenze retributive deve provare i fatti posti a fondamento della domanda ossia, nello specifico, la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e lo svolgimento dell'attività con modalità tali da far sorgere il diritto alle differenze retributive, in conformità del principio, scaturente dall'art. 1218 c.c., secondo cui spetta al creditore l'onere di provare la sussistenza del contratto da cui sorge il diritto e l'onere di allegare l'inadempimento del debitore, mentre spetta a quest'ultimo l'onere di provare il corretto adempimento o la sua impossibilità (cfr. C. Cass. S.U. 13533/2001).
Nel caso di specie, la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la società datrice di lavoro risulta dalla documentazione versata in atti e più precisamente dalla lettera di assunzione, dalle buste paga e dalla comunicazione (cfr. doc. n. 1, 2 e 3 CP_2 fascicolo parte ricorrente). Dalla predetta documentazione emerge che il ricorrente è stato assunto da con contratto di lavoro a tempo pieno, indeterminato a decorrere CP_1 CP_1 dal 10.11.2021, con mansioni di Direttore Tecnico e qualifica di impiegato livello 6 del CCNL
3 Metalmeccanica P.M.I. – CONFAPI e che il rapporto è cessato in data 26.3.2022 per dimissioni volontarie.
Ciò posto, possono essere esaminate le pretese creditorie di parte ricorrente.
5. Quanto alla retribuzione dovuta per le mensilità di dicembre 2021, febbraio 2022 e marzo 2022, ratei della 13° mensilità e TFR, la domanda risulta fondata.
In ossequio ai già citati principi generali in materia di riparto dell'onere della prova (cfr.
C. Cass. S.U. 13533/2001) parte ricorrente ha provato, sulla base della produzione documentale in atti, il titolo della pretesa (consistente nel rapporto di lavoro intercorso tra le parti) e ha allegato l'inadempimento da parte della datrice di lavoro la quale, gravata dell'onere di provare l'integrale corresponsione delle retribuzioni dovute alla ricorrente, non costituendosi non ha fornito prova di avere correttamente adempiuto (o di non averlo potuto fare per cause non imputabili).
In assenza di deduzioni o prove del corretto adempimento, stante la contumacia della convenuta, è quindi fondata la domanda del ricorrente diretta ad ottenere il pagamento delle somme dovute a titolo di retribuzione spettante per i mesi di dicembre 2021, febbraio 2022 e marzo 2022, ratei di tredicesima mensilità e TFR.
6. Con riguardo alla domanda volta ad ottenere il pagamento delle giornate di lavoro festivo deve invece farsi applicazione del principio consolidato secondo cui “È onere del lavoratore che pretenda un compenso per lavoro ulteriore rispetto a quello ordinario, come può essere il lavoro festivo, provare rigorosamente la relativa prestazione e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi, indicando specificamente almeno il numero complessivo di giornate festive o domenicali lavorate, senza che l'assenza di tale prova possa essere supplita dalla valutazione equitativa del giudice” (cfr. Cass.
9906/2015).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha solo genericamente chiesto il pagamento della retribuzione spettante per “festività”, senza specificare o chiedere di provare quanti e quali fossero i giorni festivi durante i quali avrebbe prestato attività lavorativa.
La domanda, in quanto generica, è infondata e va rigettata.
7. Parimenti infondata è la domanda relativa all'indennità per ferie non godute, in quanto genericamente formulata.
A riguardo deve osservarsi che, pur condividendosi il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il lavoratore non è gravato dell'onere di provare il mancato godimento delle ferie (cfr. Cass. n. 23153/2022), la domanda deve comunque essere
4 sorretta da una specifica allegazione dell'inadempimento. Nel caso di specie il ricorrente ha dedotto in modo generico di essere creditore della società convenuta dell'indennità di ferie non godute, senza neanche indicare l'esatto ammontare dei giorni di ferie non goduti, l'importo spettante a tale titolo e i criteri di quantificazione, il che non consente di valutare la concreta portata dell'inadempimento lamentato né di valutare la correttezza dell'importo complessivamente richiesto.
8. Nei limiti di fondatezza della domanda, al fine di quantificare le differenze retributive dovute, è stato conferito mandato al consulente contabile nominato dall'Ufficio, con il seguente incarico: “Accerti il CTU le somme in ipotesi spettanti a parte ricorrente per i mesi di dicembre
2021, febbraio 2022 e marzo 2022 a titolo di retribuzione non corrisposta, tredicesima mensilità, TFR e indennità per ferie non godute, tenuto conto del rapporto come contrattualizzato e risultante dalla documentazione in atti, del CCNL applicato e del relativo livello di inquadramento” (cfr. ordinanza del 13.2.2025).
Facendo applicazione dei superiori criteri e facendo riferimento ai parametri retributivi vigenti nel periodo di svolgimento del rapporto di lavoro, la consulente nominata ha accertato che l'importo complessivamente dovuto e non corrisposto è pari ad € 7.187,62 di cui € 6.486,88 per le mensilità di dicembre 2021, febbraio 2022, marzo 2022 e ratei di tredicesima mensilità ed € 700,74 a titolo di TFR, dovendo invece escludersi dal computo effettuato dal consulente gli importi relativi alle festività e all'indennità per ferie non godute, come indicati nella relazione in atti.
Le conclusioni del CTU (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), nei limiti di cui sopra, sono immuni da vizi logici e derivanti dall'applicazione di criteri di calcolo corretti, per cui vanno recepite da questo Tribunale.
9. Quanto all'accertamento del suddetto ammontare, va precisato che parte ricorrente nel petitum ha articolato le proprie conclusioni chiedendo la condanna della parte convenuta al pagamento della somma di € 7.114,31, ovvero la somma maggiore o minore che verrà accertata e ritenuta di giustizia a seguito di istruttoria.
La formula "somma maggiore o minore ritenuta dovuta" o altra equivalente, che accompagna le conclusioni consente al giudice di emettere una statuizione di condanna che eccede la quantificazione operata col ricorso introduttivo. La giurisprudenza di legittimità ha infatti avuto modo di chiarire che “quando l'attore, con l'atto introduttivo del giudizio, rivendichi, per lo stesso titolo, l'attribuzione di una somma determinata, ovvero dell'importo,
5 non quantificato, eventualmente maggiore, che sarà accertato all'esito del giudizio, non incorre in ultrapetizione il giudice che condanni il convenuto al pagamento di una somma maggiore di quella risultante dalla formale quantificazione inizialmente operata dall'istante, ma acclarata come a quest'ultimo spettante in base alle emergenze acquisite nel corso del processo” (cfr. Cass. n. 20707/2018).
Ne consegue che, in applicazione del citato orientamento giurisprudenziale, poiché la domanda di condanna è stata accompagnata dalla formula volta a manifestare la volontà della parte di ottenere l'importo eventualmente superiore che le sarebbe eventualmente risultato spettante all'esito del giudizio, senza porre limitazioni al potere liquidatorio del giudice, il ricorso può essere accolto con conseguente condanna al pagamento di una somma maggiore rispetto a quella indicata in seno al ricorso.
10. Va dunque dichiarato il diritto di a percepire, per le superiori causali, Parte_1 la somma complessiva di € 7.187,62 di cui € 6.486,88 a titolo di retribuzione ordinaria e ratei di tredicesima mensilità ed € 700,74 a titolo di TFR;
la convenuta va pertanto Controparte_1 condannata al pagamento in favore di parte ricorrente della superiore somma, oltre interessi e rivalutazione ex art. 429 c.p.c.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, vanno poste a carico di parte convenuta, tenuto conto della somma riconosciuta alla parte vincitrice, delle fasi del giudizio e della complessità della causa.
Le spese di CTU sono poste a carico di liquidate come da separato Controparte_1 decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8028/2024 R.G. così statuisce: dichiara il diritto di parte ricorrente al pagamento della retribuzione ordinaria, ratei di tredicesima mensilità e TFR, come meglio specificato in parte motiva, per l'attività lavorativa prestata alle dipendenze della convenuta dal 10.11.2021 al 26.3.2022; condanna, per l'effetto, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore di della somma di € 7.187,62, oltre Parte_1 rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma via via rivalutata, dalla data di maturazione sino al soddisfo, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.;
6 rigetta nel resto il ricorso;
condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente Controparte_1 che si liquidano in complessivi € 2.694,00, per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA,
C.U. e CPA come per legge, oltre rimborso C.U. nella misura di € 118,50. pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico di parte convenuta.
Catania, 01/07/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
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