Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 14/02/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 7363/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dr.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di separazione congiunto depositato in data 27/11/2024, da:
, (C.F. ), Parte_1 Pt_2 Pt_3 C.F._1 nato a [...] il [...], e
(C.F. ), nata a [...] l'[...], Parte_4 C.F._2 entrambi con il proc. dom. avv. BIROLINI PAOLO, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 04/06/1994 a Bergamo, in regime di comunione dei beni, dalla cui unione non è nata prole.
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
12/02/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo del difensore comune, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare,
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Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto con norme di legge imperative, il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni riportate in dispositivo.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi
[...]
, , alle condizioni enunciate in Pt_4 Pt_1 Pt_2 Parte_5
ricorso, che si trascrivono di seguito:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. si impegna, entro l'udienza di comparizione, a trasferire la Parte_1
propria residenza dalla casa familiare;
3. si impegna, a proprie spese, ad acquistare da Parte_4 Parte_1
che a sua volta si impegna a vendere alla moglie, entro dodici mesi dall'omologa della separazione, al prezzo di euro 70.000/00 (settantamilaeuro), la quota di proprietà di dell'immobile (c.d. casa coniugale) di proprietà di Parte_1
entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, sita in Comun Nuovo (BG) via
Cesare Battisti n. 15, identificata catastalmente al Catasto Fabbricati come segue: al foglio 4, particella 1978, subalterno 702, P.T, abitazione Cat. A/2; al foglio 4, particella 1978, subalterno 710, P. S1, autorimessa Cat. C/6; coerenze: - dell'appartamento al piano terra con porzioni di giardino esclusivo annesse in lato nord e sud = a nord mapp. 1402; ad est dapprima appartamento ed area annessa sub. 703 anche ad aspetto nord, indi dopo salto uscente vano scale e scale comuni e passaggio comune sub. 701; a sud area comune sub. 1; ad ovest corpo di fabbricato mapp. 1977; del box sub. 710 a piano interrato = a nord intercapedine annessa al sub. 703; ad est porzione di fabbricato al sub. 703 indi vano scale e scale comuni sub. 701; a sud corsello comune sub. 1 da cui si accede;
ad ovest box sub.
709.
2 4. La casa familiare sita in Comun Nuovo, via Cesare Battisti n. 15,che sino al rogito di compravendita continuerà ad essere abitata gratuitamente da , Parte_4
verrà peraltro trasferita alla sig.ra con tutti gli accessori e le pertinenze, Pt_4
nonché con tutti gli arredi e corredi attualmente presenti e, al riguardo, le parti concordano che entro l'udienza di comparizione parti, dovrà Parte_1
provvedere ad asportare i propri beni personali dall'appartamento e che potrà collocarli temporaneamente nell'autorimessa, alla quale potrà accedere solo per dodici mesi dalla sottoscrizione del presente atto (termine entro il quale dovrà liberare anche il box da tutti i suoi beni);
5. La motocicletta BMW GS F750, tg EW96064, e l'auto BMW X1, tg FG895CG, già intestate a rimangono di proprietà di quest'ultimo, mentre l'auto Parte_1
Lancia Y, tg EF655EE, già intestata ad , rimane di proprietà della Parte_4
signora Pt_4
6. il TFR che percepirà al momento del ritiro dal lavoro rimarrà Parte_4
esclusivamente della stessa (avendo già prelevato e disposto del Parte_1
proprio TFR);
7. I coniugi danno in ogni caso atto di essere economicamente indipendenti.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BERGAMO, affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
(dati trascrizione: anno 1994, atto n.198, Parte II, Serie A).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 13/02/2025.
Il Presidente
Veronica Marrapodi
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