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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/02/2025, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12815/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12815/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PORETTI STEFANO, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIALE BRIANZA, 31 20127 MILANOpresso il difensore avv. PORETTI
STEFANO
ATTORE/I OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CANEVOTTI Controparte_1 C.F._1
LUCA e elettivamente domiciliato in CORSO MAGENTA 56 20123 MILANO presso lo studio dell'avv. CANEVOTTI LUCA
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di p.c. depositati telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato la conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Milano il sig. proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
2466/2022 - proc. n. 49670/2021 R.G. di pagamento dell'importo di euro 8.355,31 oltre interessi e spese della procedura monitoria chiedendo di revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto pagina 1 di 3 ingiuntivo dichiarando che nulla è dovuto;
in via subordinata chiedendo, previa revoca e/o declaratoria di nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo n.2466/2022 emesso dal Tribunale di Milano, di rideterminare il credito vantato dal signor in ragione dell'espletanda istruttoria;
in ogni caso CP_1
con vittoria di spese di lite.
Costituendosi in giudizio parte convenuta contestava quanto ex adverso dedotto e chiedeva di dichiararsi l'improcedibilità dell'opposizione per tardività dell'iscrizione a ruolo della causa e, nel merito, concessa la provvisoria esecuzione del d.i. opposto, chiedeva di respingersi l'opposizione e confermarsi il decreto ingiuntivo opposto, in ogni caso di condannare la al pagamento Parte_1
della somma di euro 8.355,31 oltre interessi dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo;
con vittoria di diritti, onorari e spese di causa.
Istruita la causa con deposito di memorie ex art. 183 c.p.c., produzione documentale e prova orale, all'udienza del 17.10.2024 sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, le parti precisavano le conclusioni e il giudice, assegnati i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica tratteneva la causa in decisione.
Come prospettato dalla stessa difesa attorea, la società opponente aveva interesse a che il proprio dipendente ( era dimissionario) continuasse a lavorare alla commessa di avviamento e collaudo CP_1 dell'impianto di distillazione e delle tubazioni di stabilimento presso GTS ad Arquà Polesine.
La domanda del convenuto opposto ha ad oggetto il pagamento dei compensi pattuiti per le prestazioni professionali rese nell'interesse dell'opponente in forza dell'accordo sottoscritto dalle parti in data 18 settembre 2021 (doc. 3 fasc. att.).
A fronte di una eccezione d'inadempimento genericamente formulata dall'opponente, lo svolgimento dell'attività dedotta in contratto è comprovato in primo luogo dalla corrispondenza (doc. 6 fasc. conv.) tra la GTS ed il convenuto, tecnico di riferimento per la sul cantiere. Mentre i giorni e il Pt_1 numero di ore lavorate risultano dai “rapportini di lavoro” firmati dal committente/cliente finale che attestano le attività di avviamento e collaudo dell'impianto distillazione miscele (doc. 7 fasc. att.), la cui veridicità è confermata sia dall'opponente, che ha riconosciuto che ha lavorato 12 Controparte_1
giorni, sia dal teste sentito in udienza il quale, per i giorni di compresenza sullo stesso cantiere ha riferito di una durata anche notturna delle giornate di lavoro, del tutto compatibili con quelle indicate nei rapportini medesimi ed ha inoltre riferito della perizia del convenuto opposto nello svolgimento delle prestazioni richieste.
Parte convenuta opposta allega che l'importo azionato in sede monitoria di euro 8.355,31 sarebbe pari al compenso pattuito di euro 44,36 €/h previsto dal punto 5 del contratto per il numero di ore lavorate oltre IVA (importo imponibile 7.876,42). In realtà il conteggio delle ore indicate nei rapportini è di pagina 2 di 3 oltre 181 ore che, moltiplicato per il compenso orario, darebbe un prodotto netto di euro 8.029,16 maggiore di quello indicato in fattura. Ma aldilà dell'incomprensibilità per difetto dei conteggi eseguiti dal , occorre osservare che parte convenuta opposta ha allegato che fu proprio il legale CP_1
rappresentante della sig. ad avere autorizzato la fatturazione al costo orario Pt_1 Parte_2 indicato dall'art. 5 del contratto successivamente alla riunione del 23.9.2021 di allineamento preavviamento, in occasione della quale GTS confermava al sig. di procedere alla Parte_3
fatturazione di tutte le ore di avviamento e collaudo effettuate come attività extra contratto, a consuntivo secondo il tariffario pattuito. Tali circostanze allegate dal convenuto nella propria comparsa di costituzione non sono state contestate e possono pertanto porsi a fondamento della decisione ex art. 115 c.p.c., apparendo peraltro del tutto coerenti con la previsione di cui all'art. 16 dell'accordo interpartes. Appare comunque opportuno osservare che anche laddove l'autorizzazione alla tariffazione oraria non vi fosse stata l'importo azionato sarebbe comunque corretto. Esso è infatti in linea
(superandolo per poco più di 100 euro) con il compenso massimo forfettario per 25 giornate lavorative di euro 7.763,00 oltre IVA previsto dall'art. 12. E d'altro conto il numero di ore lavorate, benché dispiegate in soli 12 giorni di calendario, è prossimo alle 25 giornate lavorative concordate, considerando che, anche in assenza di vincolo di subordinazione, una normale giornata di lavoro non supera le otto ore, pausa compresa.
Di conseguenza, l'opposizione è infondata e il decreto ingiuntivo deve essere integralmente confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della domanda, dei parametri di cui al d.m. 147/22 e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto condanna parte opponente a rimborsare a parte opposta le spese di lite che liquida in euro 5.077,00 oltre iva e cpa come per legge, 15% spese forfettarie.
Milano, 3 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12815/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PORETTI STEFANO, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIALE BRIANZA, 31 20127 MILANOpresso il difensore avv. PORETTI
STEFANO
ATTORE/I OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CANEVOTTI Controparte_1 C.F._1
LUCA e elettivamente domiciliato in CORSO MAGENTA 56 20123 MILANO presso lo studio dell'avv. CANEVOTTI LUCA
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di p.c. depositati telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato la conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Milano il sig. proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
2466/2022 - proc. n. 49670/2021 R.G. di pagamento dell'importo di euro 8.355,31 oltre interessi e spese della procedura monitoria chiedendo di revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto pagina 1 di 3 ingiuntivo dichiarando che nulla è dovuto;
in via subordinata chiedendo, previa revoca e/o declaratoria di nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo n.2466/2022 emesso dal Tribunale di Milano, di rideterminare il credito vantato dal signor in ragione dell'espletanda istruttoria;
in ogni caso CP_1
con vittoria di spese di lite.
Costituendosi in giudizio parte convenuta contestava quanto ex adverso dedotto e chiedeva di dichiararsi l'improcedibilità dell'opposizione per tardività dell'iscrizione a ruolo della causa e, nel merito, concessa la provvisoria esecuzione del d.i. opposto, chiedeva di respingersi l'opposizione e confermarsi il decreto ingiuntivo opposto, in ogni caso di condannare la al pagamento Parte_1
della somma di euro 8.355,31 oltre interessi dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo;
con vittoria di diritti, onorari e spese di causa.
Istruita la causa con deposito di memorie ex art. 183 c.p.c., produzione documentale e prova orale, all'udienza del 17.10.2024 sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, le parti precisavano le conclusioni e il giudice, assegnati i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica tratteneva la causa in decisione.
Come prospettato dalla stessa difesa attorea, la società opponente aveva interesse a che il proprio dipendente ( era dimissionario) continuasse a lavorare alla commessa di avviamento e collaudo CP_1 dell'impianto di distillazione e delle tubazioni di stabilimento presso GTS ad Arquà Polesine.
La domanda del convenuto opposto ha ad oggetto il pagamento dei compensi pattuiti per le prestazioni professionali rese nell'interesse dell'opponente in forza dell'accordo sottoscritto dalle parti in data 18 settembre 2021 (doc. 3 fasc. att.).
A fronte di una eccezione d'inadempimento genericamente formulata dall'opponente, lo svolgimento dell'attività dedotta in contratto è comprovato in primo luogo dalla corrispondenza (doc. 6 fasc. conv.) tra la GTS ed il convenuto, tecnico di riferimento per la sul cantiere. Mentre i giorni e il Pt_1 numero di ore lavorate risultano dai “rapportini di lavoro” firmati dal committente/cliente finale che attestano le attività di avviamento e collaudo dell'impianto distillazione miscele (doc. 7 fasc. att.), la cui veridicità è confermata sia dall'opponente, che ha riconosciuto che ha lavorato 12 Controparte_1
giorni, sia dal teste sentito in udienza il quale, per i giorni di compresenza sullo stesso cantiere ha riferito di una durata anche notturna delle giornate di lavoro, del tutto compatibili con quelle indicate nei rapportini medesimi ed ha inoltre riferito della perizia del convenuto opposto nello svolgimento delle prestazioni richieste.
Parte convenuta opposta allega che l'importo azionato in sede monitoria di euro 8.355,31 sarebbe pari al compenso pattuito di euro 44,36 €/h previsto dal punto 5 del contratto per il numero di ore lavorate oltre IVA (importo imponibile 7.876,42). In realtà il conteggio delle ore indicate nei rapportini è di pagina 2 di 3 oltre 181 ore che, moltiplicato per il compenso orario, darebbe un prodotto netto di euro 8.029,16 maggiore di quello indicato in fattura. Ma aldilà dell'incomprensibilità per difetto dei conteggi eseguiti dal , occorre osservare che parte convenuta opposta ha allegato che fu proprio il legale CP_1
rappresentante della sig. ad avere autorizzato la fatturazione al costo orario Pt_1 Parte_2 indicato dall'art. 5 del contratto successivamente alla riunione del 23.9.2021 di allineamento preavviamento, in occasione della quale GTS confermava al sig. di procedere alla Parte_3
fatturazione di tutte le ore di avviamento e collaudo effettuate come attività extra contratto, a consuntivo secondo il tariffario pattuito. Tali circostanze allegate dal convenuto nella propria comparsa di costituzione non sono state contestate e possono pertanto porsi a fondamento della decisione ex art. 115 c.p.c., apparendo peraltro del tutto coerenti con la previsione di cui all'art. 16 dell'accordo interpartes. Appare comunque opportuno osservare che anche laddove l'autorizzazione alla tariffazione oraria non vi fosse stata l'importo azionato sarebbe comunque corretto. Esso è infatti in linea
(superandolo per poco più di 100 euro) con il compenso massimo forfettario per 25 giornate lavorative di euro 7.763,00 oltre IVA previsto dall'art. 12. E d'altro conto il numero di ore lavorate, benché dispiegate in soli 12 giorni di calendario, è prossimo alle 25 giornate lavorative concordate, considerando che, anche in assenza di vincolo di subordinazione, una normale giornata di lavoro non supera le otto ore, pausa compresa.
Di conseguenza, l'opposizione è infondata e il decreto ingiuntivo deve essere integralmente confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della domanda, dei parametri di cui al d.m. 147/22 e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto condanna parte opponente a rimborsare a parte opposta le spese di lite che liquida in euro 5.077,00 oltre iva e cpa come per legge, 15% spese forfettarie.
Milano, 3 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
pagina 3 di 3