Ordinanza cautelare 11 aprile 2025
Accoglimento
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 25/07/2025, n. 6662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6662 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06662/2025REG.PROV.COLL.
N. 02259/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2259 del 2025, proposto da
Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
EL AN, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Bencivenga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 2819/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di EL AN;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2025 il Cons. Giovanni Gallone e udito per la parte appellante l’avv. Vincenzo Bencivenga;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. EL AN ha partecipato al concorso indetto dal Ministero della cultura per il reclutamento di un contingente complessivo di 518 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell’area III, collocandosi utilmente al 35° posto della graduatoria finale relativa al codice 02 (profilo di Funzionario Bibliotecario) pubblicata il 16 maggio 2024 sul sito istituzionale del FORMEZ.
1.1 Con nota prot. 33192 dell’8 ottobre 2024 il Ministero ha trasmesso alla dott.ssa AN il Decreto Direttoriale rep. n.1739, con cui ne disponeva l’esclusione dalla suddetta graduatoria di merito “per accertata carenza del requisito richiesto per l’ammissione alla selezione concorsuale di cui all’articolo 2, comma 1, lett. c), punto B. del bando di concorso in esame” ( id est il possesso di “laurea magistrale in archivistica e biblioteconomia (LM5) o titoli equiparati secondo la normativa vigente” in relazione al profilo di “Funzionario bibliotecario - Codice 02”).
Con successivo decreto direttoriale n. 1819 del 16 ottobre 2024 l’amministrazione ha disposto l’assunzione nei ruoli di n. 38 unità di personale, richiamata in premessa l’esigenza di “disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla graduatoria finale di merito relativa al codice 02 di cui al concorso in esame” di due candidati, tra cui espressamente quello collocatosi “alla posizione n.35 della graduatoria medesima”, per accertata carenza del requisito richiesto dal bando per l’ammissione alla selezione concorsuale.
2. Con ricorso notificato il 5 dicembre 2024 e depositato l’11 dicembre 2024 EL AN ha impugnato dinanzi al T.A.R. per il Lazio – sede di Roma, chiedendone l’annullamento, i seguenti atti:
- il Decreto Direttoriale dell’8 ottobre 2024, rep. n.1739 del Ministero della cultura – Direzione Generale Organizzazione Servizio II, trasmesso in pari data via PEC con Nota prot. n.33192 dell’8 ottobre 2024, con cui è stata disposta l’esclusione di AN EL dalla graduatoria finale di merito relativa al Codice 02 di cui al “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di cinquecentodiciotto unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell’area III, nei ruoli del Ministero della cultura ad eccezione della Provincia di Bolzano”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale Concorsi ed esami – n. 88 dell’8 novembre 2022;
- il Decreto Direttoriale del 16 ottobre 2024, n. 1819 del Ministero della cultura – Direzione Generale Organizzazione Servizio II pubblicato sul sito istituzionale dell’amministrazione, con cui è stata disposta l’assunzione nei ruoli del personale non dirigenziale del Ministero della cultura nell’area Funzionari - Funzionario bibliotecario di n. 38 unità di personale, candidati vincitori utilmente collocati nella graduatoria finale di merito relativa al codice 02;
- il Parere reso in data 21 giugno 2024 con Prot. n. 0008526-P dal Ministero della cultura - Direzione generale Biblioteche e Diritto d’Autore;
- la comunicazione del 24 giugno 2024 Prot. n. 0021429 con cui il Ministero della cultura – Direzione Generale Organizzazione Servizio II ha trasmesso alla Commissione Interministeriale RIPAM ed al Formez il suddetto Parere;
- per quanto occorra, della graduatoria finale di merito relativa al profilo di Funzionario Bibliotecario (Codice concorso 02) approvata dalla Commissione esaminatrice e validata dalla Commissione Interministeriale RIPAM nel corso della seduta del 20 febbraio 2024, come aggiornata in data 16 maggio 2024 e pubblicata sul sito istituzionale del FORMEZ e sul sito istituzionale dell’amministrazione;
- per quanto occorra, tutti gli ulteriori atti connessi, presupposti e consequenziali, anche allo stato non conosciuti concernenti la medesima procedura concorsuale, compreso il verbale della Commissione interministeriale RIPAM - seduta del 9 luglio 2024 ed i verbali della Commissione esaminatrice.
2.1 A sostegno del ricorso ha dedotto i motivi così rubricati:
1) violazione del d.P.R. n. 487/1994, difettando il potere di disporre l’esclusione da una graduatoria definitiva di merito già approvata e che ha pertanto consolidato i propri effetti ;
2) violazione dell’art. 4, comma 10 del Bando di concorso, atteso che l’interessata non aveva reso dichiarazioni “false e inveritiere” in ordine al titolo di studio posseduto, essendo stato dichiarato, in sede di domanda di partecipazione, il possesso della Laurea “LM64 - Lauree Magistrali in Scienze delle Religioni”, e carenza di motivazione, trattandosi di diploma di Laurea equiparato, ex D.M. n. 509/1999 e D.M n. 270/2004, alla “Laurea magistrale in archivista e biblioteconomia (LM 5)” .
3. Ad esito della camera di consiglio del 4 febbraio 2025 fissata per il prosieguo della trattazione della domanda cautelare, l’adito T.A.R., previo avviso alle parti ex art. 60 c.p.a., con la sentenza indicata in epigrafe, disattese le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa erariale, ha accolto il ricorso in ragione della fondatezza della doglianza, dedotta col secondo motivo, con cui si è lamentato che il provvedimento di esclusione risulta affetto da deficit motivazionale.
In particolare, il primo giudice ha osservato che:
- come emerso in sede istruttoria la candidata vanta un diploma di “Laurea «LM64 - Lauree Magistrali in Scienze delle Religioni»”;
- “il gravato provvedimento ha riscontrato la carenza del requisito di partecipazione previsto dalla lex specialis rimandando, nella sua parte motivazionale, ad un parere reso dalla Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore del resistente Ministero, che era stata previamente interpellata ai fini appunto della « valutazione del titolo di studio posseduto dalla candidata, previsto ai fini della partecipazione al concorso dal citato articolo 2, comma 1, lett. c), punto B. del bando» ”;
- “il suddetto parere (formalizzato con la nota prot. n. 8526 del 21 giugno 2024 […]), dopo aver richiamato l’art. 2 del bando, che in relazione al profilo professionale di Funzionario bibliotecario richiedeva espressamente « il possesso della laurea magistrale in archivistica e biblioteconomia (LM5) o titoli equiparati secondo la normativa vigente », ossia ai sensi degli ivi richiamati DD.MM. nn. 509/1999 e 270/2004, precisa testualmente che « appare evidente che legittimati alla partecipazione al concorso in parola fossero solamente i candidati in possesso dei seguenti diplomi di laurea: (…) LM-64 Scienze delle religioni (…) », pervenendo poi alla conclusione che « la dott.ssa EL MAGDAN non appare a questa Direzione generale in possesso del requisito di partecipazione al concorso richiesto dal relativo bando: ha una laurea equipollente alla LM-64 Scienze delle religioni» ”;
- “il parere muove dall’argomentazione per la quale il titolo di studio posseduto dall’interessata non è idoneo alla partecipazione al concorso in quanto equipollente ad un titolo (LM-64 Scienze delle religioni) a sua volta equipollente, per normativa vigente, alla “laurea magistrale in archivistica e biblioteconomia (LM5)”, atteso che « non è ammessa la estensione secondo proprietà transitiva ad altre lauree» ”;
- “un impianto motivazionale così congeniato, tuttavia, non consente di cogliere, in maniera trasparente, compiuta ed esaustiva, le ragioni sottese alla disposta esclusione, non essendo dato rinvenire il motivo per cui l’interessata (che, lo si ribadisce, ha dichiarato di possedere una laurea – «LM64» – che l’ordinamento equipara a «LM5») sia stata ritenuta priva del requisito di partecipazione previsto dalla lex specialis”;
- “l’amministrazione si è limitata genericamente a menzionare il “titolo di studio” posseduto dalla dott.ssa AN senza ulteriori precisazioni, e tale circostanza che non consente di individuare esattamente a quale diploma di laurea, tra quelli indicati nella domanda, si riferisce la valutazione operata in sede procedimentale”;
- “nemmeno le delucidazioni e la documentazione prodotta dal resistente Ministero in ottemperanza all’ordine istruttorio impartito dalla Sezione consentono di chiarire meglio tale aspetto, risultando essi financo inconferenti rispetto al caso di specie, in quanto si riferiscono ad un diverso partecipante (collocatosi alla posizione n. 15 della graduatoria), attinto da altro provvedimento di esclusione (Decreto direttoriale dell’8 ottobre 2024, che reca il numero di rep. 1740), in possesso di titolo di studio (diploma accademico di secondo livello in Pedagogia e didattica del teatro rilasciato dall’Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio d'Amico) che nulla ha a che vedere con quelli dichiarati dall’odierna ricorrente”.
4. Con ricorso notificato il 18 marzo 2025 e depositato lo stesso giorno il Ministero della cultura ha proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendone, previa concessione di idonea tutela cautelare ex art. 98 c.p.a., la riforma.
4.1 A sostegno del gravame sono dedotte le seguenti doglianze:
1) Sul rigetto delle eccezioni preliminari. Erroneità della sentenza ;
2) Violazione e falsa applicazione dall’articolo 2, comma 1, lett. c), punto B. del bando di concorso; Violazione e falsa applicazione del Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233 .
5. Il 31 marzo 2025 si è costituita in giudizio AN EL chiedendo reiezione dell’appello e dell’annessa domanda cautelare e riproponendo ex art. 101, comma 2, c.p.a. i seguenti motivi:
1) illegittimità motivazione della sanzione espulsiva basata sull’asserita carenza dei requisiti di ammissione al concorso a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’art. 4, comma 10 del Bando;
2) sulla legittimazione a partecipare al concorso ;
3) sulla illegittima ed intempestiva esclusione dalla graduatoria definitiva della dott.ssa AN - violazione e/o falsa applicazione del d.P.R. n.487/1994 -eccesso di potere - manifesta contraddittorietà ed illogicità – ingiustizia manifesta – lesione del legittimo affidamento. violazione dei principi d’eguaglianza, imparzialità e buon andamento della p.a. (artt. 3 e 97 Cost.) .
5. Ad esito dell’udienza in camera di consiglio del 10 aprile 2025, con ordinanza cautelare n. 1366 del 2025, questa Sezione ha accolto l’istanza di sospensione proposta dal Ministero della Cultura osservando che “ad una cognizione sommaria propria della presente fase cautelare, l’appello pare fondato con riguardo tanto al secondo profilo del primo motivo di appello (con cui si lamenta l’inammissibilità del ricorso di primo grado per omessa notifica ad almeno uno dei controinteressati – tali essendo gli altri candidati giudicati idonei e collocatisi in graduatoria posizione inferiore a quella della ricorrente) quanto del secondo motivo di appello (relativo alla non equiparabilità ai fini della procedura selettiva de qua del titolo vantato dalla ricorrente); rilevato che pare, altresì, sussistere, il periculum in mora prospettato da parte appellante”.
6. Il 4 giugno 2025 AN EL ha depositato memorie difensive insistendo per la reiezione del gravame.
7. All’udienza pubblica del 10 luglio 2025 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
1. L’appello è fondato.
2. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha disatteso le eccezioni in rito sollevate in primo grado dalla difesa erariale.
Nel dettaglio, sotto un primo profilo, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha disatteso l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado per omessa impugnazione del bando di concorso.
Secondo parte appellante il T.A.R. avrebbe errato nell’affermare che “la ricorrente ha inteso contestare unicamente l’illegittimità della sua esclusione dalla graduatoria di merito sostenendo, tra l’altro, di possedere il requisito di ammissione previsto dalla lex specialis, di talché non vi era alcuna necessità e/o interesse ad impugnare, a monte, il bando di concorso”.
Ciò in quanto la circostanza che la ricorrente in primo grado, odierna appellata, ritenesse di essere in possesso del requisito di ammissione previsto dalla lex specialis, non la avrebbe esonerata dell’onere di impugnare il bando contenente i requisiti di partecipazione, laddove esso andasse interpretato come escludente la propria partecipazione in forza del titolo posseduto.
Sotto un secondo profilo si censura la sentenza nella parte in cui ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado per omessa notifica ad almeno uno dei controinteressati affermando che “non sarebbero “ravvisabili controinteressati in ragione dell’utile inserimento della ricorrente in graduatoria (figurando la medesima tra i vincitori del concorso)” di talché l’eventuale accoglimento del ricorso non lederebbe la posizione di altri soggetti,
Osserva, per contro, parte appellante che:
- l’Amministrazione, con decreto direttoriale n. 1819 del 16 ottobre 2024 (pure gravato in prime cure da parte appellata) ha disposto l’assunzione nei ruoli di n.38 unità di personale, richiamando in premessa l’esigenza di “disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla graduatoria finale di merito relativa al codice 02 di cui al concorso in esame” di due candidati, tra cui espressamente quello collocatosi “alla posizione n.35 della graduatoria medesima”, per accertata carenza del requisito richiesto dal bando per l’ammissione alla selezione concorsuale;
- nel ricorso di primo grado si legge che “nei confronti dei candidati dichiarati vincitori che – in virtù dell’accoglimento del presente ricorso – risulterebbero in qualche modo lesi, più in particolare i candidati vincitori collocatisi dal n. 36 al n. 41 della graduatoria di merito definitiva sotto specificata, Dott.ssa Paoletti Valeria, Dott.ssa Totaro Myriam, Dott.ssa Antonelli Annalisa, Dott.ssa Margherita Montanari, Dott. Stefanori Matteo, Dott.ssa Olivia Di Michele” sicché i controinteressati sarebbero stati anche individuati nominativamente da parte ricorrente la quale, tuttavia, non ha proceduto alla notifica del ricorso nei loro confronti.
2.1 Il motivo è fondato nei sensi appresso precisati.
Ad apparire meritevole di positivo apprezzamento è, in particolare, il profilo di doglianza con cui si lamenta che il primo giudice avrebbe errato nel non dichiarare inammissibile il ricorso di primo grado per omessa notifica dello stesso ad almeno uno dei controinteressati.
È, infatti, appena il caso di rammentare che, secondo il costante indirizzo ermeneutico di questo Consiglio (ex multis, sez. V, 22/09/2023, n. 8487), “Nei ricorsi contro provvedimenti di esclusione da procedure concorsuali non vi sono controinteressati, fintanto che non vi sia una graduatoria in cui sono individuati i vincitori della procedura”.
Se ne ricava che ove il provvedimento di esclusione risulta gravato, come nella fattispecie che occupa, unitamente alla graduatoria finale di merito, sussistono dei controinteressati da individuarsi nei soggetti risultati vincitori della selezione (che vantano l’interesse alla conservazione dell’atto impugnato).
Da tale fondamentale principio non può deviarsi neppure nel caso di specie in ragione della circostanza che il numero degli idonei-vincitori è inferiore a quello dei posti messi a bando. Ciò in quanto assumono la veste di controinteressati in senso formale e sostanziale rispetto alla domanda di annullamento proposta dalla dott.ssa EL AN quantomeno coloro che si sono originariamente collocati in posizione inferiore rispetto a quest’ultima (e, quindi, quelli ricompresi tra la posizione 36 e la 41). In proposito, è sufficiente rilevare che in caso di annullamento del provvedimento di esclusione gravato in prime cure, detti concorrenti si troverebbero, a seguito della riammissione in graduatoria dell’appellata, in una posizione deteriore con tutti i riflessi negativi che ciò può avere in punto di loro status giuridico. Con riguardo a quest’ultimo profilo, in disparte dall’importanza che la posizione in graduatoria potrebbe assumere ai fini degli avanzamenti di carriera interni, assume, in particolare, rilievo il disposto dell’art. 11 del bando (“Assunzione in servizio”) laddove si stabilisce che “I candidati vincitori, secondo l'ordine di graduatoria, sono assegnati alle sedi di destinazione indicate dall'amministrazione interessata scelte sulla base delle preferenze espresse”.
2.2 A nulla rileva, peraltro, che l’odierna appellata, nel notificare il ricorso di primo grado al solo Ministero (e non anche agli altri soggetti inseriti in graduatoria, pur avendoli nominativamente individuati), si sia limitato a chiedere l’autorizzazione ad effettuare la notifica mediante pubblici proclami.
Sul punto è sufficiente rifarsi all’orientamento consolidato di questo Consiglio (Cons. Stato, sez. II, 7 febbraio 2023, n. 1273 ripreso di recente da questa Sezione – Cons. Stato, sez. VI, 13 giugno 2025) secondo cui i commi 2 e 4 dell’art. 41 c.p.a. “si pongono in rapporto di complementarità e non di alternatività” sicché la possibilità di accedere alla notificazione per pubblici proclami non esime dall'assolvimento dell'onere di provvedere alla tempestiva notificazione del ricorso ad almeno uno dei controinteressati che siano identificati o identificabili nel termine decadenziale generale, pena l’aggiramento del medesimo termine. Tale assunto viene corroborato anche dalla lettura coordinata dell'art. 41 c.p.a. con le previsioni di cui all’art. 49 c.p.a., secondo cui soltanto quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati può ordinarsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri (art. 49, comma 1, c.p.a.), autorizzandone, in presenza dei presupposti, l’eventuale notificazione per pubblici proclami (art. 49, comma 3, c.p.a.).
3. L’accertata fondatezza del primo motivo di appello, conducendo alla riforma in rito della sentenza, esonera dallo scrutinio delle ulteriori doglianze mosse con esso.
Tuttavia, solo per completezza, preme sinteticamente dare atto che risulta fondato anche il secondo motivo di appello con cui si censura, nel merito, la sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto il secondo motivo del ricorso di primo grado a mezzo del quale si è lamentato che il provvedimento di esclusione gravato in prime cure risulta affetto da deficit motivazionale.
E, infatti, in disparte dalla valenza del richiamo operato nel provvedimento gravato in prime cure alla relazione ministeriale prot. n. 1405-P del 17 gennaio 2025, l’esclusione pare sufficientemente motivata in forza del combinato disposto tra quanto stabilito dall’articolo 2, comma 1, lett. c), punto B. del bando (che richiede testualmente, come requisito di partecipazione, il possesso di “laurea LM- 5”) ed il Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 recante la Tabella delle Equiparazioni tra lauree di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233 (allegato 4 alla produzione documentale in primo grado del Ministero della cultura del 20 gennaio 2025).
In particolare, da quest’ultima è ricavabile (pag. 8-9) che la laurea “LM64 - Scienze delle Religioni” di cui è in possesso l’appellata risulta equiparata solo alla laurea “72/S scienze delle religioni” (colonna 3, nel corrispondente riquadro) e a “Lettere” (colonna 1).
Per contro, la laurea “LM- 5” richiesta dal bando risulta, sempre secondo quanto stabilito dalla medesima tabella ministeriale (pag. 8), equiparabile solo a quelle indicate nelle altre caselle adiacenti, che sono, nel dettaglio, “5/S archivistica e biblioteconomia” (colonna 3, nel corrispondente riquadro) e “Lettere” (colonna 1).
Tanto:
- lo si evince dalla legenda della tabella (pag. 1) ove si precisa che “nei bandi che fanno riferimento all’ordinamento DM 270/04, ai relativi diplomi (colonna 4) sono equiparati il corrispondente diploma dell’ordinamento previgente al DM 509/99 (colonna 1) e il/i diplomi delle corrispondenti classi DM 509/99, disposte nella casella adiacente della colonna 3”;
- è reso evidente dalla circostanza che, in talune ipotesi specifiche, l’equiparazione tra “LAUREE SPECIALISTICHE DELLA CLASSE (DM 509/99)” (colonna 3) e “LAUREE MAGISTRALI DELLA CLASSE (DM 270/04)” (colonna 4) è espressamente effettuata in via cumulativa per gruppi di lauree (si veda ad esempio, a pag. 6 della tabella, la linea corrispondente al “DIPLOMA DI LAUREA” di “Filosofia” in cui a “LM-78 Scienze filosofiche” sono equiparate espressamente “17/S Filosofia e storia della scienza”, “18/S Filosofia teoretica, morale, politica ed estetica” e 96/S “Storia della filosofia”), quod non est nel caso che occupa.
4. Per le ragioni sopra esposte l’appello è fondato e va accolto.
Per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata va dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado per omessa notifica dello stesso ad almeno uno dei controinteressati ex art. 35, comma 1, lett. b) e 41 comma 1 c.p.a..
5. Sussistono nondimeno, anche in ragione della condizione subiettiva di parte appellata, giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Stefano Toschei, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO