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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 07/02/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 317/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 317/2023, avente ad oggetto “occupazione senza titolo”,
PROMOSSA DA
(P. IVA ), in persona del relativo Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., elett.te domiciliata a Bologna, via Amendola n. 17; rappresentata e difesa dall'Avv.
Salvatore Guaglianone, giusta procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
(P. IVA ), in persona del relativo l.r.p.t., con Controparte_1 P.IVA_2 sede a Crucoli, Fraz. Torretta (KR), via Garibaldi n. 51; rappresentata e difesa dall'Avv.
Luigi Morrone, giusta procura in atti;
CONVENUTA
Conclusioni
All'udienza del 29.01.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa, previa concorde rinuncia dei medesimi difensori all'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., è stata posta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n.
69/09 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti,
1 potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
In fatto
1. - Con atto di citazione notificato in data 27.02.2023 l , in persona del relativo Pt_1
l.r.p.t., premettendo di aver concesso in godimento alla un Controparte_1 compendio immobiliare adibito ad oleificio sociale sito in località “Piano di Roncio”, in agro del Comune di Crucoli (KR), censito al catasto al foglio 3 part.lle nn. 292, 293, 294 e
295, attualmente occupato sine titulo dalla predetta società, ha evocato in giudizio quest'ultima onde sentire accogliere le seguenti conclusioni:
«1) Condannare la alla restituzione in favore Controparte_2 dell'Ente attore dell'immobile sopra descritto, libero e sgombero da persone e cose, estromettendola dalla detenzione dello stesso, con l'ordine di ripristinare lo status quo ante la detenzione;
2) condannare al pagamento dell'indennizzo risarcitorio corrispondente all'utilizzo dell'immobile pari ad euro 96.827,32 ed al ristoro dei danni subiti dalla stessa Amministrazione e che si andranno eventualmente ad accertare in corso di causa;
3) con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese e competenze relative al presente procedimento»
2. - Radicatosi il contraddittorio con la rituale notifica della citazione, si è costituita in giudizio la la quale, riconoscendosi attuale detentrice Controparte_1 dell'immobile in forza di un rapporto qualificabile in termini di locazione e contestando la fondatezza delle doglianze attoree, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
«1) Si chiede, in via preliminare, che l'On.le Tribunale voglia disporre, ai sensi dell'art. 426
c.p.c., il mutamento del rito, fissando l'udienza di discussione ai sensi dell'art. 420 c.p.c. ed assegnando alle parti un termine per l'integrazione degli atti;
2) nel merito, si chiede il rigetto della domanda, poiché la detenzione dell'immobile da parte della non è priva di titolo, ma rinviene da legittimo titolo Controparte_3 contrattuale;
3) in ogni caso, condannando l'attrice alla rifusione di spese e competenze di lite».
3. - Assegnati dal precedente G.I. i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. su richiesta dello stesso difensore di parte convenuta (cfr. verbale d'udienza del 06.07.2023, con cui è stata disposta la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito ordinario), subentrato il sottoscritto magistrato nella titolarità del fascicolo solo all'udienza del 21.03.2024, alla successiva udienza del 29.01.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con concorde rinuncia dei difensori delle parti all'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
(risultando il giudizio soggetto ratione temporis alla disciplina antecedente all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 149 del 2022).
2 In diritto
1. - Ai fini della decisione risultano dirimenti le seguenti considerazioni.
2. - Risulta fondata la domanda attorea di rilascio dell'immobile per cui è causa.
Invero, va sul punto premesso che, secondo il consolidato orientamento espresso dalla
Suprema Corte, con l'azione di restituzione, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento del proprio diritto di proprietà, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene, con la conseguenza che questi non è gravato dall'onere di offrire la probatio diabolica richiesta ai fini della rivendica, ma può limitarsi alla mera allegazione dell'insussistenza di qualsiasi titolo che legittimi la detenzione altrui, incombendo per converso sul convenuto la dimostrazione di un titolo opponibile al primo (cfr., ex multis,
Cass., sez. II, 26.02.2007 n. 4416; Cass., sez. II, 27.01.2009 n. 1929; Cass., sez. II, 23.12.2010
n. 26003).
Nella specie, tale onere – si ribadisce, incombente sul convenuto – non può ritenersi compiutamente assolto, considerato che:
▪ anche a voler ragionare in termini propriamente “locativi” così come perorato da parte convenuta, dovrebbe comunque rilevarsi che «La disdetta, da parte del locatore, del contratto di locazione che sia intempestiva per la scadenza contrattuale ivi indicata, produce validamente e da subito l'effetto di fare cessare il contratto alla scadenza immediatamente successiva;
pertanto, da un lato non elide tale effetto la mera inerzia del locatore, successiva alla scadenza per la quale la disdetta era intempestiva e quand'anche accompagnata dalla mera protrazione della percezione del canone, né, dall'altro lato, per potersene egli valere gli necessita un'esplicita manifestazione di volontà in tal senso» (cfr. Cass. Civ. sentenza n. 12959 del 2001; più di recente Cass. Civ., sez. VI-3, ord.
2.05.2018 n. 12607), con la conseguenza che, non essendo oggetto di specifica contestazione la ricezione della disdetta di cui al n. 5751 del
12.09.2000 (cfr. doc. 8 allegato alla citazione), tale comunicazione di recesso è comunque destinata ad avere efficacia risolutiva quantomeno a far data dal 2007;
▪ qualificando invece il rapporto intercorso tra le parti - in termini probabilmente più corretti - come fondato su una “concessione-contratto”, in cui ad un provvedimento amministrativo di tipo concessorio (destinato appunto a concedere al privato beneficiario l'esercizio di un diritto di godimento facente capo ad un Ente Pubblico) si associa un contratto destinato a regolare su un piano paritetico esclusivamente i reciproci diritti ed obblighi di natura patrimoniale, deve ritenersi che permanga in capo alla P.A. concedente un potere di incidere autoritativamente, in via di autotutela e con effetto immediato sul provvedimento allorché lo stesso non si riveli più idoneo a soddisfare gli interessi pubblici a tutela dei quali era stato originariamente adottato (cfr., da ultimo, Consiglio di
Stato, sez. V, 20.03.2024 n. 2696), con la conseguenza che la determinazione adottata dall in data 12.09.2000, rubricata “Riconsegna dell'immobile”, era destinata ad Pt_1 avere efficacia già alla scadenza del termine ivi contemplato (cfr. doc. 8 allegato alla citazione: «I funzionari del Centro all'uopo incaricati procederanno per la data da concordarsi
3 congiuntamente con la S.V. e, comunque, entro 30 giorni dal ricevimento della presente, alla relativa riconsegna, previa redazione di formale verbale»);
▪ in ogni caso, resta incontroversa la sopravvenuta adozione della delibera n. 74/GS del 06.03.2017 (comunque non tempestivamente impugnata innanzi al G.A.), con cui l – preso atto dell'esito negativo delle trattative tese all'acquisto dell'immobile Pt_1 medio tempore intavolate con sia in proprio che in qualità di l.r.p.t. Controparte_4 della cooperativa convenuta – ha pronunciato, in forza dell'art. 7 della L.R. Calabria
07.03.2000 n. 10, l'“estromissione”, che è atto esecutivo di diritto ai sensi dell'art. 229 del
D. Lgs. 19.02.1998 n. 51.
Sicché, sulla scorta di tali considerazioni, non v'è dubbio che la domanda di rilascio dell'immobile avanzata dall'odierna attrice debba comunque trovare accoglimento.
Il rilascio deve tuttavia avvenire nello stato in cui l'immobile si trova, atteso che per una condanna al ripristino dello status quo ante sarebbe stata necessaria una più dettagliata ricostruzione dello stato in cui versava l'immobile al momento della consegna e quello attualmente esistente, non essendo sufficiente un generico richiamo ad uno “stato di abbandono o di disuso”.
In proposito va infatti ribadito che, nell'esposizione delle proprie doglianze, l'attore deve aver cura di allegare tutti gli elementi costitutivi della pretesa dedotta in giudizio, ivi compresa la riconducibilità eziologica dei pregiudizi lamentati all'evento dannoso denunciato, senza poter pretendere di colmare un'eventuale propria lacuna assertiva mediante rinvio per relationem alla documentazione allegata al proprio atto introduttivo, atteso che il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti solo nel caso in cui la parte interessata chiarisca in limine litis e nel rispetto delle preclusioni processuali gli specifici elementi destinati ad essere provati dalla documentazione prodotta, essendogli invece preclusa la possibilità di trarre dalla stessa deduzioni o indicazioni, necessarie ai fini della decisione, ove queste non siano specificate in sede introduttiva (cfr.
Cass. 3258/89; Cass. 21621/07; Cass. 22342/07; Cass., Sez. Un., 01.02.2008 n. 2435; Cass., sez. I, 12.12.2008 n. 29241).
Il documento serve difatti a provare ciò che è stato affermato e non può invece assolvere alla duplice funzione di affermazione e prova, anche perché, altrimenti, si costringerebbe la controparte a dover ricavare l'allegazione, interpretando il documento, con violazione del contraddittorio (cfr. Trib. Savona 20.02.2019).
D'altronde, una generica condanna al ripristino dello status quo ante difficilmente potrebbe trovare attuazione in via coattiva senza puntuale indicazione, in sede di domanda e nel successivo titolo esecutivo, delle specifiche modifiche da apportare.
3. - Tanto precisato, va per converso integralmente rigettata la (per vero assolutamente generica) domanda attorea di risarcimento del danno, con cui è richiesto un «indennizzo risarcitorio corrispondente all'utilizzo dell'immobile pari ad euro 96.827,32 ed il
4 ristoro dei danni subiti dalla stessa Amministrazione che si andranno eventualmente ad accertare in corso di causa».
Invero, va al riguardo assicurata continuità all'orientamento giurisprudenziale secondo cui “Il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente "in re ipsa", atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della S.C. (sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno- conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico (sent. n. 16601 del 2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con
l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.; ne consegue che è onere del proprietario provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto locare l'immobile ovvero per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudice del merito, che può al riguardo avvalersi di presunzioni, sulla base però di elementi indiziari allegati dallo stesso danneggiato, diversi dalla mera mancata disponibilità o godimento del bene. Ne consegue che il danno da occupazione "sine titulo", in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto”
(cfr. Cass., sez. III, 17.06.2013 n. 15111; Cass., sez. III;
25.05.2018 n. 13071; Cass., sez. III, ord. 04.12.2018 n. 31233; cfr. di recente anche Cass., Sez. Un., 15.11.2022 n. 33645: “In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, in virtù dei criteri legali previsti dalla legge per la sussistenza e la delimitazione del danno risarcibile, non solo il lucro cessante, ma anche il danno emergente deve essere specificatamente allegato dall'attore e non potrà riconoscersi alcun automatismo tra il mero fatto ed il diritto al risarcimento.
Il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato).
Segnatamente, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale”).
Per accedere a tale tutela risarcitoria è dunque indispensabile che l'attore alleghi e provi che l'immobile, ove tempestivamente consegnato dall'alienante o rilasciato dagli occupanti, sarebbe stato adibito a finalità locative.
Solo in presenza di serie e concrete trattive contrattuali può ritenersi raggiunta la prova, appunto presuntiva ex art. 2729 c.c., dell'esistenza e dell'entità del danno patrimoniale lamentato.
5 Diversamente opinando si finirebbe per accordare il ristoro risarcitorio, sulla scorta di un vero e proprio automatismo, ad un pregiudizio che - potenzialmente - l'attore potrebbe anche non aver subìto.
È quanto accade, ad esempio, ove l'immobile non sia stato oggetto di un concreto interesse locativo sul mercato a causa delle condizioni strutturali ovvero per altre ragioni contingenti.
Né nella specie può darsi concreta applicazione all'art. 1591 c.c., non avendo parte attrice neppure avuto cura di precisare l'entità del corrispettivo pattuito in costanza di rapporto contrattuale con la società convenuta.
**********
In punto di regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto dell'accoglimento della domanda attorea di rilascio dell'immobile e di rigetto della domanda di risarcimento del danno, ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Crotone, dott. Alfonso Scibona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 317/2023 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così statuisce:
1. condanna parte convenuta a rilasciare immediatamente in favore dell'attrice l'immobile per cui è causa, lasciandolo libero da persone e cose;
2. rigetta la domanda attorea di risarcimento del danno;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Crotone, il 05.02.2025.
IL GIUDICE
dott. Alfonso Scibona
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 317/2023, avente ad oggetto “occupazione senza titolo”,
PROMOSSA DA
(P. IVA ), in persona del relativo Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., elett.te domiciliata a Bologna, via Amendola n. 17; rappresentata e difesa dall'Avv.
Salvatore Guaglianone, giusta procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
(P. IVA ), in persona del relativo l.r.p.t., con Controparte_1 P.IVA_2 sede a Crucoli, Fraz. Torretta (KR), via Garibaldi n. 51; rappresentata e difesa dall'Avv.
Luigi Morrone, giusta procura in atti;
CONVENUTA
Conclusioni
All'udienza del 29.01.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa, previa concorde rinuncia dei medesimi difensori all'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., è stata posta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n.
69/09 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti,
1 potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
In fatto
1. - Con atto di citazione notificato in data 27.02.2023 l , in persona del relativo Pt_1
l.r.p.t., premettendo di aver concesso in godimento alla un Controparte_1 compendio immobiliare adibito ad oleificio sociale sito in località “Piano di Roncio”, in agro del Comune di Crucoli (KR), censito al catasto al foglio 3 part.lle nn. 292, 293, 294 e
295, attualmente occupato sine titulo dalla predetta società, ha evocato in giudizio quest'ultima onde sentire accogliere le seguenti conclusioni:
«1) Condannare la alla restituzione in favore Controparte_2 dell'Ente attore dell'immobile sopra descritto, libero e sgombero da persone e cose, estromettendola dalla detenzione dello stesso, con l'ordine di ripristinare lo status quo ante la detenzione;
2) condannare al pagamento dell'indennizzo risarcitorio corrispondente all'utilizzo dell'immobile pari ad euro 96.827,32 ed al ristoro dei danni subiti dalla stessa Amministrazione e che si andranno eventualmente ad accertare in corso di causa;
3) con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese e competenze relative al presente procedimento»
2. - Radicatosi il contraddittorio con la rituale notifica della citazione, si è costituita in giudizio la la quale, riconoscendosi attuale detentrice Controparte_1 dell'immobile in forza di un rapporto qualificabile in termini di locazione e contestando la fondatezza delle doglianze attoree, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
«1) Si chiede, in via preliminare, che l'On.le Tribunale voglia disporre, ai sensi dell'art. 426
c.p.c., il mutamento del rito, fissando l'udienza di discussione ai sensi dell'art. 420 c.p.c. ed assegnando alle parti un termine per l'integrazione degli atti;
2) nel merito, si chiede il rigetto della domanda, poiché la detenzione dell'immobile da parte della non è priva di titolo, ma rinviene da legittimo titolo Controparte_3 contrattuale;
3) in ogni caso, condannando l'attrice alla rifusione di spese e competenze di lite».
3. - Assegnati dal precedente G.I. i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. su richiesta dello stesso difensore di parte convenuta (cfr. verbale d'udienza del 06.07.2023, con cui è stata disposta la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito ordinario), subentrato il sottoscritto magistrato nella titolarità del fascicolo solo all'udienza del 21.03.2024, alla successiva udienza del 29.01.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con concorde rinuncia dei difensori delle parti all'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
(risultando il giudizio soggetto ratione temporis alla disciplina antecedente all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 149 del 2022).
2 In diritto
1. - Ai fini della decisione risultano dirimenti le seguenti considerazioni.
2. - Risulta fondata la domanda attorea di rilascio dell'immobile per cui è causa.
Invero, va sul punto premesso che, secondo il consolidato orientamento espresso dalla
Suprema Corte, con l'azione di restituzione, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento del proprio diritto di proprietà, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene, con la conseguenza che questi non è gravato dall'onere di offrire la probatio diabolica richiesta ai fini della rivendica, ma può limitarsi alla mera allegazione dell'insussistenza di qualsiasi titolo che legittimi la detenzione altrui, incombendo per converso sul convenuto la dimostrazione di un titolo opponibile al primo (cfr., ex multis,
Cass., sez. II, 26.02.2007 n. 4416; Cass., sez. II, 27.01.2009 n. 1929; Cass., sez. II, 23.12.2010
n. 26003).
Nella specie, tale onere – si ribadisce, incombente sul convenuto – non può ritenersi compiutamente assolto, considerato che:
▪ anche a voler ragionare in termini propriamente “locativi” così come perorato da parte convenuta, dovrebbe comunque rilevarsi che «La disdetta, da parte del locatore, del contratto di locazione che sia intempestiva per la scadenza contrattuale ivi indicata, produce validamente e da subito l'effetto di fare cessare il contratto alla scadenza immediatamente successiva;
pertanto, da un lato non elide tale effetto la mera inerzia del locatore, successiva alla scadenza per la quale la disdetta era intempestiva e quand'anche accompagnata dalla mera protrazione della percezione del canone, né, dall'altro lato, per potersene egli valere gli necessita un'esplicita manifestazione di volontà in tal senso» (cfr. Cass. Civ. sentenza n. 12959 del 2001; più di recente Cass. Civ., sez. VI-3, ord.
2.05.2018 n. 12607), con la conseguenza che, non essendo oggetto di specifica contestazione la ricezione della disdetta di cui al n. 5751 del
12.09.2000 (cfr. doc. 8 allegato alla citazione), tale comunicazione di recesso è comunque destinata ad avere efficacia risolutiva quantomeno a far data dal 2007;
▪ qualificando invece il rapporto intercorso tra le parti - in termini probabilmente più corretti - come fondato su una “concessione-contratto”, in cui ad un provvedimento amministrativo di tipo concessorio (destinato appunto a concedere al privato beneficiario l'esercizio di un diritto di godimento facente capo ad un Ente Pubblico) si associa un contratto destinato a regolare su un piano paritetico esclusivamente i reciproci diritti ed obblighi di natura patrimoniale, deve ritenersi che permanga in capo alla P.A. concedente un potere di incidere autoritativamente, in via di autotutela e con effetto immediato sul provvedimento allorché lo stesso non si riveli più idoneo a soddisfare gli interessi pubblici a tutela dei quali era stato originariamente adottato (cfr., da ultimo, Consiglio di
Stato, sez. V, 20.03.2024 n. 2696), con la conseguenza che la determinazione adottata dall in data 12.09.2000, rubricata “Riconsegna dell'immobile”, era destinata ad Pt_1 avere efficacia già alla scadenza del termine ivi contemplato (cfr. doc. 8 allegato alla citazione: «I funzionari del Centro all'uopo incaricati procederanno per la data da concordarsi
3 congiuntamente con la S.V. e, comunque, entro 30 giorni dal ricevimento della presente, alla relativa riconsegna, previa redazione di formale verbale»);
▪ in ogni caso, resta incontroversa la sopravvenuta adozione della delibera n. 74/GS del 06.03.2017 (comunque non tempestivamente impugnata innanzi al G.A.), con cui l – preso atto dell'esito negativo delle trattative tese all'acquisto dell'immobile Pt_1 medio tempore intavolate con sia in proprio che in qualità di l.r.p.t. Controparte_4 della cooperativa convenuta – ha pronunciato, in forza dell'art. 7 della L.R. Calabria
07.03.2000 n. 10, l'“estromissione”, che è atto esecutivo di diritto ai sensi dell'art. 229 del
D. Lgs. 19.02.1998 n. 51.
Sicché, sulla scorta di tali considerazioni, non v'è dubbio che la domanda di rilascio dell'immobile avanzata dall'odierna attrice debba comunque trovare accoglimento.
Il rilascio deve tuttavia avvenire nello stato in cui l'immobile si trova, atteso che per una condanna al ripristino dello status quo ante sarebbe stata necessaria una più dettagliata ricostruzione dello stato in cui versava l'immobile al momento della consegna e quello attualmente esistente, non essendo sufficiente un generico richiamo ad uno “stato di abbandono o di disuso”.
In proposito va infatti ribadito che, nell'esposizione delle proprie doglianze, l'attore deve aver cura di allegare tutti gli elementi costitutivi della pretesa dedotta in giudizio, ivi compresa la riconducibilità eziologica dei pregiudizi lamentati all'evento dannoso denunciato, senza poter pretendere di colmare un'eventuale propria lacuna assertiva mediante rinvio per relationem alla documentazione allegata al proprio atto introduttivo, atteso che il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti solo nel caso in cui la parte interessata chiarisca in limine litis e nel rispetto delle preclusioni processuali gli specifici elementi destinati ad essere provati dalla documentazione prodotta, essendogli invece preclusa la possibilità di trarre dalla stessa deduzioni o indicazioni, necessarie ai fini della decisione, ove queste non siano specificate in sede introduttiva (cfr.
Cass. 3258/89; Cass. 21621/07; Cass. 22342/07; Cass., Sez. Un., 01.02.2008 n. 2435; Cass., sez. I, 12.12.2008 n. 29241).
Il documento serve difatti a provare ciò che è stato affermato e non può invece assolvere alla duplice funzione di affermazione e prova, anche perché, altrimenti, si costringerebbe la controparte a dover ricavare l'allegazione, interpretando il documento, con violazione del contraddittorio (cfr. Trib. Savona 20.02.2019).
D'altronde, una generica condanna al ripristino dello status quo ante difficilmente potrebbe trovare attuazione in via coattiva senza puntuale indicazione, in sede di domanda e nel successivo titolo esecutivo, delle specifiche modifiche da apportare.
3. - Tanto precisato, va per converso integralmente rigettata la (per vero assolutamente generica) domanda attorea di risarcimento del danno, con cui è richiesto un «indennizzo risarcitorio corrispondente all'utilizzo dell'immobile pari ad euro 96.827,32 ed il
4 ristoro dei danni subiti dalla stessa Amministrazione che si andranno eventualmente ad accertare in corso di causa».
Invero, va al riguardo assicurata continuità all'orientamento giurisprudenziale secondo cui “Il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente "in re ipsa", atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della S.C. (sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno- conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico (sent. n. 16601 del 2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con
l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.; ne consegue che è onere del proprietario provare di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto locare l'immobile ovvero per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudice del merito, che può al riguardo avvalersi di presunzioni, sulla base però di elementi indiziari allegati dallo stesso danneggiato, diversi dalla mera mancata disponibilità o godimento del bene. Ne consegue che il danno da occupazione "sine titulo", in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto”
(cfr. Cass., sez. III, 17.06.2013 n. 15111; Cass., sez. III;
25.05.2018 n. 13071; Cass., sez. III, ord. 04.12.2018 n. 31233; cfr. di recente anche Cass., Sez. Un., 15.11.2022 n. 33645: “In tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, in virtù dei criteri legali previsti dalla legge per la sussistenza e la delimitazione del danno risarcibile, non solo il lucro cessante, ma anche il danno emergente deve essere specificatamente allegato dall'attore e non potrà riconoscersi alcun automatismo tra il mero fatto ed il diritto al risarcimento.
Il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato).
Segnatamente, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale”).
Per accedere a tale tutela risarcitoria è dunque indispensabile che l'attore alleghi e provi che l'immobile, ove tempestivamente consegnato dall'alienante o rilasciato dagli occupanti, sarebbe stato adibito a finalità locative.
Solo in presenza di serie e concrete trattive contrattuali può ritenersi raggiunta la prova, appunto presuntiva ex art. 2729 c.c., dell'esistenza e dell'entità del danno patrimoniale lamentato.
5 Diversamente opinando si finirebbe per accordare il ristoro risarcitorio, sulla scorta di un vero e proprio automatismo, ad un pregiudizio che - potenzialmente - l'attore potrebbe anche non aver subìto.
È quanto accade, ad esempio, ove l'immobile non sia stato oggetto di un concreto interesse locativo sul mercato a causa delle condizioni strutturali ovvero per altre ragioni contingenti.
Né nella specie può darsi concreta applicazione all'art. 1591 c.c., non avendo parte attrice neppure avuto cura di precisare l'entità del corrispettivo pattuito in costanza di rapporto contrattuale con la società convenuta.
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In punto di regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto dell'accoglimento della domanda attorea di rilascio dell'immobile e di rigetto della domanda di risarcimento del danno, ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Crotone, dott. Alfonso Scibona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 317/2023 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così statuisce:
1. condanna parte convenuta a rilasciare immediatamente in favore dell'attrice l'immobile per cui è causa, lasciandolo libero da persone e cose;
2. rigetta la domanda attorea di risarcimento del danno;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Crotone, il 05.02.2025.
IL GIUDICE
dott. Alfonso Scibona
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
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