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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 10/11/2025, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dr. Francesco Pellecchia presidente
- dr.ssa Sandra Moselli giudice
- dr.ssa Emanuela Gallo giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta al n. 2691/2024 R.G., riservata per la decisione in ordine allo status con ordinanza del 23.10.2025, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall' avv. Domenico Fiore, ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso il suo studio sito in Ruvo di Puglia, Via Oberdan n.113, giusto mandato alle liti in atti,
-ricorrente-
E
, rappresentata e difesa dall' avv. Marilena Ficco, ed elettivamente Controparte_1
domiciliata presso il suo studio sito in Ruvo di Puglia, Via G. Giolitti n. 10, giusto mandato alle liti in atti,
-resistente-
E
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani
-intervenuto-
CONCLUSIONI
Conclusioni delle parti come da note sostitutive di udienza del 22.10.2025
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.08.2024, -premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario con , in data 05.08.2000, in Ruvo di Puglia (BA); che dalla unione Controparte_1
sono nati due figli, (nata il [...], maggiorenne e non economicamente autosufficiente) Per_1
e ( nato il [...]); di essere legalmente separato dal coniuge, in ordine allo status, Per_2
giusta sentenza del Tribunale di Trani n. 863/2022, pubblicata il 24.05.2022; che da allora i coniugi hanno vissuto ininterrottamente separati e non si è fra essi più ricostituita la comunione materiale e spirituale tipica del matrimonio;
di essere bracciante agricolo in qualità di dipendente presso l'
Azienda Agricola “ La Civile dei F.lli Columella”, sita in Ruvo di Puglia, guadagnando €700,00 al mese, pari ad €8.500,00 lordi, oltre ad €333,00 mensili a titolo di indennità di disoccupazione agricola, mentre la esercita l' attività di agente di commercio presso la società Co.Be.Ca. CP_1
s.r.l. con sede in Corato;
di essere proprietario esclusivo della casa coniugale mentre la resistente è
proprietaria di altro immobile, anch' esso sito in Ruvo di Puglia, Via Marconi n. 17/A; di aver lasciato l'abitazione coniugale, risiedendo attualmente in altro appartamento- ha chiesto: pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con affido condiviso del figlio e Per_2
collocamento di quest' ultimo presso la madre, con assegnazione alla stessa della casa coniugale, con regolamentazione degli incontri padre – figlio;
quindi, porre a suo carico il versamento di un contributo a titolo di concorso nel mantenimento dei figli di € 500,00 ( 250,00 € per ciascun figlio),
oltre al 50% delle spese straordinarie con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
infine,
nulla disporsi a titolo di assegno divorzile in favore della resistente, in quanto economicamente indipendente.
Notificato il ricorso ed il pedissequo decreto, in data 05.11.2024, si è costituita , Controparte_1
contestando le avverse deduzioni, dichiarando che la crisi familiare è da imputare in via esclusiva al ricorrente, il quale, con la propria condotta, ha reso intollerabile la convivenza coniugale, intrattenendo numerose relazioni extraconiugali e assumendo un atteggiamento violento e prevaricatore nei suoi confronti;
che da alcuni lavora come operaia addetta alle vendite con guadagno mensile di € 700,00, con cui provvede alle spese quotidiane ed ordinarie;
di essere proprietaria di un immobile, sito in Ruvo di Puglia via Marconi n.17/D, dal quale percepisce un canone di locazione di
€ 280,00, destinato al pagamento delle rate del mutuo, contratto per il relativo acquisto;
che il lavora come bracciante agricolo presso l' azienda Agricola “ La Civile dei F.lli Columella”, Pt_1
occupandosi, peraltro, stabilmente e continuativamente della cura di numerosi terreni agricoli, per conto terzi, con contratti di lavoro non registrati, nelle ore pomeridiane;
che il ricorrente ha percepito negli anni 2021, 2022, 2023, l' indennità di disoccupazione rispettivamente di € 6.021,38, 3.842,33,
4.002,18; che, inoltre, il ricorrente è titolare di diversi conti correnti bancari, proprietario esclusivo della casa coniugale, nonché comproprietario di diverse unità immobiliari;
che il da circa Pt_1
due anni ha una stabile relazione con la sig.ra con la quale convive presso Parte_2
la sua abitazione;
che il pur provvedendo con regolarità al mantenimento dei figli, non ha Pt_1
mai corrisposto il 50% delle spese straordinarie previste e non ha mai esercitato nel tempo il diritto di visita nei confronti di questi ultimi preferendo la compagnia dell' attuale compagna. Dunque, la resistente ha concluso chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
quindi,
disporsi l' affidamento condiviso del figlio minore con conferma della regolamentazione del diritto -
dovere di visita del padre come prevista in sede di separazione;
onerare il ricorrente della corresponsione a titolo di concorso nel mantenimento dei figli e della moglie della somma complessiva di euro 780,00 (di cui € 290,00 per ciascun figlio ed € 200,00 in favore del coniuge),
con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT ed oltre al 50% di spese straordinarie.
Al PM è stata data comunicazione della pendenza del procedimento in data 05.09.2024, come da attestazione di cancelleria.
Svolta l'udienza di comparizione, con ordinanza del 19.03.2025, il Giudice delegato ha confermato le condizioni della separazione, contenute nell'ordinanza del 19.5.2021, ad eccezione dell'assegno di mantenimento in favore della prole minore, aumentato ad €289,00 ciascuno, oltre rivalutazione Istat
e il 50% delle spese straordinarie.
Nelle more del medesimo giudizio, è stato instaurato da parte ricorrente un sub procedimento, con cui il ha richiesto all' adito Tribunale, a parziale modifica dei provvedimenti temporanei ed Pt_1
urgenti, la revoca dell' assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne , Persona_3
divenuta nelle more economicamente indipendente. Il procedimento è stato definito consensualmente tra le parti.
Successivamente entrambe le parti hanno chiesto emettersi sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art.4 comma IX legge n.898/1970, con delibazione all'esito delle richieste istruttorie. Conseguentemente, la causa è stata riservata per la decisione del Tribunale
in ordine allo status.
***
La domanda principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere decisa con sentenza non definitiva ai sensi dell'art. 4, comma 9°, legge n. 898/1970, nel testo modificato dalla legge 6.3.1987 n. 74 e di poi dalla legge 55/2015.
Tale disposizione, a differenza delle norme generali del codice di rito in tema di sentenze non definitive (art.277, comma 2° e 279, comma 2°, n. 5 c.p.c.), non prevede alcuna discrezionalità
attribuendo al Tribunale il potere-dovere di pronunciare, per intanto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di divorzio è fondata, ricorrendo le condizioni richieste dall'art. 3, n. 2 lett. b), legge n.
898 del 1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti.
Invero dalla prodotta copia conforme della sentenza resa dal Tribunale di Trani n. 863/2022,
pubblicata il 24.05.2022, passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria del 30.12.2022, si evince che le parti sono legalmente separate in virtù di quel provvedimento. Al momento del deposito dell'odierno ricorso era già interamente decorso il termine di un anno dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione,
termine fissato dall'art. 3, comma 2, lett. b, novellato dalla legge 55/2015, per la proponibilità della domanda de qua.
Né può fondatamente dubitarsi dell'ininterrotto stato di separazione dei coniugi durante tutto il cennato periodo di tempo, non avendo la resistente eccepito alcunché.
Pertanto, è certa l'impossibilità di ricostituire tra i due coniugi la comunione materiale e spirituale che caratterizza il matrimonio, come provato dal tenore delle rispettive allegazioni, e,
conseguentemente, la domanda va accolta, dichiarandosi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune nei cui atti il matrimonio fu trascritto, va ordinato di annotare la presente sentenza negli stessi atti.
Con separata ordinanza, deve rimettersi la causa sul ruolo del G.D. per la prosecuzione del processo relativamente alle altre domande avanzate dalle parti.
Sull'onere delle spese processuali si provvederà con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 02.08.2024 da nei confronti di , garantito Parte_1 Controparte_1
l'intervento in causa del PM, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Ruvo di Puglia (BA), tra e , trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Parte_1 Controparte_1
Ruvo di Puglia atto n. 94, Anno 2000, Parte II, Serie A;
2) per l'effetto, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza nei suoi atti;
3) provvede come da separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio;
4) rinvia alla sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali. Così deciso in Trani, nella Camera di consiglio della sezione civile del 28.10.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dr.ssa Emanuela Gallo Dr. Francesco Pellecchia