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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 30/05/2025, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 87/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Annarita Donofrio Consigliere dott. Achille Reali Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 87/2022 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), C.F. ),
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5
(C.F. ), e (C.F. Parte_6 C.F._6 Parte_7
), tutti con il patrocinio dell'Avv. TONOZZI STEFANO;
C.F._7
APPELLANTI contro
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'Avv. QUERCIOLI _1 P.IVA_1
SAMUELA;
APPELLATO
Avente ad oggetto: sentenza del Tribunale di Ferrara, n.786/2021 del 2/12/2021 nella causa R.G.n.
1149/2020, relativa a controversia in materia di immissioni
Assegnata a decisione all'udienza collegiale del 12/7/2024, in modalità cartolare, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Gli appellanti come da atto di citazione in appello;
la società appellata come da comparsa di costituzione e risposta.
pagina 1 di 9 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., i IG.ri , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e convenivano in Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
giudizio innanzi al Tribunale di Ferrara la in persona del legale rapp.te p.t., chiedendo, _1 all'esito del giudizio in sede di precisazione delle conclusioni, l'accoglimento della seguente domanda:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale, ogni diversa eccezione e domanda anche istruttoria reiette, accertate e dichiarate le gravi molestie (notevole innalzamento d'estate ed abbassamento di inverno della temperatura e sollevamento delle polveri nella corte) arrecate agli attori, condomini del condominio di via Mazzini 101 a Ferrara, dal funzionamento del generatore dell'impianto di condizionamento dei locali in via Mazzini ai c.n. 103-105-107, collocato dalla convenuta nella finestra del vano, censito al
NCEU al foglio 388 con il mappale 14 sub. 3 e prospiciente la corte del fabbricato condominiale, censita allo stesso foglio con il mappale 14 sub. 22, condannare la convenuta a rimuoverlo, fissando il termine per il completamento della rimozione. Con vittoria di spese, anche generali, e compenso del presente giudizio, oltre a spese di ctu e ctp, a cpa e iva”.
A sostegno della propria domanda parte ricorrente esponeva che erano tutti comproprietari di una piccola corte condominiale, precisamente un “cavedio” chiuso su tutti e quattro i lati, adibito a parcheggio di biciclette, attigua a un vano facente parte dei locali ad uso commerciale condotti in locazione dalla che dal 2015 ospita un'unità motocondensante di potenza superiore ai 5 kw _1
a pompa di calore con scambio termico aria/aria, che per poter funzionare necessita di prese d'aria per l'aspirazione, costituite da una finestra aperta sul cavedio de quo, e di un condotto di scarico per l'espulsione dell'aria, costituito dalla medesima unità motocondensante collocata di fronte a un'altra finestra aperta sullo stesso cavedio.
I ricorrenti, in particolare, deducevano che: sia le prese d'aria che il condotto di scarico erano posizionate senza rispettare le distanze stabilite dall'art. 42 del Regolamento d'igiene e sanità pubblica del l'impianto era rumoroso e l'unità motocondensante, durante il funzionamento, Controparte_2
emetteva aria a forte velocità che era proiettata in basso sul pavimento della corte e poi in alto insieme alla coltre di polvere presente al suolo, rendendo di conseguenza insalubri la stessa corte, la cantina dei coniugi ed i locali degli appartamenti che vi si affacciavano ai piani soprastanti, Controparte_3
pregiudicandone soprattutto nei mesi caldi il libero e pieno godimento;
il Dipartimento di Sanità
Pubblica del Servizio Sanitario Regionale, di Ferrara, a seguito di un sopralluogo Parte_8
effettuato da un suo tecnico congiuntamente ad un agente della Polizia Municipale di Ferrara, con la relazione del 18/8/2016 avevano accertato la violazione del sopra citato art. 42 precisando che “l'aria
pagina 2 di 9 calda in uscita crea una situazione antigienica di molestia dovuta ad innalzamento della temperatura e movimentazione di polveri”.
La si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta nella quale negava _1
l'applicabilità dell'art. 42 del Regolamento d'igiene e sanità, contestava l'esistenza delle lamentate moleste immissioni e, pertanto, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“nel merito, respingere le domande tutte ex adverso formulate nei confronti della in quanto _1
inammissibili, infondate in fatto e in diritto e non provate per tutti i motivi indicati nella comparsa di costituzione e risposta e nei propri atti difensivi. In via subordinata istruttoria, qualora l'On.le
Giudicante ritenga di tener in considerazione le simulazioni eseguite dal CTU, di disporre un'integrazione della CTU per l'esecuzione della prova tecnica strumentale in loco per la misurazione precisa delle temperature durante il funzionamento dell'impianto al fine di ottenere dei risultati precisi, affidabili e corrispondenti al reale stato dei luoghi. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
All'esito della prima udienza il Giudice si riservava e, in seguito, con ordinanza, mutava il rito da sommario a ordinario e fissava l'udienza ex art. 183 c.p.c. nella quale, in accoglimento delle richiesta delle parti, erano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., per il deposito delle memorie.
Le parti depositavano tutte e tre le memorie istruttorie e all'udienza del 20/1/2021, tenutasi in modalità cartolare, i ricorrenti insistevano per l'ammissione della CTU.
Il Giudice disponeva la CTU, la quale, a seguito delle operazioni peritali svolte, si esprimeva ritenendo, tra l'altro, non applicabile all'impianto di la normativa di cui all'art. 42 del Regolamento di _1
Igiene e sanità pubblica del Comune di Ferrara, e insussistente qualsiasi problematica in merito alla rumorosità dell'impianto oggetto di causa.
La causa all'udienza di precisazione delle conclusioni del 21/7/2021 era trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies, comma 1, c.p.c., con lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c., che erano depositate da entrambe le parti.
Il Tribunale, quindi, ha deciso la causa con sentenza nella quale era così statuito:
“ - rigetta la domanda;
- dichiara tenuti e condanna i signori , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e , in solido fra loro, Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
alla rifusione in favore della delle spese di lite, che liquida in euro 1.537,20 per spese del _1
consulente tecnico di parte ed euro 3.972,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. con aliquote di legge e se dovute;
- pone le spese di c.t.u. a carico di parte attrice”
pagina 3 di 9 2) Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, i IG.ri , Parte_1 Parte_2
e Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
hanno impugnato la predetta sentenza deducendo l'errore del Tribunale nella valutazione dei seguenti fatti: la lesione del diritto alla salute;
il concetto di intollerabilità e la prova dell'intollerabilità della immissione di polveri e di aria calda;
le soluzioni alternative.
A sostegno della impugnazione gli appellanti, in particolare, hanno rappresentato che:
- la lesione al diritto alla salute era stato dedotto sin dall'atto introduttivo;
- la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'art. 844 c.c. non mira solo alla tutela della salute in quanto tale, ma al rispetto delle multiformi esigenze di vita e di piena fruibilità del bene;
- la criticità delle polveri era stata rilevata dalla CTU, nella quale (pag. 14) si afferma che “in merito al citato problema del sollevamento di polveri, appare una pura ed inevitabile conseguenza dell'elevata portata di aria aspirata ed espulsa dalla unità motocondensante”;
- la criticità dell'aria calda è stata anch'essa rilevata dal perito incaricato della CTU, il quale (pag. 14)
“. . . ravvede pertanto una grave compromissione della possibilità di ventilare gli ambienti “Attorei”, al fine di evitare l'introduzione nei locali abitati di aria esterna molto calda (in estate) o molto fredda
(in inverno). Le lamentele a tale proposito di produzione – da parte della macchina – di aria calda (si intende in estate) sono quindi ben fondate”;
- che lo stesso CTU aveva osservato (pag. 22) che la disponeva di soluzione alternativa _1 all'impianto oggetto di causa data da “l'impiego di una unità moto-condensante con raffreddamento ad acqua e non ad aria, come allo stato odierno, sfruttando, come suggerito dagli Attori, l'acqua dell'esistente pozzo”.
Gli appellanti, pertanto, hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“voglia l' Ecc.ma Corte d' Appello, ogni diversa eccezione e domanda reietta, in accoglimento del presente gravame e totale riforma della sentenza n. 786/2021-R.G. 1149/2020 del Tribunale di
Ferrara,
- accertate e dichiarate le gravi molestie (notevole innalzamento della temperatura d'estate e sollevamento delle polveri per tutto l'anno), arrecate agli appellanti , , Parte_1 Parte_2
, , ed Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
condomini del condominio di via Mazzini 101 a Ferrara, dal funzionamento del generatore-
[...] unità motocondensante dell'impianto di condizionamento dei locali a Ferrara in via Mazzini ai c.n.
103-105-107, collocato dall'appellata nella finestra del vano, censito al NCEU al foglio _1
388 con il mappale 14 sub. 3 e prospiciente la corte del fabbricato condominiale, censita allo stesso
pagina 4 di 9 foglio con il mappale 14 sub. 22, condannare la stessa a rimuoverlo, fissando il termine per _1
il completamento della rimozione;
- dato atto dell'avvenuto rimborso in favore della delle spese di lite di primo grado nella _1 misura di € 7.245,40, condannare la stessa a restituirlo in solido a , , Parte_1 Parte_2
, , ed Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
oltre ad interessi legali dal pagamento alla restituzione;
[...]
- con vittoria di spese, anche generali, e compenso di ambedue i gradi del presente giudizio, oltre a spese di ctu e ctp, a cpa ed iva”.
La società appellata in persona del legale rappresentante, si costituiva con comparsa di _1 costituzione e risposta nella quale, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, deduceva l'infondatezza dello stesso e, quindi, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis rejectis,
- in via preliminare, pronunciare ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c. ordinanza di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. dell'impugnazione ex adverso proposta in quanto non ha una ragionevole probabilità di essere accolta per tutti i motivi di cui alla presente comparsa di costituzione e risposta e, conseguentemente, confermare in toto la sentenza impugnata del Tribunale di Ferrara n. 786/2021, pubblicata il 2/12/2021, resa all'esito del procedimento RG. n. 1149/2020;
- nel merito, respingere l'appello ex adverso proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto e non provato, per tutte le ragioni di cui alla presente comparsa di costituzione e risposta e, conseguentemente, confermare in toto la sentenza impugnata del Tribunale di Ferrara n. 786/2021, pubblicata il 2/12/2021, resa all'esito del procedimento RG. n. 1149/2020;
- In via subordinata istruttoria, qualora l'On.le Collegio adito ritenga di tener in considerazione le simulazioni eseguite dal CTU, di disporre un'integrazione della CTU per l'esecuzione della prova tecnica strumentale in loco per la misurazione precisa delle temperature durante il funzionamento dell'impianto al fine di ottenere dei risultati precisi, affidabili e corrispondenti al reale stato dei luoghi.
- In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio.
Con ogni riserva consentita in rito, in merito ed in via istruttoria”.
All'udienza del 5/12/2023, tenutasi in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni e la causa era trattenuta in decisione con i termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali, che erano depositati dalle parti costituite.
pagina 5 di 9 Successivamente, in ragione dell'avvenuta variazione del Collegio avanti al quale erano state precisate le conclusioni, la causa, con ordinanza, è stata rimessa sul ruolo all'udienza del 12/7/2024. Detta udienza si è tenuta in forma cartolare, mediante trattazione scritta, con il deposito delle parti costituite di note scritte recanti la precisazione delle conclusioni con espressa rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La causa, quindi, è stata presa in decisione senza termini di legge.
3) Il Collegio, preliminarmente, osserva che l'atto di appello ha già superato il vaglio degli artt. 348,
348 bis e ter c.p.c..
Per quanto concerne il merito, la Corte rileva che il presente appello riguarda l'applicazione dell'art. 844 c.c. che è stata oggetto di varie pronunce della Cassazione che nel corso del tempo, nel contemperare tra le esigenze dell'attività produttiva e imprenditoriale e le ragioni della proprietà, ha seguito una evoluzione portata a considerare prevalente la tutela della qualità della vita e della salute
“indipendentemente dalla priorità di un determinato uso” (Cassazione, Sez. II, ordinanza n.6906 dell'11/3/2019).
La Suprema Corte ha successivamente statuito che “La disciplina delle immissioni moleste in
"alienum" nei rapporti fra privati va rinvenuta, infatti, nell'art. 844 c.c., alla stregua delle cui disposizioni, quand'anche dette immissioni non superino i limiti fissati dalle norme di interesse generale, il giudizio in ordine alla loro tollerabilità va compiuto secondo il prudente apprezzamento del giudice che tenga conto delle particolarità della situazione concreta (conf. Cass. n. 17281/2005 che ribadisce che la valutazione compiuta sul punto, con particolare riguardo a quello del contemperamento delle esigenze della proprietà privata con quelle della produzione, costituisce accertamento di merito insindacabile in sede di legittimità). L'art.844 c.c. affida al giudice il compito di individuare nel caso concreto il significato da attribuire a tale locuzione così ampia e generica, dal momento che la soglia di normale tollerabilità dell'immissione rumorosa non ha carattere assoluto, ma dipende dalla situazione ambientale, dalle caratteristiche della zona e dalle abitudini degli abitanti, tutelando il diritto al riposo, alla serenità e all'equilibrio della mente . . .” (Cassazione, Sez. VI, ordinanza n.21649 del 28/7/2021).
Nel contempo è bene considerare che la Cassazione ha anche affermato che “sussista una stretta connessione tra immissioni e diritto alla salute, in un'interpretazione della norma costituzionalmente orientata e generalmente accolta dalla giurisprudenza” (Cassazione, Sez. II, sentenza n.6786 del
27/1/2015), e che il danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite è risarcibile indipendentemente dalla sussistenza di un danno biologico documentato, quando sia riferibile alla pagina 6 di 9 lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, trattandosi di diritti costituzionalmente garantiti, la cui tutela è ulteriormente rafforzata dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, norma alla quale il giudice interno è tenuto ad uniformarsi (Cassazione,
Sez. III, n. 20927/2015), e che la prova del pregiudizio subito può essere fornita anche mediante presunzioni, sulla base delle nozioni di comune esperienza (Cassazione, SS.UU., sentenza n.2611 del
1/2/2017).
Alla luce delle sopra citate pronunce della Cassazione, il Collegio considera che nella domanda degli odierni appellanti in cui si chiede di accertare e dichiarare le “gravi molestie” a loro arrecate dalle immissioni poste in atto dalla società appellata, sussista la stretta connessione con il diritto alla salute degli stessi appellanti che merita adeguata tutela in applicazione a quanto disciplinato dall'art. 844, comma 1, c.c..
In ragione di ciò, si ritiene di non condividere la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che la disciplina dell'art. 844 c.c., comma 1, “è dettata a tutela del diritto di proprietà dell'immobile oggetto di immissioni”, che “si è soliti distinguere i casi in cui l'attività del fondo del vicino si traduca in una lesione del diritto dominicale di chi chiede la tutela da quelli in cui a essere leso (anche potenzialmente) è il diritto alla salute”, e che nel caso di specie i ricorrenti avrebbero dedotto solo una lesione al diritto domenicale.
Attesa, come in precedenza considerato, la riconosciuta e sussistente “stretta connessione tra immissioni e diritto alla salute, in un'interpretazione della norma costituzionalmente orientata e generalmente accolta dalla giurisprudenza”, non si può non valutare che gli appellanti nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e nella memoria n.1 ex art. 183, comma 6, c.p.c., avessero, comunque, dedotto la lesione al diritto alla salute lamentando, rispettivamente, che l'unità motocondensante rendeva “insalubri la stessa corte, la cantina dei coniugi ed i Controparte_3 locali, che vi si affacciano ai piani soprastanti . . .” e “il fattore di forte molestia e nocività, qual è appunto la velocità dell'aria di espulsione” della stessa motocondensante.
Ciò posto, il Collegio osserva come le immissioni oggetto di appello siano da considerarsi evidentemente “intollerabili” in ragione di quanto accertato nella CTU espletata, nella quale si legge che “il contesto ambientale, in cui l'unità moto-condensante preleva ed espelle aria, è critico, perché non permette, a causa delle pareti di elevata altezza che delimitano la corte, un efficace ricambio del volume di aria della corte medesima, che viene continuativamente ricircolato su se stesso, modificando quindi in maniera sensibile la temperatura dell'aria esterna normalmente fruibile dai condomini aprendo le finestre” e che “viene compromessa gravemente la possibilità di ventilazione naturale (si
pagina 7 di 9 intende mediante l'apertura manuale di porte e finestre) degli ambienti abitati, per i quali per legge deve essere garantito un ricambio di aria pari ad almeno 0,3 vol/h1 (Legge 10/91). E' evidente che
l'immissione e stagnazione, causata dal contesto edilizio di riferimento, di elevatissime portate di aria, in una corte interna di proprietà di terzi delimitata sui 4 lati, a temperature superiori di oltre 10 °C (in estate) dell'aria esterna nelle sue normali condizioni meteorologiche, ed inferiori di parecchi gradi nella stagione invernale, determina una sensibile variazione delle condizioni climatiche “normali” della medesima corte su cui si affacciano le finestre e i balconi di Parte Attorea. Con l'attuale assetto impiantistico, il sottoscritto CTU ravvede pertanto una grave compromissione della possibilità di ventilare gli ambienti Attorei, al fine di evitare l'introduzione nei locali abitati di aria esterna molto calda (in estate) o molto fredda (in inverno). Le lamentele a tale proposito di produzione - da parte della macchina - di aria calda (si intende in estate) sono quindi ben fondate”.
In risposta al quesito n. 2 della perizia svolta, inoltre, lo stesso CTU precisa che “ravvede la violazione del DM 05.07.1975 e di altre norme (vedi Paragrafo 6) a causa della sensibile modifica delle condizioni di temperatura dell'aria della corte privata su cui si affacciano gli alloggi degli Attori rispetto alle normali condizioni meteorologiche, con conseguente impedimento di aprire le finestre per il ricambio dell'aria dei locali, come previsto da normativa vigente. Le lamentele di Parte Attorea a tale proposito conseguente alla produzione - da parte della macchina - di aria calda (si intende in estate) sono ben fondate”.
Oltre a tutto questo, non si può ignorare anche quanto era stato accertato a seguito del sopralluogo effettuato dal Dipartimento di Sanità Pubblica del Servizio Sanitario Regionale, di Parte_8
Ferrara, e riportato nella relazione del 18/8/2016, in atti, e precisamente che “l'aria calda in uscita crea una situazione antigienica di molestia dovuta ad innalzamento della temperatura e movimentazione di polveri”.
La Corte, pertanto, ritiene che nel caso di specie sussista evidentemente sia un concreto pericolo di lesione del diritto alla salute, sia una lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane.
Restano assorbite le ulteriori censure formulate dagli appellanti alla sentenza impugnata.
4) All'esito del giudizio, quindi, viene accolta la domanda degli appellanti anche per quanto riguarda le spese di entrambi i gradi di giudizio, che vengono regolate sulla base dei parametri forensi di cui al DM
55/2014 e ss.mm. (valore della controversia tra Euro 5.200,01 ed Euro 26.000,00) sia per il primo che pagina 8 di 9 per il secondo grado, con esclusione per quest'ultimo della fase istruttoria che non è stata svolta, che seguono la soccombenza e sono poste a carico della società appellata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, così dispone:
1) accoglie l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara n.786/2021 del 2/12/2021 nella causa
R.G.n.1149/2020, e, per l'effetto, in riforma della medesima sentenza,
2) condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimuovere il generatore- _1 unità motocondensante dell'impianto di condizionamento dei locali siti a Ferrara in via Mazzini ai nn.cc. 103-105-107, collocato nella finestra del vano, censito al NCEU al foglio 388 con il mappale 14 sub. 3 e prospiciente la corte del fabbricato del Ferrara, censita allo Controparte_4
stesso foglio con il mappale 14 sub. 22, entro il termine del 31 marzo 2025;
3) condanna la in persona del legale rappresentante pro tempre, a restituire ai IG.ri _1 T_
,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
e , in solido tra loro, le spese di lite di primo grado pari a € 7.245,40,
[...] Parte_7
corrisposte alla stessa oltre interessi legali dal pagamento alla restituzione;
_1
4) condanna, inoltre, la in persona del legale rappresentante pro tempre, a rifondere ai _1
IG.ri , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e , in solido tra loro, le spese di lite per entrambi i gradi di Parte_6 Parte_7
giudizio, che liquida per il primo grado in € 1.586,00, comprensivi di accessori di legge, per spese del consulente tecnico di parte, e in € 3.972,00, per compensi professionali, oltre al 15% per spese forfettarie ed agli accessori di legge, nonché € 1.913,63, per compensi del CTU, oltre accessori di legge, e per il secondo grado in € 3.777,00, oltre al 15% per spese forfettarie ed agli accessori di legge;
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 15 ottobre 2024
Il Consigliere ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Achille Reali Dott. Giuseppe De Rosa
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Annarita Donofrio Consigliere dott. Achille Reali Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 87/2022 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), C.F. ),
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5
(C.F. ), e (C.F. Parte_6 C.F._6 Parte_7
), tutti con il patrocinio dell'Avv. TONOZZI STEFANO;
C.F._7
APPELLANTI contro
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'Avv. QUERCIOLI _1 P.IVA_1
SAMUELA;
APPELLATO
Avente ad oggetto: sentenza del Tribunale di Ferrara, n.786/2021 del 2/12/2021 nella causa R.G.n.
1149/2020, relativa a controversia in materia di immissioni
Assegnata a decisione all'udienza collegiale del 12/7/2024, in modalità cartolare, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Gli appellanti come da atto di citazione in appello;
la società appellata come da comparsa di costituzione e risposta.
pagina 1 di 9 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., i IG.ri , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e convenivano in Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
giudizio innanzi al Tribunale di Ferrara la in persona del legale rapp.te p.t., chiedendo, _1 all'esito del giudizio in sede di precisazione delle conclusioni, l'accoglimento della seguente domanda:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale, ogni diversa eccezione e domanda anche istruttoria reiette, accertate e dichiarate le gravi molestie (notevole innalzamento d'estate ed abbassamento di inverno della temperatura e sollevamento delle polveri nella corte) arrecate agli attori, condomini del condominio di via Mazzini 101 a Ferrara, dal funzionamento del generatore dell'impianto di condizionamento dei locali in via Mazzini ai c.n. 103-105-107, collocato dalla convenuta nella finestra del vano, censito al
NCEU al foglio 388 con il mappale 14 sub. 3 e prospiciente la corte del fabbricato condominiale, censita allo stesso foglio con il mappale 14 sub. 22, condannare la convenuta a rimuoverlo, fissando il termine per il completamento della rimozione. Con vittoria di spese, anche generali, e compenso del presente giudizio, oltre a spese di ctu e ctp, a cpa e iva”.
A sostegno della propria domanda parte ricorrente esponeva che erano tutti comproprietari di una piccola corte condominiale, precisamente un “cavedio” chiuso su tutti e quattro i lati, adibito a parcheggio di biciclette, attigua a un vano facente parte dei locali ad uso commerciale condotti in locazione dalla che dal 2015 ospita un'unità motocondensante di potenza superiore ai 5 kw _1
a pompa di calore con scambio termico aria/aria, che per poter funzionare necessita di prese d'aria per l'aspirazione, costituite da una finestra aperta sul cavedio de quo, e di un condotto di scarico per l'espulsione dell'aria, costituito dalla medesima unità motocondensante collocata di fronte a un'altra finestra aperta sullo stesso cavedio.
I ricorrenti, in particolare, deducevano che: sia le prese d'aria che il condotto di scarico erano posizionate senza rispettare le distanze stabilite dall'art. 42 del Regolamento d'igiene e sanità pubblica del l'impianto era rumoroso e l'unità motocondensante, durante il funzionamento, Controparte_2
emetteva aria a forte velocità che era proiettata in basso sul pavimento della corte e poi in alto insieme alla coltre di polvere presente al suolo, rendendo di conseguenza insalubri la stessa corte, la cantina dei coniugi ed i locali degli appartamenti che vi si affacciavano ai piani soprastanti, Controparte_3
pregiudicandone soprattutto nei mesi caldi il libero e pieno godimento;
il Dipartimento di Sanità
Pubblica del Servizio Sanitario Regionale, di Ferrara, a seguito di un sopralluogo Parte_8
effettuato da un suo tecnico congiuntamente ad un agente della Polizia Municipale di Ferrara, con la relazione del 18/8/2016 avevano accertato la violazione del sopra citato art. 42 precisando che “l'aria
pagina 2 di 9 calda in uscita crea una situazione antigienica di molestia dovuta ad innalzamento della temperatura e movimentazione di polveri”.
La si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta nella quale negava _1
l'applicabilità dell'art. 42 del Regolamento d'igiene e sanità, contestava l'esistenza delle lamentate moleste immissioni e, pertanto, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“nel merito, respingere le domande tutte ex adverso formulate nei confronti della in quanto _1
inammissibili, infondate in fatto e in diritto e non provate per tutti i motivi indicati nella comparsa di costituzione e risposta e nei propri atti difensivi. In via subordinata istruttoria, qualora l'On.le
Giudicante ritenga di tener in considerazione le simulazioni eseguite dal CTU, di disporre un'integrazione della CTU per l'esecuzione della prova tecnica strumentale in loco per la misurazione precisa delle temperature durante il funzionamento dell'impianto al fine di ottenere dei risultati precisi, affidabili e corrispondenti al reale stato dei luoghi. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
All'esito della prima udienza il Giudice si riservava e, in seguito, con ordinanza, mutava il rito da sommario a ordinario e fissava l'udienza ex art. 183 c.p.c. nella quale, in accoglimento delle richiesta delle parti, erano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., per il deposito delle memorie.
Le parti depositavano tutte e tre le memorie istruttorie e all'udienza del 20/1/2021, tenutasi in modalità cartolare, i ricorrenti insistevano per l'ammissione della CTU.
Il Giudice disponeva la CTU, la quale, a seguito delle operazioni peritali svolte, si esprimeva ritenendo, tra l'altro, non applicabile all'impianto di la normativa di cui all'art. 42 del Regolamento di _1
Igiene e sanità pubblica del Comune di Ferrara, e insussistente qualsiasi problematica in merito alla rumorosità dell'impianto oggetto di causa.
La causa all'udienza di precisazione delle conclusioni del 21/7/2021 era trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies, comma 1, c.p.c., con lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c., che erano depositate da entrambe le parti.
Il Tribunale, quindi, ha deciso la causa con sentenza nella quale era così statuito:
“ - rigetta la domanda;
- dichiara tenuti e condanna i signori , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e , in solido fra loro, Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
alla rifusione in favore della delle spese di lite, che liquida in euro 1.537,20 per spese del _1
consulente tecnico di parte ed euro 3.972,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. con aliquote di legge e se dovute;
- pone le spese di c.t.u. a carico di parte attrice”
pagina 3 di 9 2) Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, i IG.ri , Parte_1 Parte_2
e Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
hanno impugnato la predetta sentenza deducendo l'errore del Tribunale nella valutazione dei seguenti fatti: la lesione del diritto alla salute;
il concetto di intollerabilità e la prova dell'intollerabilità della immissione di polveri e di aria calda;
le soluzioni alternative.
A sostegno della impugnazione gli appellanti, in particolare, hanno rappresentato che:
- la lesione al diritto alla salute era stato dedotto sin dall'atto introduttivo;
- la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'art. 844 c.c. non mira solo alla tutela della salute in quanto tale, ma al rispetto delle multiformi esigenze di vita e di piena fruibilità del bene;
- la criticità delle polveri era stata rilevata dalla CTU, nella quale (pag. 14) si afferma che “in merito al citato problema del sollevamento di polveri, appare una pura ed inevitabile conseguenza dell'elevata portata di aria aspirata ed espulsa dalla unità motocondensante”;
- la criticità dell'aria calda è stata anch'essa rilevata dal perito incaricato della CTU, il quale (pag. 14)
“. . . ravvede pertanto una grave compromissione della possibilità di ventilare gli ambienti “Attorei”, al fine di evitare l'introduzione nei locali abitati di aria esterna molto calda (in estate) o molto fredda
(in inverno). Le lamentele a tale proposito di produzione – da parte della macchina – di aria calda (si intende in estate) sono quindi ben fondate”;
- che lo stesso CTU aveva osservato (pag. 22) che la disponeva di soluzione alternativa _1 all'impianto oggetto di causa data da “l'impiego di una unità moto-condensante con raffreddamento ad acqua e non ad aria, come allo stato odierno, sfruttando, come suggerito dagli Attori, l'acqua dell'esistente pozzo”.
Gli appellanti, pertanto, hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“voglia l' Ecc.ma Corte d' Appello, ogni diversa eccezione e domanda reietta, in accoglimento del presente gravame e totale riforma della sentenza n. 786/2021-R.G. 1149/2020 del Tribunale di
Ferrara,
- accertate e dichiarate le gravi molestie (notevole innalzamento della temperatura d'estate e sollevamento delle polveri per tutto l'anno), arrecate agli appellanti , , Parte_1 Parte_2
, , ed Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
condomini del condominio di via Mazzini 101 a Ferrara, dal funzionamento del generatore-
[...] unità motocondensante dell'impianto di condizionamento dei locali a Ferrara in via Mazzini ai c.n.
103-105-107, collocato dall'appellata nella finestra del vano, censito al NCEU al foglio _1
388 con il mappale 14 sub. 3 e prospiciente la corte del fabbricato condominiale, censita allo stesso
pagina 4 di 9 foglio con il mappale 14 sub. 22, condannare la stessa a rimuoverlo, fissando il termine per _1
il completamento della rimozione;
- dato atto dell'avvenuto rimborso in favore della delle spese di lite di primo grado nella _1 misura di € 7.245,40, condannare la stessa a restituirlo in solido a , , Parte_1 Parte_2
, , ed Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
oltre ad interessi legali dal pagamento alla restituzione;
[...]
- con vittoria di spese, anche generali, e compenso di ambedue i gradi del presente giudizio, oltre a spese di ctu e ctp, a cpa ed iva”.
La società appellata in persona del legale rappresentante, si costituiva con comparsa di _1 costituzione e risposta nella quale, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, deduceva l'infondatezza dello stesso e, quindi, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, contrariis rejectis,
- in via preliminare, pronunciare ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c. ordinanza di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. dell'impugnazione ex adverso proposta in quanto non ha una ragionevole probabilità di essere accolta per tutti i motivi di cui alla presente comparsa di costituzione e risposta e, conseguentemente, confermare in toto la sentenza impugnata del Tribunale di Ferrara n. 786/2021, pubblicata il 2/12/2021, resa all'esito del procedimento RG. n. 1149/2020;
- nel merito, respingere l'appello ex adverso proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto e non provato, per tutte le ragioni di cui alla presente comparsa di costituzione e risposta e, conseguentemente, confermare in toto la sentenza impugnata del Tribunale di Ferrara n. 786/2021, pubblicata il 2/12/2021, resa all'esito del procedimento RG. n. 1149/2020;
- In via subordinata istruttoria, qualora l'On.le Collegio adito ritenga di tener in considerazione le simulazioni eseguite dal CTU, di disporre un'integrazione della CTU per l'esecuzione della prova tecnica strumentale in loco per la misurazione precisa delle temperature durante il funzionamento dell'impianto al fine di ottenere dei risultati precisi, affidabili e corrispondenti al reale stato dei luoghi.
- In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio.
Con ogni riserva consentita in rito, in merito ed in via istruttoria”.
All'udienza del 5/12/2023, tenutasi in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni e la causa era trattenuta in decisione con i termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali, che erano depositati dalle parti costituite.
pagina 5 di 9 Successivamente, in ragione dell'avvenuta variazione del Collegio avanti al quale erano state precisate le conclusioni, la causa, con ordinanza, è stata rimessa sul ruolo all'udienza del 12/7/2024. Detta udienza si è tenuta in forma cartolare, mediante trattazione scritta, con il deposito delle parti costituite di note scritte recanti la precisazione delle conclusioni con espressa rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La causa, quindi, è stata presa in decisione senza termini di legge.
3) Il Collegio, preliminarmente, osserva che l'atto di appello ha già superato il vaglio degli artt. 348,
348 bis e ter c.p.c..
Per quanto concerne il merito, la Corte rileva che il presente appello riguarda l'applicazione dell'art. 844 c.c. che è stata oggetto di varie pronunce della Cassazione che nel corso del tempo, nel contemperare tra le esigenze dell'attività produttiva e imprenditoriale e le ragioni della proprietà, ha seguito una evoluzione portata a considerare prevalente la tutela della qualità della vita e della salute
“indipendentemente dalla priorità di un determinato uso” (Cassazione, Sez. II, ordinanza n.6906 dell'11/3/2019).
La Suprema Corte ha successivamente statuito che “La disciplina delle immissioni moleste in
"alienum" nei rapporti fra privati va rinvenuta, infatti, nell'art. 844 c.c., alla stregua delle cui disposizioni, quand'anche dette immissioni non superino i limiti fissati dalle norme di interesse generale, il giudizio in ordine alla loro tollerabilità va compiuto secondo il prudente apprezzamento del giudice che tenga conto delle particolarità della situazione concreta (conf. Cass. n. 17281/2005 che ribadisce che la valutazione compiuta sul punto, con particolare riguardo a quello del contemperamento delle esigenze della proprietà privata con quelle della produzione, costituisce accertamento di merito insindacabile in sede di legittimità). L'art.844 c.c. affida al giudice il compito di individuare nel caso concreto il significato da attribuire a tale locuzione così ampia e generica, dal momento che la soglia di normale tollerabilità dell'immissione rumorosa non ha carattere assoluto, ma dipende dalla situazione ambientale, dalle caratteristiche della zona e dalle abitudini degli abitanti, tutelando il diritto al riposo, alla serenità e all'equilibrio della mente . . .” (Cassazione, Sez. VI, ordinanza n.21649 del 28/7/2021).
Nel contempo è bene considerare che la Cassazione ha anche affermato che “sussista una stretta connessione tra immissioni e diritto alla salute, in un'interpretazione della norma costituzionalmente orientata e generalmente accolta dalla giurisprudenza” (Cassazione, Sez. II, sentenza n.6786 del
27/1/2015), e che il danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite è risarcibile indipendentemente dalla sussistenza di un danno biologico documentato, quando sia riferibile alla pagina 6 di 9 lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, trattandosi di diritti costituzionalmente garantiti, la cui tutela è ulteriormente rafforzata dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, norma alla quale il giudice interno è tenuto ad uniformarsi (Cassazione,
Sez. III, n. 20927/2015), e che la prova del pregiudizio subito può essere fornita anche mediante presunzioni, sulla base delle nozioni di comune esperienza (Cassazione, SS.UU., sentenza n.2611 del
1/2/2017).
Alla luce delle sopra citate pronunce della Cassazione, il Collegio considera che nella domanda degli odierni appellanti in cui si chiede di accertare e dichiarare le “gravi molestie” a loro arrecate dalle immissioni poste in atto dalla società appellata, sussista la stretta connessione con il diritto alla salute degli stessi appellanti che merita adeguata tutela in applicazione a quanto disciplinato dall'art. 844, comma 1, c.c..
In ragione di ciò, si ritiene di non condividere la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che la disciplina dell'art. 844 c.c., comma 1, “è dettata a tutela del diritto di proprietà dell'immobile oggetto di immissioni”, che “si è soliti distinguere i casi in cui l'attività del fondo del vicino si traduca in una lesione del diritto dominicale di chi chiede la tutela da quelli in cui a essere leso (anche potenzialmente) è il diritto alla salute”, e che nel caso di specie i ricorrenti avrebbero dedotto solo una lesione al diritto domenicale.
Attesa, come in precedenza considerato, la riconosciuta e sussistente “stretta connessione tra immissioni e diritto alla salute, in un'interpretazione della norma costituzionalmente orientata e generalmente accolta dalla giurisprudenza”, non si può non valutare che gli appellanti nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e nella memoria n.1 ex art. 183, comma 6, c.p.c., avessero, comunque, dedotto la lesione al diritto alla salute lamentando, rispettivamente, che l'unità motocondensante rendeva “insalubri la stessa corte, la cantina dei coniugi ed i Controparte_3 locali, che vi si affacciano ai piani soprastanti . . .” e “il fattore di forte molestia e nocività, qual è appunto la velocità dell'aria di espulsione” della stessa motocondensante.
Ciò posto, il Collegio osserva come le immissioni oggetto di appello siano da considerarsi evidentemente “intollerabili” in ragione di quanto accertato nella CTU espletata, nella quale si legge che “il contesto ambientale, in cui l'unità moto-condensante preleva ed espelle aria, è critico, perché non permette, a causa delle pareti di elevata altezza che delimitano la corte, un efficace ricambio del volume di aria della corte medesima, che viene continuativamente ricircolato su se stesso, modificando quindi in maniera sensibile la temperatura dell'aria esterna normalmente fruibile dai condomini aprendo le finestre” e che “viene compromessa gravemente la possibilità di ventilazione naturale (si
pagina 7 di 9 intende mediante l'apertura manuale di porte e finestre) degli ambienti abitati, per i quali per legge deve essere garantito un ricambio di aria pari ad almeno 0,3 vol/h1 (Legge 10/91). E' evidente che
l'immissione e stagnazione, causata dal contesto edilizio di riferimento, di elevatissime portate di aria, in una corte interna di proprietà di terzi delimitata sui 4 lati, a temperature superiori di oltre 10 °C (in estate) dell'aria esterna nelle sue normali condizioni meteorologiche, ed inferiori di parecchi gradi nella stagione invernale, determina una sensibile variazione delle condizioni climatiche “normali” della medesima corte su cui si affacciano le finestre e i balconi di Parte Attorea. Con l'attuale assetto impiantistico, il sottoscritto CTU ravvede pertanto una grave compromissione della possibilità di ventilare gli ambienti Attorei, al fine di evitare l'introduzione nei locali abitati di aria esterna molto calda (in estate) o molto fredda (in inverno). Le lamentele a tale proposito di produzione - da parte della macchina - di aria calda (si intende in estate) sono quindi ben fondate”.
In risposta al quesito n. 2 della perizia svolta, inoltre, lo stesso CTU precisa che “ravvede la violazione del DM 05.07.1975 e di altre norme (vedi Paragrafo 6) a causa della sensibile modifica delle condizioni di temperatura dell'aria della corte privata su cui si affacciano gli alloggi degli Attori rispetto alle normali condizioni meteorologiche, con conseguente impedimento di aprire le finestre per il ricambio dell'aria dei locali, come previsto da normativa vigente. Le lamentele di Parte Attorea a tale proposito conseguente alla produzione - da parte della macchina - di aria calda (si intende in estate) sono ben fondate”.
Oltre a tutto questo, non si può ignorare anche quanto era stato accertato a seguito del sopralluogo effettuato dal Dipartimento di Sanità Pubblica del Servizio Sanitario Regionale, di Parte_8
Ferrara, e riportato nella relazione del 18/8/2016, in atti, e precisamente che “l'aria calda in uscita crea una situazione antigienica di molestia dovuta ad innalzamento della temperatura e movimentazione di polveri”.
La Corte, pertanto, ritiene che nel caso di specie sussista evidentemente sia un concreto pericolo di lesione del diritto alla salute, sia una lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane.
Restano assorbite le ulteriori censure formulate dagli appellanti alla sentenza impugnata.
4) All'esito del giudizio, quindi, viene accolta la domanda degli appellanti anche per quanto riguarda le spese di entrambi i gradi di giudizio, che vengono regolate sulla base dei parametri forensi di cui al DM
55/2014 e ss.mm. (valore della controversia tra Euro 5.200,01 ed Euro 26.000,00) sia per il primo che pagina 8 di 9 per il secondo grado, con esclusione per quest'ultimo della fase istruttoria che non è stata svolta, che seguono la soccombenza e sono poste a carico della società appellata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, così dispone:
1) accoglie l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara n.786/2021 del 2/12/2021 nella causa
R.G.n.1149/2020, e, per l'effetto, in riforma della medesima sentenza,
2) condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimuovere il generatore- _1 unità motocondensante dell'impianto di condizionamento dei locali siti a Ferrara in via Mazzini ai nn.cc. 103-105-107, collocato nella finestra del vano, censito al NCEU al foglio 388 con il mappale 14 sub. 3 e prospiciente la corte del fabbricato del Ferrara, censita allo Controparte_4
stesso foglio con il mappale 14 sub. 22, entro il termine del 31 marzo 2025;
3) condanna la in persona del legale rappresentante pro tempre, a restituire ai IG.ri _1 T_
,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
e , in solido tra loro, le spese di lite di primo grado pari a € 7.245,40,
[...] Parte_7
corrisposte alla stessa oltre interessi legali dal pagamento alla restituzione;
_1
4) condanna, inoltre, la in persona del legale rappresentante pro tempre, a rifondere ai _1
IG.ri , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e , in solido tra loro, le spese di lite per entrambi i gradi di Parte_6 Parte_7
giudizio, che liquida per il primo grado in € 1.586,00, comprensivi di accessori di legge, per spese del consulente tecnico di parte, e in € 3.972,00, per compensi professionali, oltre al 15% per spese forfettarie ed agli accessori di legge, nonché € 1.913,63, per compensi del CTU, oltre accessori di legge, e per il secondo grado in € 3.777,00, oltre al 15% per spese forfettarie ed agli accessori di legge;
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 15 ottobre 2024
Il Consigliere ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Achille Reali Dott. Giuseppe De Rosa
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