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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/03/2025, n. 2603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2603 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33945/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona EL Giudice dott.ssa Rossella Filippi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. n. 33945/24 promossa da:
- già codice fiscale , qui Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata da (già assistita e difesa, dall'Avv. Gianpaolo Rizzo del Controparte_3 CP_4
Foro di Firenze (C.F.: elettivamente domiciliata presso il suo studio in CodiceFiscale_1 Firenze, alla Via Ricasoli n. 32, come da mandato allegato all'atto introduttivo Parte ricorrente contro
(p.iva: , Controparte_5 P.IVA_2
(P.iva: in persona de legale rappresentante pro tempore CP_6 P.IVA_3
Parte resistente Contumace
Conclusioni
Parte ricorrente 1) Accertare e dichiarare la (p.iva: Controparte_5
) in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, corrente in Asti Piazza P.IVA_2
Alfieri n. 3, inadempiente rispetto agli obblighi assunti nei confronti di (già Controparte_1
) con la sottoscrizione del contratto di locazione finanziaria n. 900382; 2) Accertare e CP_7 dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria n. 900382 ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e 15 delle condizioni generali dello stesso o, in alternativa, dell'art.1453 e 1455 e 1456 c.c.; 3) Per l'effetto delle sopra estese domande, condannare Controparte_5
p.iva: ) in persona del liquidatore e legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2 tempore, corrente in Asti Piazza Alfieri n. 3, congiuntamente e anche disgiuntamente alla CP_6
(P.iva: ) in persona de legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Asti al Corso P.IVA_3
Casale n. 319, a restituire a il cespite sito in Asti, località IA EL GA (o Controparte_1 località Morone) Corso Dante Alighieri n. 285-287, catastalmente censito al Catasto dei fabbricati del
Comune di Asti, come segue: - Sezione AT, Foglio 51, particella 737, subalterno 2, categoria C/01, piano S1-T-1-2, cl.4, mq 175, rendita €.1.834,71; - Sezione AT, Foglio 51, particella 737, subalterno 3, pagina 1 di 4 categoria C/06, piano S1, z.c. 1, mq 97, rendita €.290,56. 4) In ogni caso con vittoria di spese e competenza da liquidarsi ex D.M. n. 55/2014 e successive modifiche di cui al D.M. 37/2018. Con ulteriore riserva di deduzioni e produzioni, anche in relazione a quanto verrà eventualmente dedotto e prodotto dalla parte resistente, e con riserva di ogni maggior diritto, azione o ragione, anche nei confronti di terzi, ivi compreso il diritto di credito derivante dai canoni scaduti e non ancora scaduti alla data di risoluzione e del prezzo di acquisto finale, attualizzati secondo quanto contrattualmente previsto, oltre all'indennizzo per l'occupazione senza titolo dell'immobile dalla data di risoluzione del contratto alla data di effettivo rilascio, anche da far valere in separato giudizio
FATTO E DIRITTO
proponeva ricorso ex art. 281 decies c.p.c. chiedendo che Controparte_1 [...]
e venissero condannate al rilascio dei beni siti in Asti, Controparte_5 CP_6 località IA EL GA (o località Morone) Corso Dante Alighieri n. 285-287 concessi in leasing ad
Immobiliare Maya di OD OS & C.con contratto di locazione finanziaria immobiliare n.900382,
La ricorrente deduceva che con atto di compravendita per locazione finanziaria del 24.08.2008, CP_7
(oggi ) aveva acquistato la proprietà dell'immobile, sito in Asti, località
[...] Controparte_1
IA EL GA (o località Morone) Corso Dante Alighieri n. 285-287 al fine di concederlo in locazione finanziaria all'Utilizzatrice Immobiliare Maya di OD OS & C. sas oggi in liq.; che il cespite era catastalmente censito al Catasto dei fabbricati del Comune di Asti, come segue: - Sezione AT,
Foglio 51, particella 737, subalterno 2, categoria C/01, piano S1-T-1-2, cl.4, mq 175, rendita
€.1.834,71; - Sezione AT, Foglio 51, particella 737, subalterno 3, categoria C/06, piano S1, z.c. 1, mq 97, rendita €.290,56; che aveva concesso in locazione finanziaria con contratto di locazione finanziaria immobiliare n.900382 il predetto cespite alla ad oggi Controparte_5 in liquidazione;
che il cespite de quo veniva dunque debitamente e regolarmente consegnato alla
Utilizzatrice, per il tramite del suo rappresentante legale;
che nelle more, il contratto di locazione de quo veniva rinegoziato in parte delle sue condizioni generali, dapprima in data 23.02.2009, poi in data
14.12.2017 , così come, in occasione EL pandemia da Covid 19, veniva concessa, da parte di , CP_1 la sospensione del pagamento delle rate in numero di 6 consecutive, sino al 01.12.2020; che nelle more, la Utilizzatrice Immobiliare Maya, titolare e proprietaria del ramo di azienda denominato “la Villetta” avente ad oggetto la gestione e l'attività di bar e tavola calda presso i locali in Asti Corso Dante n. 285, vendeva – giusto atto di cessione di ramo di azienda del 10.06.2020 ai rogiti del Notaio di Asti, Per_1
n. raccolta 28584 al n. 3437 s 1T- alla società (P.iva: in persona de legale CP_6 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, con sede legale in Asti al Corso Casale n. 319, che acquistava, tale ramo d'azienda, ivi compresi gli arredi e le attrezzature occorrenti per il proseguo di tale attività; che nell' atto di cessione alcuna menzione veniva effettuata con riferimento al contratto di leasing in essere fra la Concedente e la piuttosto si rappresentava che il ramo d'azienda e l'attività Controparte_5 imprenditoriale sarebbe stata esercitata per l'appunto nei locali in Asti, Corso Dante n.285, ovverosia nel cespite oggetto di locazione finanziaria e di proprietà EL che tale attività imprenditoriale Pt_1 di ristorazione/bar/caffetteria da parte EL cessionaria senza alcun assenso e/o CP_6 autorizzazione da parte EL veniva e viene tutt'oggi svolta sotto l'insegna “Caffè la Villetta” Pt_1 presso l'immobile di . Controparte_1
La ricorrente allegava che a fronte del perdurante inadempimento dell'Utilizzatrice alle obbligazioni assunte con il predetto contratto e, in particolare, a quelle concernenti il pagamento dei canoni periodici, , con missiva del 25.10.2022, sollecitava il pagamento dei canoni di Controparte_1 pagina 2 di 4 locazione all'epoca impagati;
che stante il permanere dell'inadempimento dei canoni di locazione ed interessi di mora si vedeva costretta a inviare formale costituzione in mora, tanto nei confronti EL che EL (missive a mezzo pec ricevute, rispettivamente, in data Controparte_5 CP_6
02.04.2024 e 29.04.2024) ove, risolvendo il contratto per inadempimento nel pagamento dei canoni di locazione, intimava la restituzione del bene oggetto del contratto di leasing sito in Asti;
che nonostante il ricevimento di tali missive inviate a mezzo pec, non era stato pagato né il credito contrattualmente maturato a titolo di canoni di locazione insaldati ed interessi di mora, tantomeno era stato restituito l'immobile.
chiedeva previo accertamento dell'inadempienza rispetto agli obblighi assunti Controparte_1 contrattualmente, la restituzione dell'immobile, occupato sine titulo, oggetto del contratto di locazione finanziaria alla luce EL gravità e persistenza dell'inadempimento che, come da lista movimenti ed estratto conto allegati ammonta ad un cospicuo importo pari ad €. 103.133,75 (docc. 17-18) è evidente come la restituzione del Bene – propedeutica alla vendita o alla riallocazione dello stesso – rappresenti l'unico (potenziale) strumento di garanzia per il recupero di detto credito. La ricorrente concludeva di: accertare e dichiarare la Controparte_5
in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, corrente in Asti Piazza Alfieri n. 3,
[...] inadempiente rispetto agli obblighi assunti nei confronti di (già ) Controparte_1 CP_7 con la sottoscrizione del contratto di locazione finanziaria n. 900382; 2) Accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria n. 900382 ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e 15 delle condizioni generali dello stesso o, in alternativa, dell'art.1453 e 1455 e 1456 c.c.; 3) Per l'effetto delle sopra estese domande, condannare Controparte_5
, congiuntamente e anche disgiuntamente alla in persona de legale rappresentante pro
[...] CP_6 tempore, con sede legale in Asti al Corso Casale n. 319, a restituire a il cespite Controparte_1 sito in Asti, località IA EL GA (o località Morone) Corso Dante Alighieri n. 285-287, catastalmente censito al Catasto dei fabbricati del Comune di Asti, come segue: - Sezione AT, Foglio
51, particella 737, subalterno 2, categoria C/01, piano S1-T-1-2, cl.4, mq 175, rendita €.1.834,71; -
Sezione AT, Foglio 51, particella 737, subalterno 3, categoria C/06, piano S1, z.c. 1, mq 97, rendita
€.290,56. 4).
Nessuno si costituiva per le resistenti che all'udienza del 4.2.2025, venivano dichiarate contumaci. Alla medesima udienza dopo la discussione EL causa ex art. 281 sexies c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto La ricorrente ha fornito idonea prova EL fondatezza EL domanda dimostrando: il titolo del proprio credito tramite la produzione del contratto di locazione finanziaria immobiliare n.900382 stipulato in data 24.4.2008 con (doc.7) ad oggi in liquidazione Controparte_5
(doc.8); la rinegoziazione del contratto di leasing del 23.02.2009, del 14.12.2017 e la sospensione dei pagamenti in emergenza covid (doc.9 e 10 fasc. ricorrente); la missiva del 25.10.2022 di sollecito di pagamento dei canoni di locazione (doc.14 fasc. ricorrente); la costituzione in mora nei confronti EL con la quale risolveva il contratto per inadempimento nel pagamento dei canoni di Controparte_5 locazione ed intimava la restituzione del bene oggetto del contratto (doc.15-16) e l'estratto conto
(doc.18 fasc. ricorrente).
Si deve osservare in relazione alla domanda proposta nei confronti EL che la stessa CP_6 non può trovare accoglimento, in quanto parte attrice non ha provato l'esistenza di un titolo idoneo a giustificare la domanda.
Al riguardo nessun contratto risulta prodotto a documentare la modifica delle parti contrattuali del contratto originario, nel caso rileverebbe una occupazione sine titulo pertanto il cessionario avrebbe pagina 3 di 4 dovuto esperire una azione di rivendica e non di restituzione, e la mera allegazione dell'occupazione non è sufficiente ad esperire altre azioni.
Per le suddette motivazioni la domanda nei confronti EL deve essere rigettata. CP_6
Fondata deve ritenersi, pertanto, la domanda di accertamento EL risoluzione del contratto a seguito EL lettera di intimazione in forza EL clausola risolutiva espressa di cui prevista dall'art. 14 del contratto, di cui si è avvalsa la società ricorrente mediante comunicazione pec del 2.4.2024 limitatamente ad (doc.15 ricorrente). Controparte_5 Consegue a quanto esposto l'accoglimento EL domanda che accerta la risoluzione del contratto di locazione finanziaria immobiliare sopra indicato, da cui deriva l'obbligo EL
[...] di restituire alla concedente l'immobile e, quindi, la condanna EL Controparte_5 resistente all'immediato rilascio e riconsegna alla ricorrente dell'unità immobiliare descritta nel ricorso, libero da persone e cose.
Le spese in relazione alla seguono la Controparte_5 soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo.
Nulla è dovuto alla che rimaneva contumace. CP_6
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunziando, visto l'art. 281 sexies c.p.c. accerta la risoluzione del contratto di locazione finanziaria n.900382 in data 24.4.2008; condanna in persona del liquidatore e legale Controparte_5 rappresentante pro tempore, al rilascio immediato, liberi da persone e cose anche interposte in favore EL ricorrente dei beni concessi in leasing di cui al contratto sopra indicato concernente il cespite sito in Asti, località IA EL GA (o località Morone) Corso Dante Alighieri n. 285-287, catastalmente censito al Catasto dei fabbricati del Comune di Asti, come segue: - Sezione AT, Foglio 51, particella 737, subalterno 2, categoria C/01, piano S1-T-1-2, cl.4, mq 175, rendita €.1.834,71; - Sezione AT, Foglio 51, particella 737, subalterno 3, categoria C/06, piano S1, z.c. 1, mq 97, rendita €.290,56. condanna le al pagamento in favore EL Controparte_5 ricorrente delle spese di lite liquidate in € 3.809,00 oltre spese generali, oneri e accessori;
rigetta la domanda di parte ricorrente nei confronti di CP_6
Milano, 27 marzo 2025
La Giudice
dott. ssa Rossella Filippi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona EL Giudice dott.ssa Rossella Filippi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. n. 33945/24 promossa da:
- già codice fiscale , qui Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata da (già assistita e difesa, dall'Avv. Gianpaolo Rizzo del Controparte_3 CP_4
Foro di Firenze (C.F.: elettivamente domiciliata presso il suo studio in CodiceFiscale_1 Firenze, alla Via Ricasoli n. 32, come da mandato allegato all'atto introduttivo Parte ricorrente contro
(p.iva: , Controparte_5 P.IVA_2
(P.iva: in persona de legale rappresentante pro tempore CP_6 P.IVA_3
Parte resistente Contumace
Conclusioni
Parte ricorrente 1) Accertare e dichiarare la (p.iva: Controparte_5
) in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, corrente in Asti Piazza P.IVA_2
Alfieri n. 3, inadempiente rispetto agli obblighi assunti nei confronti di (già Controparte_1
) con la sottoscrizione del contratto di locazione finanziaria n. 900382; 2) Accertare e CP_7 dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria n. 900382 ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e 15 delle condizioni generali dello stesso o, in alternativa, dell'art.1453 e 1455 e 1456 c.c.; 3) Per l'effetto delle sopra estese domande, condannare Controparte_5
p.iva: ) in persona del liquidatore e legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2 tempore, corrente in Asti Piazza Alfieri n. 3, congiuntamente e anche disgiuntamente alla CP_6
(P.iva: ) in persona de legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Asti al Corso P.IVA_3
Casale n. 319, a restituire a il cespite sito in Asti, località IA EL GA (o Controparte_1 località Morone) Corso Dante Alighieri n. 285-287, catastalmente censito al Catasto dei fabbricati del
Comune di Asti, come segue: - Sezione AT, Foglio 51, particella 737, subalterno 2, categoria C/01, piano S1-T-1-2, cl.4, mq 175, rendita €.1.834,71; - Sezione AT, Foglio 51, particella 737, subalterno 3, pagina 1 di 4 categoria C/06, piano S1, z.c. 1, mq 97, rendita €.290,56. 4) In ogni caso con vittoria di spese e competenza da liquidarsi ex D.M. n. 55/2014 e successive modifiche di cui al D.M. 37/2018. Con ulteriore riserva di deduzioni e produzioni, anche in relazione a quanto verrà eventualmente dedotto e prodotto dalla parte resistente, e con riserva di ogni maggior diritto, azione o ragione, anche nei confronti di terzi, ivi compreso il diritto di credito derivante dai canoni scaduti e non ancora scaduti alla data di risoluzione e del prezzo di acquisto finale, attualizzati secondo quanto contrattualmente previsto, oltre all'indennizzo per l'occupazione senza titolo dell'immobile dalla data di risoluzione del contratto alla data di effettivo rilascio, anche da far valere in separato giudizio
FATTO E DIRITTO
proponeva ricorso ex art. 281 decies c.p.c. chiedendo che Controparte_1 [...]
e venissero condannate al rilascio dei beni siti in Asti, Controparte_5 CP_6 località IA EL GA (o località Morone) Corso Dante Alighieri n. 285-287 concessi in leasing ad
Immobiliare Maya di OD OS & C.con contratto di locazione finanziaria immobiliare n.900382,
La ricorrente deduceva che con atto di compravendita per locazione finanziaria del 24.08.2008, CP_7
(oggi ) aveva acquistato la proprietà dell'immobile, sito in Asti, località
[...] Controparte_1
IA EL GA (o località Morone) Corso Dante Alighieri n. 285-287 al fine di concederlo in locazione finanziaria all'Utilizzatrice Immobiliare Maya di OD OS & C. sas oggi in liq.; che il cespite era catastalmente censito al Catasto dei fabbricati del Comune di Asti, come segue: - Sezione AT,
Foglio 51, particella 737, subalterno 2, categoria C/01, piano S1-T-1-2, cl.4, mq 175, rendita
€.1.834,71; - Sezione AT, Foglio 51, particella 737, subalterno 3, categoria C/06, piano S1, z.c. 1, mq 97, rendita €.290,56; che aveva concesso in locazione finanziaria con contratto di locazione finanziaria immobiliare n.900382 il predetto cespite alla ad oggi Controparte_5 in liquidazione;
che il cespite de quo veniva dunque debitamente e regolarmente consegnato alla
Utilizzatrice, per il tramite del suo rappresentante legale;
che nelle more, il contratto di locazione de quo veniva rinegoziato in parte delle sue condizioni generali, dapprima in data 23.02.2009, poi in data
14.12.2017 , così come, in occasione EL pandemia da Covid 19, veniva concessa, da parte di , CP_1 la sospensione del pagamento delle rate in numero di 6 consecutive, sino al 01.12.2020; che nelle more, la Utilizzatrice Immobiliare Maya, titolare e proprietaria del ramo di azienda denominato “la Villetta” avente ad oggetto la gestione e l'attività di bar e tavola calda presso i locali in Asti Corso Dante n. 285, vendeva – giusto atto di cessione di ramo di azienda del 10.06.2020 ai rogiti del Notaio di Asti, Per_1
n. raccolta 28584 al n. 3437 s 1T- alla società (P.iva: in persona de legale CP_6 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, con sede legale in Asti al Corso Casale n. 319, che acquistava, tale ramo d'azienda, ivi compresi gli arredi e le attrezzature occorrenti per il proseguo di tale attività; che nell' atto di cessione alcuna menzione veniva effettuata con riferimento al contratto di leasing in essere fra la Concedente e la piuttosto si rappresentava che il ramo d'azienda e l'attività Controparte_5 imprenditoriale sarebbe stata esercitata per l'appunto nei locali in Asti, Corso Dante n.285, ovverosia nel cespite oggetto di locazione finanziaria e di proprietà EL che tale attività imprenditoriale Pt_1 di ristorazione/bar/caffetteria da parte EL cessionaria senza alcun assenso e/o CP_6 autorizzazione da parte EL veniva e viene tutt'oggi svolta sotto l'insegna “Caffè la Villetta” Pt_1 presso l'immobile di . Controparte_1
La ricorrente allegava che a fronte del perdurante inadempimento dell'Utilizzatrice alle obbligazioni assunte con il predetto contratto e, in particolare, a quelle concernenti il pagamento dei canoni periodici, , con missiva del 25.10.2022, sollecitava il pagamento dei canoni di Controparte_1 pagina 2 di 4 locazione all'epoca impagati;
che stante il permanere dell'inadempimento dei canoni di locazione ed interessi di mora si vedeva costretta a inviare formale costituzione in mora, tanto nei confronti EL che EL (missive a mezzo pec ricevute, rispettivamente, in data Controparte_5 CP_6
02.04.2024 e 29.04.2024) ove, risolvendo il contratto per inadempimento nel pagamento dei canoni di locazione, intimava la restituzione del bene oggetto del contratto di leasing sito in Asti;
che nonostante il ricevimento di tali missive inviate a mezzo pec, non era stato pagato né il credito contrattualmente maturato a titolo di canoni di locazione insaldati ed interessi di mora, tantomeno era stato restituito l'immobile.
chiedeva previo accertamento dell'inadempienza rispetto agli obblighi assunti Controparte_1 contrattualmente, la restituzione dell'immobile, occupato sine titulo, oggetto del contratto di locazione finanziaria alla luce EL gravità e persistenza dell'inadempimento che, come da lista movimenti ed estratto conto allegati ammonta ad un cospicuo importo pari ad €. 103.133,75 (docc. 17-18) è evidente come la restituzione del Bene – propedeutica alla vendita o alla riallocazione dello stesso – rappresenti l'unico (potenziale) strumento di garanzia per il recupero di detto credito. La ricorrente concludeva di: accertare e dichiarare la Controparte_5
in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, corrente in Asti Piazza Alfieri n. 3,
[...] inadempiente rispetto agli obblighi assunti nei confronti di (già ) Controparte_1 CP_7 con la sottoscrizione del contratto di locazione finanziaria n. 900382; 2) Accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria n. 900382 ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e 15 delle condizioni generali dello stesso o, in alternativa, dell'art.1453 e 1455 e 1456 c.c.; 3) Per l'effetto delle sopra estese domande, condannare Controparte_5
, congiuntamente e anche disgiuntamente alla in persona de legale rappresentante pro
[...] CP_6 tempore, con sede legale in Asti al Corso Casale n. 319, a restituire a il cespite Controparte_1 sito in Asti, località IA EL GA (o località Morone) Corso Dante Alighieri n. 285-287, catastalmente censito al Catasto dei fabbricati del Comune di Asti, come segue: - Sezione AT, Foglio
51, particella 737, subalterno 2, categoria C/01, piano S1-T-1-2, cl.4, mq 175, rendita €.1.834,71; -
Sezione AT, Foglio 51, particella 737, subalterno 3, categoria C/06, piano S1, z.c. 1, mq 97, rendita
€.290,56. 4).
Nessuno si costituiva per le resistenti che all'udienza del 4.2.2025, venivano dichiarate contumaci. Alla medesima udienza dopo la discussione EL causa ex art. 281 sexies c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto La ricorrente ha fornito idonea prova EL fondatezza EL domanda dimostrando: il titolo del proprio credito tramite la produzione del contratto di locazione finanziaria immobiliare n.900382 stipulato in data 24.4.2008 con (doc.7) ad oggi in liquidazione Controparte_5
(doc.8); la rinegoziazione del contratto di leasing del 23.02.2009, del 14.12.2017 e la sospensione dei pagamenti in emergenza covid (doc.9 e 10 fasc. ricorrente); la missiva del 25.10.2022 di sollecito di pagamento dei canoni di locazione (doc.14 fasc. ricorrente); la costituzione in mora nei confronti EL con la quale risolveva il contratto per inadempimento nel pagamento dei canoni di Controparte_5 locazione ed intimava la restituzione del bene oggetto del contratto (doc.15-16) e l'estratto conto
(doc.18 fasc. ricorrente).
Si deve osservare in relazione alla domanda proposta nei confronti EL che la stessa CP_6 non può trovare accoglimento, in quanto parte attrice non ha provato l'esistenza di un titolo idoneo a giustificare la domanda.
Al riguardo nessun contratto risulta prodotto a documentare la modifica delle parti contrattuali del contratto originario, nel caso rileverebbe una occupazione sine titulo pertanto il cessionario avrebbe pagina 3 di 4 dovuto esperire una azione di rivendica e non di restituzione, e la mera allegazione dell'occupazione non è sufficiente ad esperire altre azioni.
Per le suddette motivazioni la domanda nei confronti EL deve essere rigettata. CP_6
Fondata deve ritenersi, pertanto, la domanda di accertamento EL risoluzione del contratto a seguito EL lettera di intimazione in forza EL clausola risolutiva espressa di cui prevista dall'art. 14 del contratto, di cui si è avvalsa la società ricorrente mediante comunicazione pec del 2.4.2024 limitatamente ad (doc.15 ricorrente). Controparte_5 Consegue a quanto esposto l'accoglimento EL domanda che accerta la risoluzione del contratto di locazione finanziaria immobiliare sopra indicato, da cui deriva l'obbligo EL
[...] di restituire alla concedente l'immobile e, quindi, la condanna EL Controparte_5 resistente all'immediato rilascio e riconsegna alla ricorrente dell'unità immobiliare descritta nel ricorso, libero da persone e cose.
Le spese in relazione alla seguono la Controparte_5 soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo.
Nulla è dovuto alla che rimaneva contumace. CP_6
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunziando, visto l'art. 281 sexies c.p.c. accerta la risoluzione del contratto di locazione finanziaria n.900382 in data 24.4.2008; condanna in persona del liquidatore e legale Controparte_5 rappresentante pro tempore, al rilascio immediato, liberi da persone e cose anche interposte in favore EL ricorrente dei beni concessi in leasing di cui al contratto sopra indicato concernente il cespite sito in Asti, località IA EL GA (o località Morone) Corso Dante Alighieri n. 285-287, catastalmente censito al Catasto dei fabbricati del Comune di Asti, come segue: - Sezione AT, Foglio 51, particella 737, subalterno 2, categoria C/01, piano S1-T-1-2, cl.4, mq 175, rendita €.1.834,71; - Sezione AT, Foglio 51, particella 737, subalterno 3, categoria C/06, piano S1, z.c. 1, mq 97, rendita €.290,56. condanna le al pagamento in favore EL Controparte_5 ricorrente delle spese di lite liquidate in € 3.809,00 oltre spese generali, oneri e accessori;
rigetta la domanda di parte ricorrente nei confronti di CP_6
Milano, 27 marzo 2025
La Giudice
dott. ssa Rossella Filippi
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