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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 26/10/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 487/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai seguenti magistrati:
Dott. Gianluca ALESSIO Presidente
Dott. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in appello con ricorso del 16.6.2022
da
, rappresentata e difesa dall'avv. Innocenzo D'Angelo giusta Parte_1 mandato allegato al ricorso di primo grado, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Treviso alla via Olivi 38
Appellante
Contro
di FR Controparte_1 Veneto (TV), rispettivamente in persona del Ministro pro tempore, e del Dirigente Scolastico in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, presso cui sono ex lege domiciliati in Venezia, Piazza San Marco 63
Appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Treviso n. 47/2022 pubblicata in data 27.1.2022
IN PUNTO: risarcimento danni
Conclusioni: Per parte appellante: “”In via principale: piaccia alla S.V.Ill.ma, in riforma dell'impugnata sentenza accertare la violazione nelle assegnazioni delle classi alla ricorrente per l'a.s. 2019/2020 dei criteri della continuità didattica, del maggiore punteggio in graduatoria e dell'esperienza acquisita.
1 accertare il pregiudizio subito dalla ricorrente per la mancata assegnazione alla stessa di classi del triennio oltre che per la possibilità di poter prestare servizio durante gli esami di maturità per gli a.s. 2020/2021 e 2021/2022. dichiarare l'illegittimità dell'assegnazione delle classi alla ricorrente e dunque della formazione della propria cattedra per l'a.s. 2019/2020. condannare controparte al risarcimento del danno subito dalla ricorrente
-in quanto al danno da demansionamento nella misura di 2/5 della retribuzione lorda per i due anni (a.s 2019/2020 e 2020/2021
-in quanto al danno da mancata assegnazione in qualità di commissario interno agli esami di maturità per l'a.s. 2020/2021 e 2021/2022 nella misura di €1.140,00
- in quanto al danno all'immagine nella misura che andrà valutata in via equitativa con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo. Vittoria di competenze e spese di ambedue i gradi di giudizio.””
Per parte appellata: “”Alla luce di quanto sopra evidenziato si ritiene che l'appello sia inammissibile e comunque infondato. Se ne chiede, dunque, il rigetto. Spese del presente grado rifuse.””
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza appellata il Tribunale del Lavoro di Treviso ha rigettato la domanda proposta da diretta ad accertare la violazione nelle assegnazioni delle Parte_1 classi per l'a.s. 2019-2020 ed a ottenere il risarcimento conseguente nella misura ritenuta di giustizia condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
2. In punto di fatto la ricorrente, docente di Scienze Agrarie presso l' ha ritenuto CP_1 illegittima la assegnazione nell'a.s. 2019/2020 di due classi prime e di due classi seconde atteso che in precedenza, negli aa.ss. 2017/18 e 2018/19 era risultata assegnataria di due classi prime, due classi seconde ed una classe terza. L'assegnazione delle classi effettuata nell'a.s. 2019/2020 risultava, a dire della ricorrente, in contrasto con il principio di continuità didattica, mortificante per la professionalità e lesiva dell'aspettativa di partecipazione agli esami di maturità -nonché alla percezione dei relativi emolumenti- in quanto prevista prioritariamente per gli insegnanti delle ultime classi. Evidenziato di essere l'unica docente della classe di concorso A051 ad avere assegnate sole classi del biennio, ha lamentato che le classi del triennio fossero state assegnate a docenti con punteggio inferiore al proprio e, stante la propria pregressa esperienza nelle classi del triennio, ha ravvisato nell'assegnazione per l'anno scolastico 2019-2020 la violazione del principio dell'esperienza maturata.
3. Il primo giudice (pacifico che la docente nell'a.s. 2018/2019 era stata Pt_1 assegnataria delle classi prima A, prima C, seconda A, seconda C e terza A mentre nell'a.s. 2019/2020 era stata assegnataria nelle classi prima A, prima C, seconda A, seconda C, così che ella ha proseguito l'insegnamento per due classi di cui era titolare anche nell'anno precedente mentre non aveva proseguito l'insegnamento nelle classi terza A, terza C, quarta A e pacifico, inoltre, che il collegio docenti ed il consiglio di istituto avevano previsto che la continuità didattica fosse il criterio da seguirsi, ove possibile, per la formazione delle classi) ha evidenziato come la continuità didattica nell'a.s. 2019/2020 era stata garantita con l'assegnazione delle classi seconda A e seconda C in quanto in tali due classi la ricorrente aveva continuato ad insegnare le materie Ecologia e Pedologia che aveva insegnato l'anno precedente aggiungendo due ore di insegnamento di chimica in ciascuna delle due seconde, materia invece non prevista nel primo anno del corso di studi.
2 Circa le classi non assegnate (contrariamente alle aspirazioni della ricorrente e, in particolare, in ordine alle classi terza A e terza C) la non aveva contestato quanto Pt_1 allegato dall'Amministrazione convenuta circa l'assenza di continuità di materie insegnate dalla nelle seconde e nelle terze classi così dovendosi escludere che la mancata Pt_1 assegnazione delle terze A e C avesse leso il principio della continuità didattica in quanto, in ogni caso, la docente avrebbe insegnato materie completamente diverse e la continuità didattica è nozione che, particolarmente nelle scuole superiori, non può che postulare continuità di discipline di insegnamento. Quanto alla mancata assegnazione della quarta A dove la avrebbe potuto proseguire Pt_1 l'insegnamento di “economia agraria e dello sviluppo territoriale” non era in alcun modo individuabile il danno che la docente avrebbe per ciò solo subìto. Il mutamento di insegnante da un anno all'altro è circostanza in ipotesi dannosa per gli studenti ma, di per sé stessa, indifferente per l'insegnante. Inoltre la ricorrente non aveva spiegato per quali ragioni insegnare “economia agraria e dello sviluppo territoriale” sarebbe maggiormente qualificante rispetto all'insegnamento di
“pedologia ed ecologia” non risultando esservi graduatorie di prestigiosità né per quanto riguarda l'età degli allievi né per quanto attiene le materie insegnate, per di più facenti parte di una medesima classe di concorso.
3.1 Alcun danno poteva, altresì, individuarsi in relazione alle possibilità di partecipare agli esami di maturità, posto che, secondo la normativa esposta da entrambe le parti, la possibilità di partecipazione agli esami di maturità risulta più elevata per gli insegnanti delle classi quinte rispetto agli insegnanti di tutte le altre classi inferiori, senza graduatorie che attribuiscano maggiori potenzialità agli insegnanti delle classi superiori nella forbice prima- quarta.
4. Avverso la sentenza ha proposto appello con cinque motivi. Parte_1 Le Amministrazioni appellate hanno contestato le ragioni di impugnazione ed insistito per la conferma della decisione impugnata.
5. La causa subiva una serie di rinvii sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo;
indi all'esito della discussione orale era decisa dalla Corte di Appello di Venezia all'udienza del 25 settembre 2025 come da dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Con il primo motivo l'appellante ha censurato la sentenza per errata valutazione della continuità didattica in riferimento alla mancata assegnazione alla ricorrente delle classi terze A e C. Ha precisato che nel primo giudizio si era avuto modo di dimostrare come l'appellante fino all'a.s. 2016/2017 aveva sempre insegnato soprattutto nel triennio acquisendo ampia e pluriennale esperienza ed in una pluralità di materie afferenti la sua classe di concorso. Riguardo alla continuità di insegnamento ha precisato come detta continuità va rilevata anche tra le materie afferenti la medesima classe di concorso in un percorso che porti dal biennio al triennio;
il criterio della continuità didattica, infatti, deve essere considerato anche con riferimento al rapporto tra materie insegnate nel biennio propedeutiche a quelle del triennio e con essere strettamente collegate, oltre che appartenenti alla medesima classe di concorso. Il criterio di continuità andava, altresì, valutato anche alla luce della possibilità per gli alunni di proseguire un percorso didattico con lo stesso docente, senza essere costretti ad interfacciarsi con una nuova figura e ad adattarsi ad una nuova modalità d'insegnamento. Con il secondo motivo ha censurato la sentenza per omesso esame del mancato rispetto dei criteri dell'esperienza pregressa e della graduatoria d'istituto nell'assegnazione delle classi
3 richiamando l'art.1 comma 5 della legge 107/15 (che individua il maggiore punteggio nella graduatoria d'istituto come criterio da utilizzarsi per l'assegnazione delle classi) nonché la determinazione del Collegio Docenti che aveva individuato l'esperienza pregressa quale criterio da utilizzarsi nell'assegnazione delle classi. Con il terzo motivo ha lamentato la errata valutazione in ordine ai danni subiti. Ha evidenziato che così come per gli studenti anche per gli insegnanti risultava più agevole e proficuo dal punto di vista didattico potersi interfacciare per quanto possibile con classi con le quali si era già instaurato un rapporto e la mancata possibilità all'insegnante di continuare un percorso didattico già avviato con una classe che si avvicina sempre più al termine del ciclo di studi, costituiva inevitabilmente un mancato riconoscimento della professionalità dell'insegnante, oltre che un danno al prestigio della stessa ed alla sua immagine verso colleghi, alunni e genitori. Tanto assumeva maggiore rilevanza considerando il fatto che la mancata assegnazione delle classi spettanti alla ricorrente aveva avuto luogo in favore di insegnanti con un punteggio minore in graduatoria e in un caso addirittura di un supplente precario. Inoltre la mancata assegnazione alla ricorrente di classi del triennio, applicando a detta scelta il criterio della continuità per gli anni successivi, allontanava sempre di più nel tempo la possibilità per la stessa di partecipare agli esami di maturità. Con il quarto motivo ha censurato la sentenza per la mancata ammissione dei mezzi istruttori, atteso che in primo grado aveva chiesto l'ammissione della prova testimoniale riguardo al fatto che fosse stata l'unica docente di Scienze agrarie dell' di CP_1 FR Veneto, sede centrale, a non vedersi assegnate le classi in cui aveva prestato servizio nell'a.s. precedente, una volta entrate nel triennio e che gli altri colleghi avevano invece potuto proseguire il lavoro intrapreso con le classi e iniziare nuovi percorsi con classi prime. Rispetto ai pregiudizi derivati (di cui al quinto motivo) ha individuato quali conseguenze:
-i danni da demansionamento, ivi compreso quindi il danno da lesione della professionalità per essere apparsa agli occhi di colleghi, genitori ed alunni, come non in grado di supportare e guidare nell'apprendimento classi vicine al termine del corso di studi, vedendosi preferiti docenti più bassi in graduatoria o addirittura precari, potendo la quantificazione avvenire anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c. ovvero affiancandosi il parametro della retribuzione mensile del lavoratore colpito da demansionamento richiedendo un risarcimento da stabilirsi nella misura di 2/5 della retribuzione lorda per i due anni (a.s 2019/2020 e 2020/2021).
- i danni per mancata possibilità di essere assegnata agli esami di maturità quantomeno per gli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 e tenuto conto che il compenso previsto per i commissari era di € 399,00 più €171,00 per la quota di compenso legata alla trasferta per personale nominato, nel comune di servizio o residenza o fuori degli stessi, in sede d'esame raggiungibile in non più di 30 minuti con i mezzi di linea extraurbani più veloci il danno subìto per la mancata assegnazione era pari ad € 1.140,00;
- il danno all'immagine, da liquidarsi in via equitativa, per essere apparsa agli occhi di colleghi, genitori ed alunni, come non in grado di supportare e guidare nell'apprendimento classi vicine al termine del corso di studi, vedendosi preferiti docenti più bassi in graduatoria o addirittura precari e subendo un trattamento specifico riservato esclusivamente alla ricorrente stessa.
7. Le Amministrazioni appellate, riguardo alla ritenuta violazione del criterio della continuità didattica in riferimento alla mancata assegnazione alla prof. delle classi Pt_1 terze A e C, hanno ribadito che il principio della continuità didattica è finalizzato a tutelare l'interesse degli alunni, non dei docenti i quali non hanno alcun interesse ad invocarlo ai sensi dell'art 100 c.p.c.. Le indicazioni ministeriali prevedono che l'apprendimento dell'alunno debba essere uniformato a criteri di omogeneità, al fine di garantire un percorso formativo di crescita che
4 rappresenti un “continuum” ed in questo senso i Dirigenti scolastico devono optare, ove possibile, per scelte organizzative che garantiscano agli allievi i medesimi docenti che li hanno seguito nelle classi precedenti. Tali garanzie sono ovviamente incompatibili con cicli di studio differenti e, dunque, inapplicabili, nel passaggio dal biennio al triennio superiore tanto più a seguito della riforma di cui al D. Lgs 61/2017 per gli Istituti di formazione professionale, quale l'Istituto Sartor. Quanto alla dedotta inosservanza da parte del primo Giudice dei criteri dell'esperienza pregressa e della graduatoria d'istituto nell'assegnazione delle classi ha rilevato l'irrilevanza della norma invocata (art. 1, comma 5, della L. 107/2015) non trattando affatto dei criteri di assegnazione dei docenti alle classi. Con riferimento alla ritenuta erronea valutazione dei danni subiti dall'appellante, ribadendo la confusione operata dall'appellante tra le posizioni di docente e alunni hanno evidenziato come non sussista alcuna differenza tra docenti del biennio e quelli del triennio, come non c'è differenza tra i docenti di potenziamento e quelli curricolari, ma a neanche tra docenti di ruolo e docenti precari (questi ultimi, a volte, hanno più anni di esperienza dei primi) e nemmeno tra docenti più giovani e docenti meno giovani (questi ultimi, spesso, sono molto preparati e, il più delle volte, molto più aggiornati e capaci sulle didattiche innovative rispetto ai primi). Nella scuola tutti i docenti sono uguali, hanno la stessa dignità, non ci sono insegnanti superiori ad altri, così restando indimostrata l'esistenza di qualsivoglia danno, sia con riferimento al mancato riconoscimento della professionalità della docente, sia con riferimento alla lesione del suo prestigio e della sua immagine, tenuto conto che qualsiasi danno va comunque dimostrato. Quanto alla ritenuta violazione del DM 183/2019, tale decreto non riconosce una preferenza ai docenti delle classi terminali, siano essi a tempo indeterminato o a tempo determinato, ma stabilisce l'ordine per la nomina dei Commissari esterni d'esame; nell'a.s. 2019/2020, l'appellante, quale docente a tempo indeterminato di Istituto statale d'istruzione secondaria di secondo grado in classe non terminale, era al secondo posto (su dodici) nell'ordine di nomina dei commissari esterni e vista la grande richiesta di Commissari esterni, per la cui nomina la candidatura non è facoltativa, ma obbligatoria, è molto improbabile che un docente al secondo posto non sarebbe stato nominato Commissario esterno, specie nella classe di concorso della prof. Pt_1 Sul punto hanno inoltre evidenziato che nell'anno scolastico in discorso, a causa della sopraggiunta pandemia, non erano stati nominati commissari esterni. Alla luce di quanto dedotto, l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti dall'appellante non avrebbe condotto ad alcun utile risultato e né l'esibizione delle classi di docenti per l'a.s. 2018/2019 né la testimonianza del Dirigente avrebbero potuto dimostrare un danno indimostrato. Rispetto alla quantificazione del danno, oltre a quello riveniente all'invocato demansionamento, costituivano domanda nuova (e dunque inammissibile) anche le quantificazioni del danno all'immagine e del danno da mancata assegnazione agli esami di maturità, che, in quanto senza dubbio danni di natura non patrimoniale, nel primo grado di giudizio la prof. affidava alla liquidazione equitativa del giudice. Pt_1
8. L'appello è infondato e va rigettato.
9. Le ragioni di impugnazione, che ripropongono le medesime argomentazioni difensive svolte in primo grado, non esprimono specifici attacchi, censure e rilievi alla sentenza di primo grado e non consentono di discostarsi e di rivedere la decisione avversata che ha individuato puntualmente i profili di infondatezza della pretesa azionata dalla docente motivazione che viene richiamata e pienamente condivisa da questa Parte_1 Corte anche per le ragioni di seguito rappresentante.
5 10. Preliminarmente va precisato che il principio della cosiddetta continuità didattica è finalizzato a tutelare unicamente l'interesse degli alunni, nel senso di garantire agli stessi un apprendimento uniformato a criteri di omogeneità ed un percorso formativo di crescita che rappresenti un “continuum” che deve condurre i Dirigenti scolastici a scelte organizzative che garantiscano agli allievi i medesimi docenti che li hanno seguiti nelle classi precedenti. Come precisato dal primo giudice il mutamento di insegnante da un anno all'altro è circostanza in ipotesi dannosa per gli studenti ma indifferente per il docente. La invocata continuità didattica non individua e non costituisce alcun diritto nella disponibilità dei docenti e, pertanto, la sua eventuale limitazione o non corretta applicazione non può dare origine ad alcuna pretesa risarcitoria da parte dei docenti che non sono titolari rispetto alla attuazione di tale principio di alcun interesse processualmente e giuridicamente tutelabile. Tale profilo risulta assorbente rispetto alle altre questioni rappresentante dall'appellante, che comunque sono infondate per quanto di seguito precisato.
11. Avuto riguardo alle assegnazioni ed ai criteri applicabili, non assume rilievo alcuno il richiamo operato dall'appellante alle delibere adottate dal Collegio Docenti o al Regolamento d'Istituto trattandosi di meri atti interni e di orientamento senza alcun valore di fonte normativa idonea a riconoscer specifici diritti.
12. Va, inoltre, precisato che la eventuale assegnazione in favore della delle classi Pt_1 terza A e terza C nell'a.s. 2019-2020 avrebbe comportato per la docente l'insegnamento di materie diverse da quelle dell'anno precedente. Inoltre, in tale anno scolastico, la con l'aumento degli orari previsti nelle classi del Pt_1 biennio a seguito della riforma del corso professionale (avviata nell'anno scolastico precedente nelle classi prime ed estesa nell'a.s. 2019-2020 alle classi seconde) aveva completato la sua cattedra oraria con la attribuzione di 18 ore, per cui non poteva esserle assegnato alcun altro insegnamento ciò escludendo qualsiasi compromissione della propria professionalità, mansioni e prestigio e rappresentando, invece, un pieno riconoscimento delle capacità del docente nelle materie del biennio ed una compattezza dell'orario nelle quattro classi assegnate.
13. Deve altresì rimarcarsi come l'insegnamento di “economia agraria e dello sviluppo territoriale” nella classe non assegnata di per sè stesso non risultava di minore importanza e prestigio rispetto all'insegnamento di “pedologia ed ecologia”, tenuto conto che tali discipline rientrano nella medesima classe di concorso A051 e la ricorrente non aveva (e non ha) in alcun modo chiarito, spiegato e motivato la eventuale differenziazione esistente tra i due insegnamenti.
14. E' da escludersi anche la lamentata compromissione della possibilità di partecipazione agli esami di maturità in quanto tale possibilità risulta essere più elevata per gli insegnanti delle classi quinte rispetto agli insegnanti di tutte le altre classi senza che al riguardo siano predisposte graduatorie che attribuiscano maggiori potenzialità agli insegnanti delle classi superiori nella forbice prima-quarta. Peraltro, come evidenziato dalle Amministrazioni appellate, nell'a.s. 2019/2020, l'appellante, quale docente a tempo indeterminato di Istituto statale d'istruzione secondaria di secondo grado in classe non terminale, era al secondo posto (su dodici) nell'ordine di nomina dei commissari esterni e vista la grande richiesta di Commissari esterni, per la cui nomina la candidatura non è facoltativa, ma obbligatoria, è molto improbabile che un docente al secondo posto non sarebbe stato nominato Commissario esterno, specie nella
6 classe di concorso della peraltro nell'anno scolastico in discorso, a causa della Pt_1 sopraggiunta pandemia, non erano stati nominati commissari esterni.
15. Avuto riguardo ai profili risarcitori, a parte la novità di alcune domande, l'appellante, in punto demansionamento non ha mai chiarito come lo stesso si fosse realizzato e quale fosse la differenziazione esistente ed in quale misura e rispetto a quali parametri tra le due discipline di insegnamento (quello di “economia agraria e dello sviluppo territoriale” e quello di “pedologia ed ecologia”) trattandosi, come precisato, di discipline rientranti nella medesima classe di concorso A051.
15.1 Rispetto alle altre pretese risarcitorie l'appellante non ha dimostrato e provato la sussistenza e la consistenza dei pregiudizi che avrebbe subìto, limitandosi a chiedere una liquidazione degli stessi in via equitativa, liquidazione ammissibile laddove il danno stesso non sia meramente potenziale, bensì certo nella sua esistenza ontologica, ma non suscettibile di prova del “quantum”, elementi e circostanze del tutto assenti nella fattispecie di causa laddove i danni presuntamente derivati dalla mancata assegnazione vengono rappresentati in maniera indefinita e generica.
16. Al rigetto dell'appello consegue, in applicazione del principio della soccombenza, che l'appellante va condannato alla rifusione in favore dell'appellato delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo in base al DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore di causa indeterminabile e secondo le aliquote minime, essendo state interamente riproposte in questa sede questioni già risolte e definite in primo grado e senza complessità alcuna.
17. Ai sensi ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del presente giudizio liquidate in complessivi € 3.473,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali 15%; 3) ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Venezia, 25 settembre 2025
Il Giudice ausiliario estensore
Dott. Nicola Armienti
Il Presidente
Dott. Gianluca Alessio
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai seguenti magistrati:
Dott. Gianluca ALESSIO Presidente
Dott. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in appello con ricorso del 16.6.2022
da
, rappresentata e difesa dall'avv. Innocenzo D'Angelo giusta Parte_1 mandato allegato al ricorso di primo grado, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Treviso alla via Olivi 38
Appellante
Contro
di FR Controparte_1 Veneto (TV), rispettivamente in persona del Ministro pro tempore, e del Dirigente Scolastico in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, presso cui sono ex lege domiciliati in Venezia, Piazza San Marco 63
Appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Treviso n. 47/2022 pubblicata in data 27.1.2022
IN PUNTO: risarcimento danni
Conclusioni: Per parte appellante: “”In via principale: piaccia alla S.V.Ill.ma, in riforma dell'impugnata sentenza accertare la violazione nelle assegnazioni delle classi alla ricorrente per l'a.s. 2019/2020 dei criteri della continuità didattica, del maggiore punteggio in graduatoria e dell'esperienza acquisita.
1 accertare il pregiudizio subito dalla ricorrente per la mancata assegnazione alla stessa di classi del triennio oltre che per la possibilità di poter prestare servizio durante gli esami di maturità per gli a.s. 2020/2021 e 2021/2022. dichiarare l'illegittimità dell'assegnazione delle classi alla ricorrente e dunque della formazione della propria cattedra per l'a.s. 2019/2020. condannare controparte al risarcimento del danno subito dalla ricorrente
-in quanto al danno da demansionamento nella misura di 2/5 della retribuzione lorda per i due anni (a.s 2019/2020 e 2020/2021
-in quanto al danno da mancata assegnazione in qualità di commissario interno agli esami di maturità per l'a.s. 2020/2021 e 2021/2022 nella misura di €1.140,00
- in quanto al danno all'immagine nella misura che andrà valutata in via equitativa con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo. Vittoria di competenze e spese di ambedue i gradi di giudizio.””
Per parte appellata: “”Alla luce di quanto sopra evidenziato si ritiene che l'appello sia inammissibile e comunque infondato. Se ne chiede, dunque, il rigetto. Spese del presente grado rifuse.””
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza appellata il Tribunale del Lavoro di Treviso ha rigettato la domanda proposta da diretta ad accertare la violazione nelle assegnazioni delle Parte_1 classi per l'a.s. 2019-2020 ed a ottenere il risarcimento conseguente nella misura ritenuta di giustizia condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
2. In punto di fatto la ricorrente, docente di Scienze Agrarie presso l' ha ritenuto CP_1 illegittima la assegnazione nell'a.s. 2019/2020 di due classi prime e di due classi seconde atteso che in precedenza, negli aa.ss. 2017/18 e 2018/19 era risultata assegnataria di due classi prime, due classi seconde ed una classe terza. L'assegnazione delle classi effettuata nell'a.s. 2019/2020 risultava, a dire della ricorrente, in contrasto con il principio di continuità didattica, mortificante per la professionalità e lesiva dell'aspettativa di partecipazione agli esami di maturità -nonché alla percezione dei relativi emolumenti- in quanto prevista prioritariamente per gli insegnanti delle ultime classi. Evidenziato di essere l'unica docente della classe di concorso A051 ad avere assegnate sole classi del biennio, ha lamentato che le classi del triennio fossero state assegnate a docenti con punteggio inferiore al proprio e, stante la propria pregressa esperienza nelle classi del triennio, ha ravvisato nell'assegnazione per l'anno scolastico 2019-2020 la violazione del principio dell'esperienza maturata.
3. Il primo giudice (pacifico che la docente nell'a.s. 2018/2019 era stata Pt_1 assegnataria delle classi prima A, prima C, seconda A, seconda C e terza A mentre nell'a.s. 2019/2020 era stata assegnataria nelle classi prima A, prima C, seconda A, seconda C, così che ella ha proseguito l'insegnamento per due classi di cui era titolare anche nell'anno precedente mentre non aveva proseguito l'insegnamento nelle classi terza A, terza C, quarta A e pacifico, inoltre, che il collegio docenti ed il consiglio di istituto avevano previsto che la continuità didattica fosse il criterio da seguirsi, ove possibile, per la formazione delle classi) ha evidenziato come la continuità didattica nell'a.s. 2019/2020 era stata garantita con l'assegnazione delle classi seconda A e seconda C in quanto in tali due classi la ricorrente aveva continuato ad insegnare le materie Ecologia e Pedologia che aveva insegnato l'anno precedente aggiungendo due ore di insegnamento di chimica in ciascuna delle due seconde, materia invece non prevista nel primo anno del corso di studi.
2 Circa le classi non assegnate (contrariamente alle aspirazioni della ricorrente e, in particolare, in ordine alle classi terza A e terza C) la non aveva contestato quanto Pt_1 allegato dall'Amministrazione convenuta circa l'assenza di continuità di materie insegnate dalla nelle seconde e nelle terze classi così dovendosi escludere che la mancata Pt_1 assegnazione delle terze A e C avesse leso il principio della continuità didattica in quanto, in ogni caso, la docente avrebbe insegnato materie completamente diverse e la continuità didattica è nozione che, particolarmente nelle scuole superiori, non può che postulare continuità di discipline di insegnamento. Quanto alla mancata assegnazione della quarta A dove la avrebbe potuto proseguire Pt_1 l'insegnamento di “economia agraria e dello sviluppo territoriale” non era in alcun modo individuabile il danno che la docente avrebbe per ciò solo subìto. Il mutamento di insegnante da un anno all'altro è circostanza in ipotesi dannosa per gli studenti ma, di per sé stessa, indifferente per l'insegnante. Inoltre la ricorrente non aveva spiegato per quali ragioni insegnare “economia agraria e dello sviluppo territoriale” sarebbe maggiormente qualificante rispetto all'insegnamento di
“pedologia ed ecologia” non risultando esservi graduatorie di prestigiosità né per quanto riguarda l'età degli allievi né per quanto attiene le materie insegnate, per di più facenti parte di una medesima classe di concorso.
3.1 Alcun danno poteva, altresì, individuarsi in relazione alle possibilità di partecipare agli esami di maturità, posto che, secondo la normativa esposta da entrambe le parti, la possibilità di partecipazione agli esami di maturità risulta più elevata per gli insegnanti delle classi quinte rispetto agli insegnanti di tutte le altre classi inferiori, senza graduatorie che attribuiscano maggiori potenzialità agli insegnanti delle classi superiori nella forbice prima- quarta.
4. Avverso la sentenza ha proposto appello con cinque motivi. Parte_1 Le Amministrazioni appellate hanno contestato le ragioni di impugnazione ed insistito per la conferma della decisione impugnata.
5. La causa subiva una serie di rinvii sia per esigenze di riorganizzazione del ruolo;
indi all'esito della discussione orale era decisa dalla Corte di Appello di Venezia all'udienza del 25 settembre 2025 come da dispositivo letto in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Con il primo motivo l'appellante ha censurato la sentenza per errata valutazione della continuità didattica in riferimento alla mancata assegnazione alla ricorrente delle classi terze A e C. Ha precisato che nel primo giudizio si era avuto modo di dimostrare come l'appellante fino all'a.s. 2016/2017 aveva sempre insegnato soprattutto nel triennio acquisendo ampia e pluriennale esperienza ed in una pluralità di materie afferenti la sua classe di concorso. Riguardo alla continuità di insegnamento ha precisato come detta continuità va rilevata anche tra le materie afferenti la medesima classe di concorso in un percorso che porti dal biennio al triennio;
il criterio della continuità didattica, infatti, deve essere considerato anche con riferimento al rapporto tra materie insegnate nel biennio propedeutiche a quelle del triennio e con essere strettamente collegate, oltre che appartenenti alla medesima classe di concorso. Il criterio di continuità andava, altresì, valutato anche alla luce della possibilità per gli alunni di proseguire un percorso didattico con lo stesso docente, senza essere costretti ad interfacciarsi con una nuova figura e ad adattarsi ad una nuova modalità d'insegnamento. Con il secondo motivo ha censurato la sentenza per omesso esame del mancato rispetto dei criteri dell'esperienza pregressa e della graduatoria d'istituto nell'assegnazione delle classi
3 richiamando l'art.1 comma 5 della legge 107/15 (che individua il maggiore punteggio nella graduatoria d'istituto come criterio da utilizzarsi per l'assegnazione delle classi) nonché la determinazione del Collegio Docenti che aveva individuato l'esperienza pregressa quale criterio da utilizzarsi nell'assegnazione delle classi. Con il terzo motivo ha lamentato la errata valutazione in ordine ai danni subiti. Ha evidenziato che così come per gli studenti anche per gli insegnanti risultava più agevole e proficuo dal punto di vista didattico potersi interfacciare per quanto possibile con classi con le quali si era già instaurato un rapporto e la mancata possibilità all'insegnante di continuare un percorso didattico già avviato con una classe che si avvicina sempre più al termine del ciclo di studi, costituiva inevitabilmente un mancato riconoscimento della professionalità dell'insegnante, oltre che un danno al prestigio della stessa ed alla sua immagine verso colleghi, alunni e genitori. Tanto assumeva maggiore rilevanza considerando il fatto che la mancata assegnazione delle classi spettanti alla ricorrente aveva avuto luogo in favore di insegnanti con un punteggio minore in graduatoria e in un caso addirittura di un supplente precario. Inoltre la mancata assegnazione alla ricorrente di classi del triennio, applicando a detta scelta il criterio della continuità per gli anni successivi, allontanava sempre di più nel tempo la possibilità per la stessa di partecipare agli esami di maturità. Con il quarto motivo ha censurato la sentenza per la mancata ammissione dei mezzi istruttori, atteso che in primo grado aveva chiesto l'ammissione della prova testimoniale riguardo al fatto che fosse stata l'unica docente di Scienze agrarie dell' di CP_1 FR Veneto, sede centrale, a non vedersi assegnate le classi in cui aveva prestato servizio nell'a.s. precedente, una volta entrate nel triennio e che gli altri colleghi avevano invece potuto proseguire il lavoro intrapreso con le classi e iniziare nuovi percorsi con classi prime. Rispetto ai pregiudizi derivati (di cui al quinto motivo) ha individuato quali conseguenze:
-i danni da demansionamento, ivi compreso quindi il danno da lesione della professionalità per essere apparsa agli occhi di colleghi, genitori ed alunni, come non in grado di supportare e guidare nell'apprendimento classi vicine al termine del corso di studi, vedendosi preferiti docenti più bassi in graduatoria o addirittura precari, potendo la quantificazione avvenire anche in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c. ovvero affiancandosi il parametro della retribuzione mensile del lavoratore colpito da demansionamento richiedendo un risarcimento da stabilirsi nella misura di 2/5 della retribuzione lorda per i due anni (a.s 2019/2020 e 2020/2021).
- i danni per mancata possibilità di essere assegnata agli esami di maturità quantomeno per gli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 e tenuto conto che il compenso previsto per i commissari era di € 399,00 più €171,00 per la quota di compenso legata alla trasferta per personale nominato, nel comune di servizio o residenza o fuori degli stessi, in sede d'esame raggiungibile in non più di 30 minuti con i mezzi di linea extraurbani più veloci il danno subìto per la mancata assegnazione era pari ad € 1.140,00;
- il danno all'immagine, da liquidarsi in via equitativa, per essere apparsa agli occhi di colleghi, genitori ed alunni, come non in grado di supportare e guidare nell'apprendimento classi vicine al termine del corso di studi, vedendosi preferiti docenti più bassi in graduatoria o addirittura precari e subendo un trattamento specifico riservato esclusivamente alla ricorrente stessa.
7. Le Amministrazioni appellate, riguardo alla ritenuta violazione del criterio della continuità didattica in riferimento alla mancata assegnazione alla prof. delle classi Pt_1 terze A e C, hanno ribadito che il principio della continuità didattica è finalizzato a tutelare l'interesse degli alunni, non dei docenti i quali non hanno alcun interesse ad invocarlo ai sensi dell'art 100 c.p.c.. Le indicazioni ministeriali prevedono che l'apprendimento dell'alunno debba essere uniformato a criteri di omogeneità, al fine di garantire un percorso formativo di crescita che
4 rappresenti un “continuum” ed in questo senso i Dirigenti scolastico devono optare, ove possibile, per scelte organizzative che garantiscano agli allievi i medesimi docenti che li hanno seguito nelle classi precedenti. Tali garanzie sono ovviamente incompatibili con cicli di studio differenti e, dunque, inapplicabili, nel passaggio dal biennio al triennio superiore tanto più a seguito della riforma di cui al D. Lgs 61/2017 per gli Istituti di formazione professionale, quale l'Istituto Sartor. Quanto alla dedotta inosservanza da parte del primo Giudice dei criteri dell'esperienza pregressa e della graduatoria d'istituto nell'assegnazione delle classi ha rilevato l'irrilevanza della norma invocata (art. 1, comma 5, della L. 107/2015) non trattando affatto dei criteri di assegnazione dei docenti alle classi. Con riferimento alla ritenuta erronea valutazione dei danni subiti dall'appellante, ribadendo la confusione operata dall'appellante tra le posizioni di docente e alunni hanno evidenziato come non sussista alcuna differenza tra docenti del biennio e quelli del triennio, come non c'è differenza tra i docenti di potenziamento e quelli curricolari, ma a neanche tra docenti di ruolo e docenti precari (questi ultimi, a volte, hanno più anni di esperienza dei primi) e nemmeno tra docenti più giovani e docenti meno giovani (questi ultimi, spesso, sono molto preparati e, il più delle volte, molto più aggiornati e capaci sulle didattiche innovative rispetto ai primi). Nella scuola tutti i docenti sono uguali, hanno la stessa dignità, non ci sono insegnanti superiori ad altri, così restando indimostrata l'esistenza di qualsivoglia danno, sia con riferimento al mancato riconoscimento della professionalità della docente, sia con riferimento alla lesione del suo prestigio e della sua immagine, tenuto conto che qualsiasi danno va comunque dimostrato. Quanto alla ritenuta violazione del DM 183/2019, tale decreto non riconosce una preferenza ai docenti delle classi terminali, siano essi a tempo indeterminato o a tempo determinato, ma stabilisce l'ordine per la nomina dei Commissari esterni d'esame; nell'a.s. 2019/2020, l'appellante, quale docente a tempo indeterminato di Istituto statale d'istruzione secondaria di secondo grado in classe non terminale, era al secondo posto (su dodici) nell'ordine di nomina dei commissari esterni e vista la grande richiesta di Commissari esterni, per la cui nomina la candidatura non è facoltativa, ma obbligatoria, è molto improbabile che un docente al secondo posto non sarebbe stato nominato Commissario esterno, specie nella classe di concorso della prof. Pt_1 Sul punto hanno inoltre evidenziato che nell'anno scolastico in discorso, a causa della sopraggiunta pandemia, non erano stati nominati commissari esterni. Alla luce di quanto dedotto, l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti dall'appellante non avrebbe condotto ad alcun utile risultato e né l'esibizione delle classi di docenti per l'a.s. 2018/2019 né la testimonianza del Dirigente avrebbero potuto dimostrare un danno indimostrato. Rispetto alla quantificazione del danno, oltre a quello riveniente all'invocato demansionamento, costituivano domanda nuova (e dunque inammissibile) anche le quantificazioni del danno all'immagine e del danno da mancata assegnazione agli esami di maturità, che, in quanto senza dubbio danni di natura non patrimoniale, nel primo grado di giudizio la prof. affidava alla liquidazione equitativa del giudice. Pt_1
8. L'appello è infondato e va rigettato.
9. Le ragioni di impugnazione, che ripropongono le medesime argomentazioni difensive svolte in primo grado, non esprimono specifici attacchi, censure e rilievi alla sentenza di primo grado e non consentono di discostarsi e di rivedere la decisione avversata che ha individuato puntualmente i profili di infondatezza della pretesa azionata dalla docente motivazione che viene richiamata e pienamente condivisa da questa Parte_1 Corte anche per le ragioni di seguito rappresentante.
5 10. Preliminarmente va precisato che il principio della cosiddetta continuità didattica è finalizzato a tutelare unicamente l'interesse degli alunni, nel senso di garantire agli stessi un apprendimento uniformato a criteri di omogeneità ed un percorso formativo di crescita che rappresenti un “continuum” che deve condurre i Dirigenti scolastici a scelte organizzative che garantiscano agli allievi i medesimi docenti che li hanno seguiti nelle classi precedenti. Come precisato dal primo giudice il mutamento di insegnante da un anno all'altro è circostanza in ipotesi dannosa per gli studenti ma indifferente per il docente. La invocata continuità didattica non individua e non costituisce alcun diritto nella disponibilità dei docenti e, pertanto, la sua eventuale limitazione o non corretta applicazione non può dare origine ad alcuna pretesa risarcitoria da parte dei docenti che non sono titolari rispetto alla attuazione di tale principio di alcun interesse processualmente e giuridicamente tutelabile. Tale profilo risulta assorbente rispetto alle altre questioni rappresentante dall'appellante, che comunque sono infondate per quanto di seguito precisato.
11. Avuto riguardo alle assegnazioni ed ai criteri applicabili, non assume rilievo alcuno il richiamo operato dall'appellante alle delibere adottate dal Collegio Docenti o al Regolamento d'Istituto trattandosi di meri atti interni e di orientamento senza alcun valore di fonte normativa idonea a riconoscer specifici diritti.
12. Va, inoltre, precisato che la eventuale assegnazione in favore della delle classi Pt_1 terza A e terza C nell'a.s. 2019-2020 avrebbe comportato per la docente l'insegnamento di materie diverse da quelle dell'anno precedente. Inoltre, in tale anno scolastico, la con l'aumento degli orari previsti nelle classi del Pt_1 biennio a seguito della riforma del corso professionale (avviata nell'anno scolastico precedente nelle classi prime ed estesa nell'a.s. 2019-2020 alle classi seconde) aveva completato la sua cattedra oraria con la attribuzione di 18 ore, per cui non poteva esserle assegnato alcun altro insegnamento ciò escludendo qualsiasi compromissione della propria professionalità, mansioni e prestigio e rappresentando, invece, un pieno riconoscimento delle capacità del docente nelle materie del biennio ed una compattezza dell'orario nelle quattro classi assegnate.
13. Deve altresì rimarcarsi come l'insegnamento di “economia agraria e dello sviluppo territoriale” nella classe non assegnata di per sè stesso non risultava di minore importanza e prestigio rispetto all'insegnamento di “pedologia ed ecologia”, tenuto conto che tali discipline rientrano nella medesima classe di concorso A051 e la ricorrente non aveva (e non ha) in alcun modo chiarito, spiegato e motivato la eventuale differenziazione esistente tra i due insegnamenti.
14. E' da escludersi anche la lamentata compromissione della possibilità di partecipazione agli esami di maturità in quanto tale possibilità risulta essere più elevata per gli insegnanti delle classi quinte rispetto agli insegnanti di tutte le altre classi senza che al riguardo siano predisposte graduatorie che attribuiscano maggiori potenzialità agli insegnanti delle classi superiori nella forbice prima-quarta. Peraltro, come evidenziato dalle Amministrazioni appellate, nell'a.s. 2019/2020, l'appellante, quale docente a tempo indeterminato di Istituto statale d'istruzione secondaria di secondo grado in classe non terminale, era al secondo posto (su dodici) nell'ordine di nomina dei commissari esterni e vista la grande richiesta di Commissari esterni, per la cui nomina la candidatura non è facoltativa, ma obbligatoria, è molto improbabile che un docente al secondo posto non sarebbe stato nominato Commissario esterno, specie nella
6 classe di concorso della peraltro nell'anno scolastico in discorso, a causa della Pt_1 sopraggiunta pandemia, non erano stati nominati commissari esterni.
15. Avuto riguardo ai profili risarcitori, a parte la novità di alcune domande, l'appellante, in punto demansionamento non ha mai chiarito come lo stesso si fosse realizzato e quale fosse la differenziazione esistente ed in quale misura e rispetto a quali parametri tra le due discipline di insegnamento (quello di “economia agraria e dello sviluppo territoriale” e quello di “pedologia ed ecologia”) trattandosi, come precisato, di discipline rientranti nella medesima classe di concorso A051.
15.1 Rispetto alle altre pretese risarcitorie l'appellante non ha dimostrato e provato la sussistenza e la consistenza dei pregiudizi che avrebbe subìto, limitandosi a chiedere una liquidazione degli stessi in via equitativa, liquidazione ammissibile laddove il danno stesso non sia meramente potenziale, bensì certo nella sua esistenza ontologica, ma non suscettibile di prova del “quantum”, elementi e circostanze del tutto assenti nella fattispecie di causa laddove i danni presuntamente derivati dalla mancata assegnazione vengono rappresentati in maniera indefinita e generica.
16. Al rigetto dell'appello consegue, in applicazione del principio della soccombenza, che l'appellante va condannato alla rifusione in favore dell'appellato delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo in base al DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore di causa indeterminabile e secondo le aliquote minime, essendo state interamente riproposte in questa sede questioni già risolte e definite in primo grado e senza complessità alcuna.
17. Ai sensi ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del presente giudizio liquidate in complessivi € 3.473,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali 15%; 3) ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Venezia, 25 settembre 2025
Il Giudice ausiliario estensore
Dott. Nicola Armienti
Il Presidente
Dott. Gianluca Alessio
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