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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 2631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2631 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2631/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 4, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
VILLANI ALFONSO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13990/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250000119903000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2810/2026 depositato il
13/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente, avverso la cartella di pagamento n. 10020250000119903000 relativa al mancato pagamento tassa auto 2019 per l'importo complessivo di € 298,11 notificata in data 30.04.2025, ha proposto ricorso in data 24.06.2025, depositandolo in data 22.07.2025 avente n. di R.G. 13990/2025, eccependo:
– la carenza di notifica;
– la eccezione di prescrizione dei crediti e del diritto alla riscossione;
- la violazione dell'art. 7 della L. n. 212 del 27.07.2000, disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente. Carenza di motivazione. Onere della prova.
Concludeva chiedendo, per le mentovate motivazioni, l'accoglimento della domanda con vittoria di spese, previa concessione dell'istanza di sospensione.
Nel presente giudizio si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione che eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla contestazione sulla mancata notifica degli atti precedenti di competenza dell'Ente creditore, contestando il difetto di motivazione ed insistendo per la debenza della pretesa tributaria.
All'odierna udienza il fascicolo è stato trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo giudicante, preliminarmente rileva che parte ricorrente depositava il ricorso in formato .pdf nativo digitale, ma le relative ricevute pec depositate agli atti risultano essere scansioni in formato pdf, e non risultano depositate in formato .eml, pertanto congenitamente inidonee a consentire una verifica del file ivi contenuto, in particolar modo non consentono di poter verificare se il ricorso notificato a mezzo pec fosse in formato nativo digitale, se fosse stato firmato digitalmente o se trattasi di scansione del ricorso cartaceo, come quello depositato agli atti. A tal uopo la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte con sentenza del 10/10/2022 n. 946/2 ha stabilito che “il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado redatto in forma cartacea, sottoscritto manualmente, scannerizzato e notificato a mezzo pec è da considerarsi inesistente. L'art. 5 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 163/2013 dispone che le notificazioni telematiche devono essere effettuate mediante l'utilizzo di documenti informatici nativi, in formato pdf/A 1° o pdf/A 1b e devono essere sottoscritti con firma digitale (art. 10 D.M. 04/08/2015). Orbene nel caso di specie nonostante non sia possibile verificare cosa vi fosse all'interno del messaggio di posta elettronica
(.eml) inviato dal ricorrente, la costituzione di parte resistente, ha sanato tale circostanza, per raggiungimento dello scopo. Sul punto, Cassazione, ordinanza n. 14063 del 21/05/2024 “Nel caso di notifica di un atto a mezzo posta elettronica certificata, qualora la parte non sia in grado di fornirne la prova, ai sensi dell'art. 9 della l. n. 53 del 1994, la violazione delle forme digitali non integra l'inesistenza della notifica del medesimo bensì la sua nullità che, pertanto, può essere sanata dal raggiungimento dello scopo”. Quanto al merito si osserva che parte resistente non ha provato l'interruzione del termine di prescrizione. Come noto, l'omesso pagamento della tassa automobilistica determina l'accertamento, entro la fine del terzo anno successivo, a quello del mancato pagamento, come previsto dall'art. 5 del D.l. 953/82, modificato dall'art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86: “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal
1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
L'ente esattore, perpetrando tale richiesta di pagamento senza previa verificare la reale debenza delle somme, accertandosi dell'esistenza di atti interruttivi della prescrizione, ha costretto parte ricorrente ad adire l'autorità giudiziaria, manifestandosi a carico della parte resistente una responsabilità aggravata e la mala fede prevista ex art. 96 c.p.c., così come pure una violazione degli obblighi di correttezza processuale che vanno a determinare una responsabilità in capo a chi abbia agito – o resistito – in giudizio in male fede o con colpa grave (Cass. 4318/83; Cass 1308/83; Cass 1722/82; 1280/82). Sul concetto di “colpa grave” si è espressa la Cassazione definendola nel “senso di consapevolezza o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza” della tesi fatta valere (Cass. 1308/1983) oppure in chi abbia
“agito o insistito in una pretesa coscientemente infondata e cioè senza il minimo esame della giustezza e della ragionevolezza della pretesa” (Cass. 1973/1983). Alla luce delle mentovate motivazioni, si ritiene opportuno ed equo rifarsi a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, a sezioni unite, chiamata a pronunziarsi in tema di responsabilità discendente dal comportamento gravemente negligente ed imprudente posto in essere dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agente di riscossione, con ordinanza n.13899 pronunziata in data
03/06/2013, con cui è stato statuito un innovativo principio di diritto in virtù del quale il giudice tributario può applicare l'art. 96 c.p.c. e per l'effetto condannare al risarcimento del danno per lite temeraria, che può essere disposto in modo del tutto autonomo dall'On. Giudicante anche in carenza di espressa richiesta di parte ricorrente. Pertanto, atteso che non sussiste alcun difetto di legittimazione dell'ente esattore e che esso non può essere opposto all'opponente, rientrando nella sfera di rapporti tra la P.A. e l'ente esattore e all'eventuale responsabilità contrattuale, interna a tali rapporti, il ricorso dev'essere accolto per le mentovate ragioni, e parte resistente condannata ex art. 96 c.p.c. ad un importo che viene stabilito in via equitativa, facendo seguire alle spese il principio della soccombenza, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Napoli, sez. IV, in composizione monocratica, così dispone:
– accoglie il ricorso ed annulla l'impugnato atto;
– condanna parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di € 50,00 (euro cinquanta / 00) stabilita in via equitativa per responsabilità ex art. 96 c.p.c.;
– condanna parte resistente al pagamento delle spese del presente procedimento, liquidate in € 130,00
(euro centotrenta / 00) di cui € 30,00 per CUT, in favore di parte ricorrente, il tutto oltre alle spese generali e agli accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, 10 febbraio 2026
Il Giudice
LF NI
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 4, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
VILLANI ALFONSO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13990/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Nominativo_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250000119903000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2810/2026 depositato il
13/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente, avverso la cartella di pagamento n. 10020250000119903000 relativa al mancato pagamento tassa auto 2019 per l'importo complessivo di € 298,11 notificata in data 30.04.2025, ha proposto ricorso in data 24.06.2025, depositandolo in data 22.07.2025 avente n. di R.G. 13990/2025, eccependo:
– la carenza di notifica;
– la eccezione di prescrizione dei crediti e del diritto alla riscossione;
- la violazione dell'art. 7 della L. n. 212 del 27.07.2000, disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente. Carenza di motivazione. Onere della prova.
Concludeva chiedendo, per le mentovate motivazioni, l'accoglimento della domanda con vittoria di spese, previa concessione dell'istanza di sospensione.
Nel presente giudizio si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione che eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla contestazione sulla mancata notifica degli atti precedenti di competenza dell'Ente creditore, contestando il difetto di motivazione ed insistendo per la debenza della pretesa tributaria.
All'odierna udienza il fascicolo è stato trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo giudicante, preliminarmente rileva che parte ricorrente depositava il ricorso in formato .pdf nativo digitale, ma le relative ricevute pec depositate agli atti risultano essere scansioni in formato pdf, e non risultano depositate in formato .eml, pertanto congenitamente inidonee a consentire una verifica del file ivi contenuto, in particolar modo non consentono di poter verificare se il ricorso notificato a mezzo pec fosse in formato nativo digitale, se fosse stato firmato digitalmente o se trattasi di scansione del ricorso cartaceo, come quello depositato agli atti. A tal uopo la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte con sentenza del 10/10/2022 n. 946/2 ha stabilito che “il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado redatto in forma cartacea, sottoscritto manualmente, scannerizzato e notificato a mezzo pec è da considerarsi inesistente. L'art. 5 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 163/2013 dispone che le notificazioni telematiche devono essere effettuate mediante l'utilizzo di documenti informatici nativi, in formato pdf/A 1° o pdf/A 1b e devono essere sottoscritti con firma digitale (art. 10 D.M. 04/08/2015). Orbene nel caso di specie nonostante non sia possibile verificare cosa vi fosse all'interno del messaggio di posta elettronica
(.eml) inviato dal ricorrente, la costituzione di parte resistente, ha sanato tale circostanza, per raggiungimento dello scopo. Sul punto, Cassazione, ordinanza n. 14063 del 21/05/2024 “Nel caso di notifica di un atto a mezzo posta elettronica certificata, qualora la parte non sia in grado di fornirne la prova, ai sensi dell'art. 9 della l. n. 53 del 1994, la violazione delle forme digitali non integra l'inesistenza della notifica del medesimo bensì la sua nullità che, pertanto, può essere sanata dal raggiungimento dello scopo”. Quanto al merito si osserva che parte resistente non ha provato l'interruzione del termine di prescrizione. Come noto, l'omesso pagamento della tassa automobilistica determina l'accertamento, entro la fine del terzo anno successivo, a quello del mancato pagamento, come previsto dall'art. 5 del D.l. 953/82, modificato dall'art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86: “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal
1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
L'ente esattore, perpetrando tale richiesta di pagamento senza previa verificare la reale debenza delle somme, accertandosi dell'esistenza di atti interruttivi della prescrizione, ha costretto parte ricorrente ad adire l'autorità giudiziaria, manifestandosi a carico della parte resistente una responsabilità aggravata e la mala fede prevista ex art. 96 c.p.c., così come pure una violazione degli obblighi di correttezza processuale che vanno a determinare una responsabilità in capo a chi abbia agito – o resistito – in giudizio in male fede o con colpa grave (Cass. 4318/83; Cass 1308/83; Cass 1722/82; 1280/82). Sul concetto di “colpa grave” si è espressa la Cassazione definendola nel “senso di consapevolezza o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza” della tesi fatta valere (Cass. 1308/1983) oppure in chi abbia
“agito o insistito in una pretesa coscientemente infondata e cioè senza il minimo esame della giustezza e della ragionevolezza della pretesa” (Cass. 1973/1983). Alla luce delle mentovate motivazioni, si ritiene opportuno ed equo rifarsi a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, a sezioni unite, chiamata a pronunziarsi in tema di responsabilità discendente dal comportamento gravemente negligente ed imprudente posto in essere dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agente di riscossione, con ordinanza n.13899 pronunziata in data
03/06/2013, con cui è stato statuito un innovativo principio di diritto in virtù del quale il giudice tributario può applicare l'art. 96 c.p.c. e per l'effetto condannare al risarcimento del danno per lite temeraria, che può essere disposto in modo del tutto autonomo dall'On. Giudicante anche in carenza di espressa richiesta di parte ricorrente. Pertanto, atteso che non sussiste alcun difetto di legittimazione dell'ente esattore e che esso non può essere opposto all'opponente, rientrando nella sfera di rapporti tra la P.A. e l'ente esattore e all'eventuale responsabilità contrattuale, interna a tali rapporti, il ricorso dev'essere accolto per le mentovate ragioni, e parte resistente condannata ex art. 96 c.p.c. ad un importo che viene stabilito in via equitativa, facendo seguire alle spese il principio della soccombenza, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Napoli, sez. IV, in composizione monocratica, così dispone:
– accoglie il ricorso ed annulla l'impugnato atto;
– condanna parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di € 50,00 (euro cinquanta / 00) stabilita in via equitativa per responsabilità ex art. 96 c.p.c.;
– condanna parte resistente al pagamento delle spese del presente procedimento, liquidate in € 130,00
(euro centotrenta / 00) di cui € 30,00 per CUT, in favore di parte ricorrente, il tutto oltre alle spese generali e agli accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, 10 febbraio 2026
Il Giudice
LF NI